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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 717, decisa all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 10,12.2025 , vertente TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 (c.f. ), deceduto il 01.10.2014 , e per lui la moglie ed i figli C.F._4 Persona_1 legittimi eredi: (c.f. , anche come genitore e legale Parte_5 C.F._5 rapp.te del figlio minore (c.f. ), Persona_2 CodiceFiscale_6 Parte_6 (c.f. ), (c.f. ) e C.F._7 Parte_7 C.F._8 Pt_8
(c.f. , deceduto il 08/12/2014, e per lui la
[...] CodiceFiscale_9 Persona_3 moglie ed i figli eredi legittimi: ( c.f. ), Parte_9 C.F._10 Pt_10 (c.f. , (c.f.
[...] C.F._11 Parte_1 C.F._12
(c.f. e (c.f. Parte_8 C.F._13 Parte_11
), rappresentati e difesi dall'avv. Gianmarco Meglio assistiti e difesi dagli C.F._14 avv.ti Gianmarco Meglio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) al corso Giuseppe Garibaldi n. 118
RICORRENTI E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t.,rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1 sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore in Portici (NA), via Malta n. 14, RESISTENTE Nonché
in persona legale rappresentante pro tempore, ing. , rappresentata e CP_2 Controparte_3 difesa dal Prof. Avv. Severino Nappicon cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo n.282 CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: accertamento dell'inadempimento degli obblighi del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; condanna al risarcimento del danno differenziale quali eredi ab intestato del lavoratore deceduto per malattia eziologicamente ricollegabile alla prestazione lavorativa resa e del danno da perdita del rapporto parentale.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, delle successive note di trattazione e delle note illustrative.
MOTIVI della DECISIONE Con atto depositato e ritualmente notificato, i ricorrenti, nella qualità di eredi in quanto figli e nipoti di adivano l'intestato Tribunale affinché accertasse e dichiarasse la responsabilità Parte_8 di per il danno non patrimoniale, biologico e/o morale e/o esistenziale da Controparte_1 esposizione all'amianto ed altre sostanze patogene con conseguente condanna a loro favore -in proprio e nella qualità di eredi del sig. e secondo la loro quota ereditaria -, a Parte_8 titolo di risarcimento del danno (differenziale), delle somme per ciascuno di essi individuate sulla base di appositi conteggi, oltre al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale oltre interessi legali e rivalutazione. I ricorrenti deducevano che il loro dante causa aveva lavorato dall'ottobre del 1970 al maggio 1993 presso lo stabilimento Navale di CASTELLAMMARE di STABIA di con Controparte_1 mansioni di coibentatore e sabbiatore. Allegavano altresì che, durante il lungo periodo lavorativo, il sig. era stato costantemente Pt_1 sottoposto a massicce inalazioni di solventi chimici, polveri di ferro/alluminio e fibre di asbesto oltre che ad altri fattori e/o elementi notoriamente patogeni esistenti all'interno dello stabilimento, in quanto partecipava direttamente ed indirettamente a tutte le operazioni/costruzioni che avvenivano all'interno dello stabilimento, tra cui: la coibentazione scafo con amianto a spruzzo, l'assemblaggio di blocchi con malte cemento-amianto, l'allestimento interno con isolani in amianto. I ricorrenti allegavano inoltre che a causa dell'esposizione all'amianto e agli ulteriori fumi patogeni il sig. si ammalava nel marzo 2005 di carcinoma polmonare e moriva il 18 aprile 2005 . Pt_1
I ricorrenti, quindi, ritenevano la malattia eziologicamente collegata all'attività lavorativa espletata alle dipendenze di colpevole di non aver adottato idonee protezioni per i Controparte_1 lavoratori esposti ad agenti chimici patogeni, e chiedevano la condanna al risarcimento del danno patito iure proprio e iure hereditatis. A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio, depositando memora difensiva, la società convenuta che contestava le avverse pretese. In via preliminare la eccepiva: l'inammissibilità della domanda direttamente Controparte_1 azionata nei confronti del datore di lavoro ai fini dell'automatico risarcimento del c.d. danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità, ratione temporis, alla fattispecie per cui è causa, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000. Nel merito, poi, rileva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo stato il ricorrente nel periodo dedotto in lite alle dipendenze della ditta . La difesa di CP_2 infine eccepiva la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno e nel merito CP_1 evidenziava l'infondatezza della domanda avversa evidenziando l'origine multifattoriale della patologia che ha condotto alla morte il ricorrente. In particolare, la resistente evidenziava che la patologia polmonare riscontrata nel dante causa dei ricorrenti ben poteva derivare da un fattore/causa differente dalla presunta inalazione di fibre nocive di amianto (ad oggi tutt'altro che provata) avendo origine multifattoriale e rilevava la totale assenza di nesso causale tra l'exitus e l'attività lavorativa, impugnando la domanda anche nel quantum debeatur. Veniva autorizzata la chiamata in causa della in p.l.r.p.t che, costituitasi ritualmente in CP_2 giudizio, diversamente argomentando, concludeva per il rigetto integrale delle domande attoree. Con ordinanze succedutesi sulla base delle ordinarie dinamiche processuali, il Giudice, esperiti invano ripetuti tentativi di definizione bonaria della lite, acquisiva la prova testimoniale e all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni delle parti, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la decideva come segue.
- = = Va preliminarmente analizzata l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalle parti convenute. Punto di arrivo della giurisprudenza di legittimità, sia in tema di danno extracontrattuale (Cass. 2 luglio 2013, n. 16550; Cass. 3 maggio 2016, n. 8645; Cass. 22 settembre 2017, n. 22045; Cass. 31 maggio 2018, n. 13745 sul danno da emotrasfusione) e sia in materia di malattia professionale (Cass. 31919 del 2022; Cass. 34377 del 2022; Cass. n. 7850 del 2019; Cass. n. 32376 del 2018; Cass. 13284 del 2010) è che la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui essa venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Secondo l'indirizzo univoco, formatosi in tema di assicurazione ma esteso all'ambito del CP_4 risarcimento del danno differenziale, la conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia sono desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., come la domanda amministrativa, nonchè la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (v. per tutte Cass. n. 27323 del 2005). Ciò posto, venendo al caso che ci occupa, dall'attento scrutinio delle deposizioni testimoniali e della documentazione versata in atti, è emerso che gli odierni ricorrenti, quali eredi del Parte_8 hanno avuto piena consapevolezza sin dal suo primo manifestarsi della possibile origine professionale della neoplasia polmonare da cui era affetto il loro dante causa in virtù della circostanza notoria della pericolosità dell'amianto sin dai primi anni 90 che con l'uso dell'ordinaria diligenza di certo non poteva essere ignorata dai ricorrenti. In tal senso è appena il caso di rimarcare che sono proprio i testimoni attorei, colleghi del Pt_1 ( e ) che, nel precisare aver lavorato con il tra il 1986 e il Tes_1 Testimone_2 Pt_1
1993 e di averlo frequentato anche dopo il pensionamento incontrandolo di solito alla villa Comunale di Castellammare, hanno dichiarato che in “azienda si è cominciato a parlare della nocività dell'amianto verso la metà degli anni 90”, dichiarazione confermata anche dal teste di parte resistente ( ), anch'egli collega del che ha precisato : “ ricordo che si iniziava a parlare Testimone_3 Pt_1 di pericolosità dell'amianto quando il presidente della repubblica era ovvero intorno al Per_4
