Art. 13.
La lettera h) dell'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e' sostituita dalla seguente:
"h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozzette, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa;".
La lettera h) dell'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e' sostituita dalla seguente:
"h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozzette, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa;".