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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/04/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3217/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Borasco in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione d'appello, con elezione di domicilio presso il suo studio
APPELLANTI contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. ) CP_2 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Dugatto in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione d'appello, con elezione di domicilio presso il suo studio
APPELLATI avente ad oggetto: rovina di edificio
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 10.10.2024, che qui si devono intendere richiamate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 265/2023 del 16.02.2023, con cui il Giudice di Pace di
[...]
Verona ha respinto la domanda dai medesimi svolta per essere risarciti della somma di €
820,00, pari ai costi da sostenere per l'intonacatura di una parete del piano interrato della loro abitazione, danneggiato da un'infiltrazione derivante da un guasto occorso all'impianto idraulico dei convenuti e , proprietari dell'immobile confinante. CP_1 CP_2
A sostegno del gravame gli appellanti hanno articolato plurimi motivi, lamentando:
1) la violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova, la violazione dei principi regolatori della consulenza tecnica d'ufficio e la violazione del principio di necessaria motivazione del provvedimento e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e ciò sul duplice presupposto che “parte convenuta non ha addotto alcun elemento di fatto seriamente idoneo a confutare la ricostruzione di parte attrice, salvo chiedere l'espletamento della CTU, cui il Giudice si è completamente rimesso, violando in tal modo il principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., nonché la natura e la disciplina della consulenza tecnica d'ufficio quale strumento di ausilio al giudice per la decisione della causa” e che “la CTU sia da considerarsi inidonea a fornire al giudice elementi seri di valutazione in quanto (…) non ha risposto compiutamente al quesito posto;
il giudice di prime cure poi non ha valutato criticamente e motivatamente la consulenza espletata, ha formulato una ricostruzione solo parziale dei fatti di causa, tralasciando elementi fondamentali e rilevanti per la decisione, omettendo altresì di valorizzare passaggi pur presenti nella CTU, per quanto incompleta, tuttavia fondamentali e che dovevano essere collocati in quadro probatorio articolato e completo fornito dai sig.ri ”; Pt_1 Parte_2
2 2) la violazione dei principi in materia di responsabilità delle cose in custodia di cui agli artt.
2053 e/o 2051 c.c., determinata dalla totale lacunosità della ricostruzione dei presupposti di fatto operata dal Giudice di pace;
3) la violazione dei principi regolatori della decisione in materia di condanna alle spese di lite, attesa la liquidazione di un compenso abnorme rispetto al valore di causa.
Si sono costituiti e , opponendosi al gravame, negando che CP_1 CP_2
l'impianto idrico del loro immobile avesse causato infiltrazioni di sorta e proponendo appello incidentale al fine di ottenere la rifusione della somma di € 512,40 versata al CTU in primo grado.
I primi due motivi d'appello principale, congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono infondati.
In sostanza gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del CTU incaricato in corso di causa, senza neppure motivare il proprio convincimento e non avrebbe, invece, considerato che la rottura della tubatura rappresentava circostanza confermata dalla relazione tecnica redatta dal loro idraulico, intervenuto nell'immediatezza dell'evento, oltre che dai documenti fotografici depositati.
Sennonchè siffatte argomentazioni trascurano di considerare che l'unico elemento pacifico in causa era rappresentato dalla sostituzione di un raccordo della tubatura e che, viceversa, la rottura della tubatura e l'interruzione del percolamento in seguito alla sua sostituzione costituivano circostanze specificamente contestate dai convenuti, sin dalla comparsa di costituzione (cfr. pag. 3 e 4 della comparsa di costituzione di primo grado, ove si legge, tra l'altro, che “da tale tubo non vi era alcuna fuoriuscita di acqua” e che la sostituzione era stata decisa unicamente in base alla sua vetustà, per evitare che si palesassero future fuoriuscite), di talchè, in un contesto processuale siffatto, alcuna valenza poteva essere riconosciuta alla relazione tecnica depositata dagli attori, essendo noto che i rilievi espressi in una relazione o
3 in una perizia di parte rivestono la natura di mere allegazioni difensive, sia pure di carattere tecnico, e necessitano pertanto del dovuto riscontro, laddove la consulenza tecnica costituisce fonte oggettiva di prova quando si risolve, come nel caso, nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Il giudice, pertanto, disponendo la CTU per farsi coadiuvare nella soluzione di questioni che all'evidenza necessitavano di specifiche conoscenze, ha correttamente applicato le regole che presiedono all'onere della prova, senza sopperire a quanto sarebbe spettato ai convenuti dimostrare, gravando invece sugli attori l'onere di fornire il necessario riscontro sia della rottura della tubatura, di per sé non evincibile dalla documentazione fotografica in atti
(relativa alle condizioni dei locali di pertinenza degli attori), sia del nesso di causalità tra tale rottura e le lamentate infiltrazioni, talché nessun profilo di violazione dell'art. 2697 c.c. è ravvisabile.
Quanto al preteso difetto di motivazione, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, (…) ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (v. Cass., Sez. 5, Ord. n. 11917 del 06/05/2021; Sez. L, Sent. n. 3881 del
22/02/2006).
Si ritiene pertanto che l'obbligo di motivazione sia stato assolto dal giudice di prime cure, che ha valorizzato le conclusioni del CTU, che pare opportuno di seguito richiamare: “La quantità
d'acqua necessaria per produrre i danni lamentati da parte ricorrente, come pure quelli accertati all'interno dei locali di parte resistente, avrebbe previsto uno sversamento d'acqua ingente, che però non corrisponde alle quantità rilevate dalla lettura dei consumi che
4 appaiono dalle fatture emesse da AGSM. Infatti, a conferma di quanto sopra rilevato i consumi nel periodo antecedente e successivo a Maggio / Novembre 2019 sono apparsi pressoché uguali. Gli ammaloramenti accertati sulle pareti del garage e del locale di sbrigo dell'appartamento confinante con l'appartamento , sono presenti anche su Pt_1 CP_1
altre pareti che non dovrebbero essere coinvolte e quindi riferibili ad umidità di risalita (…).
Alla luce degli accertamenti esperiti, vista la documentazione prodotta, si ritiene che l'estesa umidificazione accertata sia frutto di uno spargimento d'acqua protratto nel tempo e non per una perdita d'acqua da tubazione per alcuni mesi e senza che vi sia consumo eccessivo
d'acqua ”.
Rispetto alle critiche reiterate nel presente grado deve richiamarsi, poi, quanto condivisibilmente precisato dal CTU, a riscontro delle osservazioni ricevute dal procuratore attoreo, là dove ha rilevato che “Il fenomeno infiltrativo potrebbe essere riferito all'azione combinata allentamento dei raccordi della tubazione con perdita contenuta d'acqua e umidità di risalita. In ogni caso si ritiene sia del tutto prevalente il fenomeno dell'umidità di risalita sulle pareti del piano interrato di entrambe le unità immobiliari che è stato accertato anche sulle pareti esterne dell'unità collocata dalla parte opposta a quella oggetto del predetto contenzioso”, spiegando che “la tubazione da cui si sarebbe manifestato lo spargimento
d'acqua (…) è collocata nel giardino dei convenuti e l'acqua che sarebbe fuoriuscita dalla stessa, prima d'imbibire le pareti del piano interrato degli attori, avrebbe inequivocabilmente attraversato la proprietà dei convenuti andando quindi ad imbibire prima le pareti di quest'ultimi e poi quelle di parte attrice. Risulta pertanto evidente, per le ragioni di cui sopra e visti i danni da bagnamento in entrambe le proprietà, che la quantità d'acqua fuoriuscita sarebbe stata sicuramente copiosa e sarebbe documentata dalla lettura delle fatture emesse dall'Ente erogatore”, aggiungendo, infine, che “Gli effetti di una parete che ha subito un'infiltrazione d'acqua a seguito di rottura di tubazione, poi ripristinata, sono ben diversi da
5 fenomeni infiltrativi che si manifestano a seguito di umidità di risalita. Nel caso di specie la tubazione è stata sostituita, come dichiarato dai convenuti, nell'Ottobre del 2019. A distanza di circa 3 anni rispetto al primo sopralluogo l'acqua assorbita dalle pareti si sarebbe completamente asciugata al contrario di quanto accertato sui luoghi con lo strumento rilevatore d'umidità. Le conseguenze dannose accertate in loco sulle pareti dei piani interrati sono quelle che si manifestano quando il bagnamento è conseguente ad umidità di risalita che si manifesta con discontinuità, ma protratta nel tempo”.
Tali rilievi sono chiari nel senso che il CTU, all'esito dei suoi accertamenti, ha ascritto le infiltrazioni rinvenute al piano interrato dei sig.ri all'umidità di risalita, fenomeno Pt_1
ritenuto del tutto prevalente anche rispetto ad un possibile sversamento originato dal raccordo situato in giardino, la cui sussistenza, peraltro, ha meramente ipotizzato, esprimendosi in termini dubitativi (“potrebbe essere riferito …”), evidenziando, al contempo, che si sarebbe comunque trattato di una perdita contenuta d'acqua (in assenza di alterazione dei consumi idrici dei convenuti).
I medesimi rilievi valgono in ogni caso ad escludere l'integrazione della prova della derivazione causale dei danni di cui si dolgono gli attori dalla pretesa rottura della tubatura, prova che proprio a questi ultimi incombeva di fornire (sul principio che, in materia di responsabilità del custode, incombe al danneggiato l'onere di provare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa in custodia cfr. per tutte Cass. Sez. 3, n. 7125 del
21/03/2013).
Infine, la produzione del nuovo documento (materiale fotografico) non è ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e, in mancanza di una compiuta ricostruzione dei luoghi ad opera di un ausiliario del giudice, si appalesa comunque inconducente;
non risultano articolati, poi, capitoli di prova orale nell'atto di citazione del primo grado, malgrado gli attori abbiano reiterato, con l'atto di citazione d'appello, le istanze istruttorie ivi formulate.
6 Il terzo motivo d'appello è invece fondato, alla luce del condivisibile principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché́ ne dia apposita e specifica motivazione” (C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del
14/05/2018 - Rv. 648532 - 01).
Nella fattispecie, invero, il giudice di pace ha liquidato un compenso di € 800,00, superiore ai valori massimi previsti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, per il valore di € 820,00 della causa (€ 519,00), e superiore anche all'importo indicato nella notula depositata dal procuratore dei convenuti (€ 346,00), senza corredare tale apprezzamento da alcuna motivazione, laddove si ritiene possano invece applicarsi i valori medi, liquidati, in riforma parziale della sentenza, in dispositivo, in conformità alla suindicata notula.
Va altresì accolto l'appello incidentale dei sig.ri , in quanto, se è pur vero che il giudice CP_1
può ripartire le spese della CTU in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso e che la
CTU è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (v. Cass., Sez. 6-1, Ord. n. 24645 del 13/09/2021, n. 24645; Sez. 1, n. 11068 del
10/06/2020; Sez. 3, n. 1023 del 17/01/2013), nel caso di specie il Giudice di pace non ha disposto alcuna compensazione, avendo semplicemente omesso la statuizione in ordine alla sorte delle spese di CTU, malgrado nelle note conclusive depositate il 26.01.2023 i convenuti avessero espressamente richiesto la rifusione della somma corrisposta al CTU, specificamente indicandone l'ammontare.
In mancanza di ragioni per derogare al principio di soccombenza, neppure esplicitate dagli attori, limitatisi a richiamare principi giurisprudenziali astratti, senza svolgere alcuna
7 deduzione in ordine alla fattispecie concreta, le spese di CTU vanno poste integralmente a carico di questi ultimi, con conseguente diritto dei sig.ri ad ottenere la rifusione CP_1
dell'esborso sostenuto per il fondo spese, documentato in atti (doc. 6 fascicolo II grado).
Le spese del grado seguono la prevalente soccombenza e vengono dunque poste a carico solidale degli appellanti principali, liquidate come in dispositivo, ai valori medi, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria.
Non ricorrono i presupposti per condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. accoglie il motivo d'appello principale relativo al secondo capo del dispositivo della sentenza appellata e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna e , in solido, a rifondere in favore di e Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di lite relative al primo grado di giudizio, che liquida in € 346,00, oltre CP_2
al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
2. respinge per il resto l'appello principale;
3. accoglie l'appello incidentale proposto da e e, per l'effetto, CP_1 CP_2
condanna e , in solido, a rifondere agli appellanti la Parte_1 Parte_2
quota delle spese di CTU da questi sostenute nella misura di € 512,40;
4. condanna gli appellanti principali e , in solido, alla Parte_1 Parte_2
rifusione in favore degli appellati e delle spese di lite relative al CP_1 CP_2
secondo grado di giudizio, che liquida in € 562,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
8 Verona, 28 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3217/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Borasco in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione d'appello, con elezione di domicilio presso il suo studio
APPELLANTI contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. ) CP_2 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Dugatto in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione d'appello, con elezione di domicilio presso il suo studio
APPELLATI avente ad oggetto: rovina di edificio
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 10.10.2024, che qui si devono intendere richiamate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 265/2023 del 16.02.2023, con cui il Giudice di Pace di
[...]
