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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR RA FE Presidente rel. dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
dr. Silvia AR Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3058/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
HI ZA e dell'avv. DAVIDE G. CATTANEO, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in VIALE BIANCA MARIA, 2 20129 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), CP_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Nel merito n. r.g. 3058/2024
- Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in totale accoglimento del presente gravame, per tutte le ragioni sopra esposte, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano Giudice Dott.ssa FERRUTA n. 7886/2024 pubbl. il 05/09/2024, notificata in data 27.09.2024, RG n. 20970/2022, e per l'effetto,
In via principale,
- Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5355/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 28.03.2022 per l'importo di € 11.740,64 oltre interessi moratori, nonché le spese legali come liquidate;
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da parte opponente e con-fermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 5355/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 28.03.2022 all'esito del procedimento RG 5241/2021 per l'importo di € 11.740,64 oltre interessi moratori, in quanto infondata in fatto e diritto;
Sempre in via principale, nel merito
- rigettare tutte le domande attoree nei confronti della in Pt_1 Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
- Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. per inadempimento della conduttrice condannare in ogni caso la in CP_1 CP_1 persona del legale rappresentante, a pagare in favore della Parte_1 la somma capitale di € 11.740,64 di cui € 1.222,16 per canoni di loca-zione inevasi sino alla data di risoluzione, € 10.518,48 per indennità di utilizzo sino al periodo del 01.02.2022 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo ai sensi dell'art. 5 del contratto, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- In via riconvenzionale, accertata e dichiarata la regolare sottoscrizione ed esecuzione del contratto di locazione operativa sottoscritto in data 28.03.2018 e la conseguente risoluzione dello stesso in data 14.08.2018, condannare la in CP_1 persona della legale rappresentante al pagamento della somma complessiva di € 3.673,12 a titolo di penale per la risoluzione anticipata del contratto, nonché al pagamento della ulteriore indennità di utilizzo dei beni maturata successivamente al deposito del ricorso monitorio e sino alla data di notifica del presente atto di appello pari ad € 8.014,08 (€ 250,44 x 32 mesi (dal 01.03.2022 al 01.11.2024), ovvero, quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
In subordine,
pagina 2 di 8 n. r.g. 3058/2024
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc. ma Corte di Appello adita ritenesse di confermare la sentenza di primo grado, a parziale riforma della sen-tenza impugnata, voglia condannare in persona del legale rappresentante, al CP_1 pagamento delle spese legali di soccombenza.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria,
Con riserva di ulteriormente dedurre produrre ed articolare si richiama tutto quanto dedotto ed eccepito in tutti gli atti del giudizio di primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Chiamato a decidere in merito all'opposizione proposta il 26.5.2022 da CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5355/2022 emesso nei suoi confronti su ricorso di per l'importo di € 11.740,64, oltre interessi e spese, per il Parte_1 mancato pagamento di canoni di locazione operativa del “Software Sos Appalti Cod. Seriale FQPPCH”, individuato dalla locatrice ed acquistato presso Di.Sa. S.r.l., come da contratto inter partes in data 5.4.2018, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7886/2024 pubblicata il 5.9.2024, ha accolto l'opposizione, e revocato il provvedimento monitorio con compensazione delle spese di lite, ritenendo che, in base alle testimonianze acquisite in corso di causa, non fosse stata raggiunta la prova dell'avvenuta consegna del bene concesso in leasing.
ha interposto tempestivo appello, lamentando l'erroneità della Parte_1 pronuncia “nella valutazione degli elementi di fatto” ed il “travisamento dei fatti in punto consegna beni”, nonché la condanna alle spese di lite pronunciata nei propri confronti.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia alla prima udienza CP_1 del 25.2.2025.
Quindi il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione al Collegio al 24.6.2025, con contestuale assegnazione alla parte costituita dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito della comparsa conclusionale.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
***
pagina 3 di 8 n. r.g. 3058/2024
I motivi posti a fondamento dell'appello, poiché strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Con il primo motivo, denuncia l'errore in cui sarebbe incorso Parte_1 il Giudice di prime cure, per aver ritenuto che il contratto di locazione operativa intercorso con “non si sia regolarmente perfezionato in ragione di CP_1 asseriti “raggiri” posti in essere dal signor , rappresentante commerciale CP_2 della società DI.SA., sia in danno a che di ”. Pt_1 CP_1
Con il secondo, denuncia travisamento dei fatti determinato dalla deposizione del teste
, riguardo sia alla consegna dei beni, che alla sottoscrizione del relativo DDT. Tes_1
Preso atto di tali motivi, deve osservarsi che risulta per tabulas l'avvenuta stipulazione in data 23.3.2018 del contratto di consulenza tra e Di.Sa. S.r.l., avente ad CP_1 oggetto l'erogazione di un “Servizio di Consulenza volto all'ottenimento del "Credito d'imposta" per attività di Ricerca & Sviluppo (rif. DM 27 maggio 2015 – Ministero dello Sviluppo Economico;
Circolari n. 5/E e 13/E – Agenzia delle Entrate”.
In tale contratto è espressamente prevista la fornitura di “Software gestionale 14001” mediante “Locazione operativa Scadenze rate mensili anticipate” della durata Pt_1 di 4 anni dietro corresponsione di un importo mensile di “€ 250,00 + IVA” (doc. 1
. CP_1
Vi è inoltre la sottoscrizione in calce dal legale rappresentante di con CP_1 firma sovrapposta al timbro della Società.
A fronte di tali risultanze documentali, non vi è alcuna evidenza, fondata su elementi di valutazione utilmente acquisiti al processo, che alla stipula dell'accordo CP_1 Con sia stata indotta attraverso una vera e propria truffa perpetrata “da e dal
[...] CP_4 suo direttore con il preciso scopo di procurarsi vantaggi finanziari per compensi ai danni del [Signor ] e della [sua] società”, come invece considerato Persona_1
“verosimile” dal Giudice di prime cure.
E dunque deve ritenersi che l'accordo negoziale con Di.Sa. S.r.l., fornitore, oltre che dei servizi di consulenza, anche del software necessario per la relativa erogazione, si sia instaurato lecitamente, senza errori o raggiri che possano aver inficiato la libera volontà di e nella piena consapevolezza, da parte di quest'ultima, del CP_1 coinvolgimento di quale locatrice operativa con diritto alla Parte_1 correlativa percezione di un canone periodico.
pagina 4 di 8 n. r.g. 3058/2024
La conferma delle obbligazioni assunte da nei confronti di CP_1 [...] si ricava anche dalla produzione, da parte di quest'ultima, di copia del Parte_1 contratto di locazione di beni mobili intercorso tra le parti il 28.3/5.4.2018.
Ha sostenuto in primo grado che “Il contratto datato 05.04.2018 non è CP_1 stato sottoscritto dal Sig. socio e legale rappresentante della Persona_1
e che “la copia prodotta da controparte non porta né la firma autografa CP_1 né quella digitale dello stesso”.
In realtà, da tale copia allegata al fascicolo monitorio dell'odierna appellante (doc. 1), emerge che ebbe a sottoscrivere digitalmente non solo il contratto, ma CP_1 anche le clausole cd. vessatorie inserite nelle relative Condizioni generali ex artt. 1341 e 1342 c.c., come attestato dalla stampigliatura presente su ogni pagina del documento, in alto a sinistra, del codice identificativo “DocuSign Envelope ID: 22EF833F-8484- 45B2-8930-CEC7B3B7E515”.
Risulta ulteriormente dimostrato, attraverso il prodotto “Certificato di completamento”, alla sezione “Firmatario – Eventi”, che la titolarità della firma digitale venne verificata tramite l'indirizzo IP della mail dichiarata dal signor
( , essendovi anche dichiarazione di Persona_1 Email_1 intervenuta “Identificazione del cliente in caso di firma elettronica” al momento dell'apposizione della firma da parte della signora Di.Sa. S.r.l. e Parte_2 constando l'autorizzazione all'addebito dei canoni di locazione su conto corrente identificato con il codice iban “[...] presso la filiale ubicata in Castronovo di Sicilia – Largo del Carmelo 3” Controparte_5 evidentemente fornito dalla cliente.
Constatata, alla luce di tali rilievi, la regolare stipulazione del contratto azionato da devono a tal punto condividersi le censure mosse Parte_1 dall'appellante alla sentenza oggetto di gravame per avere ritenuto “non … raggiunta la prova dell'avvenuta consegna alla Società opponente del bene oggetto della locazione operativa” alla luce delle prove testimoniali raccolte.
Osserva il Tribunale che al legale rappresentante di era stato fatto CP_1 sottoscrivere, oltre alla “proposta di contratto di locazione operativa di beni mobili nr. 195-8481 – sottoscrizione avvenuta il … 28.3.2018 –”, anche “il Documento di Trasporto attestante la avvenuta consegna ed installazione presso la sede aziendale, di un prodotto ivi descritto come “ ” … probabilmente Parte_3 inserito tra le pagine della proposta…”, in assenza tuttavia di alcuna consegna, mai avvenuta.
pagina 5 di 8 n. r.g. 3058/2024
Atteso dunque il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura ed il contratto di leasing, quest'ultimo non avrebbe mai prodotto i propri effetti, donde la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ritiene la Corte di non poter condividere tale conclusione.
Il Documento di trasporto relativo alla consegna, in data 5.4.2018, dell'articolo descritto come , come prodotto in atti, è munito della Parte_3 sottoscrizione (non disconosciuta) del legale rappresentante di la cui CP_1 firma risulta sovrapposta al timbro della società, senza alcuna riserva.
La circostanza che il documento fosse stato proditoriamente inserito tra le pagine del contratto e che il signor possa averlo sottoscritto inconsapevolmente è del tutto Per_1 sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, avendo formato oggetto di mera ipotesi da parte del teste , né può dubitarsi che l'utilizzatore avesse in ogni Testimone_2 caso l'onere di verificare quanto sottoposto alla sua firma.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna (nella specie DDT) pure a fronte di una incompleta o a fortiori mancata apprensione, egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere alla propria obbligazione verso il fornitore;
con la conseguenza che non può essergli consentito di opporre al concedente stesso che la consegna sia mancata (come nella specie), né di fondare su tale circostanza il diritto di sospendere il pagamento dei canoni (v. Cass. Ord. 28/1/2020, n. 1934; Cass. 23/05/2012, n. 8101).
Vi è anche da sottolineare che il contratto con Di.Sa. S.r.l. era stato stipulato il 23.3.2018 e la proposta di contratto rivolta a era stata Parte_1 sottoscritta da non il 5.4.2018, ma il 28.3.2018, mentre il 5.4.2018 Persona_1 era intervenuta accettazione della proposta da parte di Parte_1
Risulta quindi difficile ipotizzare che il DDT del 5.4.208 potesse essersi infilato tra le pagine dei documenti negoziali, firmati dall'utilizzatore in altre date.
È anche significativo che, nella lettera del 22.5.2018 inoltrata da a Di.Sa. CP_1
S.r.l. e a testualmente si affermi che “il software è un Parte_1 semplice sito informatico ma non recepisce alcun dato né dà alcune informazioni oltre a quelle sulla legge Nazionale del credito R & S che tutti conosciamo acquisendo le informazioni direttamente dall'agenzia delle entrate”: se ne deduce che l'utilizzatrice aveva potuto rendersi conto delle caratteristiche del programma e ciò serve pagina 6 di 8 n. r.g. 3058/2024
ulteriormente a confermare che la consegna in effetti vi era stata, anche se il software non aveva evidentemente soddisfatto le esigenze per cui era stato fornito.
