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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
n. 30/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa Isabella MARIANI - Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 08/01/2021 al n. 30 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente a oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Siena n. 827/2020 del 09/12/2020, pubblicata in data 10/12/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'Avv. Marco Antonio FINESCHI PIANIGIANI (C.F. ); CodiceFiscale_2
- appellante -
contro
:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 CodiceFiscale_3 mandato in atti, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Elpidio OMBRES (C.F.
[...]
) e Maria Teresa FASANARO (C.F. ); C.F._4 CodiceFiscale_5
- appellata -
** **
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, per le motivazioni che precedono, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, in via preliminare disporsi la sospensione ex art. 283 c.p.c. e 351 2c. cpc. della esecutività e/o esecuzione della sentenza n. 827/20 del Tribunale di Siena, nel merito, in totale riforma della sentenza medesima: a) condannare, in tesi ex art. 2033 cc o in ipotesi subordinata ex art. 2041 cc, la sig.
[...]
alla ripetizione in favore del sig. dell' importo di € 169.300,oo e/o di quella CP_1 Parte_1 maggiore o minore somma che di diritto e ragione e/o equitativamente venga stabilita, oltre accessori, interessi
e rivalutazione monetaria nonché al risarcimento di ogni danno che, a vario titolo, dovesse risultare maturato;
b) ordinare la restituzione di ogni somma, oltre interessi ed accessori, che il sig. in esecuzione Parte_1 della sentenza impugnata abbia dovuto, nel frattempo, corrispondere a tal titolo alla . Controparte_1
Vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata:
“che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, Voglia
- In tesi: rigettare l'appello promosso dal SI. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. Parte_1
827/20 emessa dal Tribunale di Siena in data 10/12/2020.
- In ipotesi, in caso di riforma della sentenza appellata: in via preliminare accogliere l'eccezione di prescrizione relativa ad ogni pretesa creditoria fondata sui versamenti effettuati nel decennio precedente all'atto interruttivo della prescrizione del 06/11/2018; sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o difetto titolarità del rapporto giuridico dedotto e pertanto rilevare la parziale inesigibilità delle avverse pretese nei termini e per i motivi già dedotti;
nel merito respingere, per tutti i motivi di cui in narrativa, pretese creditorie avanzate da controparte in quanto irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c.
- In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi legali ex art. 93 c.p.c.
ISTANZA EX ART. 96 C.P.C.
Si formula altresì esplicita domanda di condanna della parte appellante ex art. 96 c.p.c. comma 1 e/o comma
3, attesa la colpevole reiterazione dell'avversa difesa di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice di prime cure, nonchè la proposizione di censure di evidente inconsistenza giuridica, come anche rilevato da Codesta Corte in seno al sub-procedimento ex art. 351 c.p.c. di cui al n. 30-1/2021 R.G., ove
–si rammenta- l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante è stata rigettata atteso che Parte_1
'dalla lettura della documentazione in atti e delle difese della parte, non appare ictu oculi come altamente probabile l'accoglimento dell'appello'”
2 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il SI. conveniva in giudizio Parte_1 la SI.ra sua ex moglie, chiedendo che fosse condannata alla restituzione ai Controparte_1 sensi degli artt. 2033 e 1150 c.c. , ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 2041, di contributi economici da lui apportati sia durante il rapporto more uxorio sia in costanza del successivo matrimonio con la stessa contratto.
In particolare, tali esborsi venivano quantificati in € 169.300,00 pari alla metà della somma occorsa per l'acquisto dell'abitazione familiare, avvenuto il 7/10/2009 tramite assegnazione del bene alla stessa nella sua qualità di socio di cooperativa edilizia, nonché in ulteriori CP_1
€ 4.000,00 a titolo di migliorie apportate alla stessa abitazione consistenti nell'acquisto di un termo-camino.
A sostegno delle pretese formulate, l'attore - esclusa la configurabilità dell'ipotesi di pagamenti avvenuti per obbligazioni naturali ed essendo venuta meno la coabitazione – proponeva la domanda ex artt. 2033 c.c., per la prima somma, ed ex art. 1150 c.c., per la seconda dazione, ai fini del rimborso integrale dei costi sostenuti;
in subordine, rivendicava un indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'ingiustificata perdita patrimoniale, oltre al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia.
1.2. Si costituiva in giudizio la SI.ra la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'intervenuta prescrizione della quasi totalità delle pretese creditorie nonché il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio dall'attore con riguardo alla gran parte delle richieste ripetitorie, rilevandone dunque l'inesigibilità (in quanto spese in realtà per lo più sostenute dal di lui padre); nel merito, poi, evidenziava l'infondatezza delle pretese attoree, dovendosi inquadrare gli esborsi oggetto della richiesta restitutoria sotto l'alveo delle obbligazioni naturali, con conseguente irripetibilità ai sensi dell'art. 2034 c.c.. o, in ogni caso, costituendo gli stessi una donazione indiretta, anch'essa irripetibile.
