Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2025, proposto da
CH AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Chiarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Camilla Pastore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della nota del Comune di Matera Settore Gestione del Territorio- Servizio Urbanistica del 22.07.2025 prot n75101, notificata a mezzo pec al tecnico geom Piumini in pari data, mai notificata al ricorrente, ad oggetto" Scia alternativa al Permesso di Costruire (pratica SUdE n.68928), SCIA alternativa al Permesso di costruire (pratica SUdE n.77676) e SCIA alternativa al Permesso di Costruire (pratica SUdE n.79204) per "Ristrutturazione edilizia del Fabbricato sito in Matera alla via Nicola Columella mediante demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art 3 comma 1, lett d) del DPR 380/2001- Conclusione del procedimento di Dichiarazione di inefficacia";
2) ove occorra, di eventuali atti endoprocedimentali, anche ignoti, ed ogni altro atto o provvedimento inerente o connesso, presupposto, preparatorio o conseguente anche endoprocedimentale, istruttorio anche afferente il procedimento di cui sub 1) ivi compreso Relazione di sopralluogo del 31.03.2025 a firma del Tecnico Comunale geom. Loporcaro, nonché nota del 17.06.2025 di avvio del procedimento di inefficacia delle SCIA indicate al punto sub1).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 26/9/2025, il deducente – titolare di un immobile sito in Matera alla via Nicola Columella – ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare il provvedimento, prot. n. 75101 del 22/7/2025, con cui il Comune di Matera ha dichiarato l’inefficacia della S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire, acquisita al S.U.d.E. in data 5/4/2023, relativa a lavori di ristrutturazione edilizia di detto immobile (mediante demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001), nonché delle successive varianti di cui alla S.C.I.A. acquisita in data 8/8/2024 e alla S.C.I.A. acquisita in data 13/11/2024.
1.1. Risulta in fatto quanto segue.
In data 5/4/2023, il deducente ha presentato presso i competenti uffici del Comune di Matera una prima S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire per la realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia dell’immobile per cui è causa, mediante demolizione e ricostruzione.
Da tale Segnalazione risultava che:
- il suddetto immobile, presente nelle foto aeree del volo giugno 1967, era preesistente all’anno 1950; in origine il fabbricato ricopriva una superficie di mq 57.75, fuori terra, per una volumetria presunta di mc 184.80 oltre ad un piano entroterra di mq 100.00 lordi;
- il progetto prevedeva la completa demolizione del fabbricato diruto preesistente e relativa ricostruzione, nella stessa area, entro i limiti di superfici e volumi preesistenti; il nuovo fabbricato avrebbe avuto una superficie lorda di mq 57.60 < mq 57.75 fuori terra per una volumetria di mc 178.56 < mc 184.80, oltre ad un piano interrato di altezza netta di m 2.40 per una superficie lorda di mq 99.36 < mq 100.00.
Con la seconda S.C.I.A. dell’8/8/2024, integrante la prima variante al progetto, nel dare atto dell’inizio dei lavori limitatamente alla demolizione del manufatto esistente, si è evidenziato che il progetto è stato modificato, prevedendosi l’ampliamento del fabbricato con suddivisione in due distinti corpi di fabbrica, destinati a residenze, da realizzare separatamente all’interno del fondo di proprietà, ai sensi dei commi 1, 2-bis, 4, 5 e 5-sexies dell’art. 3 della L.R. n. 25/2009 (aumento della superficie complessiva esistente entro il limite del 35%; modifica delle sagome e delle tipologie, nonché la loro diversa distribuzione nell'ambito del lotto di pertinenza), con realizzazione di superfici complessive di mq 188.80 (Mq 140.75 Corpo A + mq 48.05 corpo B), aumentabili sino a 216.00 mq (mq 160 + 35%).
Con la terza S.C.I.A. del 13/11/2024, integrante la seconda variante al progetto, nel dare atto che i lavori procedevano per le opere di carpenteria del solo corpo A, il progetto è stato ulteriormente modificato relativamente al corpo B, con ampliamento della superficie complessiva nei limiti del 35% della stessa, da applicarsi sulla SCIA del 5/4/2023, per una superficie complessiva pari a mq 214.86 < mq 216.00.
In data 26/3/2025, a seguito di un esposto proveniente da soggetti confinanti, i tecnici comunali hanno eseguito un sopralluogo, rilevando che la Segnalazione del 5/4/2023 sarebbe stata carente in punto di prova della legittimità e della consistenza del piano seminterrato del fabbricato.
Alla luce di tali rilievi, il Comune – all’esito del relativo procedimento, avviato con comunicazione del 17/6/2025 - ha adottato l’impugnato provvedimento inibitorio, motivato in ragione del fatto che “ dalla documentazione tecnica - amministrativa presentata per le Segnalazioni Certificate sopra richiamate nonché quella acquisita con le memorie partecipative, non è stato dimostrato compiutamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9-bis, comma 1-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., lo stato legittimo del manufatto preesistente nella sua interezza ”, in quanto, come rilevato in sede di sopralluogo, non sarebbe stata fornita prova della presenza e/o della reale consistenza del piano seminterrato in data anteriore al 1967 (tenuto conto che lo stesso risulta dichiarato in catasto solo in data 22/7/2022).
1.2. L’impugnazione è essenzialmente affidata alla contestazione della violazione dell’art. 2, co. 8-bis e dell’art. 19, co. 3 e 6-bis, della L. n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione avrebbe esercitato il potere inibitorio ivi previsto dopo 26 mesi dalla presentazione della S.C.I.A. del 5/4/2023, nella quale si è dichiarato lo stato legittimo e la consistenza del fabbricato (piano terra e piano interrato), ossia i profili su cui il Comune ha intravisto illegittimità.
Sono, inoltre, contestate nel merito le ragioni a fondamento dell’impugnata determinazione.
2. Si è costituito in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, il Comune di Matera.
3. Con ordinanza del 22/10/2025 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare interinalmente proposta.
4. All’udienza pubblica del 28/1/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del ricorrente, sollevata dal Comune di Matera in considerazione dell’intervenuta voltura delle S.C.I.A. oggetto di causa in favore di soggetti terzi, tenuto conto, anzitutto, che trattasi di una voltura parziale (coincisa con la vendita di una porzione dell’immobile de quo , la cui restante parte è tuttora in capo al ricorrente) e che, inoltre, questi è comunque il destinatario del provvedimento inibitorio in questione, avendo, dunque, fondato interesse a contrastarlo in sede giudiziaria.
6. Il ricorso è fondato.
Ed invero, come già evidenziato in sede cautelare, è dirimente osservare ai fini dello scrutinio della legittimità del provvedimento sub iudice che l’ipotizzata carenza probatoria dello stato legittimo del piano seminterrato del fabbricato oggetto dell’intervento ricostruttivo per cui è causa – costituente la ratio essendi della contestata inibitoria - avrebbe dovuto essere rilevata dal Comune resistente sin ab origine , nei termini di legge (cfr. art. 2, co. 8- bis e dell’art. 19, co. 3 e 6- bis , della L. n. 241/1990), tenuto conto che - come risulta per tabulas , profilo non effettivamente controverso tra le parti - l’originario progetto al quale si riferisce la S.C.I.A. del 5/4/2023, integrante il titolo edilizio, già contemplava espressamente l’esistenza di detto piano seminterrato.
L’Amministrazione, dunque, avrebbe potuto e dovuto sollevare tempestivamente ogni rilievo in merito all’ipotizzata inadeguatezza probatoria dello stato legittimo del piano seminterrato, così da evitare la formazione ed il consolidamento del titolo edilizio di cui alla ridetta Segnalazione.
A quanto sopra, consegue che l’impugnato provvedimento inibitorio, adottato in data 22/7/2025, sia violativo del termine di 30 giorni previsto dall’art. 19, co. 6- bis , della L. n. 241/1990; inosservanza che, stante la perentorietà di detto termine, assume portata viziante, a prescindere dalla fondatezza o meno dei rilievi sostanziali sottesi al (tardivo) provvedimento di polizia edilizia.
Depone in tal senso il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui:
- detta violazione " (…) comporta la definitiva consumazione del potere inibitorio stesso e il consolidamento della situazione soggettiva del dichiarante/segnalante, residuando in capo all'amministrazione, a fronte di un'attività avviata al di fuori delle condizioni normativamente previste, i soli poteri di autotutela, indipendentemente dal fatto che il privato abbia o meno dato inizio ai lavori, applicandosi in tal caso la regola, prevista in generale per i titoli edilizi, di validità annuale dal rilascio o dalla formazione degli stessi ” (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 7/2/2020, n. 177; T.A.R. Sardegna, sez. II, 31/7/2017, n. 517);
- è quindi " illegittimo l'operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di S.C.I.A. per la realizzazione di un intervento edilizio, adotti provvedimenti di diffida a non proseguire le opere, di sospensione dei lavori o di demolizione dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso all'adozione di poteri in autotutela e senza alcuna motivazione in punto di interesse pubblico alla rimozione del titolo annullato e di necessaria comparazione tra interesse pubblico e interesse privato e di prevalenza del primo sul secondo; diversamente opinando, si finirebbe per negare ogni rilevanza alla prescrizione di legge secondo cui l'Amministrazione può e deve inibire i lavori entro trenta giorni e si introdurrebbe nel sistema un elemento di profonda incertezza, rendendo necessario individuare, nel silenzio della legge, quale possa essere il "termine ragionevole" entro il quale l'Amministrazione può annullare senza motivare sull'interesse pubblico ” (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 6/6/2018, n. 290; T.A.R. Lombardia, sez. I, 29/12/206, n. 2488; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 1/10/2020, n. 1276).
Tale principio è stato ulteriormente rafforzato dalla previsione del nuovo art. 2, co. 8- bis , della medesima legge, secondo cui " (...) i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni ".
Né assumono alcuna rilevanza le ulteriori considerazioni, esposte dalla difesa comunale, in punto di ravvisabilità di una falsità rappresentativa nel titolo edilizio in questione (per i fini di cui all'art. 21- nonies della L. n. 241/1990), tenuto conto che il provvedimento sub iudice non è espressione del potere di autotutela, né viene in alcun modo contestato, in esso, il profilo relativo della falsa rappresentazione. Ogni considerazione al riguardo resta, dunque, estranea al thema decidendum , costituendo un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, per le richiamate ragioni, va disposto l’annullamento dell’impugnato provvedimento.
8. In ragione della particolarità del caso, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in parte motiva.
Compensa le spese, fermo restando il diritto del ricorrente al rimborso del contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI LE, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
PA AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA AR | NI LE |
IL SEGRETARIO