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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3403/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. r.g. 3403/2023 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.08.1960 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Vanni e Yuri Tamburini presso il cui studio sito in Rosignano Solvay,
Lungomare Monte alla Rena n. 46, è elettivamente domiciliato attore
contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1
tante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Tonini Controparte_2
presso il cui studio sito in Brescia, via Sanson n. 11, è elettivamente domiciliata convenuta
in punto: appalto - risarcimento danni a natante
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
presentate in data 11.12.2025
dal procuratore di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: -
accertare la responsabilità della società in persona del legale rap- Controparte_1
presentante, nella causazione dell'affondamento del motoscafo a motore da diporto di co-
struzione RANIERI mod. , cod. unità di proprietà del si- CP_3 C.F._2
gnor per le causali di cui in narrativa, - condannare la convenuta al Parte_1
pagamento in favore della attrice, a titolo di risarcimento danni diretti la somma comples-
siva di € 38.012,11 o quella maggiore o minore che a seguito della eventuale espletanda
istruttoria risulterà di giustizia, oltre ai danni indiretti, nonché oltre alla refusione delle
spese tecniche di A.T.P. e di C.T.P. del procedimento ex art. 669 bis c.p.c. Tribunale di Li-
vorno, Sez. Portoferraio n. R.G. 102/2022 esperito ante causam, oltre interessi e rivaluta-
zione monetaria per i titoli tutti di cui in premessa. Il tutto con vittoria di spese e compensi
legali tanto del presente giudizio, quanto del precedente A.T.P. del Tribunale di Livorno,
Sez. Portoferraio n. R.G. 102/2022”
dal procuratore di parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, adversis reiectis, per i motivi meglio indicati in narrativa,
- in via principale, nel merito, per tutti i motivi indicati in narrativa, rigettare tutte le do-
mande formulate dal Sig. nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
quanto tardive, inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, oltre che sprovviste di so-
stegno probatorio. - in via istruttoria, ci si oppone sin d'ora all'ammissione
2 dell'interrogatorio formale con i capitoli da 1 a 3) e dei mezzi istruttori avversari/dei capi-
toli di prova da 1 a 5) per testi in quanto formulati in modo tendenzioso, generici o, co-
munque, riferiti a circostanze comprovabili documentalmente. - Con vittoria di spese ed
onorari del presente giudizio nonchè del giudizio di ATP, RG 102/2022”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 9.12.2023 ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sen- Controparte_1
tirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: -
accertare la responsabilità della società in persona del legale rap- Controparte_1
presentante, nella causazione dell'affondamento del motoscafo a motore da diporto di co-
struzione RANIERI mod. , cod. unità di proprietà del si- CP_3 C.F._2
gnor per le causali di cui in narrativa, - condannare la convenuta al Parte_1
pagamento in favore della attrice, a titolo di risarcimento danni diretti la somma comples-
siva di € 38.012,11 o quella maggiore o minore che a seguito della eventuale espletanda
istruttoria risulterà di giustizia, oltre ai danni indiretti, nonché oltre alla refusione delle
spese tecniche di A.T.P. e di C.T.P. del procedimento ex art. 669 bis c.p.c. Tribunale di Li-
vorno, Sez. Portoferraio n. R.G. 102/2022 esperito ante causam, oltre interessi e rivaluta-
zione monetaria per i titoli tutti di cui in premessa. Il tutto con vittoria di spese e compensi
legali tanto del presente giudizio, quanto del precedente A.T.P. del Tribunale di Livorno,
Sez. Portoferraio n. R.G. 102/2022.”.
3 A sostegno della propria domanda parte attrice deduceva: - di essere proprietario di un mo-
toscafo a motore da diporto di costruzione mod. cod. unità CP_4 CP_3 CP_3
colore bianco con finiture blu, anno di costruzione 2007 e realizzato in C.F._2
fibra di vetro, equipaggiato con un motore fuoribordo mod. J200PX4, matr. CP_5
30025093, anno di costruzione 2005, cilindrata 3.614 cm3, potenza 147 kW (200 CV),
nonché motore fuoribordo ausiliario YAMAHA 9.9 CV;
- di aver contattato nel mese di gennaio 2022 il legale rappresentante dell'odierna convenu-
ta, per l'installazione sul predetto natante di “Ecoscandaglio/gps Garmin CP_2
Echomap 92S” e che dette lavorazioni venivano eseguite direttamente dal con ini- CP_2
zio il 20.01.2022 per un primo intervento, e fine dei lavori il giorno 19.02.2022 con un se-
condo intervento conclusivo;
- che il giorno 21.05.2022 la barca veniva messa in mare al porto di Porto Azzurro, tuttavia dopo pochi giorni, e segnatamente in data 30.05.2022, il signor veniva contat- Parte_1
tato dall'impresa Spazio Mare, operante presso il porto di Porto Azzurro, la quale lo infor-
mava incredibilmente che la suddetta imbarcazione, ormeggiata presso il campo boe anti-
stante la spiaggia “La Rossa” alla boa n. 59 era affondata;
- di aver proposto ricorso ex art. 696 bis dinnanzi all'intestato Tribunale sub n. R.G.
Pers 30102/2022 in seno al quale il CTU nominato, Ing. , concludeva la relazione peritale individuando la causa dell'affondamento del natante de quo alla mancanza di sigillante del foro di passaggio del cavo dell'ecoscandaglio, da ricondursi verosimilmente ai lavori di so-
stituzione di tale attrezzatura.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio con- Controparte_1
testando la domanda attorea sia in punto an che in punto quantum; in via preliminare, la
4 convenuta eccepiva carenza di legittimazione passiva della stessa in quanto parte attrice non avrebbe in alcun modo provato il vincolo contrattuale fra le parti e il conferimento dell'incarico di sostituzione dell'ecoscandaglio al nel merito la convenuta chie- CP_2
deva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza dell'1.07.2024, il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto oltre alla prova per testi limitatamente ai capitoli di prova ammessi, che ve- CP_2
nivano espletati all'udienza del 27.11.2024.
All'udienza del 15.01.2025, previa verifica circa la corretta acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva, il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione rin-
viava per la decisione e per la pronuncia del dispositivo e della contestuale motivazione all'udienza del 11.12.2025.
A tale udienza il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
2. In punto an
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di cui appresso si dirà.