Verona ha respinto la domanda dai medesimi svolta per essere risarciti della somma di €
820,00, pari ai costi da sostenere per l'intonacatura di una parete del piano interrato della loro abitazione, danneggiato da un'infiltrazione derivante da un guasto occorso all'impianto idraulico dei convenuti e , proprietari dell'immobile confinante. CP_1 CP_2
A sostegno del gravame gli appellanti hanno articolato plurimi motivi, lamentando:
1) la violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova, la violazione dei principi regolatori della consulenza tecnica d'ufficio e la violazione del principio di necessaria motivazione del provvedimento e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e ciò sul duplice presupposto che “parte convenuta non ha addotto alcun elemento di fatto seriamente idoneo a confutare la ricostruzione di parte attrice, salvo chiedere l'espletamento della CTU, cui il Giudice si è completamente rimesso, violando in tal modo il principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., nonché la natura e la disciplina della consulenza tecnica d'ufficio quale strumento di ausilio al giudice per la decisione della causa” e che “la CTU sia da considerarsi inidonea a fornire al giudice elementi seri di valutazione in quanto (…) non ha risposto compiutamente al quesito posto;
il giudice di prime cure poi non ha valutato criticamente e motivatamente la consulenza espletata, ha formulato una ricostruzione solo parziale dei fatti di causa, tralasciando elementi fondamentali e rilevanti per la decisione, omettendo altresì di valorizzare passaggi pur presenti nella CTU, per quanto incompleta, tuttavia fondamentali e che dovevano essere collocati in quadro probatorio articolato e completo fornito dai sig.ri ”; Pt_1 Parte_2
2 2) la violazione dei principi in materia di responsabilità delle cose in custodia di cui agli artt.
2053 e/o 2051 c.c., determinata dalla totale lacunosità della ricostruzione dei presupposti di fatto operata dal Giudice di pace;
3) la violazione dei principi regolatori della decisione in materia di condanna alle spese di lite, attesa la liquidazione di un compenso abnorme rispetto al valore di causa.
Si sono costituiti e , opponendosi al gravame, negando che CP_1 CP_2
l'impianto idrico del loro immobile avesse causato infiltrazioni di sorta e proponendo appello incidentale al fine di ottenere la rifusione della somma di € 512,40 versata al CTU in primo grado.
I primi due motivi d'appello principale, congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono infondati.
In sostanza gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del CTU incaricato in corso di causa, senza neppure motivare il proprio convincimento e non avrebbe, invece, considerato che la rottura della tubatura rappresentava circostanza confermata dalla relazione tecnica redatta dal loro idraulico, intervenuto nell'immediatezza dell'evento, oltre che dai documenti fotografici depositati.
Sennonchè siffatte argomentazioni trascurano di considerare che l'unico elemento pacifico in causa era rappresentato dalla sostituzione di un raccordo della tubatura e che, viceversa, la rottura della tubatura e l'interruzione del percolamento in seguito alla sua sostituzione costituivano circostanze specificamente contestate dai convenuti, sin dalla comparsa di costituzione (cfr. pag. 3 e 4 della comparsa di costituzione di primo grado, ove si legge, tra l'altro, che “da tale tubo non vi era alcuna fuoriuscita di acqua” e che la sostituzione era stata decisa unicamente in base alla sua vetustà, per evitare che si palesassero future fuoriuscite), di talchè, in un contesto processuale siffatto, alcuna valenza poteva essere riconosciuta alla relazione tecnica depositata dagli attori, essendo noto che i rilievi espressi in una relazione o
3 in una perizia di parte rivestono la natura di mere allegazioni difensive, sia pure di carattere tecnico, e necessitano pertanto del dovuto riscontro, laddove la consulenza tecnica costituisce fonte oggettiva di prova quando si risolve, come nel caso, nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Il giudice, pertanto, disponendo la CTU per farsi coadiuvare nella soluzione di questioni che all'evidenza necessitavano di specifiche conoscenze, ha correttamente applicato le regole che presiedono all'onere della prova, senza sopperire a quanto sarebbe spettato ai convenuti dimostrare, gravando invece sugli attori l'onere di fornire il necessario riscontro sia della rottura della tubatura, di per sé non evincibile dalla documentazione fotografica in atti
(relativa alle condizioni dei locali di pertinenza degli attori), sia del nesso di causalità tra tale rottura e le lamentate infiltrazioni, talché nessun profilo di violazione dell'art. 2697 c.c. è ravvisabile.