1.3. La causa era istruita mediante produzione documentale e interrogatorio formale della
SI.ra e, successivamente al deposito delle rispettive comparse conclusionali e CP_1 repliche, il Tribunale di Siena decideva la causa respingendo la domanda proposta dal SI.
il giudice di prime cure, da una parte, rilevava la totale mancanza della prova Parte_1 del pagamento della miglioria addotta (acquisto e installazione del termocamino), e, dall'altra, configurava in ogni caso le altre dazioni di denaro come donazioni indirette da parte dell'allora coniuge convivente, in quanto tali irripetibili, richiamando l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale il conferimento in denaro effettuato
3 da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile, è riconducibile in presuntiva nell'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità e soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza (come stabilito da Cass., n. 24160/2018).
2. Il giudizio di appello.
2.1. Il SI. ha appellato la sentenza - con richiesta di sospensiva ex art. 283 c.p.c. - Pt_1 deducendo i seguenti motivi:
1) OMESSO ESAME, ERRATA RICOSTRUZIONE E VALUTAZIONE DEI FATTI
DECISIVI PER IL GIUDIZIO;
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 167 - 183 - 189 E 112 C.P.C., NONCHÉ VIZIO DI OMESSA,
INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE
Stando al primo motivo il Giudice di prime cure, nel rigettare le domande proposte dal SI. avrebbe assunto una deliberazione ultra petita in quanto avrebbe respinto la domanda Pt_1 ripetitoria attorea qualificando le dazioni alla stregua di donazioni indirette, ancorché tale inquadramento giuridico fosse stato proposto dalla difesa della SI.ra olo in sede di CP_1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e, quindi, tardivamente.
2) OMESSO ESAME, ERRATA RICOSTRUZIONE E VALUTAZIONE DEI FATTI
DECISIVI PER IL GIUDIZIO;
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 112 – 115 - 116 C.P.C. E 782 - 809 – 1362 –2727- 2729 – 2697 C.C.,
NONCHÉ , INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA Controparte_2
MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA
Col secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza laddove il primo
Giudice sarebbe incorso in plurime omissioni valutative e/o argomentative in relazione alla ritenuta sussistenza nel caso in esame di una donazione indiretta, che, in ogni caso, non sarebbe risultata in alcun modo provata all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado;
.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l'unica circostanza obiettivamente connotante il presente contenzioso, secondo la quale le parti avevano convenuto una intestazione fiduciaria, in esclusiva, dell'immobile alla CP_1 in considerazione del minor carico fiscale garantito dalle agevolazioni per un acquisto di prima casa (in vista della costruzione di un futuro comune, l'attribuzione veniva eseguita sulla base dell'affidamento della futura fruizione del bene da parte della coppia, fermo restando che la volontarietà del conferimento era comunque indirizzata alla formazione di un patrimonio comune, cosicchè, venuto meno il sodalizio tra i coniugi, doveva trovare applicazione la regola della ripetizione dell'indebito; non erano peraltro emersi, nella
4 fattispecie, concreti elementi, anche indiziari ed estrinseci alla fattispecie, tali da integrare nel loro complesso prova idonea, ex art. 2729 cc, a fondare la sussistenza nel caso in esame dell'intento donativo da parte del disponente (anche tenuto conto del fatto che le parti, al momento dell'acquisto del bene, non erano ancora legate dal vincolo coniugale e che esso appellante era stato indotto a contribuire all' acquisto di un bene da destinare a casa coniugale per trarne un proprio vantaggio, nell'ottica di poter egli stesso fruire personalmente dell'immobile.
3) ERRATA RICOSTRUZIONE E VALUTAZIONE DEI FATTI, ERRONEA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE CON VIOLAZIONE E
ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112 - 115 - 116 C.P.C. E 782 -1362 - 2729
- 2697 C.C. NONCHÉ ERRONEITÀ, CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DI
MOTIVAZIONE IN ORDINE AD ASPETTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA
Col terzo motivo viene censurata la mancata valutazione di circostanze essenziali e la conseguente erronea qualificazione giuridica delle dazioni nei termini di una donazione indiretta. L'impugnata sentenza sarebbe errata in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare ulteriori aspetti della vicenda in oggetto, che, se presi in esame, lo avrebbero condotto a definire quella in questione quale donazione tipica, in quanto tale soggetta alla forma solenne prevista dall'art. 782 c.c., con conseguente nullità, in difetto del requisito formale, e obbligo restitutorio a carico del beneficiario.
4) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DALL'ART. 2697 C.C., IN
MATERIA DI ONERE DELLA PROVA E RELATIVA DISTRIBUZIONE NONCHÉ
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 -116 C.P.C.
NONCHÉ VIZIO DI MOTIVAZIONE
Infine, col quarto e ultimo motivo, si censura la decisione di primo grado, laddove essa sconterebbe un errore nel riparto dell'onere probatorio, dal momento che l'odierna appellata avrebbe omesso di fornire gli elementi probatori a sostegno della natura liberale delle dazioni, così irrimediabilmente violando l'art. 2697 c.c.
2.2. Si è costituita nel giudizio di appello la SI.ra che, in coerenza con le CP_1 argomentazioni e difese svolte dinanzi al Tribunale, ha resistito alle censure mosse ex adverso in sede di gravame e ne ha chiesto il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese legali.
Peraltro, nel merito, l'appellata ha espressamente riproposto tutte le domande ed eccezioni ex art. 346 c.p.c. articolate nel primo grado di giudizio, e in particolare:
5 - l'inesigibilità della pretesa per intervenuta prescrizione per tutte le voci di spesa ex adverso dedotte ed effettuate nel decennio precedente all'inoltro del primo atto interruttivo della prescrizione ex art. 2946 c.c., ravvisabile nella richiesta restitutoria avanzata dal Pt_1
con la comunicazione del 06/11/2018 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di
[...] costituzione i primo grado), così che risulterebbero non prescritte esclusivamente le CP_1 somme portate dai bonifici di € 999,67 del 27/01/2009, di € 1.782,58 del 24/04/2009 e di €
4.416,81 del 02/07/2009 con conseguente inesigibilità della restante somma di € 162.040,94;
- l'inesigibilità di gran parte della pretesa creditoria per difetto di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto, in quanto tre bonifici per la somma di €
92.603,00 (su complessivi € 169.300,00) non sono stati ordinati e disposti dal SI. Pt_1 ma da altro e diverso soggetto, ovvero il di lui padre, SI.
[...] Persona_1
- l'infondatezza della richiesta ripetitoria – da ritenersi, peraltro, già implicitamente rinunciata in primo grado per non essere stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni - rispetto alla somma di € 4.000,00 per l'istallazione del termo-camino, non essendo stata fornita alcuna evidenza della riconducibilità della stessa al SI. ed essendo Parte_1 invece documentalmente provato che tale esborso era stato sostenuto dalla SI.ra CP_1
2.3. In data 13-15/01/2021 l'appellante ha anche proposto istanza di inibitoria ex art. 351, co. 3, c.p.c., che tuttavia è stata respinta dalla Corte per assenza sia del periculum in mora che del fumus boni iuris.
2.4. Con ordinanza del 21/06/2022 il Collegio invitava le parti a esperire il procedimento di mediazione, che tuttavia si concludeva in una sola seduta avanti all'organismo di conciliazione con un verbale negativo.
2.5. All'udienza del 18/10/2024 la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'appello è infondato e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
3.1. Ritiene il Collegio che sia preliminarmente necessario delimitare l'oggetto dell'impugnazione, atteso che il gravame non appare investire il capo di sentenza che ha rigettato la richiesta restitutoria relativa all'acquisto del termocamino del valore di e 4.000,00, di talché sul punto la sentenza di primo grado deve ritenersi passata in giudicato.
3.2. Così delimitato l'oggetto, osserva la Corte come tutti e quattro i motivi dell'appello in definitiva si incentrino, seppure talvolta partendo da diverse angolazioni, esclusivamente sulla
6 qualificazione in termini di donazione indiretta delle provviste erogate dal per Pt_1
l'acquisto dell'abitazione coniugale intestata alla ex coniuge, con conseguente affermata irripetibilità della stessa.
Ritiene il Collegio che i motivi siano infondati in quanto la qualificazione operata dal
Tribunale risulta del tutto conforme alla più recente ma ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, stando alla quale “la Corte d'Appello ha attribuito il valore di donazione indiretta all'acquisto dell'immobile sulla base non solo di dichiarazioni effettuate dallo stesso (n.d.s.: appellante), che pure sono univoche e chiaramente riferite ai doveri di natura personale nascenti dal matrimonio, ma anche e soprattutto in ragione della specifica destinazione dell'immobile all'uso familiare.
L'attribuzione del valore di liberalità e di donazione indiretta è conforme al consolidato indirizzo di questa
Corte secondo il quale 'L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti
a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta'
(Cass., 3, n. 24160 del 4/10/2018)” (così Cass. Sez. VI-3 ord. 10/05/2022 n. 14740).
A tale riguardo il primo Giudice individua in termini chiari e univoci lo scopo di liberalità
“nella consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo iure cogente” costituendo tale spontanea attribuzione lo scopo negoziale perseguito dal disponente.
Tale assunto risulta pienamente condivisibile, pure osservando che l'atto di liberalità risultava evidentemente ispirato dall'intento di attribuire effettivamente alla coniuge il bene immobile acquistato in coerenza con i principi di solidarietà e affectio posti a fondamento dei legami familiari, rimanendo estranee alla fattispecie contrattuale – e come tali irrilevanti rispetto al relativo profilo causale - eventuali finalità elusive degli obblighi fiscali dedotte dall'appellante in termini estrinseci all'assetto negoziale da esse voluto e perseguito..
