CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/12/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 213/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 61/2025 del Tribunale di Massa promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Canapa, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Carrara, Galleria M. D'Azeglio snc, come da mandato in atti
Appellante contro
uninominale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Gioè, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in M. di Carrara, Via Genova nr. 15, come da mandato in atti
Appellata
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Frandi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sarzana, via G. Mazzini n.17, come da mandato in atti
Appellata nonché contro
, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Salvatore Gioè, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marina di
Carrara, Via Genova nr. 15, come da mandato in atti
Appellato
e contro rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo D'Amico, ed elettivamente CP_4 domiciliato presso il suo studio in Massa, Via Dorsale n. 9, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, riformare la sentenza n. n.
61/2025 (Rep. 89/2025) emessa e pubblicata dal Tribunale di Massa in data 22/01/2025, notificata in data 30.01.2025 e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 61/2025 emessa dal Tribunale di Massa, Sezione Civile, Giudice Dott. Ginesi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 89/2025 depositata in cancelleria in data 22/01/2025, notificata il 30.01.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ Piaccia al Tribunale
Ill.mo, ogni contraria istanza e domanda reietta e disattesa, premesse le declaratorie, anche incidentali di chiamata in causa del sig. come formulate in premessa, del CP_4 caso e meglio viste e ritenute, provvedere come segue: In via principale, nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione esposti in premessa, ritenuta e dichiarata infondata in fatto ed in diritto la pretesa di pagamento vantata da nei Controparte_5 confronti della RA , accertare che la stessa nulla deve alla Parte_1 Controparte_5
, per le ragioni esposte in atti, e, pertanto, dichiarare nullo e per l'effetto
[...] revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 147/22 emesso dal Tribunale di Massa, in data
10.3.2022; In via subordinata e sempre nel merito:
3. in accoglimento dei motivi di cui in premessa, accertare come gravante su l'obbligo di pagamento di cui alla CP_4 Fattura portata a Decreto in quanto soggetto responsabile come affermato nella CTU a firma
Arch. e nella successiva Sentenza n. 437/2021 e per l'effetto condannare Per_1 [...]
, residente in [...], Corso Rosselli n. 16, al pagamento di quanto chiesto oggi CP_4 dalla TT IN alla sig.ra pari ad euro 7625,00 o in quella diversa misura che Pt_1 risulterà in corso di causa”. In ogni caso Vinti diritti e spese della presente procedura e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. -In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e del ricorso monitorio, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge e con restituzione nei confronti di chi sarà tenuto, di quanto indebitamente corrisposto dalla SI.ra in esecuzione della Pt_1 decisione di primo grado”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, rigettare in toto l'appello proposto dalla SI.ra , in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale Parte_1 conferma dell'impugnata sentenza di primo grado. Vinte le spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Per l'appellata Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1. Dichiarare l'estraneità di alle Controparte_2 censure formulate dalla SI.ra con l'atto di appello avverso la sentenza n. Parte_1
61/2025 del Tribunale di Massa;
2. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
61/2025 emessa dal Tribunale di Massa, pubblicata il 29.01.2025, per quanto attiene alla posizione di e, in particolare, nella parte in cui ha respinto ogni Controparte_2 domanda formulata nei suoi confronti e ha condannato il SI. a rifonderle le CP_4 spese del primo grado di giudizio;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, da porsi a carico della SI.ra oltre rimborso Parte_1 forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”
Per l'appellato : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, rigettare in toto l'appello proposto dalla SI.ra , in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale Parte_1 conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, in ogni caso nei punti e capi autonomi della sentenza non impugnati nel presente giudizio. Vinte le spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Per l'appellato CP_4
“Piaccia alll'Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda, rigettare
l'appello proposto e le domande tutte avanzate dalla sig.ra e comunque Parte_1 rigettare tutte le domande avanzate nei confronti del sig. , in quanto infondate CP_4 in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 147/2022 il Tribunale di Massa ingiungeva a di Parte_1 provvedere al pagamento, in favore di , dell'importo di € Controparte_5
7.625,00, oltre interessi e spese di procedura monitoria, come da fattura emessa a fronte di lavori di messa in sicurezza e ripristino del solaio, eseguiti all'interno dell'immobile di proprietà Pt_1
Parte ricorrente esponeva che il credito era fondato su idonea prova scritta ex art. 634 co.2
c.p.c., rappresentata sia dal formato originale elettronico della fattura emessa dalla società ricorrente, sia dall'estratto autentico delle scritture contabili della società medesima.
Deduceva che la debitrice, per quanto sollecitata, non provvedeva a saldare il proprio debito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, roponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo domandando, previo rigetto di eventuale richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, ritenuta e dichiarata infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento vantata da nei Controparte_5 confronti di accertare che la stessa nulla deve alla società ricorrente e, Parte_1 pertanto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 147/22 emesso dal
Tribunale di Massa in data 10.03.2022. In via subordinata, domandava accertare gravante su che chiamava in causa, l'obbligo di pagamento di cui alla fattura portata CP_4
a decreto, in quanto soggetto responsabile, e per l'effetto condannarlo al pagamento di quanto chiesto dalla TT IN a Precisava che in data 25.07.2018, alle Parte_1 ore 3.00 del mattino, nel suo appartamento si verificava il crollo del controsoffitto nella parte della cucina e che, già nel mese di dicembre 2017, erano state segnalate all'amministratore delle perdite provenienti dalla zona bagno dell'unità immobiliare posta al 3° piano dello stesso fabbricato, di proprietà di ed immediatamente sovrastante quella di CP_4 che corrispondevano proprio alla parte di solaio, poi franata, oggetto di perizia di Pt_1 parte, avviata dallo stesso Amministratore primi di maggio del 2018 e per le quali CP_6
Cont era intervenuto persino un perito dell'assicurazione che rilasciava parere positivo e offriva alla la somma di € 5.000,00, trattenuta come acconto sul maggiore avere. Pt_1
Evidenziava, infine, che la natura condominiale dell'incarico si evinceva dal fatto che nelle ore successive al crollo, il faceva intervenire per proprio conto l'Arch. Controparte_3
che redigeva perizia, nonché l'Ing. e, a seguire, la ditta IN che Per_2 Per_3 doveva provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi.
Si costituiva in giudizio uninominale domandando, in via preliminare, Controparte_1 disporre l'esecutività provvisoria ex art. 648 c.p.c. dell'opposto decreto ingiuntivo n.
147/2022 e, nel merito, respingere in toto l'opposizione così come proposta perché infondata, confermando integralmente il decreto opposto. Deduceva che il non CP_3 aveva conferito alcun incarico alla TT IN, considerato che il danno occorso alla Pt_1 era avvenuto all'interno dell'immobile di proprietà dei quest'ultima e non aveva interessato alcuna parte condominiale.
Il Giudice di primo grado, con provvedimento del 03.10.2022, non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rilevato che la somma era stata ingiunta sulla scorta della mera emissione di fattura, ritenuto, peraltro, che l'opposto non aveva fornito alcun ulteriore elemento idoneo provare il proprio credito. Autorizzava quindi la chiamata in causa di CP_4
Si costituiva in giudizio domandando, in via preliminare, chiamare in causa il CP_4
e la Compagnia al fine di tenerlo Controparte_3 CP_7 Controparte_2 indenne e manlevarlo da ogni domanda e pretesa avanzata nei suoi confronti, dichiarando altresì la sua carenza di legittimazione passiva, con ogni conseguenza di legge. Nel merito, chiedeva respingere le domande tutte avanzate dalle controparti perché infondate in fatto ed in diritto nonché condannare il e/o la terza chiamata in causa Controparte_3
e/o a Parte_2 Controparte_8 rifondergli quanto eventualmente sarà tenuto a pagare. Contestava ogni pretesa sia nell'an che nel quantum, deducendo che l'incarico era stato conferito alla Controparte_9 dall'Amministratore del e/o da i quali erano pertanto
[...] Controparte_3 Parte_1 gli unici e diretti responsabili di eventuali obbligazioni assunte nei confronti della società ingiungente.
Autorizzate le chiamate dei terzi, si costituiva in giudizio il riconoscendo, Controparte_3 in via preliminare, la litispendenza costituita dal giudizio di appello dinanzi la Corte d'Appello di Genova rg. 82/2022, e domandando rigettare tutte le domande spiegate nei suoi confronti da Esponeva che già prima del crollo, l'amministratore del condominio, CP_4 sebbene il danno non fosse imputabile ad una tubazione condominiale, attivava la garanzia assicurativa del Condominio, nella quale rientrava il c.d. “danno da acqua” derivante dalle singole proprietà individuali componenti il condominio medesimo, mentre subito dopo il crollo, lo stesso amministratore si adoperava in ausilio della mettendo la stessa in Pt_1 contatto con il proprio tecnico e con la che effettuava i primi Controparte_9 interventi di messa in sicurezza, trasmettendo, altresì, alla compagnia tutta la documentazione in suo possesso per la gestione e valutazione del danno.
Si costituiva, altresì, domandando, in via preliminare, dichiarare il Controparte_2 difetto di legittimazione attiva di n ordine alla domanda formulata nei confronti CP_4 di e, nel merito, respingere la domanda di manleva in quanto Controparte_2 inammissibile ed in ogni caso infondata in fatto e in diritto. In subordine, ove accolta la domanda attorea e condannato il e/o al risarcimento del Controparte_3 CP_4 danno ritenuto di giustizia, domandava contenere l'onere di manleva di Controparte_2
nei limiti di cui alle condizioni e franchigie contrattuali. Segnalava, inoltre, che il
[...]
Tribunale di Massa, con sentenza n. 437/2021 resa nel procedimento rg. 1580/2019 relativo al medesimo evento dannoso, aveva già ritenuto il difetto di legittimazione attiva del chiamante in causa nei confronti della CP_4 Parte_2
Con provvedimento del 07.08.2023, il Giudice Istruttore, posto che le opere di risanamento eseguite dalla TT IN in favore di risultavano essere già oggetto di Parte_1 statuizione del Tribunale di Massa, che con sentenza n. 437/21 aveva accertato l'imputabilità del danno a e statuito sul relativo risarcimento, concedeva la CP_4 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 147/2022, concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 18.12.2023.
Nelle more, veniva depositata sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1040/23 relativa al giudizio rg. 82/2022 che statuiva in ordine all'ammontare dei danni subiti da Pt_1 nell'evento dedotto anche in questo giudizio, alla loro imputabilità al VO, alla assenza di responsabilità del e alla non operatività, per detto evento, della garanzia CP_3
Cont prestata da
In precedenza, infatti, aveva instaurato dinanzi il Tribunale di Massa un Parte_1 procedimento per Atp nei confronti del e di al fine di Controparte_3 CP_4 accertare l'origine del danno e quantificare il relativo ammontare. Il Condominio si costituiva nel giudizio per Atp chiamando in manleva e tale procedimento si Controparte_10 concludeva con il deposito della relazione peritale che accertava che la causa del crollo era da imputarsi alla perdita di acque nere dalla tubazione di scarico del bagno di proprietà di
All'esito la depositava ricorso ex art. 702 c.p.c. anche nei confronti del CP_4 Pt_1
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Tale procedimento Controparte_3 si concludeva con l'emissione da parte del Tribunale di Massa della sentenza nr. 437/2021 nella quale veniva condannato a corrispondere in favore della la CP_4 Pt_1 somma di €. 8.841,08 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., oltre rimborso delle spese relative al procedimento per Atp ed alla fase di merito, sentenza appellata nel procedimento rg. 82/2022, che esitava appunto nella pronuncia n 1040/23.
Il Tribunale, nella pronuncia oggetto dell'odierno appello, rilevava che tale statuizione, che aveva lo stesso oggetto ed era pronunciata tra le medesime parti costituiva giudicato esterno quanto ai profili evidenziati. Osservava, altresì, che era onere dell'opponente dar prova che i lavori fossero stati materialmente commissionati dal condominio nel proprio interesse, e che l'indicazione della ditta da parte del condominio era un mero ausilio al condomino e che, con comportamento concludente, aveva dato corso alla Pt_1 conclusione tacita del negozio, dal quale sorgeva l'obbligazione azionata da TT IN in via monitoria, accettando di far svolgere i lavori nella propria unità immobiliare.
Indi, il Giudice di primo grado, non ammesse le prove richieste dalle parti, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “Respinge l'opposizione proposta da Parte_1
e conferma il decreto ingiuntivo 147/2022 emesso da questo Tribunale Respinge ogni altra domanda delle parti Condanna a rifondere a TT IN e a Parte_1 CP_4 le spese di lite che liquida per ciascuno in euro 5.077,00 oltre a spese generali 15%, iva e cnpa di legge, Condanna a rifondere a e ad CP_4 Controparte_3 [...]
e spese di lite che liquida per ciascuno in euro 5.077,00 oltre a spese generali CP_2
15%, iva e cnpa di legge spese così determinate in forza del D.M. 147/20'02, Respinge ogni altra domanda delle parti”.
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando, previa Parte_1 sospensione/revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui il
Giudice: 1) ha dato atto della sussistenza del giudicato esterno, rappresentato dalle sentenze n. 437/2021 del Tribunale di Massa e n. 1040/2023 della Corte di Appello di
Genova che coprono ogni ragione di dare avere in merito alle richieste avanzate da Pt_1 nei confronti di , anche per ciò che concerne la fattura oggetto di causa,
[...] CP_4 ritenendo che l'odierna appellante avrebbe dovuto azionare nelle sedi precedenti tutte le poste di danno subite in conseguenza della perdita imputabile al tubo di scarico del bagno di;
2) ha ritenuto committente dei lavori alla TT IN, nonostante la CP_4 Pt_1 responsabilità sia di natura extracontrattuale e totalmente ascrivibile al e nonostante CP_4 on abbia approvato, né sottoscritto un preventivo con la suddetta TT, ed ancora, Pt_1 nonostante la decisione in ordine alle spese di IN sia stata oggetto di delibera assembleare da parte del Condominio, il quale, peraltro, trattandosi di proprietà private e non condominiali, non avrebbe potuto disporre in merito;
3) ha ritenuto itolare della Pt_1 posizione soggettiva di danneggiata e tenuta a pagare ingiustamente la fattura della TT
IN, che comprendeva interventi effettuati all'interno della proprietà che, dunque, CP_4 non potevano essere attribuiti all'odierna appellante;
era, dunque, la TT IN che avrebbe dovuto dimostrare sia il conferimento dell'incarico che i lavori effettivamente svolti in entrambe le proprietà; 4) conclusivamente ha condannato al pagamento Parte_1 della somma portata dal decreto ingiuntivo, confermandone la provvisoria esecutorietà, oltre che al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio domandando, previo rigetto Controparte_5 della richiesta di sospensione dell'esecutività provvisoria dell'impugnata sentenza, rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva, altresì, in giudizio la quale chiedeva, previo rigetto Controparte_2 dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata, confermare la sentenza di primo grado ed in particolare il capo autonomo in cui era stato CP_4 condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_10
Si costituiva in giudizio anche , domandando rigettare la richiesta di Controparte_3 sospensione dell'esecutività provvisoria dell'impugnata sentenza del Tribunale di Massa relativamente ai capi della sentenza non impugnati da ed in particolare a quelli Parte_1 relativi ai rapporti tra il , ed il ed alla condanna di Controparte_3 CP_10 CP_4 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore del e di Nel merito, chiedeva rigettare in toto l'appello Controparte_3 Controparte_10 proposto da in quanto infondato, con integrale conferma dell'impugnata Parte_3 sentenza di primo grado, in ogni caso nei punti e capi autonomi della sentenza non impugnati. Si costituiva, infine, in giudizio domandando rigettare l'appello proposto e le CP_4 domande tutte avanzate da e comunque rigettare tutte le domande avanzate Parte_1 nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza CP_4 di legge.
Con provvedimento presidenziale del 16.04.2025, ritenuti sussistenti i giusti motivi di urgenza di cui al terzo comma dell'art. 351 c.p.c. avuto riguardo al fatto che è stato notificato all'istante atto d precetto, veniva sospesa in via provvisoria l'esecutività della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, lette le note scritte depositate dalle parti, sostitutive dell'udienza del
4 giugno 2025, revocava il provvedimento presidenziale del 16.04.2025 di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con provvedimento del 25.11.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 25.11.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dedotta l'erroneità della sentenza laddove riconosce la sussistenza di un giudicato esterno idoneo a precludere l'accertamento richiesto dalla appellante, in quanto
“l'opponente oveva allora azionare in quella sede tutte le poste di danno subite in Pt_1 conseguenza della perdita imputabile alla condotta di scarico di proprietà del CP_11
fra le quali certamente rientra anche l'importo per i lavori di risistemazione
[...] CP_4 del solaio crollato (il cui importo è oggi oggetto dell'azione promossa in via monitoria da colui che li ha eseguiti), bene certamente non condominiale ex art 1125 c.c., così che la statuizione del Tribunale di Massa dapprima e successivamente della Corte di Appello, con la pronuncia sopra richiamata ha definito ogni ragione di dare avere per dette poste, imputandole al e non al ed escludendo che per gli stessi operasse la CP_4 CP_3
Cont polizza per garanzia da acqua condotta stipulata dal con (soggetto che CP_3 peraltro assicura il Condominio e non il singolo condomino, che non dunque azione diretta, neanche per chiamata in causa così che l'azione oggi intrapresa dal oltre che CP_4 infondata sotto il profilo sostanziale si profila anche destituita di legittimazione attiva)”.
L'appellante deduce che nel giudizio conclusosi con la pronuncia in giudicato le parti erano e mentre nell'odierno giudizio è altresì parte Pt_1 CP_4 CP_3 Controparte_2 la TT IN e la giurisprudenza di legittimità ha escluso il rilievo del giudicato esterno ove le parti non siano le medesime.
Gli appellati chiedono la conferma della pronuncia appellata, in particolare l'appellata CP_12
[... afferma la sussistenza del giudicato esterno sul presupposto che i danni riconosciuti nella sentenza del Tribunale di Massa, confermata dalla Corte di Appello di Genova, rappresentano proprio i costi necessari per provvedere al ripristino dei locali, così come quantificati dal CTU in sede di ATP Arch. Per_1
Parte appellata deduce che il giudicato si è formato tra d il medesimo CP_4 Pt_1 CP_4 con riferimento agli stessi fatti, avendo l'odierna appellante quindi ottenuto un titolo che comprendeva ogni danno richiesto dalla medesima in relazione all'evento di cui trattasi.
Orbene, il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa (Cass 7406/2024: “In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal principio stabilito dall' art. 2909 cod. civ. , secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante, rispetto ai terzi ( Cass., 5 novembre 1996, n. 9631 ).
È ammesso che il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, possa produrre, a determinate condizioni, effetti riflessi anche al di fuori dei limiti indicati dalla norma indicata, ossia in ipotesi in cui il giudicato si sia formato tra soggetti in tutto o in parte diversi. Tenuto conto che l'efficacia di un giudicato nell'ambito di un diverso giudizio tra soggetti differenti o anche solo in parte diversi potrebbe collidere con i principi del rispetto del contraddittorio e, in genere, del diritto di difesa, la nozione di efficacia riflessa del giudicato presuppone un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica, che si ha allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa;
"la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi o aventi causa…produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o, comunque, subordinati a questa"
( Cass., 31 gennaio 2014, n. 2137 ).
Il giudicato formatosi in un determinato giudizio, dunque può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento ( Cass., 23 aprile 2020, n. 8101 ).
Orbene, il giudicato attiene nella fattispecie alla domanda risarcitoria svolta dalla ei Pt_1 confronti di accolta ai sensi dell'art. 2051 cc, mentre era rigettata la domanda CP_4 formulata ex art. 2043 cc nei confronti del condominio. Nel giudizio non era parte la ditta
IN.
In accoglimento del motivo deve escludersi la sussistenza del giudicato, dal momento che con la pronuncia in giudicato viene definitivamente condannato il VO quale responsabile ex art. 2051 cc al risarcimento in favore della mentre il presente contenzioso ha ad Pt_1 oggetto il distinto rapporto contrattuale tra la ditta IN e l'appellante Pt_1
Con il secondo motivo l'appellante esclude sussista la prova del conferimento di incarico da parte sua, contestando tale avvenimento. Assume che era che avrebbe dovuto CP_5 provare la ricezione dell'incarico.
L'assunto è fondato.
La semplice emissione della fattura in assenza di prova offerta al fine di dimostrare il conferimento dell'incarico da parte dell'appellante non consente di ritenere fondata la pretesa creditoria. Non spiega rilievo il fatto che la fattura sia di tre anni successiva ai lavori, bensì il fatto che la stessa non vale integrare la prova che sia intervenuto un rapporto contrattuale con la olto a conferire l'incarico di realizzare i lavori in essa indicati. Pt_1
Incombe infatti su chi agisce in giudizio per tutelare un proprio diritto la prova dei fatti posti a fondamento.
L'affermazione della appellata circa il fatto che “la SI.ra a naturalmente CP_5 Pt_1 consentito alla TT di eseguire non solo le opere di urgente messa in sicurezza, ma anche quelle di successivo ripristino del solaio all'interno della sua proprietà, il che, di per sé, è una chiara conferma dell'incarico”, non appare invero sufficiente a comprovare lo stesso.
In assenza di contratto scritto, neppure vi sono in atti elementi dai quali evincere la sussistenza del rapporto contrattuale. La sentenza appellata ha escluso la fondatezza della tesi secondo la quale i lavori sono stati commissionati dal , trattandosi di lavori afferenti a beni individuali ex art. 1225 CP_3 cc, come peraltro ribadito dal condominio stesso nella delibera del 24.1.2019, ricordando che aveva ricevuto dalla compagnia assicuratrice un Parte_1 Controparte_2 acconto di € 5000,00, mostrando la consapevolezza di essere la parte danneggiata ed al tempo stesso obbligata verso coloro che quei lavori avevano eseguito.
A prescindere dal fatto che la ritenuta mancanza di prova in ordine alla posizione di contraente in capo al non porta ad affermare l'assolvimento dell'onere CP_3 probatorio con riferimento alla circostanza che i lavori siano stati commissionati dall'appellante, va affermato che la circostanza che l'assicurazione del condominio abbia liquidato un danno in favore della condomina, se evidenzia la qualificazione della parte quale danneggiata, non ha per ciò stesso la conseguenza di indicare un riconoscimento della veste negoziale di contraente nel rapporto con . CP_5
Ne consegue che, in accoglimento del motivo ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Non si provvede pertanto ad esaminare la domanda formulata dall'appellante in via subordinata e volta ad accertare la debenza da parte di della somma CP_4 monitoriamente azionata.
L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento del quarto motivo che riguarda la contestazione del quantum della pretesa creditoria della società appellata, in assenza appunto del riconoscimento del credito.
è tenuta altresì alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della CP_5 pronuncia di primo grado.
è tenuta alla refusione delle spese di lite in favore di stante la CP_5 Parte_1 soccombenza della società in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo in conformità al DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
Atteso l'esito complessivo della lite e le difese delle restanti parti volte ad ottenere la conferma della sentenza appellata, si stima equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le medesime.
P.Q.M.
La Corte d'appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza n Parte_1
61/2025 del Tribunale di Massa, revoca il decreto ingiuntivo opposto n 142/2022 del Tribunale di Massa.
Condanna ditta uninominale alla restituzione delle somme versate in suo favore CP_5 da in esecuzione della sentenza di primo grado. Parte_1
Condanna ditta uninominale alla refusione delle spese di lite in favore di CP_5 Pt_1 he liquida:
[...] quanto al primo grado di giudizio in € 5077,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge;
quanto al secondo grado di giudizio in € 4888,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le restanti parti.