1987”. Tali dichiarazioni, unitamente alle deduzioni del ricorso introduttivo in cui parte ricorrente ha confermato che il de cuius ha lasciato spirare scientemente il termine prescrizionale per la richiesta di riconoscimento della malattia professionale e ha precisato che la nocività dell'amianto era ben nota sin dal 1943, consentono di ritenere che l'origine professionale della malattia era desumibile dal suo primo manifestarsi ovvero dal marzo 2005 in virtù della notoria pericolosità dell'amianto ben conosciuta e conoscibile in base alle conoscenze scientifiche dell'epoca. Ne consegue che avendo i ricorrenti agito per la tutela del proprio diritto al risarcimento del danno solo con la notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 14.02.22, è irrimediabilmente spirato il termine decennale di prescrizione. Quand'anche non si dovesse ritenere fondata l'eccezione di prescrizione, venendo al merito, la domanda non è risultata meritevole accoglimento difettando in radice la prova rigorosa dell'esposizione qualificata all'amianto. Va innanzitutto ricordato che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod.civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio. Sulla questione oggetto di causa, non si può omettere di ricordare che la responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008). Il nesso di causalità fra l'esposizione all'amianto e la malattia professionale deve, quindi, essere non solo riconosciuto ma anche ritenuto conoscibile, all'epoca dell'esposizione all'amianto, dall'impresa che doveva predisporre delle adeguate misure di sicurezza. Di qui l'obbligo dell'imprenditore, di predisporre le relative misure di sicurezza. Al riguardo, deve darsi atto che dall'attento scrutinio della prova testimoniale, i ricorrenti non hanno provato che il loro dante causa in occasione dell'attività lavorativa espletata presso lo stabilimento stabiese della quando ha lavorato in qualità di coibentatore alle dipendenze della CP_1 CP_2
è stato astrattamente esposto all'inalazione delle fibre tossiche e soprattutto non è emerso in
[...] maniera univoca l'inosservanza da parte di di specifiche misure di sicurezza. CP_2 Infatti, i testimoni escussi a favore della parte ricorrente hanno riferito in maniera generica e poco circostanziata delle mansioni svolte dal e alle occasioni in cui questi sarebbe stato esposto Pt_1 alle fibre di amianto. Il teste , in particolare, in qualità di elettricista ha dichiarato di aver Tes_1 visto il in qualità di coibentatore a bordo delle navi ma non ha potuto riferire con precisione Pt_1 in quali punti specifici costui abbia lavorato e se abbia effettivamente spruzzato amianto o se sia stato indirettamente coinvolto in lavorazioni che lo avrebbero esposto a fibre di amianto. Di contro, il CP_
ha confermato che “i dipendenti venivano sottoposti a visite mediche”. Tes_1 Peraltro, il secondo teste attoreo, , ha dichiarato di aver lavorato con il Testimone_2 Pt_1 dal 1986 fino al 1993, dunque nulla può aver riferito in merito delle lavorazioni eseguite dal ricorrente negli anni precedenti. Aggiungasi, inoltre, che il medesimo ha anche precisato che il suo Tes_2 turno di lavoro era dalle 15 alle 23 mentre quello del era diurno. Il medesimo teste ha altresì Pt_1 riferito che: “l'amianto veniva spruzzato di sera” “preciso che a partire dal 1986 , forse anche un po' prima, l'amianto non è stato più spruzzato a bordo delle navi” . Ne consegue che, dall'esame della prova fornita dai ricorrenti non è emerso con carattere di univocità lo svolgimento da parte del di mansioni implicanti l'uso di polveri nocive se non in maniera Pt_1 occasionale o indiretta. Di contro, l'analisi delle deposizione rese dai testimoni della resistente ha consentito di CP_2 escludere che il nella sua qualifica di coibentatore a bordo navi, sia stato esposto Pt_1 massicciamente e continuativamente ad amianto. In primis il teste , dipendente presso di Castellammare per circa 30/40 anni Testimone_3 CP_1 e operaio coibentatore con il ha precisato che il predetto “si occupava di rifinire e coibentare Pt_1 tubi e pareti.” “ le ditte esterne spruzzavano amianto la sera e spazzavano” “non ho mai visto Pt_1 spruzzare amianto perché eravamo dipendenti che si occupavano di lavorazioni diverse. Le ditte che si occupavano di spruzzare amianto erano la ISOTERM e la ” “la caoibentazione dei CP_5 tubi veniva effettuata con le coppelle di lana di roccia” . Tali dichiarazioni sono convergenti con la testimonianza di , che per la qualifica Testimone_4 rivestita di direttore della sicurezza della dal '85 al 2010, ha potuto dare un contributo CP_2 significativo all'accertamento dei fatti di causa. In particolare, il predetto teste, ha specificato che il era operaio coibentatore e che nello Pt_1 stabilimento di Castellammare, ove venivano prodotte nuove navi, non si eseguivano attività di scoibentazione. Che l'attività di coibentazione era eseguita a bordo nave. In ordine ai dispositivi di sicurezza ha precisato: “Gli operai avevano in dotazione indumenti protettivi, ovvero tute, mascherine monouso che potevano essere diverse a seconda del tipo di lavorazione, nonché attrezzi di lavoro quali taglierini e tronchesine. Preciso che si trattava di un lavoro molto artigianale, tanto è vero che i coibentatori venivano definiti “tappezzieri delle navi”. Il teste ha chiarito che la non ha mai utilizzato amianto, infatti ha dichiarato che la “ non CP_2 CP_2 è mai stata dotata di attrezzature per spruzzare l'amianto, che erano attrezzature specifiche denominate “fugatrici oppure airless pomp a bassa pressione”. …ADR: La società che prima della
provvedeva alla coibentazione delle navi con l'amianto nello stabilimento di CP_2 CP_1 Castellammare, era la “Isotermofom”, il cui amministratore era il sig. , successivamente Per_5 defunto”. ADR: A bordo ho visto che negli ambienti di lavoro vi erano anche estrattori, aeratori e tubazioni che servivano a creare una depressione per veicolare fuori dall'ambiente di lavoro materiali tipo fumi derivanti da saldatore o fibre aerodisperse;
preciso che l'installazione di tali dispositivi era comunque a cura della … come gli altri dipendenti CP_1 Parte_8
, veniva sottoposto a visite mediche periodiche che se non erro avvenivano ogni due/tre mesi. I CP_2 relativi certificati medici venivano inviati anche alla preciso che i medici a cui si riferiva CP_1
per queste visite erano comunque approvati anche dalla in quanto medici CP_2 CP_1 specialisti”. In conclusione, alla luce dell'espletata istruttoria, non risulta raggiunta la rigorosa prova del nesso causale relativo alla patogenesi amianto correlata del carcinoma polmonare che ha determinato l'exitus del Tanto soprattutto alla luce della documentazione versata in atti dalla Pt_1 CP_2 che ha prodotto il certificato del Centro Igiene del lavoro del 16.11.1990 da cui si evince la negatività del all'asbesto. Pt_1 Si ricorda che la Suprema Corte ha precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. In conclusione, in base all'istruttoria espletata e a quanto documentato agli atti, non sono emersi elementi che consentono di supportare la tesi attorea in ordine l'esposizione qualificata alle fibre di amianto in misura tale da determinare alterazioni polmonari ricollegabili all'attività professionale svolta dal medesimo presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia. CP_1 In questo contesto, deve essere rigettata l'istanza di ammissione della consulenza tecnica di ufficio in quanto meramente esplorativa e volta a supplire all'onere probatorio gravante sulla parte istante, in assenza di elementi di fatto specifici e documentati idonei a comprovare l'esistenza di un danno differenziale asbesto correlato né essere utilizzata per provare i via preliminare la sussistenza del nesso causale. Pertanto, il ricorso deve essere respinto. Ogni altra questione rimane assorbita.. La natura della controversia, che incide significativamente su beni costituzionalmente tutelati giustifica, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite .
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese.
3. TORRE ANNUNZIATA, 12/12/2025 Il Giudice Dott. Emanuele Rocco
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 717, decisa all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 10,12.2025 , vertente TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 (c.f. ), deceduto il 01.10.2014 , e per lui la moglie ed i figli C.F._4 Persona_1 legittimi eredi: (c.f. , anche come genitore e legale Parte_5 C.F._5 rapp.te del figlio minore (c.f. ), Persona_2 CodiceFiscale_6 Parte_6 (c.f. ), (c.f. ) e C.F._7 Parte_7 C.F._8 Pt_8
(c.f. , deceduto il 08/12/2014, e per lui la
[...] CodiceFiscale_9 Persona_3 moglie ed i figli eredi legittimi: ( c.f. ), Parte_9 C.F._10 Pt_10 (c.f. , (c.f.
[...] C.F._11 Parte_1 C.F._12
(c.f. e (c.f. Parte_8 C.F._13 Parte_11
), rappresentati e difesi dall'avv. Gianmarco Meglio assistiti e difesi dagli C.F._14 avv.ti Gianmarco Meglio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) al corso Giuseppe Garibaldi n. 118
RICORRENTI E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t.,rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1 sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore in Portici (NA), via Malta n. 14, RESISTENTE Nonché
in persona legale rappresentante pro tempore, ing. , rappresentata e CP_2 Controparte_3 difesa dal Prof. Avv. Severino Nappicon cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo n.282 CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: accertamento dell'inadempimento degli obblighi del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; condanna al risarcimento del danno differenziale quali eredi ab intestato del lavoratore deceduto per malattia eziologicamente ricollegabile alla prestazione lavorativa resa e del danno da perdita del rapporto parentale.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, delle successive note di trattazione e delle note illustrative.
MOTIVI della DECISIONE Con atto depositato e ritualmente notificato, i ricorrenti, nella qualità di eredi in quanto figli e nipoti di adivano l'intestato Tribunale affinché accertasse e dichiarasse la responsabilità Parte_8 di per il danno non patrimoniale, biologico e/o morale e/o esistenziale da Controparte_1 esposizione all'amianto ed altre sostanze patogene con conseguente condanna a loro favore -in proprio e nella qualità di eredi del sig. e secondo la loro quota ereditaria -, a Parte_8 titolo di risarcimento del danno (differenziale), delle somme per ciascuno di essi individuate sulla base di appositi conteggi, oltre al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale oltre interessi legali e rivalutazione. I ricorrenti deducevano che il loro dante causa aveva lavorato dall'ottobre del 1970 al maggio 1993 presso lo stabilimento Navale di CASTELLAMMARE di STABIA di con Controparte_1 mansioni di coibentatore e sabbiatore. Allegavano altresì che, durante il lungo periodo lavorativo, il sig. era stato costantemente Pt_1 sottoposto a massicce inalazioni di solventi chimici, polveri di ferro/alluminio e fibre di asbesto oltre che ad altri fattori e/o elementi notoriamente patogeni esistenti all'interno dello stabilimento, in quanto partecipava direttamente ed indirettamente a tutte le operazioni/costruzioni che avvenivano all'interno dello stabilimento, tra cui: la coibentazione scafo con amianto a spruzzo, l'assemblaggio di blocchi con malte cemento-amianto, l'allestimento interno con isolani in amianto. I ricorrenti allegavano inoltre che a causa dell'esposizione all'amianto e agli ulteriori fumi patogeni il sig. si ammalava nel marzo 2005 di carcinoma polmonare e moriva il 18 aprile 2005 . Pt_1
I ricorrenti, quindi, ritenevano la malattia eziologicamente collegata all'attività lavorativa espletata alle dipendenze di colpevole di non aver adottato idonee protezioni per i Controparte_1 lavoratori esposti ad agenti chimici patogeni, e chiedevano la condanna al risarcimento del danno patito iure proprio e iure hereditatis. A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio, depositando memora difensiva, la società convenuta che contestava le avverse pretese. In via preliminare la eccepiva: l'inammissibilità della domanda direttamente Controparte_1 azionata nei confronti del datore di lavoro ai fini dell'automatico risarcimento del c.d. danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità, ratione temporis, alla fattispecie per cui è causa, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000. Nel merito, poi, rileva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo stato il ricorrente nel periodo dedotto in lite alle dipendenze della ditta . La difesa di CP_2 infine eccepiva la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno e nel merito CP_1 evidenziava l'infondatezza della domanda avversa evidenziando l'origine multifattoriale della patologia che ha condotto alla morte il ricorrente. In particolare, la resistente evidenziava che la patologia polmonare riscontrata nel dante causa dei ricorrenti ben poteva derivare da un fattore/causa differente dalla presunta inalazione di fibre nocive di amianto (ad oggi tutt'altro che provata) avendo origine multifattoriale e rilevava la totale assenza di nesso causale tra l'exitus e l'attività lavorativa, impugnando la domanda anche nel quantum debeatur. Veniva autorizzata la chiamata in causa della in p.l.r.p.t che, costituitasi ritualmente in CP_2 giudizio, diversamente argomentando, concludeva per il rigetto integrale delle domande attoree. Con ordinanze succedutesi sulla base delle ordinarie dinamiche processuali, il Giudice, esperiti invano ripetuti tentativi di definizione bonaria della lite, acquisiva la prova testimoniale e all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni delle parti, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la decideva come segue.
- = = Va preliminarmente analizzata l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalle parti convenute. Punto di arrivo della giurisprudenza di legittimità, sia in tema di danno extracontrattuale (Cass. 2 luglio 2013, n. 16550; Cass. 3 maggio 2016, n. 8645; Cass. 22 settembre 2017, n. 22045; Cass. 31 maggio 2018, n. 13745 sul danno da emotrasfusione) e sia in materia di malattia professionale (Cass. 31919 del 2022; Cass. 34377 del 2022; Cass. n. 7850 del 2019; Cass. n. 32376 del 2018; Cass. 13284 del 2010) è che la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui essa venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Secondo l'indirizzo univoco, formatosi in tema di assicurazione ma esteso all'ambito del CP_4 risarcimento del danno differenziale, la conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia sono desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., come la domanda amministrativa, nonchè la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (v. per tutte Cass. n. 27323 del 2005). Ciò posto, venendo al caso che ci occupa, dall'attento scrutinio delle deposizioni testimoniali e della documentazione versata in atti, è emerso che gli odierni ricorrenti, quali eredi del Parte_8 hanno avuto piena consapevolezza sin dal suo primo manifestarsi della possibile origine professionale della neoplasia polmonare da cui era affetto il loro dante causa in virtù della circostanza notoria della pericolosità dell'amianto sin dai primi anni 90 che con l'uso dell'ordinaria diligenza di certo non poteva essere ignorata dai ricorrenti. In tal senso è appena il caso di rimarcare che sono proprio i testimoni attorei, colleghi del Pt_1 ( e ) che, nel precisare aver lavorato con il tra il 1986 e il Tes_1 Testimone_2 Pt_1
1993 e di averlo frequentato anche dopo il pensionamento incontrandolo di solito alla villa Comunale di Castellammare, hanno dichiarato che in “azienda si è cominciato a parlare della nocività dell'amianto verso la metà degli anni 90”, dichiarazione confermata anche dal teste di parte resistente ( ), anch'egli collega del che ha precisato : “ ricordo che si iniziava a parlare Testimone_3 Pt_1 di pericolosità dell'amianto quando il presidente della repubblica era ovvero intorno al Per_4
1987”. Tali dichiarazioni, unitamente alle deduzioni del ricorso introduttivo in cui parte ricorrente ha confermato che il de cuius ha lasciato spirare scientemente il termine prescrizionale per la richiesta di riconoscimento della malattia professionale e ha precisato che la nocività dell'amianto era ben nota sin dal 1943, consentono di ritenere che l'origine professionale della malattia era desumibile dal suo primo manifestarsi ovvero dal marzo 2005 in virtù della notoria pericolosità dell'amianto ben conosciuta e conoscibile in base alle conoscenze scientifiche dell'epoca. Ne consegue che avendo i ricorrenti agito per la tutela del proprio diritto al risarcimento del danno solo con la notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 14.02.22, è irrimediabilmente spirato il termine decennale di prescrizione. Quand'anche non si dovesse ritenere fondata l'eccezione di prescrizione, venendo al merito, la domanda non è risultata meritevole accoglimento difettando in radice la prova rigorosa dell'esposizione qualificata all'amianto. Va innanzitutto ricordato che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod.civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio. Sulla questione oggetto di causa, non si può omettere di ricordare che la responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008). Il nesso di causalità fra l'esposizione all'amianto e la malattia professionale deve, quindi, essere non solo riconosciuto ma anche ritenuto conoscibile, all'epoca dell'esposizione all'amianto, dall'impresa che doveva predisporre delle adeguate misure di sicurezza. Di qui l'obbligo dell'imprenditore, di predisporre le relative misure di sicurezza. Al riguardo, deve darsi atto che dall'attento scrutinio della prova testimoniale, i ricorrenti non hanno provato che il loro dante causa in occasione dell'attività lavorativa espletata presso lo stabilimento stabiese della quando ha lavorato in qualità di coibentatore alle dipendenze della CP_1 CP_2
è stato astrattamente esposto all'inalazione delle fibre tossiche e soprattutto non è emerso in
[...] maniera univoca l'inosservanza da parte di di specifiche misure di sicurezza. CP_2 Infatti, i testimoni escussi a favore della parte ricorrente hanno riferito in maniera generica e poco circostanziata delle mansioni svolte dal e alle occasioni in cui questi sarebbe stato esposto Pt_1 alle fibre di amianto. Il teste , in particolare, in qualità di elettricista ha dichiarato di aver Tes_1 visto il in qualità di coibentatore a bordo delle navi ma non ha potuto riferire con precisione Pt_1 in quali punti specifici costui abbia lavorato e se abbia effettivamente spruzzato amianto o se sia stato indirettamente coinvolto in lavorazioni che lo avrebbero esposto a fibre di amianto. Di contro, il CP_
ha confermato che “i dipendenti venivano sottoposti a visite mediche”. Tes_1 Peraltro, il secondo teste attoreo, , ha dichiarato di aver lavorato con il Testimone_2 Pt_1 dal 1986 fino al 1993, dunque nulla può aver riferito in merito delle lavorazioni eseguite dal ricorrente negli anni precedenti. Aggiungasi, inoltre, che il medesimo ha anche precisato che il suo Tes_2 turno di lavoro era dalle 15 alle 23 mentre quello del era diurno. Il medesimo teste ha altresì Pt_1 riferito che: “l'amianto veniva spruzzato di sera” “preciso che a partire dal 1986 , forse anche un po' prima, l'amianto non è stato più spruzzato a bordo delle navi” . Ne consegue che, dall'esame della prova fornita dai ricorrenti non è emerso con carattere di univocità lo svolgimento da parte del di mansioni implicanti l'uso di polveri nocive se non in maniera Pt_1 occasionale o indiretta. Di contro, l'analisi delle deposizione rese dai testimoni della resistente ha consentito di CP_2 escludere che il nella sua qualifica di coibentatore a bordo navi, sia stato esposto Pt_1 massicciamente e continuativamente ad amianto. In primis il teste , dipendente presso di Castellammare per circa 30/40 anni Testimone_3 CP_1 e operaio coibentatore con il ha precisato che il predetto “si occupava di rifinire e coibentare Pt_1 tubi e pareti.” “ le ditte esterne spruzzavano amianto la sera e spazzavano” “non ho mai visto Pt_1 spruzzare amianto perché eravamo dipendenti che si occupavano di lavorazioni diverse. Le ditte che si occupavano di spruzzare amianto erano la ISOTERM e la ” “la caoibentazione dei CP_5 tubi veniva effettuata con le coppelle di lana di roccia” . Tali dichiarazioni sono convergenti con la testimonianza di , che per la qualifica Testimone_4 rivestita di direttore della sicurezza della dal '85 al 2010, ha potuto dare un contributo CP_2 significativo all'accertamento dei fatti di causa. In particolare, il predetto teste, ha specificato che il era operaio coibentatore e che nello Pt_1 stabilimento di Castellammare, ove venivano prodotte nuove navi, non si eseguivano attività di scoibentazione. Che l'attività di coibentazione era eseguita a bordo nave. In ordine ai dispositivi di sicurezza ha precisato: “Gli operai avevano in dotazione indumenti protettivi, ovvero tute, mascherine monouso che potevano essere diverse a seconda del tipo di lavorazione, nonché attrezzi di lavoro quali taglierini e tronchesine. Preciso che si trattava di un lavoro molto artigianale, tanto è vero che i coibentatori venivano definiti “tappezzieri delle navi”. Il teste ha chiarito che la non ha mai utilizzato amianto, infatti ha dichiarato che la “ non CP_2 CP_2 è mai stata dotata di attrezzature per spruzzare l'amianto, che erano attrezzature specifiche denominate “fugatrici oppure airless pomp a bassa pressione”. …ADR: La società che prima della
provvedeva alla coibentazione delle navi con l'amianto nello stabilimento di CP_2 CP_1 Castellammare, era la “Isotermofom”, il cui amministratore era il sig. , successivamente Per_5 defunto”. ADR: A bordo ho visto che negli ambienti di lavoro vi erano anche estrattori, aeratori e tubazioni che servivano a creare una depressione per veicolare fuori dall'ambiente di lavoro materiali tipo fumi derivanti da saldatore o fibre aerodisperse;
preciso che l'installazione di tali dispositivi era comunque a cura della … come gli altri dipendenti CP_1 Parte_8
, veniva sottoposto a visite mediche periodiche che se non erro avvenivano ogni due/tre mesi. I CP_2 relativi certificati medici venivano inviati anche alla preciso che i medici a cui si riferiva CP_1
per queste visite erano comunque approvati anche dalla in quanto medici CP_2 CP_1 specialisti”. In conclusione, alla luce dell'espletata istruttoria, non risulta raggiunta la rigorosa prova del nesso causale relativo alla patogenesi amianto correlata del carcinoma polmonare che ha determinato l'exitus del Tanto soprattutto alla luce della documentazione versata in atti dalla Pt_1 CP_2 che ha prodotto il certificato del Centro Igiene del lavoro del 16.11.1990 da cui si evince la negatività del all'asbesto. Pt_1 Si ricorda che la Suprema Corte ha precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. In conclusione, in base all'istruttoria espletata e a quanto documentato agli atti, non sono emersi elementi che consentono di supportare la tesi attorea in ordine l'esposizione qualificata alle fibre di amianto in misura tale da determinare alterazioni polmonari ricollegabili all'attività professionale svolta dal medesimo presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia. CP_1 In questo contesto, deve essere rigettata l'istanza di ammissione della consulenza tecnica di ufficio in quanto meramente esplorativa e volta a supplire all'onere probatorio gravante sulla parte istante, in assenza di elementi di fatto specifici e documentati idonei a comprovare l'esistenza di un danno differenziale asbesto correlato né essere utilizzata per provare i via preliminare la sussistenza del nesso causale. Pertanto, il ricorso deve essere respinto. Ogni altra questione rimane assorbita.. La natura della controversia, che incide significativamente su beni costituzionalmente tutelati giustifica, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite .
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese.
3. TORRE ANNUNZIATA, 12/12/2025 Il Giudice Dott. Emanuele Rocco