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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2550/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7493/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250006384548000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione di Ricorrente_1 avverso la cartella esattoriale tramite cui, a titolo di imposta di registro, gli era stato intimato il pagamento di euro 289,90, oltre spese di notifica;
viste altresì le controdeduzioni dell'opposta Agenzia delle Entrate – Roma I;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va preso atto della contumacia dell'ulteriore opposta Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Quanto poi al merito e seguendo così l'ordine espositivo dei motivi dell'opposizione, manca il riscontro del fatto costitutivo dell'eccezione di avvenuto pagamento del tributo, che si vorrebbe saldato dal coobbligato solidale Nominativo_1. Come evidenziato dall'Agenzia opposta, infatti, è dato riscontrare che la quietanza prodotta a tal riguardo, recante la causale “codice ufficio TJP codice atto 04239341474”, afferisca a un ulteriore avviso di liquidazione, a sua volta riguardante un atto giudiziario non identificabile con quello costituente il presupposto impositivo di specie.
Parimenti infondata, poi, appare la doglianza relativa alla mancata previa escussione del debitore soccombente, viceversa prevista dall'art. 2 del Dlgs n. 139/24, posto che la norma siffatta, a mente dell'art. 9 terzo comma, trova applicazione dal 1° gennaio 2025 e, quindi, non nella presente fattispecie, viceversa riguardante un provvedimento risalente al 2018.
Quanto poi alla pretesa decadenza dal potere esattivo, invero l'art. 76 primo comma del Dpr n. 131/86 esige che l'imposta vada richiesta entro cinque anni dal giorno in cui andava richiesta la registrazione stessa. Ebbene, vale riscontrare come in proposito figuri notificato il 16 dicembre 2021 l'avviso n.
018/003/EM/000021513/0/001, sotteso alla cartella in contestazione, senza che il Ricorrente_1 risultasse aver sollevato contestazioni di sorta.
Tanto importa il rigetto dell'opposizione.
Liquidate come da dispositivo, le spese di lite sono addebitate al soccombente, a norma dell'art, 15 del
Dlgs n. 546/92.
Non essendo ravvisabili gli estremi della temerarietà della lite, infine, a carico del Ricorrente_1 non va pronunciata la chiesta condanna a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara contumace l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
respinge l'opposizione; condanna l'opponente Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 300 a titolo di compensi.
Roma, 18 febbraio 2026.
Il Giudice
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7493/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250006384548000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione di Ricorrente_1 avverso la cartella esattoriale tramite cui, a titolo di imposta di registro, gli era stato intimato il pagamento di euro 289,90, oltre spese di notifica;
viste altresì le controdeduzioni dell'opposta Agenzia delle Entrate – Roma I;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va preso atto della contumacia dell'ulteriore opposta Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Quanto poi al merito e seguendo così l'ordine espositivo dei motivi dell'opposizione, manca il riscontro del fatto costitutivo dell'eccezione di avvenuto pagamento del tributo, che si vorrebbe saldato dal coobbligato solidale Nominativo_1. Come evidenziato dall'Agenzia opposta, infatti, è dato riscontrare che la quietanza prodotta a tal riguardo, recante la causale “codice ufficio TJP codice atto 04239341474”, afferisca a un ulteriore avviso di liquidazione, a sua volta riguardante un atto giudiziario non identificabile con quello costituente il presupposto impositivo di specie.
Parimenti infondata, poi, appare la doglianza relativa alla mancata previa escussione del debitore soccombente, viceversa prevista dall'art. 2 del Dlgs n. 139/24, posto che la norma siffatta, a mente dell'art. 9 terzo comma, trova applicazione dal 1° gennaio 2025 e, quindi, non nella presente fattispecie, viceversa riguardante un provvedimento risalente al 2018.
Quanto poi alla pretesa decadenza dal potere esattivo, invero l'art. 76 primo comma del Dpr n. 131/86 esige che l'imposta vada richiesta entro cinque anni dal giorno in cui andava richiesta la registrazione stessa. Ebbene, vale riscontrare come in proposito figuri notificato il 16 dicembre 2021 l'avviso n.
018/003/EM/000021513/0/001, sotteso alla cartella in contestazione, senza che il Ricorrente_1 risultasse aver sollevato contestazioni di sorta.
Tanto importa il rigetto dell'opposizione.
Liquidate come da dispositivo, le spese di lite sono addebitate al soccombente, a norma dell'art, 15 del
Dlgs n. 546/92.
Non essendo ravvisabili gli estremi della temerarietà della lite, infine, a carico del Ricorrente_1 non va pronunciata la chiesta condanna a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara contumace l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
respinge l'opposizione; condanna l'opponente Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 300 a titolo di compensi.
Roma, 18 febbraio 2026.
Il Giudice