Quanto al preteso difetto di motivazione, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, (…) ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (v. Cass., Sez. 5, Ord. n. 11917 del 06/05/2021; Sez. L, Sent. n. 3881 del
22/02/2006).
Si ritiene pertanto che l'obbligo di motivazione sia stato assolto dal giudice di prime cure, che ha valorizzato le conclusioni del CTU, che pare opportuno di seguito richiamare: “La quantità
d'acqua necessaria per produrre i danni lamentati da parte ricorrente, come pure quelli accertati all'interno dei locali di parte resistente, avrebbe previsto uno sversamento d'acqua ingente, che però non corrisponde alle quantità rilevate dalla lettura dei consumi che
4 appaiono dalle fatture emesse da AGSM. Infatti, a conferma di quanto sopra rilevato i consumi nel periodo antecedente e successivo a Maggio / Novembre 2019 sono apparsi pressoché uguali. Gli ammaloramenti accertati sulle pareti del garage e del locale di sbrigo dell'appartamento confinante con l'appartamento , sono presenti anche su Pt_1 CP_1
altre pareti che non dovrebbero essere coinvolte e quindi riferibili ad umidità di risalita (…).
Alla luce degli accertamenti esperiti, vista la documentazione prodotta, si ritiene che l'estesa umidificazione accertata sia frutto di uno spargimento d'acqua protratto nel tempo e non per una perdita d'acqua da tubazione per alcuni mesi e senza che vi sia consumo eccessivo
d'acqua ”.
Rispetto alle critiche reiterate nel presente grado deve richiamarsi, poi, quanto condivisibilmente precisato dal CTU, a riscontro delle osservazioni ricevute dal procuratore attoreo, là dove ha rilevato che “Il fenomeno infiltrativo potrebbe essere riferito all'azione combinata allentamento dei raccordi della tubazione con perdita contenuta d'acqua e umidità di risalita. In ogni caso si ritiene sia del tutto prevalente il fenomeno dell'umidità di risalita sulle pareti del piano interrato di entrambe le unità immobiliari che è stato accertato anche sulle pareti esterne dell'unità collocata dalla parte opposta a quella oggetto del predetto contenzioso”, spiegando che “la tubazione da cui si sarebbe manifestato lo spargimento
d'acqua (…) è collocata nel giardino dei convenuti e l'acqua che sarebbe fuoriuscita dalla stessa, prima d'imbibire le pareti del piano interrato degli attori, avrebbe inequivocabilmente attraversato la proprietà dei convenuti andando quindi ad imbibire prima le pareti di quest'ultimi e poi quelle di parte attrice. Risulta pertanto evidente, per le ragioni di cui sopra e visti i danni da bagnamento in entrambe le proprietà, che la quantità d'acqua fuoriuscita sarebbe stata sicuramente copiosa e sarebbe documentata dalla lettura delle fatture emesse dall'Ente erogatore”, aggiungendo, infine, che “Gli effetti di una parete che ha subito un'infiltrazione d'acqua a seguito di rottura di tubazione, poi ripristinata, sono ben diversi da
5 fenomeni infiltrativi che si manifestano a seguito di umidità di risalita. Nel caso di specie la tubazione è stata sostituita, come dichiarato dai convenuti, nell'Ottobre del 2019. A distanza di circa 3 anni rispetto al primo sopralluogo l'acqua assorbita dalle pareti si sarebbe completamente asciugata al contrario di quanto accertato sui luoghi con lo strumento rilevatore d'umidità. Le conseguenze dannose accertate in loco sulle pareti dei piani interrati sono quelle che si manifestano quando il bagnamento è conseguente ad umidità di risalita che si manifesta con discontinuità, ma protratta nel tempo”.
