CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NE VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Municipio 1 74143 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 77045 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
l'ufficio si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.08.2024 il Comune di Taranto notificava a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento IMU n. 77045 di € 1.605,00 per l'anno 2019.
Con ricorso notificato il 30.10.2024 e iscritto al n. R.G. 104/2025 il contribuente impugnava il predetto avviso per “violazione dell'art. 18 co. II lett. d) ed e) del d.lgs. 546/92”.
Resisteva il Comune di Taranto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 22 d. lgs. il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.
Nella specie, il contribuente si è costituito in data 28 gennaio 2025, ben oltre il predetto termine.
Va rammentato che l'art. 17 bis d .lgs. cit. così disponeva:
1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.
omissis
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo).
Sennonché tale norma è stata abrogata, con decorrenza dal 4 gennaio 2024, dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, di guisa che non è (più) applicabile la proroga del termine per la costituzione prevista dalla precedente formulazione dell'art. 17 bis d.lgs. cit.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del difensore distrattario del Comune resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NE VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Municipio 1 74143 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 77045 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
l'ufficio si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.08.2024 il Comune di Taranto notificava a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento IMU n. 77045 di € 1.605,00 per l'anno 2019.
Con ricorso notificato il 30.10.2024 e iscritto al n. R.G. 104/2025 il contribuente impugnava il predetto avviso per “violazione dell'art. 18 co. II lett. d) ed e) del d.lgs. 546/92”.
Resisteva il Comune di Taranto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 22 d. lgs. il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.
Nella specie, il contribuente si è costituito in data 28 gennaio 2025, ben oltre il predetto termine.
Va rammentato che l'art. 17 bis d .lgs. cit. così disponeva:
1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.
omissis
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo).
Sennonché tale norma è stata abrogata, con decorrenza dal 4 gennaio 2024, dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, di guisa che non è (più) applicabile la proroga del termine per la costituzione prevista dalla precedente formulazione dell'art. 17 bis d.lgs. cit.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del difensore distrattario del Comune resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.