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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 21/10/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.479 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Striano Pietro, presso Parte_1 il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Domenico Colasanto n.3
APPELLANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI Contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/3/25, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n.3896/24, pubblicata il 13/9/24, con cui il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva così deciso: “1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di dell'importo complessivo di euro 17.355,97 Parte_1
a titolo di differenze retributive maturate dal settembre 2011 al gennaio 2022, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2)dichiara inammissibile per il resto il ricorso;
3)liquida le spese di lite in complessivi euro 2.109,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 20 per cento e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di del restante 80 per cento delle Parte_1 spese, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
L'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui era stato dichiarato “per il resto inammissibile il suo ricorso”, osservando che non era affatto chiaro a quale parte della domanda tale statuizione si riferisse;
la sua domanda, volta al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio pregressa, senza il meccanismo della temporizzazione, quindi al pagamento delle differenze retributive maturate in considerazione dell'inquadramento nelle corrette fasce retributive, era stata integralmente accolta dal Tribunale e non come si leggeva in sentenza parzialmente accolta;
evidentemente ciò che era stato escluso era l'inciso contenuto nelle conclusioni del ricorso “ai fini giuridici”, erroneamente interpretato dal primo giudice, atteso che la domanda era volta esclusivamente al riconoscimento dell'anzianità maturata nella pregressa attività di docenza presso la scuole materna ed elementare al fine di ottenere il riconoscimento delle corrette fasce stipendiali e le spettanze retributive maturate, ed era stata integralmente accolta. Di qui l'erroneità della decisione laddove aveva compensato in parte le spese di lite per avere affermato che la domanda fosse stata solo in parte accolta.
Ha chiesto, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarato che la sua domanda era stata integralmente accolta e che conseguentemente il convenuto CP_1 fosse condannato al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado.
Il resistente, a cui risulta regolarmente notificato CP_1
l'atto di appello, non si è costituito.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto in quanto fondato.
Nella presente controversia l'odierna impugnante è risultata interamente vittoriosa rispetto alla domanda formulata in primo grado, che, come risulta dagli atti di causa, era volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio del ruolo di provenienza (scuola materna ed elementare) e non secondo il meccanismo della temporizzazione adottato dal . CP_3
Come si legge in sentenza, il Tribunale ha dato atto che, dalla documentazione prodotta (stato matricolare, certificato di servizio e decreto di ricostruzione di carriera), l'anzianità di servizio alla data dell'1/9/11 era pari a 26 anni e quindi superiore al periodo riconosciuto di 15 anni, 9 mesi e 6 giorni, con conseguente diritto alle relative differenze retributive da settembre 2011, in ragione dello scaglione 21/27 in luogo di 15/20; di qui il diritto a percepire le somme indicate in parte motiva sulla base delle fasce retributive via via maturate per il complessivo importo di euro 17.355,97.
Si legge sempre in sentenza che il thema decidendum è rappresentato dalla corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio e dal riconoscimento del servizio svolto presso il ruolo di provenienza a seguito del passaggio di ruolo nella scuola di secondo grado e per tali ragioni l'anzianità, che non costituiva un autonomo diritto, era funzionale solo alla verifica della fondatezza della pretesa retributiva.
Ma, come rilevato dall'appellante, erano questi l'effettivo petitum e causa petendi dell'atto introduttivo del giudizio, mentre evidentemente il Tribunale ha interpretato l'espressione
“ricostruzione della carriera, sia giuridica, sia economica, come una domanda ulteriore rispetto a quella accolta.
Ne consegue che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto va confermata, deve darsi atto dell'accoglimento integrale della domanda proposta, correttamente interpretata, e del diritto di parte appellante ad ottenere per intero il pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in primo grado, in ordine alla quale non vi sono contestazioni o censure.
In tal senso va riformata la sentenza gravata.
Le spese del presente grado considerato l'oggetto, la particolarità della questione di natura interpretativa e le ragioni della decisione vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, tranne che nella parte in cui è stato dichiarato inammissibile per il resto il ricorso, condanna il al pagamento Controparte_1 integrale delle spese di lite di primo grado nella misura liquidata di euro 2.109,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie, con attribuzione.
Compensa le spese del grado.
Napoli, 21 ottobre 2025
Il Consigliere rel est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 21/10/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.479 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Striano Pietro, presso Parte_1 il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Domenico Colasanto n.3
APPELLANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI Contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/3/25, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n.3896/24, pubblicata il 13/9/24, con cui il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva così deciso: “1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di dell'importo complessivo di euro 17.355,97 Parte_1
a titolo di differenze retributive maturate dal settembre 2011 al gennaio 2022, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2)dichiara inammissibile per il resto il ricorso;
3)liquida le spese di lite in complessivi euro 2.109,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 20 per cento e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di del restante 80 per cento delle Parte_1 spese, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
L'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui era stato dichiarato “per il resto inammissibile il suo ricorso”, osservando che non era affatto chiaro a quale parte della domanda tale statuizione si riferisse;
la sua domanda, volta al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio pregressa, senza il meccanismo della temporizzazione, quindi al pagamento delle differenze retributive maturate in considerazione dell'inquadramento nelle corrette fasce retributive, era stata integralmente accolta dal Tribunale e non come si leggeva in sentenza parzialmente accolta;
evidentemente ciò che era stato escluso era l'inciso contenuto nelle conclusioni del ricorso “ai fini giuridici”, erroneamente interpretato dal primo giudice, atteso che la domanda era volta esclusivamente al riconoscimento dell'anzianità maturata nella pregressa attività di docenza presso la scuole materna ed elementare al fine di ottenere il riconoscimento delle corrette fasce stipendiali e le spettanze retributive maturate, ed era stata integralmente accolta. Di qui l'erroneità della decisione laddove aveva compensato in parte le spese di lite per avere affermato che la domanda fosse stata solo in parte accolta.
Ha chiesto, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarato che la sua domanda era stata integralmente accolta e che conseguentemente il convenuto CP_1 fosse condannato al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado.
Il resistente, a cui risulta regolarmente notificato CP_1
l'atto di appello, non si è costituito.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto in quanto fondato.
Nella presente controversia l'odierna impugnante è risultata interamente vittoriosa rispetto alla domanda formulata in primo grado, che, come risulta dagli atti di causa, era volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio del ruolo di provenienza (scuola materna ed elementare) e non secondo il meccanismo della temporizzazione adottato dal . CP_3
Come si legge in sentenza, il Tribunale ha dato atto che, dalla documentazione prodotta (stato matricolare, certificato di servizio e decreto di ricostruzione di carriera), l'anzianità di servizio alla data dell'1/9/11 era pari a 26 anni e quindi superiore al periodo riconosciuto di 15 anni, 9 mesi e 6 giorni, con conseguente diritto alle relative differenze retributive da settembre 2011, in ragione dello scaglione 21/27 in luogo di 15/20; di qui il diritto a percepire le somme indicate in parte motiva sulla base delle fasce retributive via via maturate per il complessivo importo di euro 17.355,97.
Si legge sempre in sentenza che il thema decidendum è rappresentato dalla corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio e dal riconoscimento del servizio svolto presso il ruolo di provenienza a seguito del passaggio di ruolo nella scuola di secondo grado e per tali ragioni l'anzianità, che non costituiva un autonomo diritto, era funzionale solo alla verifica della fondatezza della pretesa retributiva.
Ma, come rilevato dall'appellante, erano questi l'effettivo petitum e causa petendi dell'atto introduttivo del giudizio, mentre evidentemente il Tribunale ha interpretato l'espressione
“ricostruzione della carriera, sia giuridica, sia economica, come una domanda ulteriore rispetto a quella accolta.
Ne consegue che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto va confermata, deve darsi atto dell'accoglimento integrale della domanda proposta, correttamente interpretata, e del diritto di parte appellante ad ottenere per intero il pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in primo grado, in ordine alla quale non vi sono contestazioni o censure.
In tal senso va riformata la sentenza gravata.
Le spese del presente grado considerato l'oggetto, la particolarità della questione di natura interpretativa e le ragioni della decisione vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, tranne che nella parte in cui è stato dichiarato inammissibile per il resto il ricorso, condanna il al pagamento Controparte_1 integrale delle spese di lite di primo grado nella misura liquidata di euro 2.109,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie, con attribuzione.
Compensa le spese del grado.
Napoli, 21 ottobre 2025
Il Consigliere rel est. Il Presidente