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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4041 dell'anno 2023 ivi riunita la n. 619/2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. LUCIANO IMPROTA Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria
Ingala
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2023 (n. RG. 4041/2023) la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
37120220019339075000 notificatole in data 26.01.23, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali Gestione Commercianti relativi dal 01/2016 al 12/2021 per la somma di € 9.405,65.
Con ricorso depositato il 10.01.2024 (n. RG. 619/2024) la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di comunicazione di debito n.
5100215449978k4202311 notificatole in data 11.12.23, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali Gestione Commercianti relativi agli anni 2016-2017-2018 per la somma di € 5.431,32.
L'opponente assumeva: che la pretesa dell'Ente si riferiva alla società di persone D'Ayala Pilates snc, oramai estinta e di cui ella risultava titolare al 5°% delle quote sociali;
che già nell'anno 2016 e poco dopo la richiesta formulata dalla stessa l'Ente aveva provveduto alla sua cancellazione dalla iscrizione alla gestione commercianti;
che tale società non svolgeva attività di palestra ma solo corsi di pilates e che in data 20.12.21 era stata cancellata;
di non essere, pertanto, tenuta a versare i contributi richiesti.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva: dichiarare non ammissibile la domanda e per l'effetto la illegittimità e preclusione dell'avviso di pagamento impugnato per i motivi e nei limiti sopra esposti, anche per la decadenze realizzatesi oltre che per la intervenuta cancellazione della iscrizione esercenti attività commerciali .Accertare e dichiarare altresì non legittimata la parte resistente dalla esazione delle somme di cui sopra e comunque non esigibile il carico relativo alla sorta capitale oltre che alle sanzioni ed interessi. Accertare e dichiarare altresì illegittima l‟avviso di pagamento impugnato tenuto conto della mancanza dei presupposti richiesti per azionare la pretesa invocata , per la carenza di atti definitivi anche di accertamento e prodromici alla richiesta di pagamento degli importi pretesi oltre che per la inammissibilità e/o improponibilita‟ stante la intervenuta cancellazione disposta dall‟INPS sin dalla richiesta formulata in tal senso, con la adozione dei necessari e consequenziali provvedimenti del caso proprio a seguito della inopinata iscrizione poi cancellata. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese di giustizia ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
L , nel costituirsi nel giudizio n. 4041/2023, resisteva all'avverso CP_1 ricorso chiedendone il rigetto.
Nel giudizio recante n. RG. 619/2024 l restava contumace. CP_1 Riunite le cause per ragioni di connessione e, disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Le opposizioni sono fondate.
L ha proceduto ad iscrivere la ricorrente nella gestione CP_1 commercianti solo nel 2021 dando comunicazione dell'iscrizione d'ufficio a mezzo raccomandata AR del 30.07.2021.
Sostiene l'istituto che la ricorrente, amministratrice e socia al 50% della “D'Ayala Pilates di RI De FA Di GL e IL
PA SS s.n.c.” aveva dichiarato di essere tenuta all'iscrizione; che, pertanto, pur essendo la posizione della stessa cessata alla data del 20/12/2021, l aveva provveduto all'iscrizione nei limiti della CP_1 prescrizione quinquennale.
Di tale circostanza, tuttavia, parte convenuta non fornisce prova documentale.
Sostiene l'opponente che la suddetta iscrizione risalirebbe al 2016.
All'uopo rileva che a seguito di istanza in tal senso formulata agli stessi Uffici il detto istituto previdenziale già nell'anno 2016 e CP_1 poco dopo la richiesta come formulata dalla ricorrente aveva proceduto alla cancellazione dalla iscrizione alla gestione commercianti della scrivente. Tale circostanza si ricava, infatti, dalla documentazione depositata
(istanze di cancellazione e copia della schermata del cassetto fiscale della ricorrente dalla quale si evince che la pratica sarebbe stata definita in via amministrativa il 15.3.2016).
Ad ogni modo va rilevato quanto segue.
Come noto l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 co. 202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n.
88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività: - commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione
Commercianti tutto coloro che: - siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Pertanto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti degli amministratori di società per azioni e a responsabilità limitata, dei soci accomandatari, come dei soci in nome collettivo, gli stessi devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, comma 1, lett. b) e c) e quindi affinché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) sicché costoro sono tenuti all'iscrizione solo qualora partecipano direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Pertanto, come correttamente ribadito dai Giudici di legittimità nella sentenza n. 10763 del 2018, “una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge
(anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass.
8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa Part attività aziendale costituente l'oggetto sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Se, quindi, il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale.
Ebbene, non risulta provato che la partecipasse all'attività Parte_1 aziendale della società con un'attività di coordinamento o direttiva;
ma nemmeno l ha provato l'abitualità dell'attività espletata e la CP_1 prevalenza della stessa attività.
Entrambe le opposizioni, pertanto, vanno accolte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie le opposizioni avverso l'avviso di addebito n.
37120220019339075000 ed avverso l'avviso di comunicazione di debito n.
5100215449978k4202311 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi richieste.
Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1600,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 22.01.25
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4041 dell'anno 2023 ivi riunita la n. 619/2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. LUCIANO IMPROTA Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria
Ingala
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2023 (n. RG. 4041/2023) la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
37120220019339075000 notificatole in data 26.01.23, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali Gestione Commercianti relativi dal 01/2016 al 12/2021 per la somma di € 9.405,65.
Con ricorso depositato il 10.01.2024 (n. RG. 619/2024) la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di comunicazione di debito n.
5100215449978k4202311 notificatole in data 11.12.23, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali Gestione Commercianti relativi agli anni 2016-2017-2018 per la somma di € 5.431,32.
L'opponente assumeva: che la pretesa dell'Ente si riferiva alla società di persone D'Ayala Pilates snc, oramai estinta e di cui ella risultava titolare al 5°% delle quote sociali;
che già nell'anno 2016 e poco dopo la richiesta formulata dalla stessa l'Ente aveva provveduto alla sua cancellazione dalla iscrizione alla gestione commercianti;
che tale società non svolgeva attività di palestra ma solo corsi di pilates e che in data 20.12.21 era stata cancellata;
di non essere, pertanto, tenuta a versare i contributi richiesti.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva: dichiarare non ammissibile la domanda e per l'effetto la illegittimità e preclusione dell'avviso di pagamento impugnato per i motivi e nei limiti sopra esposti, anche per la decadenze realizzatesi oltre che per la intervenuta cancellazione della iscrizione esercenti attività commerciali .Accertare e dichiarare altresì non legittimata la parte resistente dalla esazione delle somme di cui sopra e comunque non esigibile il carico relativo alla sorta capitale oltre che alle sanzioni ed interessi. Accertare e dichiarare altresì illegittima l‟avviso di pagamento impugnato tenuto conto della mancanza dei presupposti richiesti per azionare la pretesa invocata , per la carenza di atti definitivi anche di accertamento e prodromici alla richiesta di pagamento degli importi pretesi oltre che per la inammissibilità e/o improponibilita‟ stante la intervenuta cancellazione disposta dall‟INPS sin dalla richiesta formulata in tal senso, con la adozione dei necessari e consequenziali provvedimenti del caso proprio a seguito della inopinata iscrizione poi cancellata. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese di giustizia ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
L , nel costituirsi nel giudizio n. 4041/2023, resisteva all'avverso CP_1 ricorso chiedendone il rigetto.
Nel giudizio recante n. RG. 619/2024 l restava contumace. CP_1 Riunite le cause per ragioni di connessione e, disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Le opposizioni sono fondate.
L ha proceduto ad iscrivere la ricorrente nella gestione CP_1 commercianti solo nel 2021 dando comunicazione dell'iscrizione d'ufficio a mezzo raccomandata AR del 30.07.2021.
Sostiene l'istituto che la ricorrente, amministratrice e socia al 50% della “D'Ayala Pilates di RI De FA Di GL e IL
PA SS s.n.c.” aveva dichiarato di essere tenuta all'iscrizione; che, pertanto, pur essendo la posizione della stessa cessata alla data del 20/12/2021, l aveva provveduto all'iscrizione nei limiti della CP_1 prescrizione quinquennale.
Di tale circostanza, tuttavia, parte convenuta non fornisce prova documentale.
Sostiene l'opponente che la suddetta iscrizione risalirebbe al 2016.
All'uopo rileva che a seguito di istanza in tal senso formulata agli stessi Uffici il detto istituto previdenziale già nell'anno 2016 e CP_1 poco dopo la richiesta come formulata dalla ricorrente aveva proceduto alla cancellazione dalla iscrizione alla gestione commercianti della scrivente. Tale circostanza si ricava, infatti, dalla documentazione depositata
(istanze di cancellazione e copia della schermata del cassetto fiscale della ricorrente dalla quale si evince che la pratica sarebbe stata definita in via amministrativa il 15.3.2016).
Ad ogni modo va rilevato quanto segue.
Come noto l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 co. 202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n.
88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività: - commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione
Commercianti tutto coloro che: - siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Pertanto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti degli amministratori di società per azioni e a responsabilità limitata, dei soci accomandatari, come dei soci in nome collettivo, gli stessi devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, comma 1, lett. b) e c) e quindi affinché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) sicché costoro sono tenuti all'iscrizione solo qualora partecipano direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Pertanto, come correttamente ribadito dai Giudici di legittimità nella sentenza n. 10763 del 2018, “una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge
(anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass.
8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa Part attività aziendale costituente l'oggetto sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Se, quindi, il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale.
Ebbene, non risulta provato che la partecipasse all'attività Parte_1 aziendale della società con un'attività di coordinamento o direttiva;
ma nemmeno l ha provato l'abitualità dell'attività espletata e la CP_1 prevalenza della stessa attività.
Entrambe le opposizioni, pertanto, vanno accolte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie le opposizioni avverso l'avviso di addebito n.
37120220019339075000 ed avverso l'avviso di comunicazione di debito n.
5100215449978k4202311 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi richieste.
Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1600,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 22.01.25
IL GIUDICE
Stefania Borrelli