CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 157/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Comiso - Corso Italia 72 97013 Comiso RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area S.r.l. Societa' Unipersonale - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 18249808 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18/01/2024 e depositato in data 26/01/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti del Comune di Comiso e di AREA S.R.L. società unipersonale, avverso il sollecito di pagamento ai sensi della L. 160/2019, documento n. 18249808, notificato in data 22/11/2023, recante la somma di € 1.431,32 a titolo di Imu 2016, pretesa nei confronti della ricorrente quale erede di Nominativo_1.
Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti, l'omessa motivazione e la presenza di accordo per la composizione della crisi di sovraindebitamento avanzata dalla sig. Ricorrente_1 e Nominativo_2
, omologato in data 20/07/2022.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare illegittimo e/o nullo il sollecito di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento, per evidente carenza di motivazione nonché per evidente violazione di legge, e per l'effetto dichiarare non dovuto il relativo importo asseritamente preteso;
col favore delle spese e dei compensi del giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 546/92 da distrarsi in favore del procuratore.
Con controdeduzioni depositate in data 04/04/2024 si costituisce Area S.r.l. società unipersonale, già Areariscossioni S.r.l., con sede legale in Mondovì, Indirizzo_1, in persona del suo amministratore delegato e legale rappr. Nominativo_3, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa da Difensore_2, rilevando l'emissione in data 15/03/2024 di annullamento dell'atto opposto.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ex art 46 d.lgs. 546/1992, e compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Comune di Comiso, di cui va dichiarata la contumacia.
Con memoria illustrativa depositata in data 13/01/2026 parte ricorrente, preso atto dell'intervenuto annullamento, chiede che la Corte dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ed insiste nella condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio in favore della deducente (con distrazione in favore del procuratore antistatario), avendo parte avversa operato l'annullamento in autotutela solo in data 15/3/2024, ovvero quasi tre mesi dopo l'introduzione del giudizio.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che AREA S.r.l. ha con provvedimento protocollo n. 21050241 del 15/03/2024 (in atti) annullato in autotutela l'atto impugnato;
■ che sussistono pertanto i presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92;
■ che le spese seguono la soccombenza virtuale, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nonché tenuto conto della pronuncia in rito;
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna AREA S.
r.l. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 300,00, oltre contributo unificato (€ 30,00) ed accessori di legge, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 157/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Comiso - Corso Italia 72 97013 Comiso RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area S.r.l. Societa' Unipersonale - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 18249808 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18/01/2024 e depositato in data 26/01/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti del Comune di Comiso e di AREA S.R.L. società unipersonale, avverso il sollecito di pagamento ai sensi della L. 160/2019, documento n. 18249808, notificato in data 22/11/2023, recante la somma di € 1.431,32 a titolo di Imu 2016, pretesa nei confronti della ricorrente quale erede di Nominativo_1.
Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti, l'omessa motivazione e la presenza di accordo per la composizione della crisi di sovraindebitamento avanzata dalla sig. Ricorrente_1 e Nominativo_2
, omologato in data 20/07/2022.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare illegittimo e/o nullo il sollecito di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento, per evidente carenza di motivazione nonché per evidente violazione di legge, e per l'effetto dichiarare non dovuto il relativo importo asseritamente preteso;
col favore delle spese e dei compensi del giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 546/92 da distrarsi in favore del procuratore.
Con controdeduzioni depositate in data 04/04/2024 si costituisce Area S.r.l. società unipersonale, già Areariscossioni S.r.l., con sede legale in Mondovì, Indirizzo_1, in persona del suo amministratore delegato e legale rappr. Nominativo_3, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa da Difensore_2, rilevando l'emissione in data 15/03/2024 di annullamento dell'atto opposto.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ex art 46 d.lgs. 546/1992, e compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Comune di Comiso, di cui va dichiarata la contumacia.
Con memoria illustrativa depositata in data 13/01/2026 parte ricorrente, preso atto dell'intervenuto annullamento, chiede che la Corte dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ed insiste nella condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio in favore della deducente (con distrazione in favore del procuratore antistatario), avendo parte avversa operato l'annullamento in autotutela solo in data 15/3/2024, ovvero quasi tre mesi dopo l'introduzione del giudizio.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che AREA S.r.l. ha con provvedimento protocollo n. 21050241 del 15/03/2024 (in atti) annullato in autotutela l'atto impugnato;
■ che sussistono pertanto i presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92;
■ che le spese seguono la soccombenza virtuale, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nonché tenuto conto della pronuncia in rito;
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna AREA S.
r.l. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 300,00, oltre contributo unificato (€ 30,00) ed accessori di legge, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico