Ordinanza cautelare 6 agosto 2025
Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/04/2026, n. 6161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6161 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07677/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7677 del 2025, proposto da Sofia Tuttolomondo, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, Giuseppe Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IC NA, IA Di IO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- Del Decreto dell'USR Veneto n. 2272 del 29.05.2025, a mezzo del quale è stata “approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A022 - “ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”, per la regione Veneto”, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta utilmente collocata nella graduatoria dei vincitori;
- Del Decreto dell'USR Veneto n. 15327 del 27.05.2025, a mezzo del quale è stato disposto, “ai sensi dell'art. 10 co. 5 lett. p) del DDG 2575/2023, il MANCATO RICONOSCIMENTO della riserva S - operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito in capo a TUTTOLOMONDO SOFIA, nata il [...] ad [...], nella procedura concorsuale di cui al D.M. 205/2023 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CDC A022”;
- Ove occorra, dell'art. 3, co. 3 del Bando di concorso, indetto con D.D.G. 2575/2023 (DOC. 3), laddove interpretato nel senso di precludere il riconoscimento della riserva ivi prevista ex art. 1, co. 9-bis del D.L. n. 44/2023 (conv. 74/2023) ai volontari che hanno espletato il servizio civile nazionale o, comunque, laddove interpretato in senso lesivo per l'odierna ricorrente;
- Per quanto possa occorrere, del riscontro fornito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con comunicazione assunta al protocollo AOODRVE n. 14000 del 23.05.2024 ove “in merito alla Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, la quale ha previsto una riserva di posti pari al 15 % nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio civile universale senza demerito”, si sostiene che il legislatore avrebbe “circoscritto l'ambito applicativo della riserva ai soli operatori volontari che abbiano svolto il servizio civile ai sensi del D.lgs. 40/2017. In base a tanto, si comunica che la riserva dei posti in argomento è applicabile, allo stato, esclusivamente alla fattispecie descritta dal dato normativo sopra richiamato e, per l'effetto, unicamente in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio civile universale senza demerito. In particolare, i primi operatori volontari ad aver svolto il servizio civile universale ai sensi del D.lgs. 40/2017, sono quelli risultati utilmente collocati all'esito delle selezioni svolte successivamente alla pubblicazione dei primi bandi di selezione per l'impiego in progetti di servizio civile universale, avvenuta il 20 agosto 2018”;
- Dei verbali della Commissione - ancorché non conosciuti - a mezzo dei quali sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva ex art. 3, co. 3, del Bando di concorso;
- Del Verbale della Commissione - ancorché non conosciuto - a mezzo del quale la ricorrente è stata ritenuta sprovvista del titolo di riserva per gli “Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito” ex art. 1, co. 9 bis, D.L. 44/2023;
- Di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
- Dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di inserire utilmente la ricorrente nella graduatoria del Concorso de quo, previo riconoscimento del diritto alla riserva per gli “Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito” ex art. 1, co. 9 bis, D.L. 44/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. AN AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
Con ordinanza n. 4343/25, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente “ ai fini del riesame della posizione del ricorrente, senza alcun pregiudizio relativamente all’esito dello stesso, tenendo conto del titolo di riserva dichiarato e dei documenti depositati in giudizio ”.
In esecuzione della suddetta ordinanza, la P.A. ha riesaminato la posizione della ricorrente ed ha riconosciuto alla stessa la riserva inserendola utilmente in graduatoria sottoscrivendo con la medesima un contratto di lavoro a tempo indeterminato senza alcuna riserva.
Ne consegue la necessità di dichiarare cessata materia del contendere, per avere la parte ricorrente ottenuto il bene della vita atteso (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2 2018, n. 2687), costituito dall’intervenuta assunzione a tempo indeterminato senza riserve e senza condizioni (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020, 1227; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317).
Le spese di lite vanno compensate considerando la natura innovativa del concorso oggetto di causa e la celerità cui lo stesso doveva essere improntato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA IV, Presidente FF
AN AP, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AP | RI IA IV |
IL SEGRETARIO