Genova, 27.11.2025
Il Consigliere relatore dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 61/2025 del Tribunale di Massa promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Canapa, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Carrara, Galleria M. D'Azeglio snc, come da mandato in atti
Appellante contro
uninominale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Gioè, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in M. di Carrara, Via Genova nr. 15, come da mandato in atti
Appellata
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Frandi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sarzana, via G. Mazzini n.17, come da mandato in atti
Appellata nonché contro
, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Salvatore Gioè, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marina di
Carrara, Via Genova nr. 15, come da mandato in atti
Appellato
e contro rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo D'Amico, ed elettivamente CP_4 domiciliato presso il suo studio in Massa, Via Dorsale n. 9, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, riformare la sentenza n. n.
61/2025 (Rep. 89/2025) emessa e pubblicata dal Tribunale di Massa in data 22/01/2025, notificata in data 30.01.2025 e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 61/2025 emessa dal Tribunale di Massa, Sezione Civile, Giudice Dott. Ginesi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 89/2025 depositata in cancelleria in data 22/01/2025, notificata il 30.01.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ Piaccia al Tribunale
Ill.mo, ogni contraria istanza e domanda reietta e disattesa, premesse le declaratorie, anche incidentali di chiamata in causa del sig. come formulate in premessa, del CP_4 caso e meglio viste e ritenute, provvedere come segue: In via principale, nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione esposti in premessa, ritenuta e dichiarata infondata in fatto ed in diritto la pretesa di pagamento vantata da nei Controparte_5 confronti della RA , accertare che la stessa nulla deve alla Parte_1 Controparte_5
, per le ragioni esposte in atti, e, pertanto, dichiarare nullo e per l'effetto
[...] revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 147/22 emesso dal Tribunale di Massa, in data
10.3.2022; In via subordinata e sempre nel merito:
3. in accoglimento dei motivi di cui in premessa, accertare come gravante su l'obbligo di pagamento di cui alla CP_4 Fattura portata a Decreto in quanto soggetto responsabile come affermato nella CTU a firma
Arch. e nella successiva Sentenza n. 437/2021 e per l'effetto condannare Per_1 [...]
, residente in [...], Corso Rosselli n. 16, al pagamento di quanto chiesto oggi CP_4 dalla TT IN alla sig.ra pari ad euro 7625,00 o in quella diversa misura che Pt_1 risulterà in corso di causa”. In ogni caso Vinti diritti e spese della presente procedura e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. -In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e del ricorso monitorio, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge e con restituzione nei confronti di chi sarà tenuto, di quanto indebitamente corrisposto dalla SI.ra in esecuzione della Pt_1 decisione di primo grado”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, rigettare in toto l'appello proposto dalla SI.ra , in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale Parte_1 conferma dell'impugnata sentenza di primo grado. Vinte le spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Per l'appellata Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1. Dichiarare l'estraneità di alle Controparte_2 censure formulate dalla SI.ra con l'atto di appello avverso la sentenza n. Parte_1
61/2025 del Tribunale di Massa;
2. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
61/2025 emessa dal Tribunale di Massa, pubblicata il 29.01.2025, per quanto attiene alla posizione di e, in particolare, nella parte in cui ha respinto ogni Controparte_2 domanda formulata nei suoi confronti e ha condannato il SI. a rifonderle le CP_4 spese del primo grado di giudizio;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, da porsi a carico della SI.ra oltre rimborso Parte_1 forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”
Per l'appellato : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, rigettare in toto l'appello proposto dalla SI.ra , in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale Parte_1 conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, in ogni caso nei punti e capi autonomi della sentenza non impugnati nel presente giudizio. Vinte le spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Per l'appellato CP_4
“Piaccia alll'Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda, rigettare
l'appello proposto e le domande tutte avanzate dalla sig.ra e comunque Parte_1 rigettare tutte le domande avanzate nei confronti del sig. , in quanto infondate CP_4 in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 147/2022 il Tribunale di Massa ingiungeva a di Parte_1 provvedere al pagamento, in favore di , dell'importo di € Controparte_5
7.625,00, oltre interessi e spese di procedura monitoria, come da fattura emessa a fronte di lavori di messa in sicurezza e ripristino del solaio, eseguiti all'interno dell'immobile di proprietà Pt_1
Parte ricorrente esponeva che il credito era fondato su idonea prova scritta ex art. 634 co.2
c.p.c., rappresentata sia dal formato originale elettronico della fattura emessa dalla società ricorrente, sia dall'estratto autentico delle scritture contabili della società medesima.
Deduceva che la debitrice, per quanto sollecitata, non provvedeva a saldare il proprio debito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, roponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo domandando, previo rigetto di eventuale richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, ritenuta e dichiarata infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento vantata da nei Controparte_5 confronti di accertare che la stessa nulla deve alla società ricorrente e, Parte_1 pertanto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 147/22 emesso dal
Tribunale di Massa in data 10.03.2022. In via subordinata, domandava accertare gravante su che chiamava in causa, l'obbligo di pagamento di cui alla fattura portata CP_4
a decreto, in quanto soggetto responsabile, e per l'effetto condannarlo al pagamento di quanto chiesto dalla TT IN a Precisava che in data 25.07.2018, alle Parte_1 ore 3.00 del mattino, nel suo appartamento si verificava il crollo del controsoffitto nella parte della cucina e che, già nel mese di dicembre 2017, erano state segnalate all'amministratore delle perdite provenienti dalla zona bagno dell'unità immobiliare posta al 3° piano dello stesso fabbricato, di proprietà di ed immediatamente sovrastante quella di CP_4 che corrispondevano proprio alla parte di solaio, poi franata, oggetto di perizia di Pt_1 parte, avviata dallo stesso Amministratore primi di maggio del 2018 e per le quali CP_6
Cont era intervenuto persino un perito dell'assicurazione che rilasciava parere positivo e offriva alla la somma di € 5.000,00, trattenuta come acconto sul maggiore avere. Pt_1
Evidenziava, infine, che la natura condominiale dell'incarico si evinceva dal fatto che nelle ore successive al crollo, il faceva intervenire per proprio conto l'Arch. Controparte_3
che redigeva perizia, nonché l'Ing. e, a seguire, la ditta IN che Per_2 Per_3 doveva provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi.