Per altro verso, quanto al patto fiduciario invocato dall'appellante, si osserva che nella fattispecie difetta del tutto la specifica allegazione, e la prova correlata, che le parti avessero propriamente inteso creare una mera apparentia juris con connessa assunzione degli obblighi connessi e collaterali, di natura restitutoria, rispetto al regolamento contrattuale previsto, limitandosi di fatto l'appellante a ricollegare tali obblighi al venir meno del progetto familiare e dei comuni intenti originariamente perseguiti.
Né può, del resto, ravvisarsi nella decisione del primo giudice un caso di ultra-petizione, come pure invece sostenuto dall'appellante, in quanto avrebbe respinto la domanda ripetitoria attorea qualificando le dazioni alla stregua di donazioni indirette, ancorché tale
7 inquadramento giuridico fosse stato proposto dalla difesa della SI.ra olo in sede di CP_1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e, quindi, tardivamente.
Per consolidato insegnamento dei giudici di legittimità, infatti, non sussiste alcuna violazione del divieto di ultra-petizione, atteso che “Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione” (così Cass. Sez. 3 ord. 17/12/2024
n. 32932; ma in senso analogo si veda anche la precedente Cass. Sez. 2 ord. 21/02/2019 n.
5153).
Ciò precisato - da considerarsi di per sé dirimente di ogni relativa questione - è solo il caso di sottolineare che, in ogni caso, la difesa della SI.ra aveva prospettato la CP_1 qualificazione giuridica poi accolta dal Tribunale nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
e quindi tempestivamente, poiché entro il termine concesso per le precisazioni e/o modificazioni della domanda.
Neppure è sostenibile la tesi, pure propugnata dall'appellante, stando alla quale, anche volendo aderire alla prospettazione nei termini dell'atto di liberalità fatta propria dal giudice in primo grado, si sarebbe trattato in ogni caso non di una donazione indiretta, ma di una donazione tipica, di cui non avrebbe rispettato i requisiti di forma previsti dall'art. 782 c.c. e pertanto sarebbe stata da considerare affetta da nullità, con conseguente obbligo restitutorio a carico del beneficiario.
Infatti, come già argomentato supra, la giurisprudenza è unanime nel qualificare gli esborsi di denaro occorsi per l'acquisto della casa coniugale intestata al(l'ex) coniuge quali donazioni indirette, che, per loro natura, sono sottratte all'obbligo del requisito formale previsto per quelle tipiche (pure rilevando, a conferma di tale qualificazione, che nella fattispecie la liberalità era perseguita attraverso la corresponsione di una parte del corrispettivo per l'acquisto dell'immobile di seguito intestato all'appellata non concentrandosi pertanto nella diretta dazione di somme di denaro); ne consegue che risulta pertanto sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato al fine di realizzare lo scopo di liberalità atteso che, come peraltro già evidenziato dal Tribunale, l'art. 809 c.c., nel porre la disciplina in tema di donazione relativa agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama infatti l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.
8 In conclusione, l'appello va rigettato per le considerazioni che precedono, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni dedotte, e la sentenza di primo grado interamente confermata.
3.3. Atteso il rigetto dell'impugnazione, le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come da dispositivo (facendo applicazione dei valori minimi del relativo scaglione di valore di cui ai parametri del D.M. n. 147/2022, e detratta la fase istruttoria, non tenutasi), in favore dei due difensori antistatari della SI.ra CP_1 come da richiesta formulata in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
[...]
3.4. Quanto alla richiesta della SI.ra di condannare il SI. Controparte_1 Pt_1 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, essa non può invece
[...] essere accolta.
Infatti, come stabilito dalla Suprema Corte, la condanna risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c. “ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (…). La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto l'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (così Cass. Sez. III ord. 30/05/2023 n. 15175, ma, nello stesso senso, si veda anche la recentissima Cass. Sez. V ord. 14/04/2025 n. 9712, stando alla quale
“ciò che viene indirettamente sanzionato con la tutela risarcitoria prevista dall'art. 96, primo e secondo comma, c.p.c. non è l'agire in giudizio in sé, ma l'agire in giudizio che abbia provocato a terzi un danno ingiusto”).
Parte appellata non ha fornito la prova del maggior danno cagionatogli dalla asserita condotta processuale temeraria dell'appellante, neanche in via presuntiva, mediante allegazioni che potessero dare a questa Corte piena contezza del pregiudizio ulteriore patito rispetto al mero sostenimento dei costi processuali. Infatti, la possibilità per il giudice di liquidare equitativamente il danno non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza, né alla regola per cui tale esistenza, in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e dimostrata dal danneggiato.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 827/20 emessa dal Tribunale di Siena in data Controparte_1
09/12/2020, depositata in data 10/12/2020, così provvede:
9 1) rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna alla rifusione alla parte appellata delle spese del giudizio, Parte_1 liquidate in € 4.997,00, oltre R.F. 15% e, ove dovute, CAP 4% e IVA 22%, con distrazione in favore degli Avv.ti Elpidio OMBRES e Maria Teresa FASANARO, dichiaratisi antistatari;
3) raddoppio del Contributo Unificato a carico dell'appellante.
Firenze, camera di consiglio dell'8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa Isabella MARIANI - Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 08/01/2021 al n. 30 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente a oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Siena n. 827/2020 del 09/12/2020, pubblicata in data 10/12/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'Avv. Marco Antonio FINESCHI PIANIGIANI (C.F. ); CodiceFiscale_2
- appellante -
contro
:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 CodiceFiscale_3 mandato in atti, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Elpidio OMBRES (C.F.
[...]
) e Maria Teresa FASANARO (C.F. ); C.F._4 CodiceFiscale_5
- appellata -
** **
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, per le motivazioni che precedono, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, in via preliminare disporsi la sospensione ex art. 283 c.p.c. e 351 2c. cpc. della esecutività e/o esecuzione della sentenza n. 827/20 del Tribunale di Siena, nel merito, in totale riforma della sentenza medesima: a) condannare, in tesi ex art. 2033 cc o in ipotesi subordinata ex art. 2041 cc, la sig.
[...]
alla ripetizione in favore del sig. dell' importo di € 169.300,oo e/o di quella CP_1 Parte_1 maggiore o minore somma che di diritto e ragione e/o equitativamente venga stabilita, oltre accessori, interessi
e rivalutazione monetaria nonché al risarcimento di ogni danno che, a vario titolo, dovesse risultare maturato;
b) ordinare la restituzione di ogni somma, oltre interessi ed accessori, che il sig. in esecuzione Parte_1 della sentenza impugnata abbia dovuto, nel frattempo, corrispondere a tal titolo alla . Controparte_1
Vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata:
“che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, Voglia
- In tesi: rigettare l'appello promosso dal SI. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. Parte_1
827/20 emessa dal Tribunale di Siena in data 10/12/2020.
- In ipotesi, in caso di riforma della sentenza appellata: in via preliminare accogliere l'eccezione di prescrizione relativa ad ogni pretesa creditoria fondata sui versamenti effettuati nel decennio precedente all'atto interruttivo della prescrizione del 06/11/2018; sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o difetto titolarità del rapporto giuridico dedotto e pertanto rilevare la parziale inesigibilità delle avverse pretese nei termini e per i motivi già dedotti;
nel merito respingere, per tutti i motivi di cui in narrativa, pretese creditorie avanzate da controparte in quanto irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c.
- In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi legali ex art. 93 c.p.c.
ISTANZA EX ART. 96 C.P.C.
Si formula altresì esplicita domanda di condanna della parte appellante ex art. 96 c.p.c. comma 1 e/o comma
3, attesa la colpevole reiterazione dell'avversa difesa di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice di prime cure, nonchè la proposizione di censure di evidente inconsistenza giuridica, come anche rilevato da Codesta Corte in seno al sub-procedimento ex art. 351 c.p.c. di cui al n. 30-1/2021 R.G., ove
–si rammenta- l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante è stata rigettata atteso che Parte_1
'dalla lettura della documentazione in atti e delle difese della parte, non appare ictu oculi come altamente probabile l'accoglimento dell'appello'”
2 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il SI. conveniva in giudizio Parte_1 la SI.ra sua ex moglie, chiedendo che fosse condannata alla restituzione ai Controparte_1 sensi degli artt. 2033 e 1150 c.c. , ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 2041, di contributi economici da lui apportati sia durante il rapporto more uxorio sia in costanza del successivo matrimonio con la stessa contratto.
In particolare, tali esborsi venivano quantificati in € 169.300,00 pari alla metà della somma occorsa per l'acquisto dell'abitazione familiare, avvenuto il 7/10/2009 tramite assegnazione del bene alla stessa nella sua qualità di socio di cooperativa edilizia, nonché in ulteriori CP_1
€ 4.000,00 a titolo di migliorie apportate alla stessa abitazione consistenti nell'acquisto di un termo-camino.
A sostegno delle pretese formulate, l'attore - esclusa la configurabilità dell'ipotesi di pagamenti avvenuti per obbligazioni naturali ed essendo venuta meno la coabitazione – proponeva la domanda ex artt. 2033 c.c., per la prima somma, ed ex art. 1150 c.c., per la seconda dazione, ai fini del rimborso integrale dei costi sostenuti;
in subordine, rivendicava un indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'ingiustificata perdita patrimoniale, oltre al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia.
1.2. Si costituiva in giudizio la SI.ra la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'intervenuta prescrizione della quasi totalità delle pretese creditorie nonché il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio dall'attore con riguardo alla gran parte delle richieste ripetitorie, rilevandone dunque l'inesigibilità (in quanto spese in realtà per lo più sostenute dal di lui padre); nel merito, poi, evidenziava l'infondatezza delle pretese attoree, dovendosi inquadrare gli esborsi oggetto della richiesta restitutoria sotto l'alveo delle obbligazioni naturali, con conseguente irripetibilità ai sensi dell'art. 2034 c.c.. o, in ogni caso, costituendo gli stessi una donazione indiretta, anch'essa irripetibile.
1.3. La causa era istruita mediante produzione documentale e interrogatorio formale della
SI.ra e, successivamente al deposito delle rispettive comparse conclusionali e CP_1 repliche, il Tribunale di Siena decideva la causa respingendo la domanda proposta dal SI.
il giudice di prime cure, da una parte, rilevava la totale mancanza della prova Parte_1 del pagamento della miglioria addotta (acquisto e installazione del termocamino), e, dall'altra, configurava in ogni caso le altre dazioni di denaro come donazioni indirette da parte dell'allora coniuge convivente, in quanto tali irripetibili, richiamando l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale il conferimento in denaro effettuato
3 da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile, è riconducibile in presuntiva nell'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità e soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza (come stabilito da Cass., n. 24160/2018).
2. Il giudizio di appello.
2.1. Il SI. ha appellato la sentenza - con richiesta di sospensiva ex art. 283 c.p.c. - Pt_1 deducendo i seguenti motivi:
1) OMESSO ESAME, ERRATA RICOSTRUZIONE E VALUTAZIONE DEI FATTI
DECISIVI PER IL GIUDIZIO;
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 167 - 183 - 189 E 112 C.P.C., NONCHÉ VIZIO DI OMESSA,
INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE
Stando al primo motivo il Giudice di prime cure, nel rigettare le domande proposte dal SI. avrebbe assunto una deliberazione ultra petita in quanto avrebbe respinto la domanda Pt_1 ripetitoria attorea qualificando le dazioni alla stregua di donazioni indirette, ancorché tale inquadramento giuridico fosse stato proposto dalla difesa della SI.ra olo in sede di CP_1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e, quindi, tardivamente.
2) OMESSO ESAME, ERRATA RICOSTRUZIONE E VALUTAZIONE DEI FATTI
DECISIVI PER IL GIUDIZIO;
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 112 – 115 - 116 C.P.C. E 782 - 809 – 1362 –2727- 2729 – 2697 C.C.,
NONCHÉ , INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA Controparte_2
MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA
Col secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza laddove il primo
Giudice sarebbe incorso in plurime omissioni valutative e/o argomentative in relazione alla ritenuta sussistenza nel caso in esame di una donazione indiretta, che, in ogni caso, non sarebbe risultata in alcun modo provata all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado;
.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l'unica circostanza obiettivamente connotante il presente contenzioso, secondo la quale le parti avevano convenuto una intestazione fiduciaria, in esclusiva, dell'immobile alla CP_1 in considerazione del minor carico fiscale garantito dalle agevolazioni per un acquisto di prima casa (in vista della costruzione di un futuro comune, l'attribuzione veniva eseguita sulla base dell'affidamento della futura fruizione del bene da parte della coppia, fermo restando che la volontarietà del conferimento era comunque indirizzata alla formazione di un patrimonio comune, cosicchè, venuto meno il sodalizio tra i coniugi, doveva trovare applicazione la regola della ripetizione dell'indebito; non erano peraltro emersi, nella
4 fattispecie, concreti elementi, anche indiziari ed estrinseci alla fattispecie, tali da integrare nel loro complesso prova idonea, ex art. 2729 cc, a fondare la sussistenza nel caso in esame dell'intento donativo da parte del disponente (anche tenuto conto del fatto che le parti, al momento dell'acquisto del bene, non erano ancora legate dal vincolo coniugale e che esso appellante era stato indotto a contribuire all' acquisto di un bene da destinare a casa coniugale per trarne un proprio vantaggio, nell'ottica di poter egli stesso fruire personalmente dell'immobile.
3) ERRATA RICOSTRUZIONE E VALUTAZIONE DEI FATTI, ERRONEA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE CON VIOLAZIONE E
ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112 - 115 - 116 C.P.C. E 782 -1362 - 2729
- 2697 C.C. NONCHÉ ERRONEITÀ, CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DI
MOTIVAZIONE IN ORDINE AD ASPETTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA
Col terzo motivo viene censurata la mancata valutazione di circostanze essenziali e la conseguente erronea qualificazione giuridica delle dazioni nei termini di una donazione indiretta. L'impugnata sentenza sarebbe errata in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare ulteriori aspetti della vicenda in oggetto, che, se presi in esame, lo avrebbero condotto a definire quella in questione quale donazione tipica, in quanto tale soggetta alla forma solenne prevista dall'art. 782 c.c., con conseguente nullità, in difetto del requisito formale, e obbligo restitutorio a carico del beneficiario.
4) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DALL'ART. 2697 C.C., IN
MATERIA DI ONERE DELLA PROVA E RELATIVA DISTRIBUZIONE NONCHÉ
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 -116 C.P.C.
NONCHÉ VIZIO DI MOTIVAZIONE
Infine, col quarto e ultimo motivo, si censura la decisione di primo grado, laddove essa sconterebbe un errore nel riparto dell'onere probatorio, dal momento che l'odierna appellata avrebbe omesso di fornire gli elementi probatori a sostegno della natura liberale delle dazioni, così irrimediabilmente violando l'art. 2697 c.c.
2.2. Si è costituita nel giudizio di appello la SI.ra che, in coerenza con le CP_1 argomentazioni e difese svolte dinanzi al Tribunale, ha resistito alle censure mosse ex adverso in sede di gravame e ne ha chiesto il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese legali.
Peraltro, nel merito, l'appellata ha espressamente riproposto tutte le domande ed eccezioni ex art. 346 c.p.c. articolate nel primo grado di giudizio, e in particolare:
5 - l'inesigibilità della pretesa per intervenuta prescrizione per tutte le voci di spesa ex adverso dedotte ed effettuate nel decennio precedente all'inoltro del primo atto interruttivo della prescrizione ex art. 2946 c.c., ravvisabile nella richiesta restitutoria avanzata dal Pt_1
con la comunicazione del 06/11/2018 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di
[...] costituzione i primo grado), così che risulterebbero non prescritte esclusivamente le CP_1 somme portate dai bonifici di € 999,67 del 27/01/2009, di € 1.782,58 del 24/04/2009 e di €
4.416,81 del 02/07/2009 con conseguente inesigibilità della restante somma di € 162.040,94;
- l'inesigibilità di gran parte della pretesa creditoria per difetto di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto, in quanto tre bonifici per la somma di €
92.603,00 (su complessivi € 169.300,00) non sono stati ordinati e disposti dal SI. Pt_1 ma da altro e diverso soggetto, ovvero il di lui padre, SI.
[...] Persona_1
- l'infondatezza della richiesta ripetitoria – da ritenersi, peraltro, già implicitamente rinunciata in primo grado per non essere stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni - rispetto alla somma di € 4.000,00 per l'istallazione del termo-camino, non essendo stata fornita alcuna evidenza della riconducibilità della stessa al SI. ed essendo Parte_1 invece documentalmente provato che tale esborso era stato sostenuto dalla SI.ra CP_1
2.3. In data 13-15/01/2021 l'appellante ha anche proposto istanza di inibitoria ex art. 351, co. 3, c.p.c., che tuttavia è stata respinta dalla Corte per assenza sia del periculum in mora che del fumus boni iuris.
2.4. Con ordinanza del 21/06/2022 il Collegio invitava le parti a esperire il procedimento di mediazione, che tuttavia si concludeva in una sola seduta avanti all'organismo di conciliazione con un verbale negativo.
2.5. All'udienza del 18/10/2024 la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'appello è infondato e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
3.1. Ritiene il Collegio che sia preliminarmente necessario delimitare l'oggetto dell'impugnazione, atteso che il gravame non appare investire il capo di sentenza che ha rigettato la richiesta restitutoria relativa all'acquisto del termocamino del valore di e 4.000,00, di talché sul punto la sentenza di primo grado deve ritenersi passata in giudicato.
3.2. Così delimitato l'oggetto, osserva la Corte come tutti e quattro i motivi dell'appello in definitiva si incentrino, seppure talvolta partendo da diverse angolazioni, esclusivamente sulla
6 qualificazione in termini di donazione indiretta delle provviste erogate dal per Pt_1
l'acquisto dell'abitazione coniugale intestata alla ex coniuge, con conseguente affermata irripetibilità della stessa.
Ritiene il Collegio che i motivi siano infondati in quanto la qualificazione operata dal
Tribunale risulta del tutto conforme alla più recente ma ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, stando alla quale “la Corte d'Appello ha attribuito il valore di donazione indiretta all'acquisto dell'immobile sulla base non solo di dichiarazioni effettuate dallo stesso (n.d.s.: appellante), che pure sono univoche e chiaramente riferite ai doveri di natura personale nascenti dal matrimonio, ma anche e soprattutto in ragione della specifica destinazione dell'immobile all'uso familiare.
L'attribuzione del valore di liberalità e di donazione indiretta è conforme al consolidato indirizzo di questa
Corte secondo il quale 'L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti
a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta'
(Cass., 3, n. 24160 del 4/10/2018)” (così Cass. Sez. VI-3 ord. 10/05/2022 n. 14740).
A tale riguardo il primo Giudice individua in termini chiari e univoci lo scopo di liberalità
“nella consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo iure cogente” costituendo tale spontanea attribuzione lo scopo negoziale perseguito dal disponente.
Tale assunto risulta pienamente condivisibile, pure osservando che l'atto di liberalità risultava evidentemente ispirato dall'intento di attribuire effettivamente alla coniuge il bene immobile acquistato in coerenza con i principi di solidarietà e affectio posti a fondamento dei legami familiari, rimanendo estranee alla fattispecie contrattuale – e come tali irrilevanti rispetto al relativo profilo causale - eventuali finalità elusive degli obblighi fiscali dedotte dall'appellante in termini estrinseci all'assetto negoziale da esse voluto e perseguito..
Per altro verso, quanto al patto fiduciario invocato dall'appellante, si osserva che nella fattispecie difetta del tutto la specifica allegazione, e la prova correlata, che le parti avessero propriamente inteso creare una mera apparentia juris con connessa assunzione degli obblighi connessi e collaterali, di natura restitutoria, rispetto al regolamento contrattuale previsto, limitandosi di fatto l'appellante a ricollegare tali obblighi al venir meno del progetto familiare e dei comuni intenti originariamente perseguiti.
Né può, del resto, ravvisarsi nella decisione del primo giudice un caso di ultra-petizione, come pure invece sostenuto dall'appellante, in quanto avrebbe respinto la domanda ripetitoria attorea qualificando le dazioni alla stregua di donazioni indirette, ancorché tale
7 inquadramento giuridico fosse stato proposto dalla difesa della SI.ra olo in sede di CP_1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e, quindi, tardivamente.
Per consolidato insegnamento dei giudici di legittimità, infatti, non sussiste alcuna violazione del divieto di ultra-petizione, atteso che “Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione” (così Cass. Sez. 3 ord. 17/12/2024
n. 32932; ma in senso analogo si veda anche la precedente Cass. Sez. 2 ord. 21/02/2019 n.
5153).
Ciò precisato - da considerarsi di per sé dirimente di ogni relativa questione - è solo il caso di sottolineare che, in ogni caso, la difesa della SI.ra aveva prospettato la CP_1 qualificazione giuridica poi accolta dal Tribunale nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
e quindi tempestivamente, poiché entro il termine concesso per le precisazioni e/o modificazioni della domanda.
Neppure è sostenibile la tesi, pure propugnata dall'appellante, stando alla quale, anche volendo aderire alla prospettazione nei termini dell'atto di liberalità fatta propria dal giudice in primo grado, si sarebbe trattato in ogni caso non di una donazione indiretta, ma di una donazione tipica, di cui non avrebbe rispettato i requisiti di forma previsti dall'art. 782 c.c. e pertanto sarebbe stata da considerare affetta da nullità, con conseguente obbligo restitutorio a carico del beneficiario.
Infatti, come già argomentato supra, la giurisprudenza è unanime nel qualificare gli esborsi di denaro occorsi per l'acquisto della casa coniugale intestata al(l'ex) coniuge quali donazioni indirette, che, per loro natura, sono sottratte all'obbligo del requisito formale previsto per quelle tipiche (pure rilevando, a conferma di tale qualificazione, che nella fattispecie la liberalità era perseguita attraverso la corresponsione di una parte del corrispettivo per l'acquisto dell'immobile di seguito intestato all'appellata non concentrandosi pertanto nella diretta dazione di somme di denaro); ne consegue che risulta pertanto sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato al fine di realizzare lo scopo di liberalità atteso che, come peraltro già evidenziato dal Tribunale, l'art. 809 c.c., nel porre la disciplina in tema di donazione relativa agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama infatti l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.
8 In conclusione, l'appello va rigettato per le considerazioni che precedono, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni dedotte, e la sentenza di primo grado interamente confermata.
3.3. Atteso il rigetto dell'impugnazione, le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come da dispositivo (facendo applicazione dei valori minimi del relativo scaglione di valore di cui ai parametri del D.M. n. 147/2022, e detratta la fase istruttoria, non tenutasi), in favore dei due difensori antistatari della SI.ra CP_1 come da richiesta formulata in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
[...]
3.4. Quanto alla richiesta della SI.ra di condannare il SI. Controparte_1 Pt_1 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, essa non può invece
[...] essere accolta.
Infatti, come stabilito dalla Suprema Corte, la condanna risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c. “ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (…). La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto l'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (così Cass. Sez. III ord. 30/05/2023 n. 15175, ma, nello stesso senso, si veda anche la recentissima Cass. Sez. V ord. 14/04/2025 n. 9712, stando alla quale
“ciò che viene indirettamente sanzionato con la tutela risarcitoria prevista dall'art. 96, primo e secondo comma, c.p.c. non è l'agire in giudizio in sé, ma l'agire in giudizio che abbia provocato a terzi un danno ingiusto”).
Parte appellata non ha fornito la prova del maggior danno cagionatogli dalla asserita condotta processuale temeraria dell'appellante, neanche in via presuntiva, mediante allegazioni che potessero dare a questa Corte piena contezza del pregiudizio ulteriore patito rispetto al mero sostenimento dei costi processuali. Infatti, la possibilità per il giudice di liquidare equitativamente il danno non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza, né alla regola per cui tale esistenza, in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e dimostrata dal danneggiato.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 827/20 emessa dal Tribunale di Siena in data Controparte_1
09/12/2020, depositata in data 10/12/2020, così provvede:
9 1) rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna alla rifusione alla parte appellata delle spese del giudizio, Parte_1 liquidate in € 4.997,00, oltre R.F. 15% e, ove dovute, CAP 4% e IVA 22%, con distrazione in favore degli Avv.ti Elpidio OMBRES e Maria Teresa FASANARO, dichiaratisi antistatari;
3) raddoppio del Contributo Unificato a carico dell'appellante.
Firenze, camera di consiglio dell'8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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