Risulta per tabulas che il sig. è proprietario del motoscafo di costruzione Parte_1
RANIERI mod. Blue Shadow 23, cod. unità ITRNISH529A707, colore bianco con finiture blu, anno di costruzione 2007 e realizzato in fibra di vetro, equipaggiato con un motore fuo-
ribordo mod. J200PX4, matr. 30025093, anno di costruzione 2005, cilindrata CP_5
3.614 cm3, potenza 147 kW (200 CV), nonché motore fuoribordo ausiliario YAMAHA 9.9
CV.
Così come è provato documentalmente che in data 30.05.2022 l'odierno attore veniva con-
tattato d'urgenza dall'impresa Spazio Mare, operante presso il porto di Porto Azzurro, la
5 quale lo informava che la suddetta imbarcazione, ormeggiata presso il campo boe antistante la spiaggia “La Rossa” alla boa n. 59 era affondata.
Sia le relazioni tecniche commissionate dall'odierno attore nell'immediatezza del fatto e svolte stragiudizialmente, sia la consulenza tecnica d'ufficio espletata in seno al procedi-
mento ex art. 696 bis c.p.c. depositate in atti hanno individuato la causa dell'affondamento del natante nella mancanza di sigillatura adeguata del foro di passaggio del cavo dell'ecoscandaglio.
Pertanto, in questa sede parte attrice allega l'inadempimento contrattuale dell'odierno con-
venuto relativamente al contratto di appalto concluso oralmente con cui il sig. Parte_1
avrebbe conferito direttamente al l'incarico di svolgere alcune lavorazioni al na- CP_2
tante de quo (in particolare l'installazione di “Ecoscandaglio/gps Garmin Echomap 92S”) e agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'imbarcazione a se-
guito dell'affondamento causalmente riconducibile alle lavorazioni per cui è causa.
L'odierna convenuta, costituendosi in giudizio, reiterava le medesime eccezioni già formu-
late in sede di procedimento di istruzione preventiva. In particolare, parte convenuta ecce-
piva la carenza di legittimazione passiva della stessa per non aver l'attore in alcun modo provato la sussistenza di un vincolo contrattuale fra le parti e il conferimento dell'incarico al Conseguentemente, la convenuta contestava l'esistenza di una qualsiasi sua re- CP_2
sponsabilità in ordine alla causazione dei danni de quibus, per non avere la stessa mai effet-
tuato alcuna lavorazione sul predetto natante.
Principale punto in contestazione, dunque, risulta essere l'esistenza o meno di un vincolo contrattuale fra le parti.
6 Sul punto, appare opportuno rammentare che – secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio
2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez.
II, 5 dicembre 1994, n. 10446) – in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento –salvo che si tratti di obbligazioni negative– deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che qui ci occupa, ad avviso di questo Giudice, è da ritenersi esaustivamente assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice in quanto la stessa ha dato prova dell'esistenza del titolo (id est contratto di appalto che, si rammenti, ben può essere validamente concluso anche in forma orale) depositando in PCT le registrazioni di due telefonate intercorse fra le odierne parti in causa, rispetto alle quali peraltro parte convenuta non ne disconosce la paternità, e nelle quali si rinviene l'ammissione da parte del di aver svolto le lavorazioni per cui è causa (cfr. in par- CP_2
ticolare la telefonata AUD-20230928-WA0016 sub doc. 15 in cui alla domanda dell'odierno attore “ sono , mi venne a montare un Garmin lì CP_2 Parte_1
a LA, si ricorda…”, il convenuto risponde con un secco “si”; segue poi tutta una parte
7 della conversazione in cui lo spiega l'accaduto al e quest'ultimo Parte_1 CP_2
espressamente ammette, al minuto 1:25, “ma quel tappino (n.d.r. sul foro dove passa il tra-
sduttore) non c'era neanche prima”; oppure ancora al minuto 4:40 il dice chiara- CP_2
mente “se una cosa la trovo sigillata, la sigillo, ma se non la trovo sigillata presumo che
vada bene”; al minuto 05:50 invece il convenuto riferisce che “già non lo volevo fare quel
lavoro lì, le ho fatto una cortesia ed ora mi dice che è andata a fondo per colpa mia”; Cfr.
anche doc. 16 AUD-20230928-WA0017 in cui al minuto 05:48 si può sentire chiaramente il dire che “se io ho levato un tappo di silicone, ce l'ho rimesso, se non ce l'ho CP_2
trovato non ce l'ho rimesso perché non ho ritenuto… cioè… o almeno ho ritenuto che non
serviva”
Non solo, ma in realtà lo stesso convenuto in sede di prima memoria 171 ter c.p.c. afferma di essere “stato contattato dal Sig. per installare esclusivamente il trasduttore Parte_1
di un ecoscandaglio e non anche il display e gli altri collegamenti”, confermando così im-
plicitamente la circostanza del conferimento dell'incarico.
Inoltre, assumendo anche come vero che il foro di passaggio dell'ecoscandaglio fosse privo di sigillatura anche antecedentemente alle lavorazioni per cui è causa, ciò non avrebbe co-
munque esentato il dall'eseguire tali opere seguendo le regole dell'arte. CP_2
Si rammenti, infatti, che costituisce principio consolidato l'affermazione che l'appaltatore, il quale com'è noto assume un'obbligazione di risultato e non di mezzi, risponde verso il committente per i vizi e i difetti che, oltre dall'esecuzione dell'opera, derivino da condizioni preesistenti, imputabili allo stesso committente o a terzi, se, conoscendoli o potendoli cono-
scere con l'ordinaria perizia, egli non li segnala all'altra parte e non adotta accorgimenti op-
portuni al fine di far conseguire un risultato utile, salvo che non si faccia, in relazione a tale
8 situazione, espressamente esonerare da qualsiasi responsabilità (v. Cass. civ. n.
10927/2011; Cass. civ. n. 12995/2006; Cass. civ. n. 7092/1990).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che "L'appaltatore, anche quando sia chiamato a
realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a
responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità
dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso
di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del
vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente
il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in
relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto" (v. Cass.
civ. n. 10214/2017; Cass. civ. n. 1981/2016; Cass. civ. n. 23665/2016; Cass. civ. n.
8016/2012; Cass. civ. n. 8813/2003).
Da tale consolidato e costante orientamento giurisprudenziale emerge che, nella realizza-
zione dell'opera, l'appaltatore non si pone solamente in qualità di mero esecutore (c.d. nu-
dus minister) ma, applicando la propria perizia e capacità tecnica, è tenuto a rilevare even-
tuali errori progettuali o di direzione dei lavori utilizzando la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, co. 2 c.c., che comporta sia un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natu-
ra dell'attività esercitata, sia ad evitare possibili eventi dannosi. Pertanto, l'appaltatore rima-
ne sempre obbligato a fornire un risultato conforme alle regole dell'arte (v. Cass. civ. n.