Si costituiva in giudizio uninominale domandando, in via preliminare, Controparte_1 disporre l'esecutività provvisoria ex art. 648 c.p.c. dell'opposto decreto ingiuntivo n.
147/2022 e, nel merito, respingere in toto l'opposizione così come proposta perché infondata, confermando integralmente il decreto opposto. Deduceva che il non CP_3 aveva conferito alcun incarico alla TT IN, considerato che il danno occorso alla Pt_1 era avvenuto all'interno dell'immobile di proprietà dei quest'ultima e non aveva interessato alcuna parte condominiale.
Il Giudice di primo grado, con provvedimento del 03.10.2022, non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rilevato che la somma era stata ingiunta sulla scorta della mera emissione di fattura, ritenuto, peraltro, che l'opposto non aveva fornito alcun ulteriore elemento idoneo provare il proprio credito. Autorizzava quindi la chiamata in causa di CP_4
Si costituiva in giudizio domandando, in via preliminare, chiamare in causa il CP_4
e la Compagnia al fine di tenerlo Controparte_3 CP_7 Controparte_2 indenne e manlevarlo da ogni domanda e pretesa avanzata nei suoi confronti, dichiarando altresì la sua carenza di legittimazione passiva, con ogni conseguenza di legge. Nel merito, chiedeva respingere le domande tutte avanzate dalle controparti perché infondate in fatto ed in diritto nonché condannare il e/o la terza chiamata in causa Controparte_3
e/o a Parte_2 Controparte_8 rifondergli quanto eventualmente sarà tenuto a pagare. Contestava ogni pretesa sia nell'an che nel quantum, deducendo che l'incarico era stato conferito alla Controparte_9 dall'Amministratore del e/o da i quali erano pertanto
[...] Controparte_3 Parte_1 gli unici e diretti responsabili di eventuali obbligazioni assunte nei confronti della società ingiungente.
Autorizzate le chiamate dei terzi, si costituiva in giudizio il riconoscendo, Controparte_3 in via preliminare, la litispendenza costituita dal giudizio di appello dinanzi la Corte d'Appello di Genova rg. 82/2022, e domandando rigettare tutte le domande spiegate nei suoi confronti da Esponeva che già prima del crollo, l'amministratore del condominio, CP_4 sebbene il danno non fosse imputabile ad una tubazione condominiale, attivava la garanzia assicurativa del Condominio, nella quale rientrava il c.d. “danno da acqua” derivante dalle singole proprietà individuali componenti il condominio medesimo, mentre subito dopo il crollo, lo stesso amministratore si adoperava in ausilio della mettendo la stessa in Pt_1 contatto con il proprio tecnico e con la che effettuava i primi Controparte_9 interventi di messa in sicurezza, trasmettendo, altresì, alla compagnia tutta la documentazione in suo possesso per la gestione e valutazione del danno.
Si costituiva, altresì, domandando, in via preliminare, dichiarare il Controparte_2 difetto di legittimazione attiva di n ordine alla domanda formulata nei confronti CP_4 di e, nel merito, respingere la domanda di manleva in quanto Controparte_2 inammissibile ed in ogni caso infondata in fatto e in diritto. In subordine, ove accolta la domanda attorea e condannato il e/o al risarcimento del Controparte_3 CP_4 danno ritenuto di giustizia, domandava contenere l'onere di manleva di Controparte_2
nei limiti di cui alle condizioni e franchigie contrattuali. Segnalava, inoltre, che il
[...]
Tribunale di Massa, con sentenza n. 437/2021 resa nel procedimento rg. 1580/2019 relativo al medesimo evento dannoso, aveva già ritenuto il difetto di legittimazione attiva del chiamante in causa nei confronti della CP_4 Parte_2
Con provvedimento del 07.08.2023, il Giudice Istruttore, posto che le opere di risanamento eseguite dalla TT IN in favore di risultavano essere già oggetto di Parte_1 statuizione del Tribunale di Massa, che con sentenza n. 437/21 aveva accertato l'imputabilità del danno a e statuito sul relativo risarcimento, concedeva la CP_4 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 147/2022, concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 18.12.2023.
Nelle more, veniva depositata sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1040/23 relativa al giudizio rg. 82/2022 che statuiva in ordine all'ammontare dei danni subiti da Pt_1 nell'evento dedotto anche in questo giudizio, alla loro imputabilità al VO, alla assenza di responsabilità del e alla non operatività, per detto evento, della garanzia CP_3
Cont prestata da
In precedenza, infatti, aveva instaurato dinanzi il Tribunale di Massa un Parte_1 procedimento per Atp nei confronti del e di al fine di Controparte_3 CP_4 accertare l'origine del danno e quantificare il relativo ammontare. Il Condominio si costituiva nel giudizio per Atp chiamando in manleva e tale procedimento si Controparte_10 concludeva con il deposito della relazione peritale che accertava che la causa del crollo era da imputarsi alla perdita di acque nere dalla tubazione di scarico del bagno di proprietà di
All'esito la depositava ricorso ex art. 702 c.p.c. anche nei confronti del CP_4 Pt_1
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Tale procedimento Controparte_3 si concludeva con l'emissione da parte del Tribunale di Massa della sentenza nr. 437/2021 nella quale veniva condannato a corrispondere in favore della la CP_4 Pt_1 somma di €. 8.841,08 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., oltre rimborso delle spese relative al procedimento per Atp ed alla fase di merito, sentenza appellata nel procedimento rg. 82/2022, che esitava appunto nella pronuncia n 1040/23.
Il Tribunale, nella pronuncia oggetto dell'odierno appello, rilevava che tale statuizione, che aveva lo stesso oggetto ed era pronunciata tra le medesime parti costituiva giudicato esterno quanto ai profili evidenziati. Osservava, altresì, che era onere dell'opponente dar prova che i lavori fossero stati materialmente commissionati dal condominio nel proprio interesse, e che l'indicazione della ditta da parte del condominio era un mero ausilio al condomino e che, con comportamento concludente, aveva dato corso alla Pt_1 conclusione tacita del negozio, dal quale sorgeva l'obbligazione azionata da TT IN in via monitoria, accettando di far svolgere i lavori nella propria unità immobiliare.