Tali affermazioni, dal contenuto confessorio, al pari del Documento di Trasporto munito di timbro e sottoscrizione non disconosciuta, rendono prive di rilievo le deposizioni di segno contrario dei testi escussi in corso d'istruttoria, peraltro riferite alla mancata consegna di “alcun software gestionale c.d. R&S da parte
[...]
, quando, nel DDT, “trasporto e consegna” erano chiaramente Parte_1 previste “a cura di: DiSa. ” e non dell'odierna appellante. CP_6
Appurata, in definitiva, l'avvenuta consegna del software direttamente dal fornitore all'utilizzatore, non v'è dubbio che sorga a carico di quest'ultimo l'obbligo di pagamento dei canoni nei confronti della concedente, alla quale non possono notoriamente opporsi eventuali vizi o difetti, per quanto originali, del bene locato, dovendo di essi rispondere esclusivamente il fornitore.
Consegue a tali considerazioni che, in riforma della sentenza oggetto di gravame, dev'essere in definitiva respinta l'opposizione proposta da avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 5355/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 22.3.2022 a favore di per il complessivo importo di € 11.740,64 (oltre interessi e Parte_1 spese), somma così ridotta in sede monitoria (rispetto alla pretesa azionata i € 15.413,76), “poiché la società locatrice non domanda la restituzione dei beni mobili, consegnati in locazione e pertanto in base al disposto di cui all'art. 1383 c.c. ha diritto di chiedere unicamente l'ammontare dei canoni scaduti (prima della risoluzione) e l'indennizzo di cui all'art. 13 delle condizioni generali di contratto, commisurato ai canoni originariamente previsti fino alla scadenza, e dunque non anche la penale da risoluzione del contratto”.
Contrariamente a quanto affermato nel decreto ingiuntivo, ha Parte_1 dato prova di avere richiesto a la restituzione del software con lettera del CP_1
14.8.2018 consegnata via PEC il 3.9.2018.
In accoglimento della domanda riconvenzionale disattesa dal primo Giudice, e in presenza di clausola negoziale debitamente sottoscritta anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dev'essere dunque condannata anche al pagamento della CP_1 penale per la risoluzione anticipata del contratto quantificata nella misura di 1/3 dei canoni periodici dovuti, ovvero in € 3.673,12 (canoni dovuti alla data di risoluzione € 11.019,36/3 = € 3.673,12); non anche al pagamento dell'ulteriore indennità di utilizzo del bene per il periodo successivo al deposito del ricorso monitorio, trattandosi di domanda nuova, inammissibile secondo il disposto dell'art. 345 c.p.c.
pagina 7 di 8 n. r.g. 3058/2024
A norma dell'art. 91 c.p.c., in quanto soccombente, va infine condannata CP_1 alla rifusione in favore di delle spese di entrambi i gradi, che Parte_1 si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, quanto al giudizio innanzi al Tribunale di Milano, in complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale) e, quanto al presente giudizio di appello, in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale, in mancanza di fase istruttoria), il tutto oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando in contumacia dell'appellata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione CP_1 disattesa o altrimenti assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 7886/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 4.9.2024 e pubblicata il 5.9.2024,
1. Respinge l'opposizione di al decreto ingiuntivo nr. 5355/2022, emesso CP_1 il 22.03.2022 dal Tribunale di Milano nel procedimento portante il nr. 5241/2022;
2. Condanna l'appellata a corrispondere in favore dell'appellante CP_1 [...] la somma ulteriore di € 3.673,12 a titolo di penale;
Parte_1
2. condanna a rifondere le spese di entrambi i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, quanto al giudizio di primo grado in complessivi € 5.077,00 e, quanto al presente grado, in complessivi €
3.966,00, il tutto oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 3 Luglio 2025
Il Presidente est.