20214/2017).
9 Peraltro, si tenga presente che in sede di interrogatorio formale1 l'odierno convenuto inter-
rogato sui fatti di causa e in particolare sulla mancata sigillatura del foro di passaggio del cavo (rectius trasduttore) dell'ecoscandaglio (cfr. verbale di udienza del 27.11.2024, do-
manda n, 3 “DCV se, terminata l'installazione dell'ecoscandaglio sul motoscafo RANIERI
mod. Blue Shadow 23 di proprietà del signor lei provvedeva a sigil- Parte_1
lare il foro di passaggio del cavo dell'ecoscandaglio stesso”) ebbe modo di rispondere che
“No, perché non era parte del mio lavoro. Inoltre, il foro che era posizionato sopra la linea
di galleggiamento tra l'altro era coperto da una cupoletta di acciaio che era vecchia e
quindi l'avevo levata poiché così bisognava fare per far passare il cavo. Avevo anche veri-
ficato in cantiere se c'era una nuova cupoletta ma non era disponibile, sicché così lasciai
anche perché non era parte, come detto, del mio lavoro.” Ammettendo inoltre, in risposta alle altre domande, di aver installato solamente il trasduttore e non anche il GPS Garmin
poiché “per politica aziendale non installiamo dispositivi non forniti da noi stessi, cosa che
dissi chiaramente al signore spiegandogli anche le ragioni”.
Al di là dell'avvenuta o meno installazione anche dell'ecoscandaglio, il ammette CP_2
chiaramente di aver installato il solo trasduttore, e cioè il cavo a cui avrebbe dovuto essere collegato poi l'apparecchio de quo, il quale transita proprio nel foro (privo di sigillatura
Pers adeguata) ed individuato dal CTU, Ing. , quale causa di affondamento del natante.
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie questo Giudice ritiene fondata la pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio da parte attrice.
10 Pertanto, è da ritenersi che, mentre l'attore ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gra-
vante, parte convenuta, al contrario, nulla ha provato in ordine all'esecuzione “ad opera d'arte” delle già citate lavorazioni.
Per quanto concerne, invece, il danno subito dall'attore principio noto è che in tema di ina-
dempimento contrattuale, è il creditore che avanza la pretesa ad avere l'onere di provare l'e-
sistenza e l'entità del danno subito, nonché il nesso causale tra l'inadempimento e il danno.
Sotto questo profilo viene in ausilio la CTU espletata in seno al procedimento di istruzione preventiva sub n. R.G. 30102/2022.
Pers Quanto alla causa dell'affondamento del natante il CTU, Ing. , l'ha così dettagliata-
mente individuata e descritta a pp. 10-12 della sua relazione:
“Ad un esame a vista, lo scafo del natante non ha mostrato segni di urti, deformazioni, ta-
gli, falle, o altre imperfezioni tali da consentire un ingresso di acqua all'interno dello sca-
fo. Per stabilire le cause di affondamento del natante, il sottoscritto CTU ha ritenuto op-
portuno effettuare una prova pratica di galleggiamento. L'imbarcazione Ë stata posta in
mare nella vasca del bacino del Cantiere Navale Golfo di LA in Capoliveri, dove si Ë po-
tuto constatare l'ingresso di acqua a bordo.
Lo specchio d'acqua luogo di accertamento era caratterizzato da mare praticamente calmo
e assenza di increspature (moto ondoso irrilevante), ma l'imbarcazione ha ugualmente mo-
strato movimenti oscillatori di rollio e beccheggio col conseguente affondamento periodico
di parti dello scafo, soprattutto, in relazione alle prove in questione,
sull'aumento/diminuzione del pescaggio prua/poppa (beccheggio).
In condizioni di imbarcazione ferma e stabile, la linea di galleggiamento Ë stata rilevata
all'incirca 1-2 cm al di sotto della demarcazione blu/bianco. Effettivamente, Ë bastato un
11 lieve movimento del natante, causato dall'accesso di un paio di persone a poppa provocan-
ti lo spostamento dei pesi, per generare un flusso di acqua attraverso il foro di natura in-
termittente col movimento dell'imbarcazione durante la fase di abbassamento a poppa. La
seguente fotografia mostra il flusso d'acqua entrante all'interno dell'imbarcazione attra-
verso il foro di passaggio del cavo dell'ecoscandaglio.
Sono bastati pochi minuti per raccogliere sul fondo del pozzetto di poppa qualche litro di
acqua marina. È stato evidente che all'aumentare dell'acqua a bordo, col conseguente au-
mento di peso a poppa, si abbassa sempre di più la linea di galleggiamento a poppa e au-
menta sempre più la frequenza di ingresso acqua ed il tempo di permanenza del foro
sott'acqua. Esaminate le prese a mare e il pozzetto, non sono state rilevate altre cause di
ingresso di acqua a bordo. Per quanto riguarda la pompa di sentina alimentata dalla bat-
teria di bordo, non può essere stabilito allo stato se questa avesse funzionato regolarmente.
Sicuramente però si può affermare che un eventuale intervento di detta pompa avesse potu-
to scaricare la batteria a causa di un funzionamento continuo col conseguente arresto, sen-
za più la possibilità di scaricare all'esterno dello scafo l'acqua entrata.
Alla luce degli accertamenti svolti, può essere stabilito che l'affondamento
dell'imbarcazione RANIERI mod. Blue Shadow 23 di proprietà della parte ricorrente fosse
stato causato dal foro di passaggio del cavo dell'ecoscandaglio privo di sigillante e/o di un
qualunque sistema di sigillatura. Verosimilmente il foro privo di sigillante è stato totalmen-
te conseguenza della lavorazione inerente la sostituzione dell'ecoscandaglio. È stato evi-
dentemente omesso un controllo puntuale all'atto del varo in data 21.05.2022, dal momen-
to che l'ingresso di acqua a bordo, come verificato, avveniva anche a imbarcazione ferma
12 nel bacino del cantiere. Pare trattarsi di un lavoro di installazione dell'ecoscandaglio non
ancora ultimato.”
Dunque, una volta constatato che le lavorazioni de quibus sono state eseguite dall'odierno convenuto, alla luce del compendio documentale in atti e delle risultanze della CTU, emer-
ge chiaramente che il danno subito dall'attore sia eziologicamente riconducibile alle stesse.
In definitiva, è da ritenersi fondata la pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio dall'attore.
