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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 25/10/2024, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.g. n. 382 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di conSIlio telematica del 25.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 382 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 24.10.2024 e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
e
ON QU (C.F. ), in giudizio con l'avv. PONSANO MICHELE C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di divorzio
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024; e, successivamente, dichiarare il divorzio fra i coniugi.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e ON QU hanno contratto matrimonio civile in Olbia in data Parte_1
18.12.2004 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2004, numero 88, parte I, serie A.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (13.4.2006), ad oggi maggiorenne, e Per_1 Per_2
(6.6.2008), ad oggi minorenne.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
I ricorrenti hanno, pertanto, interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso nonché, sussistenti i presupposti di legge, a formulare contestuale domanda di divorzio.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento del figlio, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse del figlio, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
Deve, infine, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la
2 prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e ON Parte_1
QU, alle condizioni di seguito indicate:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) i figli e sono affisati ad ambedue i coniugi che eserciteranno la Persona_3 Persona_4
responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre nel luogo ove attualmente è residente unitamente ai figli, in Torre Santa Susanna – Brindisi – nella via Vincenzo
Bellini n. 14.
I figli trascorreranno con ciascun genitore le festività natalizie e pasquali e ogni altra festività o periodi di ferire dei genitori o di vacanza dei figli stessi, in base ai propri desideri ed impegni di studio e/o personali, previo accordo con i genitori stessi, i quali dovranno fare quanto nelle loro possibilità per assecondare la volontà dei figli. Resta inteso che durante la permanenza dei figli con un genitore, anche durante le suddette festività, l'altro genitore potrà vederli quando lo desideri, previo accordo con il primo genitore e nel rispetto della volontà e degli impegni, anche scolastici, dei figli;
c) i coniugi dovranno comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio e/o dimora, nonché
i rispettivi recapiti telefonici ai fini della loro reperibilità;
d) i figli dovranno continuare a ricevere da ciascuno dei genitori adeguata educazione ed istruzione e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ogni ramo genitoriale, rapporti SInificativi e costanti. I genitori continueranno ad adottare consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
e) poiché il ricorrente NI IC espleta attività lavorativa nel settore del giardinaggio e la ricorrente , allo stato, non svolge alcuna attività lavorativa ed è sostanzialmente Parte_1
priva di alcuna fonte di reddito, il SI. NI IC si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese e a titolo di mantenimento della SI.ra e dei figli e Parte_1 Persona_3
la somma complessiva di euro 510,00, di cui € 200,00 in favore di ciascuno dei figli e Persona_4
la somma residua in favore della SI.ra , attesa la attuale assenza di reddito della Parte_1
stessa, oltre a dichiarare espressamente di rinunziare a favore della moglie e Parte_1
3 dei figli e alla sua quota parte dell'assegno unico universale, erogato Persona_3 Persona_4
dall CP_1
Il padre inoltre contribuirà in misura pari al 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive dei figli. Naturalmente dovrà trattarsi di spese necessarie che non potranno essere irragionevoli e comunque sempre corrispondenti al tenore di vita sostenibile da parte di ambedue i genitori;
f) i genitori prestano fin d'ora il reciproco rispetto e benestare al fine dell'espletamento delle necessarie formalità per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio di ciascuno di essi e dei minori e dichiarano fin d'ora, di rinunziare all'impugnazione avverso la sentenza che definirà la loro separazione consensuale, nonché avverso quella che definirà la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 8.5.2025, ore 9.00, in presenza.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di ConSIlio telematica del 25.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.g. n. 382 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di conSIlio telematica del 25.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 382 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 24.10.2024 e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
e
ON QU (C.F. ), in giudizio con l'avv. PONSANO MICHELE C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di divorzio
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024; e, successivamente, dichiarare il divorzio fra i coniugi.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e ON QU hanno contratto matrimonio civile in Olbia in data Parte_1
18.12.2004 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2004, numero 88, parte I, serie A.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (13.4.2006), ad oggi maggiorenne, e Per_1 Per_2
(6.6.2008), ad oggi minorenne.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
I ricorrenti hanno, pertanto, interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso nonché, sussistenti i presupposti di legge, a formulare contestuale domanda di divorzio.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento del figlio, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse del figlio, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
Deve, infine, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la
2 prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e ON Parte_1
QU, alle condizioni di seguito indicate:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) i figli e sono affisati ad ambedue i coniugi che eserciteranno la Persona_3 Persona_4
responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre nel luogo ove attualmente è residente unitamente ai figli, in Torre Santa Susanna – Brindisi – nella via Vincenzo
Bellini n. 14.
I figli trascorreranno con ciascun genitore le festività natalizie e pasquali e ogni altra festività o periodi di ferire dei genitori o di vacanza dei figli stessi, in base ai propri desideri ed impegni di studio e/o personali, previo accordo con i genitori stessi, i quali dovranno fare quanto nelle loro possibilità per assecondare la volontà dei figli. Resta inteso che durante la permanenza dei figli con un genitore, anche durante le suddette festività, l'altro genitore potrà vederli quando lo desideri, previo accordo con il primo genitore e nel rispetto della volontà e degli impegni, anche scolastici, dei figli;
c) i coniugi dovranno comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio e/o dimora, nonché
i rispettivi recapiti telefonici ai fini della loro reperibilità;
d) i figli dovranno continuare a ricevere da ciascuno dei genitori adeguata educazione ed istruzione e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ogni ramo genitoriale, rapporti SInificativi e costanti. I genitori continueranno ad adottare consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
e) poiché il ricorrente NI IC espleta attività lavorativa nel settore del giardinaggio e la ricorrente , allo stato, non svolge alcuna attività lavorativa ed è sostanzialmente Parte_1
priva di alcuna fonte di reddito, il SI. NI IC si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese e a titolo di mantenimento della SI.ra e dei figli e Parte_1 Persona_3
la somma complessiva di euro 510,00, di cui € 200,00 in favore di ciascuno dei figli e Persona_4
la somma residua in favore della SI.ra , attesa la attuale assenza di reddito della Parte_1
stessa, oltre a dichiarare espressamente di rinunziare a favore della moglie e Parte_1
3 dei figli e alla sua quota parte dell'assegno unico universale, erogato Persona_3 Persona_4
dall CP_1
Il padre inoltre contribuirà in misura pari al 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive dei figli. Naturalmente dovrà trattarsi di spese necessarie che non potranno essere irragionevoli e comunque sempre corrispondenti al tenore di vita sostenibile da parte di ambedue i genitori;
f) i genitori prestano fin d'ora il reciproco rispetto e benestare al fine dell'espletamento delle necessarie formalità per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio di ciascuno di essi e dei minori e dichiarano fin d'ora, di rinunziare all'impugnazione avverso la sentenza che definirà la loro separazione consensuale, nonché avverso quella che definirà la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 8.5.2025, ore 9.00, in presenza.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di ConSIlio telematica del 25.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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