Indi, il Giudice di primo grado, non ammesse le prove richieste dalle parti, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “Respinge l'opposizione proposta da Parte_1
e conferma il decreto ingiuntivo 147/2022 emesso da questo Tribunale Respinge ogni altra domanda delle parti Condanna a rifondere a TT IN e a Parte_1 CP_4 le spese di lite che liquida per ciascuno in euro 5.077,00 oltre a spese generali 15%, iva e cnpa di legge, Condanna a rifondere a e ad CP_4 Controparte_3 [...]
e spese di lite che liquida per ciascuno in euro 5.077,00 oltre a spese generali CP_2
15%, iva e cnpa di legge spese così determinate in forza del D.M. 147/20'02, Respinge ogni altra domanda delle parti”.
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando, previa Parte_1 sospensione/revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui il
Giudice: 1) ha dato atto della sussistenza del giudicato esterno, rappresentato dalle sentenze n. 437/2021 del Tribunale di Massa e n. 1040/2023 della Corte di Appello di
Genova che coprono ogni ragione di dare avere in merito alle richieste avanzate da Pt_1 nei confronti di , anche per ciò che concerne la fattura oggetto di causa,
[...] CP_4 ritenendo che l'odierna appellante avrebbe dovuto azionare nelle sedi precedenti tutte le poste di danno subite in conseguenza della perdita imputabile al tubo di scarico del bagno di;
2) ha ritenuto committente dei lavori alla TT IN, nonostante la CP_4 Pt_1 responsabilità sia di natura extracontrattuale e totalmente ascrivibile al e nonostante CP_4 on abbia approvato, né sottoscritto un preventivo con la suddetta TT, ed ancora, Pt_1 nonostante la decisione in ordine alle spese di IN sia stata oggetto di delibera assembleare da parte del Condominio, il quale, peraltro, trattandosi di proprietà private e non condominiali, non avrebbe potuto disporre in merito;
3) ha ritenuto itolare della Pt_1 posizione soggettiva di danneggiata e tenuta a pagare ingiustamente la fattura della TT
IN, che comprendeva interventi effettuati all'interno della proprietà che, dunque, CP_4 non potevano essere attribuiti all'odierna appellante;
era, dunque, la TT IN che avrebbe dovuto dimostrare sia il conferimento dell'incarico che i lavori effettivamente svolti in entrambe le proprietà; 4) conclusivamente ha condannato al pagamento Parte_1 della somma portata dal decreto ingiuntivo, confermandone la provvisoria esecutorietà, oltre che al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio domandando, previo rigetto Controparte_5 della richiesta di sospensione dell'esecutività provvisoria dell'impugnata sentenza, rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva, altresì, in giudizio la quale chiedeva, previo rigetto Controparte_2 dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata, confermare la sentenza di primo grado ed in particolare il capo autonomo in cui era stato CP_4 condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_10
Si costituiva in giudizio anche , domandando rigettare la richiesta di Controparte_3 sospensione dell'esecutività provvisoria dell'impugnata sentenza del Tribunale di Massa relativamente ai capi della sentenza non impugnati da ed in particolare a quelli Parte_1 relativi ai rapporti tra il , ed il ed alla condanna di Controparte_3 CP_10 CP_4 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore del e di Nel merito, chiedeva rigettare in toto l'appello Controparte_3 Controparte_10 proposto da in quanto infondato, con integrale conferma dell'impugnata Parte_3 sentenza di primo grado, in ogni caso nei punti e capi autonomi della sentenza non impugnati. Si costituiva, infine, in giudizio domandando rigettare l'appello proposto e le CP_4 domande tutte avanzate da e comunque rigettare tutte le domande avanzate Parte_1 nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza CP_4 di legge.
Con provvedimento presidenziale del 16.04.2025, ritenuti sussistenti i giusti motivi di urgenza di cui al terzo comma dell'art. 351 c.p.c. avuto riguardo al fatto che è stato notificato all'istante atto d precetto, veniva sospesa in via provvisoria l'esecutività della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, lette le note scritte depositate dalle parti, sostitutive dell'udienza del
4 giugno 2025, revocava il provvedimento presidenziale del 16.04.2025 di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con provvedimento del 25.11.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 25.11.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dedotta l'erroneità della sentenza laddove riconosce la sussistenza di un giudicato esterno idoneo a precludere l'accertamento richiesto dalla appellante, in quanto
“l'opponente oveva allora azionare in quella sede tutte le poste di danno subite in Pt_1 conseguenza della perdita imputabile alla condotta di scarico di proprietà del CP_11
fra le quali certamente rientra anche l'importo per i lavori di risistemazione
[...] CP_4 del solaio crollato (il cui importo è oggi oggetto dell'azione promossa in via monitoria da colui che li ha eseguiti), bene certamente non condominiale ex art 1125 c.c., così che la statuizione del Tribunale di Massa dapprima e successivamente della Corte di Appello, con la pronuncia sopra richiamata ha definito ogni ragione di dare avere per dette poste, imputandole al e non al ed escludendo che per gli stessi operasse la CP_4 CP_3
Cont polizza per garanzia da acqua condotta stipulata dal con (soggetto che CP_3 peraltro assicura il Condominio e non il singolo condomino, che non dunque azione diretta, neanche per chiamata in causa così che l'azione oggi intrapresa dal oltre che CP_4 infondata sotto il profilo sostanziale si profila anche destituita di legittimazione attiva)”.
L'appellante deduce che nel giudizio conclusosi con la pronuncia in giudicato le parti erano e mentre nell'odierno giudizio è altresì parte Pt_1 CP_4 CP_3 Controparte_2 la TT IN e la giurisprudenza di legittimità ha escluso il rilievo del giudicato esterno ove le parti non siano le medesime.
Gli appellati chiedono la conferma della pronuncia appellata, in particolare l'appellata CP_12
[... afferma la sussistenza del giudicato esterno sul presupposto che i danni riconosciuti nella sentenza del Tribunale di Massa, confermata dalla Corte di Appello di Genova, rappresentano proprio i costi necessari per provvedere al ripristino dei locali, così come quantificati dal CTU in sede di ATP Arch. Per_1
Parte appellata deduce che il giudicato si è formato tra d il medesimo CP_4 Pt_1 CP_4 con riferimento agli stessi fatti, avendo l'odierna appellante quindi ottenuto un titolo che comprendeva ogni danno richiesto dalla medesima in relazione all'evento di cui trattasi.
Orbene, il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa (Cass 7406/2024: “In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal principio stabilito dall' art. 2909 cod. civ. , secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante, rispetto ai terzi ( Cass., 5 novembre 1996, n. 9631 ).
È ammesso che il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, possa produrre, a determinate condizioni, effetti riflessi anche al di fuori dei limiti indicati dalla norma indicata, ossia in ipotesi in cui il giudicato si sia formato tra soggetti in tutto o in parte diversi. Tenuto conto che l'efficacia di un giudicato nell'ambito di un diverso giudizio tra soggetti differenti o anche solo in parte diversi potrebbe collidere con i principi del rispetto del contraddittorio e, in genere, del diritto di difesa, la nozione di efficacia riflessa del giudicato presuppone un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica, che si ha allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa;
"la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi o aventi causa…produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o, comunque, subordinati a questa"
( Cass., 31 gennaio 2014, n. 2137 ).
Il giudicato formatosi in un determinato giudizio, dunque può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento ( Cass., 23 aprile 2020, n. 8101 ).
Orbene, il giudicato attiene nella fattispecie alla domanda risarcitoria svolta dalla ei Pt_1 confronti di accolta ai sensi dell'art. 2051 cc, mentre era rigettata la domanda CP_4 formulata ex art. 2043 cc nei confronti del condominio. Nel giudizio non era parte la ditta
IN.
In accoglimento del motivo deve escludersi la sussistenza del giudicato, dal momento che con la pronuncia in giudicato viene definitivamente condannato il VO quale responsabile ex art. 2051 cc al risarcimento in favore della mentre il presente contenzioso ha ad Pt_1 oggetto il distinto rapporto contrattuale tra la ditta IN e l'appellante Pt_1
Con il secondo motivo l'appellante esclude sussista la prova del conferimento di incarico da parte sua, contestando tale avvenimento. Assume che era che avrebbe dovuto CP_5 provare la ricezione dell'incarico.
L'assunto è fondato.
La semplice emissione della fattura in assenza di prova offerta al fine di dimostrare il conferimento dell'incarico da parte dell'appellante non consente di ritenere fondata la pretesa creditoria. Non spiega rilievo il fatto che la fattura sia di tre anni successiva ai lavori, bensì il fatto che la stessa non vale integrare la prova che sia intervenuto un rapporto contrattuale con la olto a conferire l'incarico di realizzare i lavori in essa indicati. Pt_1
Incombe infatti su chi agisce in giudizio per tutelare un proprio diritto la prova dei fatti posti a fondamento.
L'affermazione della appellata circa il fatto che “la SI.ra a naturalmente CP_5 Pt_1 consentito alla TT di eseguire non solo le opere di urgente messa in sicurezza, ma anche quelle di successivo ripristino del solaio all'interno della sua proprietà, il che, di per sé, è una chiara conferma dell'incarico”, non appare invero sufficiente a comprovare lo stesso.
In assenza di contratto scritto, neppure vi sono in atti elementi dai quali evincere la sussistenza del rapporto contrattuale. La sentenza appellata ha escluso la fondatezza della tesi secondo la quale i lavori sono stati commissionati dal , trattandosi di lavori afferenti a beni individuali ex art. 1225 CP_3 cc, come peraltro ribadito dal condominio stesso nella delibera del 24.1.2019, ricordando che aveva ricevuto dalla compagnia assicuratrice un Parte_1 Controparte_2 acconto di € 5000,00, mostrando la consapevolezza di essere la parte danneggiata ed al tempo stesso obbligata verso coloro che quei lavori avevano eseguito.
A prescindere dal fatto che la ritenuta mancanza di prova in ordine alla posizione di contraente in capo al non porta ad affermare l'assolvimento dell'onere CP_3 probatorio con riferimento alla circostanza che i lavori siano stati commissionati dall'appellante, va affermato che la circostanza che l'assicurazione del condominio abbia liquidato un danno in favore della condomina, se evidenzia la qualificazione della parte quale danneggiata, non ha per ciò stesso la conseguenza di indicare un riconoscimento della veste negoziale di contraente nel rapporto con . CP_5
Ne consegue che, in accoglimento del motivo ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Non si provvede pertanto ad esaminare la domanda formulata dall'appellante in via subordinata e volta ad accertare la debenza da parte di della somma CP_4 monitoriamente azionata.
L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento del quarto motivo che riguarda la contestazione del quantum della pretesa creditoria della società appellata, in assenza appunto del riconoscimento del credito.
è tenuta altresì alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della CP_5 pronuncia di primo grado.
è tenuta alla refusione delle spese di lite in favore di stante la CP_5 Parte_1 soccombenza della società in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo in conformità al DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
Atteso l'esito complessivo della lite e le difese delle restanti parti volte ad ottenere la conferma della sentenza appellata, si stima equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le medesime.
P.Q.M.
La Corte d'appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza n Parte_1
61/2025 del Tribunale di Massa, revoca il decreto ingiuntivo opposto n 142/2022 del Tribunale di Massa.
Condanna ditta uninominale alla restituzione delle somme versate in suo favore CP_5 da in esecuzione della sentenza di primo grado. Parte_1
Condanna ditta uninominale alla refusione delle spese di lite in favore di CP_5 Pt_1 he liquida:
[...] quanto al primo grado di giudizio in € 5077,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge;
quanto al secondo grado di giudizio in € 4888,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le restanti parti.
Genova, 27.11.2025
Il Consigliere relatore dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno