TAR Bologna, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 865
TAR
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione e insufficienza istruttoria

    Il Tribunale ritiene che il provvedimento sia adeguatamente motivato e fondato su elementi istruttori sufficienti. La motivazione si basa sulle risultanze del controllo del 12 gennaio 2024, che ha evidenziato un forte odore di sostanza stupefacente vaporizzata, l'atteggiamento ostile e non collaborativo degli avventori e della titolare, rendendo impossibile un'adeguata attività ispettiva. Questi fatti, correlati ai precedenti provvedimenti sanzionatori subiti dall'esercizio, integrano una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento è giustificata dalla natura cautelare e urgente del provvedimento.

  • Rigettato
    Sp proporzionalità del provvedimento

    Il Tribunale esclude il difetto di proporzionalità, considerando i precedenti provvedimenti sanzionatori subiti dall'esercizio e il comportamento ostile degli avventori durante il controllo, che ha reso impossibile un'ispezione efficace. La misura è vista come necessaria per tutelare la sicurezza collettiva.

  • Rigettato
    Danno da sospensione dell'attività

    La domanda risarcitoria viene respinta in quanto la domanda principale di annullamento del provvedimento di sospensione è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 865
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 865
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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