AR RA FE
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR RA FE Presidente rel. dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
dr. Silvia AR Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3058/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
HI ZA e dell'avv. DAVIDE G. CATTANEO, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in VIALE BIANCA MARIA, 2 20129 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), CP_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Nel merito n. r.g. 3058/2024
- Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in totale accoglimento del presente gravame, per tutte le ragioni sopra esposte, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano Giudice Dott.ssa FERRUTA n. 7886/2024 pubbl. il 05/09/2024, notificata in data 27.09.2024, RG n. 20970/2022, e per l'effetto,
In via principale,
- Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5355/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 28.03.2022 per l'importo di € 11.740,64 oltre interessi moratori, nonché le spese legali come liquidate;
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da parte opponente e con-fermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 5355/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 28.03.2022 all'esito del procedimento RG 5241/2021 per l'importo di € 11.740,64 oltre interessi moratori, in quanto infondata in fatto e diritto;
Sempre in via principale, nel merito
- rigettare tutte le domande attoree nei confronti della in Pt_1 Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
- Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. per inadempimento della conduttrice condannare in ogni caso la in CP_1 CP_1 persona del legale rappresentante, a pagare in favore della Parte_1 la somma capitale di € 11.740,64 di cui € 1.222,16 per canoni di loca-zione inevasi sino alla data di risoluzione, € 10.518,48 per indennità di utilizzo sino al periodo del 01.02.2022 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo ai sensi dell'art. 5 del contratto, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- In via riconvenzionale, accertata e dichiarata la regolare sottoscrizione ed esecuzione del contratto di locazione operativa sottoscritto in data 28.03.2018 e la conseguente risoluzione dello stesso in data 14.08.2018, condannare la in CP_1 persona della legale rappresentante al pagamento della somma complessiva di € 3.673,12 a titolo di penale per la risoluzione anticipata del contratto, nonché al pagamento della ulteriore indennità di utilizzo dei beni maturata successivamente al deposito del ricorso monitorio e sino alla data di notifica del presente atto di appello pari ad € 8.014,08 (€ 250,44 x 32 mesi (dal 01.03.2022 al 01.11.2024), ovvero, quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
In subordine,
pagina 2 di 8 n. r.g. 3058/2024
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc. ma Corte di Appello adita ritenesse di confermare la sentenza di primo grado, a parziale riforma della sen-tenza impugnata, voglia condannare in persona del legale rappresentante, al CP_1 pagamento delle spese legali di soccombenza.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria,
Con riserva di ulteriormente dedurre produrre ed articolare si richiama tutto quanto dedotto ed eccepito in tutti gli atti del giudizio di primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Chiamato a decidere in merito all'opposizione proposta il 26.5.2022 da CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5355/2022 emesso nei suoi confronti su ricorso di per l'importo di € 11.740,64, oltre interessi e spese, per il Parte_1 mancato pagamento di canoni di locazione operativa del “Software Sos Appalti Cod. Seriale FQPPCH”, individuato dalla locatrice ed acquistato presso Di.Sa. S.r.l., come da contratto inter partes in data 5.4.2018, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7886/2024 pubblicata il 5.9.2024, ha accolto l'opposizione, e revocato il provvedimento monitorio con compensazione delle spese di lite, ritenendo che, in base alle testimonianze acquisite in corso di causa, non fosse stata raggiunta la prova dell'avvenuta consegna del bene concesso in leasing.
ha interposto tempestivo appello, lamentando l'erroneità della Parte_1 pronuncia “nella valutazione degli elementi di fatto” ed il “travisamento dei fatti in punto consegna beni”, nonché la condanna alle spese di lite pronunciata nei propri confronti.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia alla prima udienza CP_1 del 25.2.2025.