3. In punto quantum
In merito alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dal natante per cui è causa il
CTU a pp 12 e 13 ha formulato le seguenti conclusioni:
“
6. COSTI PER L'ELIMINAZIONE DEI DANNI
Sono stati accertati i seguenti danni lamentati da parte ricorrente causati
dall'affondamento del natante. 1) Impianto elettrico completo, incluso staccabatteria,
cassetta elettrica, centralina fusibili, plafoniere, lampade, cablaggi, collegamenti a utenze,
batteria motore, batteria servizi, pompa di sentina;
2) Prefiltro e filtro benzina;
3) Consolle
di guida e comandi motore;
4) Fornellino esterno e rubinetteria del lavello;
5) Cuscineria
esterna, cuscineria interna e tappi gavoni mancanti;
6) Motore fuoribordo 200 CV;
la stima
viene eseguita considerando 455 ore di moto come dichiarato dal CTP nelle Per_2
osservazioni alla bozza;
7) Lavaggio e bonifica scafo in vetroresina. 8) Motore fuoribordo
9,9 CV (stima approssimata non conoscendo anno di fabbricazione e ore di moto); 9)
Ecoscandaglio /gps Garmin Echomap 92S (il trasduttore Ë presente sull'imbarcazione);
10) EL salpa ancora;
Una stima sommaria dei costi per l'eliminazione dei danni
riscontrati, incluso ricambi e manodopera, è la seguente: 1) € 5.000,00 2) € 400,00 3) €
2.000,00 4) € 800,00 5) € 1.100,00 6) € 4.000,00 7) € 1.200,00 8) € 1.000,00 9) € 800,00
13 10) € 1.000,00.
Il totale dei punti da 1 a 7 ammonta a € 14.500,00.
Nel caso debbano essere considerati anche elementi non previsti in narrativa e nella
allegata perizia e documenti in atti. Si aggiungono anche le voci 8, 9, e 10 (totale €
2.800,00), per cui i costi per l'eliminazione dei danni ammontano a € 17.300,00 + IVA 22%
= € 21.106,00.
Detta somma non comprende i costi relativi a servizi di recupero, rimorchio, alaggio, varo,
svuotamento e rimessaggio per il tempo di esecuzione dei lavori, valutabili € 1.200,00 +
IVA 22% = € 1.464,00.
Il totale dei costi per l'eliminazione dei danni derivati dall'affondamento, incluso danni
non inclusi nella documentazione agli atti, vale pertanto € 22.570,00 IVA compresa.”
Illustrato analiticamente quanto sin qui descritto, va ribadito che le risultanze della CTU
sono degne di pieno accoglimento, in forza della scrupolosità degli accertamenti, della logica argomentazione degli approdi, sorretti da metodi rigorosi e scientifici e della motivazione congrua ed immune da censure, accertamenti sorretti pure dalla pregevole
Pers opera dell'ausiliario Ing. .
Deve pure soggiungersi che puntuali erano le repliche del CTU alle osservazioni mosse dalle parti, dovendosi sul punto richiamare il condivisibile orientamento secondo cui il
Giudice “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei
consulenti tecnici di parte che, anche laddove non espressamente confutate, restano
implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Corte d'Appello di
Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
14 Il CTU, dunque, indica, come congruo, l'importo complessivo di € 22.570,00.
Per quanto concerne le altre due voci di spese allegate da parte attrice, id est € 2.845,52 per l'attività di recupero del natante e di “sosta in piazzale” presso il Cantiere Navale Golfo di
LA (cfr. doc. 17, all. attore) ed € 2.208,00 maturati in attesa dello smaltimento del natante
(cfr. doc. 18), il Tribunale ritiene che anche queste voci siano dovute nei limiti di cui si dirà
di seguito.
L'odierno attore ha sufficientemente provato di aver sostenuto tali esborsi attraverso la produzione in giudizio di due contratti sottoscritti dallo con il Cantiere Navale Parte_1
Golfo di LA nei quali viene puntualmente prospettato un totale di spesa e se questa sia stata saldata in toto.
Nel primo contratto identificato come T 37/2022 del 31/10/2022 - [Ctr- 2022.0372.00] si può leggere chiaramente sotto la voce “scadenze” che al 31.12.2022 che vi è stato un acconto da parte dello pari ad € 1.540,52 per il quale è stata emessa la fattura Parte_1
n. 124 del 1/03/2023 mentre la restante voce di debito ammontante ad € 1.305,00 non è
affiancata da nessuna annotazione (cfr. doc. 17).
Per contro, invece, l'altro contratto identificato come T 49/2023 del 23/05/2023 - [Ctr-
2023.0216.00] dà atto che alla data del 30.04.2024 la voce di spesa sullo stesso indicato è
stata saldata.
A fronte di queste considerazioni si reputa corretto riconoscere a parte attrice anche l'ulteriore somma di € 3748,52 (€ 1.540,52 + € 2.208,00) effettivamente sostenuta e da ritenersi pacificamente riconducibile all'evento per cui è a causa.
Il totale complessivo del risarcimento sarà, dunque, pari ad € 26.318,52; tale somma,
costituente voce di danno, va rivalutata alla data odierna;
applicata la rivalutazione si ha
15 una voce di danno, ad oggi, pari ad euro 28.450,32.
5. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applica-
no alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, avuto riguardo al criterio del decisum, deve trovare applicazione lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi applicare i valori minimi in conside-
razione della contiguità del decisum al valore minimo dello scaglione di riferimento.
A carico del convenuto dovranno infine, sempre in applicazione del criterio della soccom-
benza come sopra applicato, essere poste le spese di CTU e CTP sostenute in seno al pro-
cedimento di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
16 1) Dichiara responsabile dei danni cagionati al motoscafo a Controparte_1
motore da diporto di costruzione RANIERI mod. Blue 23, cod. unità ITR- CP_3
NISH529A707 di proprietà di e per l'effetto Parte_1
2) condanna parte convenuta a risarcire a Controparte_1 [...]
i danni subiti al natante sopra descritto che si quantificano in complessi- Parte_2
vi € 28.450,32, somma ad oggi rivalutata;
3) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le Controparte_1
spese del presente giudizio, spese che liquida complessivamente in Euro 3.809,00 per com-
penso unico di avvocato, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
4) condanna a rifondere all'attore Controparte_1 Parte_3
le spese di lite del procedimento per ATP sub R.G. n. 30102/2022 Tribunale Li-
[...]
