Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 169
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Altro
    Omessa notifica atti presupposti

    L'avviso di intimazione è stato annullato in autotutela dall'agente della riscossione.

  • Altro
    Omessa motivazione

    L'avviso di intimazione è stato annullato in autotutela dall'agente della riscossione.

  • Altro
    Violazione accordo di sovraindebitamento

    L'avviso di intimazione è stato annullato in autotutela dall'agente della riscossione.

  • Altro
    Dichiarazione di illegittimità/nullità avviso di intimazione

    L'avviso di intimazione è stato annullato in autotutela dall'agente della riscossione, portando alla cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Dichiarazione di non dovuto dell'importo

    L'avviso di intimazione è stato annullato in autotutela dall'agente della riscossione, portando alla cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto l'atto impugnato è stato annullato in autotutela.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto l'atto impugnato è stato annullato in autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 169
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 169
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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