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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/10/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1968/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1968/2025 V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso l'8.10.2025 promosso congiuntamente da
, codice fiscale , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
IO AC, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
e
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28.11.1974, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Elena Sambataro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (l'8.10.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Il Tribunale di Siracusa con decreto reso il 13.7.2022 (allegato in atti) disciplinava la regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale relativa alla minore Per_1
(nato il [...]) secondo le condizioni concordate dalle parti sopra indicate. Pag. 1 Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 3.7.2025, e Parte_1 concordemente chiedevano di modificare le condizioni del superiore Parte_2 decreto, limitatamente ai nn. 2) e 3) sull'esercizio del diritto di visita del padre, n. 4) sul contributo mensile di mantenimento della figlia, n. 5) sul riparto delle spese straordinarie e n. 6) sulle decisioni da assumere nell'interesse della minore, rimanendo invariati i restanti punti dell'accordo.
Con provvedimento del 10.7.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.7.2025, il giudice relatore invitava le parti a chiarire le circostanze sopravvenute rispetto al momento della pronuncia del decreto camerale sulle quali si fondava la richiesta di modifica.
Con note scritte del 3.10.2025, depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, i procuratori delle parti rappresentavano che la chiesta modifica nasceva dal trasferimento per motivi di lavoro di prima a Roma e poi a Trapani e dall'aumento delle Parte_2 esigenze della minore, prossima al compimento degli otto anni.
Insistevano, pertanto, per la parziale modifica della regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale secondo le condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“2) Ogni volta che la bambina vedrà il padre dovrà avere con sé la carta d'identità. Il padre potrà vedere e tenere la figlia , con sé, a settimane alterne Parte_2 Per_1 secondo la seguente regolamentazione ordinaria:
a) durante il periodo scolastico, e cioè per la seconda metà del mese di settembre, i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e per la prima metà di giugno, dalle ore 13 alle ore 15 del venerdì, a seconda se prelevata dal padre ad Avola o accompagnata dalla madre a Catania (e come da accordi tra le parti assunti di volta in volta secondo le esigenze personali e lavorative), a settimana alterne, fino alle ore 17 o 19.00 della domenica, a seconda se prelevata dalla madre a Catania o accompagnata dal padre ad Avola, con due/2 pernottamenti presso la residenza o la dimora temporanea del padre a
Catania o presso quella dei nonni paterni a Sant'Agata Li Battiati, o altrove, compreso il suo attuale domicilio in provincia di Roma (RM) avendo cura di comunicarne alla signora la localizzazione. Pt_1
Questa nuova dinamica di gestione degli impegni assunti per il venerdì, potrà sempre essere condivisa con l'ausilio dei nonni paterni in sostituzione del padre, come già avviene d'altronde anche oggi.
Il tutto verrà comunicato alla sig.ra e con la stessa concordato in anticipo. Pt_1
Qualora uno dei due genitori non possa accompagnare o riaccompagnare la bambina come
Pag. 2 previsto, né si rendano disponibili a tal fine i nonni materni o paterni, potrà assumere quest'onere l'altro genitore, se disponibile, e la volta successiva spetterà al genitore in precedenza impedito il doppio onere di accompagnare e riaccompagnare la bambina.
Qualora il signor non possa tenere, per altri impegni, con sé la figlia in una delle Pt_2 settimane concordate potrà farlo nella settimana immediatamente successiva. Resta ferma la possibilità dei genitori di concordare modalità diverse di volta in volta.
b) durante l'estate, nei mesi di giugno e settembre si aggiungeranno ai weekend alternati di cui al punto a) n. due (2) giorni comprensivi di pernottamento presso il padre. Quanto invece ai restanti mesi di luglio agosto, trascorrerà per ciascun mese quindici/15 gg., Per_1 consecutivi o a settimane alterne, da concordare con congruo anticipo, con ciascun genitore.
Anche in occasione delle ferie estive, verrà mantenuto l'impegno di accompagnare la minore alternativamente da/per Catania – Avola (SR) e quindi, qualora uno dei due genitori non possa accompagnare o riaccompagnare la bambina come previsto potrà assumere, questione l'altro genitore, se disponibile, e la volta successiva aspetterà al genitore in precedenza impedito il doppio onere di accompagnare e riaccompagnare la bambina.
Qualora il signor non possa tenere, per altri impegni, con sé la figlia in una delle Pt_2 settimane concordate potrà farlo nella settimana immediatamente successiva.
Resta ferma la possibilità dei genitori di concordare modalità diverse di volta in volta.
3) In occasione delle festività natalizie il padre avrà, inoltre, il diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore, ogni anno alternativamente con la madre, nel seguente modo: Per_1 trascorrerà quest'anno (2024) le festività natalizie, dalle ore 17.00 del 23 Dicembre alle ore
9.00 del 30 dicembre compreso con la madre, e dalle ore 19.00 del 30 dicembre alle ore
19.00 del 5 gennaio 2025 con il padre e l'anno successivo viceversa, e così via, di anno in anno, salvi differenti accordi tra i genitori.
Per quanto concerne le altre festività (Epifania, Immacolata, Pasqua, Festa della
Repubblica, della Liberazione, ecc.), a causa delle esigenze di trasferimento e lavorative del dott. , le stesse non avranno una condivisione paritaria, ma il calendario delle Pt_2 settimane alterne rimarrà invariato alla stregua di quanto concordato per la regolare stagione scolastica (dal venerdì alla domenica).
Per quanto riguarda il compleanno della minore i genitori si alterneranno con la figlia di anno in anno rispettivamente a pranzo o a cena, indipendentemente se esso ricada nel fine settimana dell'uno o dell'altro genitore, e sempre compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi;
resta inteso che, qualora il predetto compleanno ricada nei giorni feriali, e
Pag. 3 pertanto scolastici, il padre potrà tenerla con sé a cena e la madre a pranzo, fatto salvo comunque un diverso accordo tra i genitori.
Le modalità di spostamento della minore da Catania ad Avola e viceversa restano le stesse pattuite al punto 2) lett. a..
Resta ferma la possibilità dei genitori di concordare modalità diverse di volta in volta.
4) Il signor corrisponderà la signora , titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento per la figlia minore , la somma mensile di euro 500.00 Per_1
(cinquecento/00), in un'unica soluzione a decorrere dal mese di gennaio 2025, già aggiornata con gli incrementi ISTAT (cd. Indice FOI), mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla signora stessa (IBAN: [...]), Pt_1 entro non oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
5) Le spese straordinarie e mediche, scolastiche, ricreativa o ulteriori spese per attività sportive, ludiche o comunque legate all'attività scolastica, ivi comprese le spese della baby sitter, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Così come normativamente previsto per l'affido condiviso di cui al punto 1), i genitori concorderanno ogni decisione necessaria nel superiore interesse della bambina per il corretto svolgimento del percorso evolutivo, educativo, personale e sportivo. La scelta delle scuole che frequenterà (primaria di secondo grado e secondaria di primo grado) Per_1 dovrà essere concordata col signor , anche per le vie brevi, nel rispetto Parte_2 del percorso educativo intrapreso dalla figlia. In caso di contrasto si cercherà con buona volontà una differente soluzione condivisa da entrambi;
e nella permanenza del disaccordo si potrà ricorrere senza formalità al giudice”.
Con provvedimento dell'8.10.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, le nuove condizioni inerenti ai rapporti, anche economici, tra i genitori e la figlia minore, riportate in seno all'accordo, dettate dalle sopraggiunte esigenze lavorative del padre e dall'età della minore, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio, perché appaiono idonee a tutelare l'interesse della piccola ad essere correttamente accudita ed educata da entrambi i genitori e risultano altresì pienamente conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e buon costume in materia di diritto di famiglia.
Trattandosi di domanda avanzata congiuntamente, le spese del procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 473-
Pag. 4 bis.51 c.p.c.: omologa l'accordo delle parti e, per l'effetto, modifica parzialmente le condizioni riportate nel decreto del 13.7.2022 nei termini indicati in parte motiva;
compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 9.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1968/2025 V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso l'8.10.2025 promosso congiuntamente da
, codice fiscale , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
IO AC, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
e
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28.11.1974, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Elena Sambataro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (l'8.10.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Il Tribunale di Siracusa con decreto reso il 13.7.2022 (allegato in atti) disciplinava la regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale relativa alla minore Per_1
(nato il [...]) secondo le condizioni concordate dalle parti sopra indicate. Pag. 1 Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 3.7.2025, e Parte_1 concordemente chiedevano di modificare le condizioni del superiore Parte_2 decreto, limitatamente ai nn. 2) e 3) sull'esercizio del diritto di visita del padre, n. 4) sul contributo mensile di mantenimento della figlia, n. 5) sul riparto delle spese straordinarie e n. 6) sulle decisioni da assumere nell'interesse della minore, rimanendo invariati i restanti punti dell'accordo.
Con provvedimento del 10.7.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.7.2025, il giudice relatore invitava le parti a chiarire le circostanze sopravvenute rispetto al momento della pronuncia del decreto camerale sulle quali si fondava la richiesta di modifica.
Con note scritte del 3.10.2025, depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, i procuratori delle parti rappresentavano che la chiesta modifica nasceva dal trasferimento per motivi di lavoro di prima a Roma e poi a Trapani e dall'aumento delle Parte_2 esigenze della minore, prossima al compimento degli otto anni.
Insistevano, pertanto, per la parziale modifica della regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale secondo le condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“2) Ogni volta che la bambina vedrà il padre dovrà avere con sé la carta d'identità. Il padre potrà vedere e tenere la figlia , con sé, a settimane alterne Parte_2 Per_1 secondo la seguente regolamentazione ordinaria:
a) durante il periodo scolastico, e cioè per la seconda metà del mese di settembre, i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e per la prima metà di giugno, dalle ore 13 alle ore 15 del venerdì, a seconda se prelevata dal padre ad Avola o accompagnata dalla madre a Catania (e come da accordi tra le parti assunti di volta in volta secondo le esigenze personali e lavorative), a settimana alterne, fino alle ore 17 o 19.00 della domenica, a seconda se prelevata dalla madre a Catania o accompagnata dal padre ad Avola, con due/2 pernottamenti presso la residenza o la dimora temporanea del padre a
Catania o presso quella dei nonni paterni a Sant'Agata Li Battiati, o altrove, compreso il suo attuale domicilio in provincia di Roma (RM) avendo cura di comunicarne alla signora la localizzazione. Pt_1
Questa nuova dinamica di gestione degli impegni assunti per il venerdì, potrà sempre essere condivisa con l'ausilio dei nonni paterni in sostituzione del padre, come già avviene d'altronde anche oggi.
Il tutto verrà comunicato alla sig.ra e con la stessa concordato in anticipo. Pt_1
Qualora uno dei due genitori non possa accompagnare o riaccompagnare la bambina come
Pag. 2 previsto, né si rendano disponibili a tal fine i nonni materni o paterni, potrà assumere quest'onere l'altro genitore, se disponibile, e la volta successiva spetterà al genitore in precedenza impedito il doppio onere di accompagnare e riaccompagnare la bambina.
Qualora il signor non possa tenere, per altri impegni, con sé la figlia in una delle Pt_2 settimane concordate potrà farlo nella settimana immediatamente successiva. Resta ferma la possibilità dei genitori di concordare modalità diverse di volta in volta.
b) durante l'estate, nei mesi di giugno e settembre si aggiungeranno ai weekend alternati di cui al punto a) n. due (2) giorni comprensivi di pernottamento presso il padre. Quanto invece ai restanti mesi di luglio agosto, trascorrerà per ciascun mese quindici/15 gg., Per_1 consecutivi o a settimane alterne, da concordare con congruo anticipo, con ciascun genitore.
Anche in occasione delle ferie estive, verrà mantenuto l'impegno di accompagnare la minore alternativamente da/per Catania – Avola (SR) e quindi, qualora uno dei due genitori non possa accompagnare o riaccompagnare la bambina come previsto potrà assumere, questione l'altro genitore, se disponibile, e la volta successiva aspetterà al genitore in precedenza impedito il doppio onere di accompagnare e riaccompagnare la bambina.
Qualora il signor non possa tenere, per altri impegni, con sé la figlia in una delle Pt_2 settimane concordate potrà farlo nella settimana immediatamente successiva.
Resta ferma la possibilità dei genitori di concordare modalità diverse di volta in volta.
3) In occasione delle festività natalizie il padre avrà, inoltre, il diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore, ogni anno alternativamente con la madre, nel seguente modo: Per_1 trascorrerà quest'anno (2024) le festività natalizie, dalle ore 17.00 del 23 Dicembre alle ore
9.00 del 30 dicembre compreso con la madre, e dalle ore 19.00 del 30 dicembre alle ore
19.00 del 5 gennaio 2025 con il padre e l'anno successivo viceversa, e così via, di anno in anno, salvi differenti accordi tra i genitori.
Per quanto concerne le altre festività (Epifania, Immacolata, Pasqua, Festa della
Repubblica, della Liberazione, ecc.), a causa delle esigenze di trasferimento e lavorative del dott. , le stesse non avranno una condivisione paritaria, ma il calendario delle Pt_2 settimane alterne rimarrà invariato alla stregua di quanto concordato per la regolare stagione scolastica (dal venerdì alla domenica).
Per quanto riguarda il compleanno della minore i genitori si alterneranno con la figlia di anno in anno rispettivamente a pranzo o a cena, indipendentemente se esso ricada nel fine settimana dell'uno o dell'altro genitore, e sempre compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi;
resta inteso che, qualora il predetto compleanno ricada nei giorni feriali, e
Pag. 3 pertanto scolastici, il padre potrà tenerla con sé a cena e la madre a pranzo, fatto salvo comunque un diverso accordo tra i genitori.
Le modalità di spostamento della minore da Catania ad Avola e viceversa restano le stesse pattuite al punto 2) lett. a..
Resta ferma la possibilità dei genitori di concordare modalità diverse di volta in volta.
4) Il signor corrisponderà la signora , titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento per la figlia minore , la somma mensile di euro 500.00 Per_1
(cinquecento/00), in un'unica soluzione a decorrere dal mese di gennaio 2025, già aggiornata con gli incrementi ISTAT (cd. Indice FOI), mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla signora stessa (IBAN: [...]), Pt_1 entro non oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
5) Le spese straordinarie e mediche, scolastiche, ricreativa o ulteriori spese per attività sportive, ludiche o comunque legate all'attività scolastica, ivi comprese le spese della baby sitter, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Così come normativamente previsto per l'affido condiviso di cui al punto 1), i genitori concorderanno ogni decisione necessaria nel superiore interesse della bambina per il corretto svolgimento del percorso evolutivo, educativo, personale e sportivo. La scelta delle scuole che frequenterà (primaria di secondo grado e secondaria di primo grado) Per_1 dovrà essere concordata col signor , anche per le vie brevi, nel rispetto Parte_2 del percorso educativo intrapreso dalla figlia. In caso di contrasto si cercherà con buona volontà una differente soluzione condivisa da entrambi;
e nella permanenza del disaccordo si potrà ricorrere senza formalità al giudice”.
Con provvedimento dell'8.10.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, le nuove condizioni inerenti ai rapporti, anche economici, tra i genitori e la figlia minore, riportate in seno all'accordo, dettate dalle sopraggiunte esigenze lavorative del padre e dall'età della minore, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio, perché appaiono idonee a tutelare l'interesse della piccola ad essere correttamente accudita ed educata da entrambi i genitori e risultano altresì pienamente conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e buon costume in materia di diritto di famiglia.
Trattandosi di domanda avanzata congiuntamente, le spese del procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 473-
Pag. 4 bis.51 c.p.c.: omologa l'accordo delle parti e, per l'effetto, modifica parzialmente le condizioni riportate nel decreto del 13.7.2022 nei termini indicati in parte motiva;
compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 9.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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