vorno, che liquida, per l'intero, in euro 1.528,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad € 2.029,59 per spese di CTU, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza dell'11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le dichiarazioni a sé sfavorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al li- bero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valuta- zione delle risultanze istruttorie (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ord. 16/09/2024, n. 24799).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. r.g. 3403/2023 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.08.1960 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Vanni e Yuri Tamburini presso il cui studio sito in Rosignano Solvay,
Lungomare Monte alla Rena n. 46, è elettivamente domiciliato attore
contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1
tante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Tonini Controparte_2
presso il cui studio sito in Brescia, via Sanson n. 11, è elettivamente domiciliata convenuta
in punto: appalto - risarcimento danni a natante
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
presentate in data 11.12.2025
dal procuratore di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: -
accertare la responsabilità della società in persona del legale rap- Controparte_1
presentante, nella causazione dell'affondamento del motoscafo a motore da diporto di co-
struzione RANIERI mod. , cod. unità di proprietà del si- CP_3 C.F._2
gnor per le causali di cui in narrativa, - condannare la convenuta al Parte_1
pagamento in favore della attrice, a titolo di risarcimento danni diretti la somma comples-
siva di € 38.012,11 o quella maggiore o minore che a seguito della eventuale espletanda
istruttoria risulterà di giustizia, oltre ai danni indiretti, nonché oltre alla refusione delle
spese tecniche di A.T.P. e di C.T.P. del procedimento ex art. 669 bis c.p.c. Tribunale di Li-
vorno, Sez. Portoferraio n. R.G. 102/2022 esperito ante causam, oltre interessi e rivaluta-
zione monetaria per i titoli tutti di cui in premessa. Il tutto con vittoria di spese e compensi
legali tanto del presente giudizio, quanto del precedente A.T.P. del Tribunale di Livorno,
Sez. Portoferraio n. R.G. 102/2022”
dal procuratore di parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, adversis reiectis, per i motivi meglio indicati in narrativa,
- in via principale, nel merito, per tutti i motivi indicati in narrativa, rigettare tutte le do-
mande formulate dal Sig. nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
quanto tardive, inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, oltre che sprovviste di so-
stegno probatorio. - in via istruttoria, ci si oppone sin d'ora all'ammissione
2 dell'interrogatorio formale con i capitoli da 1 a 3) e dei mezzi istruttori avversari/dei capi-
toli di prova da 1 a 5) per testi in quanto formulati in modo tendenzioso, generici o, co-
munque, riferiti a circostanze comprovabili documentalmente. - Con vittoria di spese ed
onorari del presente giudizio nonchè del giudizio di ATP, RG 102/2022”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 9.12.2023 ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sen- Controparte_1
tirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: -
accertare la responsabilità della società in persona del legale rap- Controparte_1
presentante, nella causazione dell'affondamento del motoscafo a motore da diporto di co-
struzione RANIERI mod. , cod. unità di proprietà del si- CP_3 C.F._2
gnor per le causali di cui in narrativa, - condannare la convenuta al Parte_1
pagamento in favore della attrice, a titolo di risarcimento danni diretti la somma comples-
siva di € 38.012,11 o quella maggiore o minore che a seguito della eventuale espletanda
istruttoria risulterà di giustizia, oltre ai danni indiretti, nonché oltre alla refusione delle
spese tecniche di A.T.P. e di C.T.P. del procedimento ex art. 669 bis c.p.c. Tribunale di Li-
vorno, Sez. Portoferraio n. R.G. 102/2022 esperito ante causam, oltre interessi e rivaluta-
zione monetaria per i titoli tutti di cui in premessa. Il tutto con vittoria di spese e compensi
legali tanto del presente giudizio, quanto del precedente A.T.P. del Tribunale di Livorno,
Sez. Portoferraio n. R.G. 102/2022.”.
3 A sostegno della propria domanda parte attrice deduceva: - di essere proprietario di un mo-
toscafo a motore da diporto di costruzione mod. cod. unità CP_4 CP_3 CP_3
colore bianco con finiture blu, anno di costruzione 2007 e realizzato in C.F._2
fibra di vetro, equipaggiato con un motore fuoribordo mod. J200PX4, matr. CP_5
30025093, anno di costruzione 2005, cilindrata 3.614 cm3, potenza 147 kW (200 CV),
nonché motore fuoribordo ausiliario YAMAHA 9.9 CV;
- di aver contattato nel mese di gennaio 2022 il legale rappresentante dell'odierna convenu-
ta, per l'installazione sul predetto natante di “Ecoscandaglio/gps Garmin CP_2
Echomap 92S” e che dette lavorazioni venivano eseguite direttamente dal con ini- CP_2
zio il 20.01.2022 per un primo intervento, e fine dei lavori il giorno 19.02.2022 con un se-
condo intervento conclusivo;
- che il giorno 21.05.2022 la barca veniva messa in mare al porto di Porto Azzurro, tuttavia dopo pochi giorni, e segnatamente in data 30.05.2022, il signor veniva contat- Parte_1
tato dall'impresa Spazio Mare, operante presso il porto di Porto Azzurro, la quale lo infor-
mava incredibilmente che la suddetta imbarcazione, ormeggiata presso il campo boe anti-
stante la spiaggia “La Rossa” alla boa n. 59 era affondata;
- di aver proposto ricorso ex art. 696 bis dinnanzi all'intestato Tribunale sub n. R.G.
Pers 30102/2022 in seno al quale il CTU nominato, Ing. , concludeva la relazione peritale individuando la causa dell'affondamento del natante de quo alla mancanza di sigillante del foro di passaggio del cavo dell'ecoscandaglio, da ricondursi verosimilmente ai lavori di so-
stituzione di tale attrezzatura.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio con- Controparte_1
testando la domanda attorea sia in punto an che in punto quantum; in via preliminare, la
4 convenuta eccepiva carenza di legittimazione passiva della stessa in quanto parte attrice non avrebbe in alcun modo provato il vincolo contrattuale fra le parti e il conferimento dell'incarico di sostituzione dell'ecoscandaglio al nel merito la convenuta chie- CP_2
deva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza dell'1.07.2024, il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto oltre alla prova per testi limitatamente ai capitoli di prova ammessi, che ve- CP_2
nivano espletati all'udienza del 27.11.2024.
All'udienza del 15.01.2025, previa verifica circa la corretta acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva, il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione rin-
viava per la decisione e per la pronuncia del dispositivo e della contestuale motivazione all'udienza del 11.12.2025.
A tale udienza il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
2. In punto an
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di cui appresso si dirà.
Risulta per tabulas che il sig. è proprietario del motoscafo di costruzione Parte_1
RANIERI mod. Blue Shadow 23, cod. unità ITRNISH529A707, colore bianco con finiture blu, anno di costruzione 2007 e realizzato in fibra di vetro, equipaggiato con un motore fuo-
ribordo mod. J200PX4, matr. 30025093, anno di costruzione 2005, cilindrata CP_5
3.614 cm3, potenza 147 kW (200 CV), nonché motore fuoribordo ausiliario YAMAHA 9.9
CV.
Così come è provato documentalmente che in data 30.05.2022 l'odierno attore veniva con-
tattato d'urgenza dall'impresa Spazio Mare, operante presso il porto di Porto Azzurro, la
5 quale lo informava che la suddetta imbarcazione, ormeggiata presso il campo boe antistante la spiaggia “La Rossa” alla boa n. 59 era affondata.
Sia le relazioni tecniche commissionate dall'odierno attore nell'immediatezza del fatto e svolte stragiudizialmente, sia la consulenza tecnica d'ufficio espletata in seno al procedi-
mento ex art. 696 bis c.p.c. depositate in atti hanno individuato la causa dell'affondamento del natante nella mancanza di sigillatura adeguata del foro di passaggio del cavo dell'ecoscandaglio.
Pertanto, in questa sede parte attrice allega l'inadempimento contrattuale dell'odierno con-
venuto relativamente al contratto di appalto concluso oralmente con cui il sig. Parte_1
avrebbe conferito direttamente al l'incarico di svolgere alcune lavorazioni al na- CP_2
tante de quo (in particolare l'installazione di “Ecoscandaglio/gps Garmin Echomap 92S”) e agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'imbarcazione a se-
guito dell'affondamento causalmente riconducibile alle lavorazioni per cui è causa.
L'odierna convenuta, costituendosi in giudizio, reiterava le medesime eccezioni già formu-
late in sede di procedimento di istruzione preventiva. In particolare, parte convenuta ecce-
piva la carenza di legittimazione passiva della stessa per non aver l'attore in alcun modo provato la sussistenza di un vincolo contrattuale fra le parti e il conferimento dell'incarico al Conseguentemente, la convenuta contestava l'esistenza di una qualsiasi sua re- CP_2
sponsabilità in ordine alla causazione dei danni de quibus, per non avere la stessa mai effet-
tuato alcuna lavorazione sul predetto natante.
Principale punto in contestazione, dunque, risulta essere l'esistenza o meno di un vincolo contrattuale fra le parti.
6 Sul punto, appare opportuno rammentare che – secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio
2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez.
II, 5 dicembre 1994, n. 10446) – in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento –salvo che si tratti di obbligazioni negative– deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che qui ci occupa, ad avviso di questo Giudice, è da ritenersi esaustivamente assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice in quanto la stessa ha dato prova dell'esistenza del titolo (id est contratto di appalto che, si rammenti, ben può essere validamente concluso anche in forma orale) depositando in PCT le registrazioni di due telefonate intercorse fra le odierne parti in causa, rispetto alle quali peraltro parte convenuta non ne disconosce la paternità, e nelle quali si rinviene l'ammissione da parte del di aver svolto le lavorazioni per cui è causa (cfr. in par- CP_2
ticolare la telefonata AUD-20230928-WA0016 sub doc. 15 in cui alla domanda dell'odierno attore “ sono , mi venne a montare un Garmin lì CP_2 Parte_1
a LA, si ricorda…”, il convenuto risponde con un secco “si”; segue poi tutta una parte
7 della conversazione in cui lo spiega l'accaduto al e quest'ultimo Parte_1 CP_2
espressamente ammette, al minuto 1:25, “ma quel tappino (n.d.r. sul foro dove passa il tra-
sduttore) non c'era neanche prima”; oppure ancora al minuto 4:40 il dice chiara- CP_2
mente “se una cosa la trovo sigillata, la sigillo, ma se non la trovo sigillata presumo che
vada bene”; al minuto 05:50 invece il convenuto riferisce che “già non lo volevo fare quel
lavoro lì, le ho fatto una cortesia ed ora mi dice che è andata a fondo per colpa mia”; Cfr.
anche doc. 16 AUD-20230928-WA0017 in cui al minuto 05:48 si può sentire chiaramente il dire che “se io ho levato un tappo di silicone, ce l'ho rimesso, se non ce l'ho CP_2
trovato non ce l'ho rimesso perché non ho ritenuto… cioè… o almeno ho ritenuto che non
serviva”
Non solo, ma in realtà lo stesso convenuto in sede di prima memoria 171 ter c.p.c. afferma di essere “stato contattato dal Sig. per installare esclusivamente il trasduttore Parte_1
di un ecoscandaglio e non anche il display e gli altri collegamenti”, confermando così im-
plicitamente la circostanza del conferimento dell'incarico.
Inoltre, assumendo anche come vero che il foro di passaggio dell'ecoscandaglio fosse privo di sigillatura anche antecedentemente alle lavorazioni per cui è causa, ciò non avrebbe co-
munque esentato il dall'eseguire tali opere seguendo le regole dell'arte. CP_2
Si rammenti, infatti, che costituisce principio consolidato l'affermazione che l'appaltatore, il quale com'è noto assume un'obbligazione di risultato e non di mezzi, risponde verso il committente per i vizi e i difetti che, oltre dall'esecuzione dell'opera, derivino da condizioni preesistenti, imputabili allo stesso committente o a terzi, se, conoscendoli o potendoli cono-
scere con l'ordinaria perizia, egli non li segnala all'altra parte e non adotta accorgimenti op-
portuni al fine di far conseguire un risultato utile, salvo che non si faccia, in relazione a tale
8 situazione, espressamente esonerare da qualsiasi responsabilità (v. Cass. civ. n.
10927/2011; Cass. civ. n. 12995/2006; Cass. civ. n. 7092/1990).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che "L'appaltatore, anche quando sia chiamato a
realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a
responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità
dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso
di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del
vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente
il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in
relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto" (v. Cass.
civ. n. 10214/2017; Cass. civ. n. 1981/2016; Cass. civ. n. 23665/2016; Cass. civ. n.
8016/2012; Cass. civ. n. 8813/2003).
Da tale consolidato e costante orientamento giurisprudenziale emerge che, nella realizza-
zione dell'opera, l'appaltatore non si pone solamente in qualità di mero esecutore (c.d. nu-
dus minister) ma, applicando la propria perizia e capacità tecnica, è tenuto a rilevare even-
tuali errori progettuali o di direzione dei lavori utilizzando la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, co. 2 c.c., che comporta sia un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natu-
ra dell'attività esercitata, sia ad evitare possibili eventi dannosi. Pertanto, l'appaltatore rima-
ne sempre obbligato a fornire un risultato conforme alle regole dell'arte (v. Cass. civ. n.
20214/2017).
9 Peraltro, si tenga presente che in sede di interrogatorio formale1 l'odierno convenuto inter-
rogato sui fatti di causa e in particolare sulla mancata sigillatura del foro di passaggio del cavo (rectius trasduttore) dell'ecoscandaglio (cfr. verbale di udienza del 27.11.2024, do-
manda n, 3 “DCV se, terminata l'installazione dell'ecoscandaglio sul motoscafo RANIERI
mod. Blue Shadow 23 di proprietà del signor lei provvedeva a sigil- Parte_1
lare il foro di passaggio del cavo dell'ecoscandaglio stesso”) ebbe modo di rispondere che
“No, perché non era parte del mio lavoro. Inoltre, il foro che era posizionato sopra la linea
di galleggiamento tra l'altro era coperto da una cupoletta di acciaio che era vecchia e
quindi l'avevo levata poiché così bisognava fare per far passare il cavo. Avevo anche veri-
ficato in cantiere se c'era una nuova cupoletta ma non era disponibile, sicché così lasciai
anche perché non era parte, come detto, del mio lavoro.” Ammettendo inoltre, in risposta alle altre domande, di aver installato solamente il trasduttore e non anche il GPS Garmin
poiché “per politica aziendale non installiamo dispositivi non forniti da noi stessi, cosa che
dissi chiaramente al signore spiegandogli anche le ragioni”.
Al di là dell'avvenuta o meno installazione anche dell'ecoscandaglio, il ammette CP_2
chiaramente di aver installato il solo trasduttore, e cioè il cavo a cui avrebbe dovuto essere collegato poi l'apparecchio de quo, il quale transita proprio nel foro (privo di sigillatura
Pers adeguata) ed individuato dal CTU, Ing. , quale causa di affondamento del natante.
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie questo Giudice ritiene fondata la pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio da parte attrice.
10 Pertanto, è da ritenersi che, mentre l'attore ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gra-
vante, parte convenuta, al contrario, nulla ha provato in ordine all'esecuzione “ad opera d'arte” delle già citate lavorazioni.
Per quanto concerne, invece, il danno subito dall'attore principio noto è che in tema di ina-
dempimento contrattuale, è il creditore che avanza la pretesa ad avere l'onere di provare l'e-
sistenza e l'entità del danno subito, nonché il nesso causale tra l'inadempimento e il danno.
Sotto questo profilo viene in ausilio la CTU espletata in seno al procedimento di istruzione preventiva sub n. R.G. 30102/2022.
Pers Quanto alla causa dell'affondamento del natante il CTU, Ing. , l'ha così dettagliata-
mente individuata e descritta a pp. 10-12 della sua relazione:
“Ad un esame a vista, lo scafo del natante non ha mostrato segni di urti, deformazioni, ta-
gli, falle, o altre imperfezioni tali da consentire un ingresso di acqua all'interno dello sca-
fo. Per stabilire le cause di affondamento del natante, il sottoscritto CTU ha ritenuto op-
portuno effettuare una prova pratica di galleggiamento. L'imbarcazione Ë stata posta in
mare nella vasca del bacino del Cantiere Navale Golfo di LA in Capoliveri, dove si Ë po-
tuto constatare l'ingresso di acqua a bordo.
Lo specchio d'acqua luogo di accertamento era caratterizzato da mare praticamente calmo
e assenza di increspature (moto ondoso irrilevante), ma l'imbarcazione ha ugualmente mo-
strato movimenti oscillatori di rollio e beccheggio col conseguente affondamento periodico
di parti dello scafo, soprattutto, in relazione alle prove in questione,
sull'aumento/diminuzione del pescaggio prua/poppa (beccheggio).
In condizioni di imbarcazione ferma e stabile, la linea di galleggiamento Ë stata rilevata
all'incirca 1-2 cm al di sotto della demarcazione blu/bianco. Effettivamente, Ë bastato un
11 lieve movimento del natante, causato dall'accesso di un paio di persone a poppa provocan-
ti lo spostamento dei pesi, per generare un flusso di acqua attraverso il foro di natura in-
termittente col movimento dell'imbarcazione durante la fase di abbassamento a poppa. La
seguente fotografia mostra il flusso d'acqua entrante all'interno dell'imbarcazione attra-
verso il foro di passaggio del cavo dell'ecoscandaglio.
Sono bastati pochi minuti per raccogliere sul fondo del pozzetto di poppa qualche litro di
acqua marina. È stato evidente che all'aumentare dell'acqua a bordo, col conseguente au-
mento di peso a poppa, si abbassa sempre di più la linea di galleggiamento a poppa e au-
menta sempre più la frequenza di ingresso acqua ed il tempo di permanenza del foro
sott'acqua. Esaminate le prese a mare e il pozzetto, non sono state rilevate altre cause di
ingresso di acqua a bordo. Per quanto riguarda la pompa di sentina alimentata dalla bat-
teria di bordo, non può essere stabilito allo stato se questa avesse funzionato regolarmente.
Sicuramente però si può affermare che un eventuale intervento di detta pompa avesse potu-
to scaricare la batteria a causa di un funzionamento continuo col conseguente arresto, sen-
za più la possibilità di scaricare all'esterno dello scafo l'acqua entrata.
Alla luce degli accertamenti svolti, può essere stabilito che l'affondamento
dell'imbarcazione RANIERI mod. Blue Shadow 23 di proprietà della parte ricorrente fosse
stato causato dal foro di passaggio del cavo dell'ecoscandaglio privo di sigillante e/o di un
qualunque sistema di sigillatura. Verosimilmente il foro privo di sigillante è stato totalmen-
te conseguenza della lavorazione inerente la sostituzione dell'ecoscandaglio. È stato evi-
dentemente omesso un controllo puntuale all'atto del varo in data 21.05.2022, dal momen-
to che l'ingresso di acqua a bordo, come verificato, avveniva anche a imbarcazione ferma
12 nel bacino del cantiere. Pare trattarsi di un lavoro di installazione dell'ecoscandaglio non
ancora ultimato.”
Dunque, una volta constatato che le lavorazioni de quibus sono state eseguite dall'odierno convenuto, alla luce del compendio documentale in atti e delle risultanze della CTU, emer-
ge chiaramente che il danno subito dall'attore sia eziologicamente riconducibile alle stesse.
In definitiva, è da ritenersi fondata la pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio dall'attore.
3. In punto quantum
In merito alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dal natante per cui è causa il
CTU a pp 12 e 13 ha formulato le seguenti conclusioni:
“
6. COSTI PER L'ELIMINAZIONE DEI DANNI
Sono stati accertati i seguenti danni lamentati da parte ricorrente causati
dall'affondamento del natante. 1) Impianto elettrico completo, incluso staccabatteria,
cassetta elettrica, centralina fusibili, plafoniere, lampade, cablaggi, collegamenti a utenze,
batteria motore, batteria servizi, pompa di sentina;
2) Prefiltro e filtro benzina;
3) Consolle
di guida e comandi motore;
4) Fornellino esterno e rubinetteria del lavello;
5) Cuscineria
esterna, cuscineria interna e tappi gavoni mancanti;
6) Motore fuoribordo 200 CV;
la stima
viene eseguita considerando 455 ore di moto come dichiarato dal CTP nelle Per_2
osservazioni alla bozza;
7) Lavaggio e bonifica scafo in vetroresina. 8) Motore fuoribordo
9,9 CV (stima approssimata non conoscendo anno di fabbricazione e ore di moto); 9)
Ecoscandaglio /gps Garmin Echomap 92S (il trasduttore Ë presente sull'imbarcazione);
10) EL salpa ancora;
Una stima sommaria dei costi per l'eliminazione dei danni
riscontrati, incluso ricambi e manodopera, è la seguente: 1) € 5.000,00 2) € 400,00 3) €
2.000,00 4) € 800,00 5) € 1.100,00 6) € 4.000,00 7) € 1.200,00 8) € 1.000,00 9) € 800,00
13 10) € 1.000,00.
Il totale dei punti da 1 a 7 ammonta a € 14.500,00.
Nel caso debbano essere considerati anche elementi non previsti in narrativa e nella
allegata perizia e documenti in atti. Si aggiungono anche le voci 8, 9, e 10 (totale €
2.800,00), per cui i costi per l'eliminazione dei danni ammontano a € 17.300,00 + IVA 22%
= € 21.106,00.
Detta somma non comprende i costi relativi a servizi di recupero, rimorchio, alaggio, varo,
svuotamento e rimessaggio per il tempo di esecuzione dei lavori, valutabili € 1.200,00 +
IVA 22% = € 1.464,00.
Il totale dei costi per l'eliminazione dei danni derivati dall'affondamento, incluso danni
non inclusi nella documentazione agli atti, vale pertanto € 22.570,00 IVA compresa.”
Illustrato analiticamente quanto sin qui descritto, va ribadito che le risultanze della CTU
sono degne di pieno accoglimento, in forza della scrupolosità degli accertamenti, della logica argomentazione degli approdi, sorretti da metodi rigorosi e scientifici e della motivazione congrua ed immune da censure, accertamenti sorretti pure dalla pregevole
Pers opera dell'ausiliario Ing. .
Deve pure soggiungersi che puntuali erano le repliche del CTU alle osservazioni mosse dalle parti, dovendosi sul punto richiamare il condivisibile orientamento secondo cui il
Giudice “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei
consulenti tecnici di parte che, anche laddove non espressamente confutate, restano
implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Corte d'Appello di
Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
14 Il CTU, dunque, indica, come congruo, l'importo complessivo di € 22.570,00.
Per quanto concerne le altre due voci di spese allegate da parte attrice, id est € 2.845,52 per l'attività di recupero del natante e di “sosta in piazzale” presso il Cantiere Navale Golfo di
LA (cfr. doc. 17, all. attore) ed € 2.208,00 maturati in attesa dello smaltimento del natante
(cfr. doc. 18), il Tribunale ritiene che anche queste voci siano dovute nei limiti di cui si dirà
di seguito.
L'odierno attore ha sufficientemente provato di aver sostenuto tali esborsi attraverso la produzione in giudizio di due contratti sottoscritti dallo con il Cantiere Navale Parte_1
Golfo di LA nei quali viene puntualmente prospettato un totale di spesa e se questa sia stata saldata in toto.
Nel primo contratto identificato come T 37/2022 del 31/10/2022 - [Ctr- 2022.0372.00] si può leggere chiaramente sotto la voce “scadenze” che al 31.12.2022 che vi è stato un acconto da parte dello pari ad € 1.540,52 per il quale è stata emessa la fattura Parte_1
n. 124 del 1/03/2023 mentre la restante voce di debito ammontante ad € 1.305,00 non è
affiancata da nessuna annotazione (cfr. doc. 17).
Per contro, invece, l'altro contratto identificato come T 49/2023 del 23/05/2023 - [Ctr-
2023.0216.00] dà atto che alla data del 30.04.2024 la voce di spesa sullo stesso indicato è
stata saldata.
A fronte di queste considerazioni si reputa corretto riconoscere a parte attrice anche l'ulteriore somma di € 3748,52 (€ 1.540,52 + € 2.208,00) effettivamente sostenuta e da ritenersi pacificamente riconducibile all'evento per cui è a causa.
Il totale complessivo del risarcimento sarà, dunque, pari ad € 26.318,52; tale somma,
costituente voce di danno, va rivalutata alla data odierna;
applicata la rivalutazione si ha
15 una voce di danno, ad oggi, pari ad euro 28.450,32.
5. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applica-
no alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, avuto riguardo al criterio del decisum, deve trovare applicazione lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi applicare i valori minimi in conside-
razione della contiguità del decisum al valore minimo dello scaglione di riferimento.
A carico del convenuto dovranno infine, sempre in applicazione del criterio della soccom-
benza come sopra applicato, essere poste le spese di CTU e CTP sostenute in seno al pro-
cedimento di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
16 1) Dichiara responsabile dei danni cagionati al motoscafo a Controparte_1
motore da diporto di costruzione RANIERI mod. Blue 23, cod. unità ITR- CP_3
NISH529A707 di proprietà di e per l'effetto Parte_1
2) condanna parte convenuta a risarcire a Controparte_1 [...]
i danni subiti al natante sopra descritto che si quantificano in complessi- Parte_2
vi € 28.450,32, somma ad oggi rivalutata;
3) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le Controparte_1
spese del presente giudizio, spese che liquida complessivamente in Euro 3.809,00 per com-
penso unico di avvocato, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
4) condanna a rifondere all'attore Controparte_1 Parte_3
le spese di lite del procedimento per ATP sub R.G. n. 30102/2022 Tribunale Li-
[...]
vorno, che liquida, per l'intero, in euro 1.528,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad € 2.029,59 per spese di CTU, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza dell'11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le dichiarazioni a sé sfavorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al li- bero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valuta- zione delle risultanze istruttorie (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ord. 16/09/2024, n. 24799).