Tali rilievi sono chiari nel senso che il CTU, all'esito dei suoi accertamenti, ha ascritto le infiltrazioni rinvenute al piano interrato dei sig.ri all'umidità di risalita, fenomeno Pt_1
ritenuto del tutto prevalente anche rispetto ad un possibile sversamento originato dal raccordo situato in giardino, la cui sussistenza, peraltro, ha meramente ipotizzato, esprimendosi in termini dubitativi (“potrebbe essere riferito …”), evidenziando, al contempo, che si sarebbe comunque trattato di una perdita contenuta d'acqua (in assenza di alterazione dei consumi idrici dei convenuti).
I medesimi rilievi valgono in ogni caso ad escludere l'integrazione della prova della derivazione causale dei danni di cui si dolgono gli attori dalla pretesa rottura della tubatura, prova che proprio a questi ultimi incombeva di fornire (sul principio che, in materia di responsabilità del custode, incombe al danneggiato l'onere di provare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa in custodia cfr. per tutte Cass. Sez. 3, n. 7125 del
21/03/2013).
Infine, la produzione del nuovo documento (materiale fotografico) non è ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e, in mancanza di una compiuta ricostruzione dei luoghi ad opera di un ausiliario del giudice, si appalesa comunque inconducente;
non risultano articolati, poi, capitoli di prova orale nell'atto di citazione del primo grado, malgrado gli attori abbiano reiterato, con l'atto di citazione d'appello, le istanze istruttorie ivi formulate.
6 Il terzo motivo d'appello è invece fondato, alla luce del condivisibile principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché́ ne dia apposita e specifica motivazione” (C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del
14/05/2018 - Rv. 648532 - 01).
Nella fattispecie, invero, il giudice di pace ha liquidato un compenso di € 800,00, superiore ai valori massimi previsti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, per il valore di € 820,00 della causa (€ 519,00), e superiore anche all'importo indicato nella notula depositata dal procuratore dei convenuti (€ 346,00), senza corredare tale apprezzamento da alcuna motivazione, laddove si ritiene possano invece applicarsi i valori medi, liquidati, in riforma parziale della sentenza, in dispositivo, in conformità alla suindicata notula.
Va altresì accolto l'appello incidentale dei sig.ri , in quanto, se è pur vero che il giudice CP_1
può ripartire le spese della CTU in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso e che la
CTU è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (v. Cass., Sez. 6-1, Ord. n. 24645 del 13/09/2021, n. 24645; Sez. 1, n. 11068 del
10/06/2020; Sez. 3, n. 1023 del 17/01/2013), nel caso di specie il Giudice di pace non ha disposto alcuna compensazione, avendo semplicemente omesso la statuizione in ordine alla sorte delle spese di CTU, malgrado nelle note conclusive depositate il 26.01.2023 i convenuti avessero espressamente richiesto la rifusione della somma corrisposta al CTU, specificamente indicandone l'ammontare.
In mancanza di ragioni per derogare al principio di soccombenza, neppure esplicitate dagli attori, limitatisi a richiamare principi giurisprudenziali astratti, senza svolgere alcuna
7 deduzione in ordine alla fattispecie concreta, le spese di CTU vanno poste integralmente a carico di questi ultimi, con conseguente diritto dei sig.ri ad ottenere la rifusione CP_1
dell'esborso sostenuto per il fondo spese, documentato in atti (doc. 6 fascicolo II grado).
Le spese del grado seguono la prevalente soccombenza e vengono dunque poste a carico solidale degli appellanti principali, liquidate come in dispositivo, ai valori medi, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria.
Non ricorrono i presupposti per condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. accoglie il motivo d'appello principale relativo al secondo capo del dispositivo della sentenza appellata e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna e , in solido, a rifondere in favore di e Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di lite relative al primo grado di giudizio, che liquida in € 346,00, oltre CP_2
al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
2. respinge per il resto l'appello principale;
3. accoglie l'appello incidentale proposto da e e, per l'effetto, CP_1 CP_2
condanna e , in solido, a rifondere agli appellanti la Parte_1 Parte_2
quota delle spese di CTU da questi sostenute nella misura di € 512,40;
4. condanna gli appellanti principali e , in solido, alla Parte_1 Parte_2
rifusione in favore degli appellati e delle spese di lite relative al CP_1 CP_2
secondo grado di giudizio, che liquida in € 562,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
8 Verona, 28 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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