Quindi il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione al Collegio al 24.6.2025, con contestuale assegnazione alla parte costituita dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito della comparsa conclusionale.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
***
pagina 3 di 8 n. r.g. 3058/2024
I motivi posti a fondamento dell'appello, poiché strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Con il primo motivo, denuncia l'errore in cui sarebbe incorso Parte_1 il Giudice di prime cure, per aver ritenuto che il contratto di locazione operativa intercorso con “non si sia regolarmente perfezionato in ragione di CP_1 asseriti “raggiri” posti in essere dal signor , rappresentante commerciale CP_2 della società DI.SA., sia in danno a che di ”. Pt_1 CP_1
Con il secondo, denuncia travisamento dei fatti determinato dalla deposizione del teste
, riguardo sia alla consegna dei beni, che alla sottoscrizione del relativo DDT. Tes_1
Preso atto di tali motivi, deve osservarsi che risulta per tabulas l'avvenuta stipulazione in data 23.3.2018 del contratto di consulenza tra e Di.Sa. S.r.l., avente ad CP_1 oggetto l'erogazione di un “Servizio di Consulenza volto all'ottenimento del "Credito d'imposta" per attività di Ricerca & Sviluppo (rif. DM 27 maggio 2015 – Ministero dello Sviluppo Economico;
Circolari n. 5/E e 13/E – Agenzia delle Entrate”.
In tale contratto è espressamente prevista la fornitura di “Software gestionale 14001” mediante “Locazione operativa Scadenze rate mensili anticipate” della durata Pt_1 di 4 anni dietro corresponsione di un importo mensile di “€ 250,00 + IVA” (doc. 1
. CP_1
Vi è inoltre la sottoscrizione in calce dal legale rappresentante di con CP_1 firma sovrapposta al timbro della Società.
A fronte di tali risultanze documentali, non vi è alcuna evidenza, fondata su elementi di valutazione utilmente acquisiti al processo, che alla stipula dell'accordo CP_1 Con sia stata indotta attraverso una vera e propria truffa perpetrata “da e dal
[...] CP_4 suo direttore con il preciso scopo di procurarsi vantaggi finanziari per compensi ai danni del [Signor ] e della [sua] società”, come invece considerato Persona_1
“verosimile” dal Giudice di prime cure.
E dunque deve ritenersi che l'accordo negoziale con Di.Sa. S.r.l., fornitore, oltre che dei servizi di consulenza, anche del software necessario per la relativa erogazione, si sia instaurato lecitamente, senza errori o raggiri che possano aver inficiato la libera volontà di e nella piena consapevolezza, da parte di quest'ultima, del CP_1 coinvolgimento di quale locatrice operativa con diritto alla Parte_1 correlativa percezione di un canone periodico.
pagina 4 di 8 n. r.g. 3058/2024
La conferma delle obbligazioni assunte da nei confronti di CP_1 [...] si ricava anche dalla produzione, da parte di quest'ultima, di copia del Parte_1 contratto di locazione di beni mobili intercorso tra le parti il 28.3/5.4.2018.
Ha sostenuto in primo grado che “Il contratto datato 05.04.2018 non è CP_1 stato sottoscritto dal Sig. socio e legale rappresentante della Persona_1
e che “la copia prodotta da controparte non porta né la firma autografa CP_1 né quella digitale dello stesso”.
In realtà, da tale copia allegata al fascicolo monitorio dell'odierna appellante (doc. 1), emerge che ebbe a sottoscrivere digitalmente non solo il contratto, ma CP_1 anche le clausole cd. vessatorie inserite nelle relative Condizioni generali ex artt. 1341 e 1342 c.c., come attestato dalla stampigliatura presente su ogni pagina del documento, in alto a sinistra, del codice identificativo “DocuSign Envelope ID: 22EF833F-8484- 45B2-8930-CEC7B3B7E515”.
Risulta ulteriormente dimostrato, attraverso il prodotto “Certificato di completamento”, alla sezione “Firmatario – Eventi”, che la titolarità della firma digitale venne verificata tramite l'indirizzo IP della mail dichiarata dal signor
( , essendovi anche dichiarazione di Persona_1 Email_1 intervenuta “Identificazione del cliente in caso di firma elettronica” al momento dell'apposizione della firma da parte della signora Di.Sa. S.r.l. e Parte_2 constando l'autorizzazione all'addebito dei canoni di locazione su conto corrente identificato con il codice iban “[...] presso la filiale ubicata in Castronovo di Sicilia – Largo del Carmelo 3” Controparte_5 evidentemente fornito dalla cliente.
Constatata, alla luce di tali rilievi, la regolare stipulazione del contratto azionato da devono a tal punto condividersi le censure mosse Parte_1 dall'appellante alla sentenza oggetto di gravame per avere ritenuto “non … raggiunta la prova dell'avvenuta consegna alla Società opponente del bene oggetto della locazione operativa” alla luce delle prove testimoniali raccolte.
Osserva il Tribunale che al legale rappresentante di era stato fatto CP_1 sottoscrivere, oltre alla “proposta di contratto di locazione operativa di beni mobili nr. 195-8481 – sottoscrizione avvenuta il … 28.3.2018 –”, anche “il Documento di Trasporto attestante la avvenuta consegna ed installazione presso la sede aziendale, di un prodotto ivi descritto come “ ” … probabilmente Parte_3 inserito tra le pagine della proposta…”, in assenza tuttavia di alcuna consegna, mai avvenuta.
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Atteso dunque il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura ed il contratto di leasing, quest'ultimo non avrebbe mai prodotto i propri effetti, donde la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ritiene la Corte di non poter condividere tale conclusione.
Il Documento di trasporto relativo alla consegna, in data 5.4.2018, dell'articolo descritto come , come prodotto in atti, è munito della Parte_3 sottoscrizione (non disconosciuta) del legale rappresentante di la cui CP_1 firma risulta sovrapposta al timbro della società, senza alcuna riserva.
La circostanza che il documento fosse stato proditoriamente inserito tra le pagine del contratto e che il signor possa averlo sottoscritto inconsapevolmente è del tutto Per_1 sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, avendo formato oggetto di mera ipotesi da parte del teste , né può dubitarsi che l'utilizzatore avesse in ogni Testimone_2 caso l'onere di verificare quanto sottoposto alla sua firma.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna (nella specie DDT) pure a fronte di una incompleta o a fortiori mancata apprensione, egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere alla propria obbligazione verso il fornitore;
con la conseguenza che non può essergli consentito di opporre al concedente stesso che la consegna sia mancata (come nella specie), né di fondare su tale circostanza il diritto di sospendere il pagamento dei canoni (v. Cass. Ord. 28/1/2020, n. 1934; Cass. 23/05/2012, n. 8101).
Vi è anche da sottolineare che il contratto con Di.Sa. S.r.l. era stato stipulato il 23.3.2018 e la proposta di contratto rivolta a era stata Parte_1 sottoscritta da non il 5.4.2018, ma il 28.3.2018, mentre il 5.4.2018 Persona_1 era intervenuta accettazione della proposta da parte di Parte_1
Risulta quindi difficile ipotizzare che il DDT del 5.4.208 potesse essersi infilato tra le pagine dei documenti negoziali, firmati dall'utilizzatore in altre date.
È anche significativo che, nella lettera del 22.5.2018 inoltrata da a Di.Sa. CP_1
S.r.l. e a testualmente si affermi che “il software è un Parte_1 semplice sito informatico ma non recepisce alcun dato né dà alcune informazioni oltre a quelle sulla legge Nazionale del credito R & S che tutti conosciamo acquisendo le informazioni direttamente dall'agenzia delle entrate”: se ne deduce che l'utilizzatrice aveva potuto rendersi conto delle caratteristiche del programma e ciò serve pagina 6 di 8 n. r.g. 3058/2024
ulteriormente a confermare che la consegna in effetti vi era stata, anche se il software non aveva evidentemente soddisfatto le esigenze per cui era stato fornito.
Tali affermazioni, dal contenuto confessorio, al pari del Documento di Trasporto munito di timbro e sottoscrizione non disconosciuta, rendono prive di rilievo le deposizioni di segno contrario dei testi escussi in corso d'istruttoria, peraltro riferite alla mancata consegna di “alcun software gestionale c.d. R&S da parte
[...]
, quando, nel DDT, “trasporto e consegna” erano chiaramente Parte_1 previste “a cura di: DiSa. ” e non dell'odierna appellante. CP_6
Appurata, in definitiva, l'avvenuta consegna del software direttamente dal fornitore all'utilizzatore, non v'è dubbio che sorga a carico di quest'ultimo l'obbligo di pagamento dei canoni nei confronti della concedente, alla quale non possono notoriamente opporsi eventuali vizi o difetti, per quanto originali, del bene locato, dovendo di essi rispondere esclusivamente il fornitore.
Consegue a tali considerazioni che, in riforma della sentenza oggetto di gravame, dev'essere in definitiva respinta l'opposizione proposta da avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 5355/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 22.3.2022 a favore di per il complessivo importo di € 11.740,64 (oltre interessi e Parte_1 spese), somma così ridotta in sede monitoria (rispetto alla pretesa azionata i € 15.413,76), “poiché la società locatrice non domanda la restituzione dei beni mobili, consegnati in locazione e pertanto in base al disposto di cui all'art. 1383 c.c. ha diritto di chiedere unicamente l'ammontare dei canoni scaduti (prima della risoluzione) e l'indennizzo di cui all'art. 13 delle condizioni generali di contratto, commisurato ai canoni originariamente previsti fino alla scadenza, e dunque non anche la penale da risoluzione del contratto”.
Contrariamente a quanto affermato nel decreto ingiuntivo, ha Parte_1 dato prova di avere richiesto a la restituzione del software con lettera del CP_1
14.8.2018 consegnata via PEC il 3.9.2018.
In accoglimento della domanda riconvenzionale disattesa dal primo Giudice, e in presenza di clausola negoziale debitamente sottoscritta anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dev'essere dunque condannata anche al pagamento della CP_1 penale per la risoluzione anticipata del contratto quantificata nella misura di 1/3 dei canoni periodici dovuti, ovvero in € 3.673,12 (canoni dovuti alla data di risoluzione € 11.019,36/3 = € 3.673,12); non anche al pagamento dell'ulteriore indennità di utilizzo del bene per il periodo successivo al deposito del ricorso monitorio, trattandosi di domanda nuova, inammissibile secondo il disposto dell'art. 345 c.p.c.
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A norma dell'art. 91 c.p.c., in quanto soccombente, va infine condannata CP_1 alla rifusione in favore di delle spese di entrambi i gradi, che Parte_1 si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, quanto al giudizio innanzi al Tribunale di Milano, in complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale) e, quanto al presente giudizio di appello, in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale, in mancanza di fase istruttoria), il tutto oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando in contumacia dell'appellata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione CP_1 disattesa o altrimenti assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 7886/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 4.9.2024 e pubblicata il 5.9.2024,
1. Respinge l'opposizione di al decreto ingiuntivo nr. 5355/2022, emesso CP_1 il 22.03.2022 dal Tribunale di Milano nel procedimento portante il nr. 5241/2022;
2. Condanna l'appellata a corrispondere in favore dell'appellante CP_1 [...] la somma ulteriore di € 3.673,12 a titolo di penale;
Parte_1
2. condanna a rifondere le spese di entrambi i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, quanto al giudizio di primo grado in complessivi € 5.077,00 e, quanto al presente grado, in complessivi €
3.966,00, il tutto oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 3 Luglio 2025
Il Presidente est.
AR RA FE
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