Art. 4. (Gratuita' del sangue e dei suoi prodotti) 1. Il sangue umano non e' fonte di profitto. Le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria. 2. Le attivita' trasfusionali di cui all'articolo 2 rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.
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11 novembre 2005
11 novembre 2005
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Giurisprudenza • 16
- 1. Trib. Roma, sentenza 26/10/2022, n. 15725Provvedimento: […] Convezioni stipulate tra le parti, per violazione dell'art. 4 della Legge 219/2005 e degli artt. 32 e 41 Cost.. In subordine, chiedeva al Tribunale di voler sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge 219/2005, nella parte in cui non prevede che, nel caso di fornitura di sangue a strutture private, i costi siano a carico del SSN e non della struttura ricevente. Insisteva, in ogni caso, per la revoca della provvisoria esecuzione concessa.Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2021, n. 960Provvedimento: […] D'altra parte, l'interpretazione propugnata dall'appellante appare quella più conforme alle previsioni della citata legge 107\90, che espressamente recita: “..i costi di raccolta, frazionamento conservazione e distribuzione [degli emoderivati] sono a carico del ”. Controparte_3 Analogo principio è ribadito all'art. 4 della legge n. 219\2005 (recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”), che recita: “le attività trasfusionali di cui all'art. 2 rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria ei relativi costi sono a carico del ”. Controparte_3Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/10/2017, n. 4870Provvedimento: […] A sostegno dell'assunto l'appellante rileva che il TAR del Lazio avrebbe omesso di considerare che la Croce Rossa svizzera vende il sangue raccolto alle industrie farmaceutiche che, a loro volta, lavorano quel plasma per ottenerne emoderivati che commercializzano nel mondo, realizzando profitti. Ciò, secondo l'appellante, in aperto contrasto con il principio di gratuità sancito dall'art. 4 della legge n. 219 del 2005.Leggi di più...
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- 4. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 12Provvedimento: […] Difatti, l'articolo 4 della legge n.219 del 2005 dispone espressamente che “il sangue umano non è fonte di profitti” e che “le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria”.Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 650Provvedimento: 1 Sentenza n. Ruolo Generale n. 74/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 74/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 15.11.2023, e vertente TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 …Leggi di più...
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