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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15496/2024 R.G., chiamata all'udienza del 17/3/2025, promossa da:
-Fortunato rappresentata e difesa dall'avv. M. Falco e dall'avv. M. Falco Pt_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Controparte_1
Gatta
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha evocato in giudizio la parte convenuta e, premessi i fatti costitutivi della CP_2 propria domanda, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1- dichiarare il diritto della stessa a percepire la prestazione della indennità di accompagnamento in ragione della sussistenza di tutti i requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente a decorrere dal 22/11/2022, e del requisito sanitario accertato con il decreto di omologa ex artt. 445 bis 5° comma c.p.c. R.G.N. 8003/2023, messo il 10/7/2024 dalla Sezione
Lavoro del Tribunale di Bari,
2-condannare l' Parte_2
in persona del suo legale rappresentante, nella sua qualità ut supra
[...]
precisata a corrispondere: -in favore della parte ricorrente l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 22/11/2022, oltre gli interessi legali da computarsi dal sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non percepito compenso alcuno, le spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Si costituiva la parte convenuta, deducendo di aver provveduto all'esecuzione del decreto di omologa in data 4/2/2025 e di aver corrisposto la prima rata della prestazione in data 20/2/2025; chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna, parte ricorrente ha dato atto che l' ha provveduto a CP_1
corrispondere la prestazione in data 7/2/2025; la causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, è stata decisa all'udienza odierna come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, così come richiesto dalle stesse, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte ricorrente
(cfr. allegati memoria).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di
Pag. 2 di 3 disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
- l' ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di Controparte_3
parte ricorrente, avendo provveduto a dare esecuzione al decreto di omologa nel mese di febbraio 2025 (cfr. all. ). CP_2
In ordine alle spese, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte resistente, emerge che l' ha provveduto a liquidare le somme dovute solamente in data CP_2
4/2/2025 (cfr. all. memoria), ovvero dopo la presentazione del ricorso (19/12/2024) e la notifica dello stesso;
ditalchè, le spese di lite devono essere poste a carico di , con CP_2
distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso Parte_3 CP_2
depositato in data 19/12/2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per CP_2
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e CAP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 17/3/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15496/2024 R.G., chiamata all'udienza del 17/3/2025, promossa da:
-Fortunato rappresentata e difesa dall'avv. M. Falco e dall'avv. M. Falco Pt_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Controparte_1
Gatta
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha evocato in giudizio la parte convenuta e, premessi i fatti costitutivi della CP_2 propria domanda, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1- dichiarare il diritto della stessa a percepire la prestazione della indennità di accompagnamento in ragione della sussistenza di tutti i requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente a decorrere dal 22/11/2022, e del requisito sanitario accertato con il decreto di omologa ex artt. 445 bis 5° comma c.p.c. R.G.N. 8003/2023, messo il 10/7/2024 dalla Sezione
Lavoro del Tribunale di Bari,
2-condannare l' Parte_2
in persona del suo legale rappresentante, nella sua qualità ut supra
[...]
precisata a corrispondere: -in favore della parte ricorrente l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 22/11/2022, oltre gli interessi legali da computarsi dal sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non percepito compenso alcuno, le spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Si costituiva la parte convenuta, deducendo di aver provveduto all'esecuzione del decreto di omologa in data 4/2/2025 e di aver corrisposto la prima rata della prestazione in data 20/2/2025; chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna, parte ricorrente ha dato atto che l' ha provveduto a CP_1
corrispondere la prestazione in data 7/2/2025; la causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, è stata decisa all'udienza odierna come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, così come richiesto dalle stesse, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte ricorrente
(cfr. allegati memoria).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di
Pag. 2 di 3 disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
- l' ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di Controparte_3
parte ricorrente, avendo provveduto a dare esecuzione al decreto di omologa nel mese di febbraio 2025 (cfr. all. ). CP_2
In ordine alle spese, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte resistente, emerge che l' ha provveduto a liquidare le somme dovute solamente in data CP_2
4/2/2025 (cfr. all. memoria), ovvero dopo la presentazione del ricorso (19/12/2024) e la notifica dello stesso;
ditalchè, le spese di lite devono essere poste a carico di , con CP_2
distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso Parte_3 CP_2
depositato in data 19/12/2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per CP_2
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e CAP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 17/3/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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