Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 2550
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato pagamento del tributo

    La Corte ha ritenuto che la quietanza prodotta si riferisse a un atto diverso da quello che costituiva il presupposto impositivo della cartella impugnata.

  • Rigettato
    Mancata previa escussione del debitore soccombente

    La Corte ha respinto tale doglianza poiché la norma invocata (art. 2 del Dlgs n. 139/24) trova applicazione dal 1° gennaio 2025, mentre la fattispecie in esame riguarda un provvedimento risalente al 2018.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere esattivo

    La Corte ha ritenuto che l'avviso sotteso alla cartella fosse stato notificato entro il termine quinquennale previsto dalla legge, senza che il ricorrente avesse sollevato contestazioni in precedenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 2550
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2550
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo