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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/12/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3457/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
TAGLIAMENTO n. 22, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. DOMENICO TRAPANESE (c.f. , che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
[...]
, Controparte_1
Sede di SIRACUSA, c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in RIVA FORTE DEL GALLO n. 2, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e CP_1 dif. per procura in atti dall'avv. GIOVANNI SICUSO (c.f.
) C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai
1 difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo ha chiesto: Parte_1
<< -ritenere e dichiarare che il sig. è affetto da Parte_1 ipoacusia percettiva bilaterale accentuata per le alte frequenze di natura tecnopatica e causata dall'attività lavorativa svolta;
-ritenere e dichiarare che il sig. , a causa della Parte_1 patologia di ipoacusia da cui è affetto, presenta un grado di inabilità non inferiore al 15,3%;
-ordinare all' di Siracusa di riconoscere al sig. CP_1 [...]
un grado di inabilità non inferiore al 15,3% a decorrere dal Parte_1
03.05.2018, data in cui ha sollecitato la richiesta di indennizzo;
-condannare, conseguentemente, l' di Siracusa a corrispondere CP_1 al sig. l'indennizzo dal 03.05.2015 spettante in forza Parte_1 del riconoscimento del corretto grado di inabilità pari al 15,3%, con interessi e rivalutazione >>.
ha esposto che durante la sua lunga attività Parte_1 lavorativa (operaio caminista, muratore e fornellista industriale per varie ditte sin dal 01.12.1970), è stato esposto a rumore e ciò gli ha cagionato una patologia professionale, e che in data 09.09.2014 il sig. Pt_1 presentava, senza esito positivo, domanda all sede di Siracusa per il CP_1 riconoscimento della natura professionale della ipoacusia della quale risultava affetto. Si è costituito in giudizio tempestivamente e ritualmente l' , CP_1 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito << ex art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 la prescrizione dell'azione atta a conseguire le prestazioni di cui in richiesta
->, affermando che la patologia denunciata << risultava già a conoscenza dello stesso con superamento del minimo indennizzabile, giusto tracciato audiometrico del medico competente, in data 26/11/2008. Trattandosi di soggetto sottoposto a controllo medico dalla sorveglianza sanitaria
2 obbligatoria, la stessa si manifestò –ove fosse- in modo percettibile al lavoratore, tanto da essere a conoscenza dello stesso datore di lavoro, e con le necessarie caratteristiche invalidanti (C. Cost. n.31/91) almeno fin dalla certificazione medica del Novembre 2008 e come da certificazione medica di sorveglianza in possesso della ditta predetta e nelle disponibilità del lavoratore (ex D.M. 626/94) >>; ha, anche, eccepito << la mancanza di prova dell'effettiva esposizione del lavoratore ad alcun agente patogeno, rilevante ai fini causali rispetto alle patologia denunciate >>. E' stata espletata consulenza medico-legale. Il C.T.U. , con conclusioni condivisibili - siccome frutto di un attento studio della situazione di fatto e della corretta e ben motivata applicazione delle regole tecniche inerenti la materia in esame - ha rilevato quanto segue (si riportano testuali stralci significativi della perizia).
<< Dall'esame della documentazione sanitaria allegata agli atti processuali si evince che il ricorrente. in data 10.09.2014, inoltrò istanza all' di Siracusa tesa ad ottenere il riconoscimento di una ipoacusia da CP_1 rumore che lo stesso avrebbe contratto durante la vita lavorativa con la qualifica di muratore, caminista e fornellista, così per come desunto dal certificato di Malattia Professionale allegato all'istanza. Espletati dall'area sanitaria dell' di Siracusa gli accertamenti CP_1 di rito, ivi compreso il ricovero dell'istante in regime di Day Service il 19.11.2014 presso l'UOC di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina, si concluse per: “Ipoacusia percettiva sinistra, ai limiti della norma a destra con caduta sulle alte frequenze di probabile origine professionale". Il caso veniva definito negativamente per motivi di prescrizione perché erano trascorsi i termini previsti dalla legge (art. 112 D.P.R. 1124/1965) per richiedere la prestazione. Dall'esame degli atti processuali si evidenzia che il ricorrente signor la svolto l'attività lavorativa di operaio specializzato polivalente Pt_1 alle dipendenze di aziende metalmeccaniche con esposizione a rumore per un numero sufficiente di anni, oltre 40, perché si possa sviluppare una patologia da rumore, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, da lesione del nervo acustico e delle cellule cocleari, come evidenziato dagli esami audiometrici effettuati nel corso degli anni. La ipoacusia neurosensoriale è una malattia tipicamente correlata a rumore, dovuta a lesione delle cellule cocleari dell'organo del Corti,
3 struttura dell'orecchio interno presente nella coclea, che converte i segnali acustici in impulsi nervosi interpretati dal cervello. Ritengo, pertanto, che la ipoacusia che affligge il ricorrente ha le caratteristiche per essere riconosciuta malattia professionale da esposizione a rumore. Il caso in esame rappresenta un classico quadro di ipoacusia percettiva con il classico grafico audiometrico a “cucchiaio” o “pipa” con anamnesi positiva per una esposizione a rumore di non breve durata. La non breve esposizione al rumore, oltre 40 anni, è assai compatibile, pertanto, con l'insorgenza di una ipoacusia professionale. L'ipoacusia da rumore era già presente a partire dal 2008, come da esami audiometrici presenti agli atti, del 2008 e dell'ASL 8 di Siracusa del 2010, a fronte della richiesta di riconoscimento di Malattia Professionale avanzata all' di Siracusa nel mese di settembre 2014. CP_1
Alla data della predetta istanza l'entità del danno da rumore, applicando la Tabella di Marello, è pari all'8%, come si evince dalla lettura dell'esame audiometrico eseguito presso struttura pubblica dell'U.O.C. di Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Messina del 19.11.2014. Tale accertamento audiometrico è quello più vicino all'epoca di cessazione del rischio, avvenuta, per inizio di cassa integrazione e mobilità, nel mese di marzo 2016 e successivo pensionamento dal mese di maggio 2017 …
… L'esame audiometrico, allegato agli atti, risalente al 24.05.2023, ovvero a distanza di sette anni dalla cessazione del rischio per avvenuto pensionamento nel maggio 2017 e, pertanto, dalla cessazione del rischio rumore, rileva un peggioramento ascrivibile, pertanto, a presbiacusia e non a esposizione a rumore. A conclusione di quanto sopra detto, ritengo che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale di cui l'istante è affetto sia di natura professionale e che comporta una inabilità lavorativa quantificabile nella misura dell'8% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 10.09.2014 >>. Il nominato CTU nominato ha, pertanto, riconosciuto la natura professionale della ipoacusia di cui è affetto il ricorrente e la sussistenza del nesso causale della patologia con le specifiche lavorazioni cui era adibito e quantificato nella misura dell'8% il grado di inabilità lavorativa;
ha, peraltro, evidenziato che l'ipoacusia da rumore era già presente a partire dal 2008, come da esami audiometrici presenti agli atti, del 2008 e
4 dell'ASL 8 di Siracusa del 2010, a fronte della richiesta di riconoscimento di Malattia Professionale avanzata all' di Siracusa nel mese di CP_1 settembre 2014. L'azione per il conseguimento del diritto alla rendita per malattia professionale si estingue, ai sensi dell'art. 112, comma 1, del D.P.R. 1124/1965, decorsi tre anni dalla manifestazione della malattia professionale;
al fine di individuare la decorrenza della prescrizione della prestazione assicurativa, coincidente con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile, assume rilievo la sottoposizione ad esami diagnostici dello stesso assicurato il quale, qualora eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, ha l'onere di fornire la relativa prova (Trib. Sciacca, sez. lav., 17/01/2023, n. 5, in Redazione Giuffrè 2023, 64). In materia di malattia professionale, la manifestazione rilevante ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione previsto dal d.P.R. n. 1124/1965, può ritenersi verificata nel caso in cui sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia ed i suoi connotati di professionalità e indennizzabilità siano conoscibili dalla persona interessato;
questa conoscibilità -che si differenzia dalla conoscenza- consiste nella possibilità che un certo elemento sia riconoscibile sulla scorta del sapere scientifico del momento (Corte Appello Torino, sez. lav., 15/07/2022, n. 314, in Redazione Giuffrè 2022, 193). Il termine prescrizionale di cui all'art. 112 del T.U. n. 1124 del 1965 comincia a decorrere dal giorno in cui la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi esterni alla persona dell'assicurato, ovvero dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dello stato morboso e della sua conoscibilità da parte dell'assicurato (Corte Appello Reggio Calabria, sez. lav., 19/05/2022, n. 158, in Redazione Giuffrè 2022, 180). Dall'esito dell'accertamento peritale emerge che l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente ricorso è, pertanto, prescritta, atteso i tempi di conoscibilità (2008, 2010, 20014) da parte del ricorrente dell'esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado invalidante. Atteso che l'apprezzamento dell'avvenuta prescrizione per il godimento del beneficio si è venuto a realizzare con ragionevole certezza
5 in corso di causa ed in esito alle risultanze dell'accertamento peritale espletato, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite;
i costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, vengono definitivamente posti a carico della parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3457/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda per intervenuta prescrizione;
compensa le spese di lite pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente. Siracusa, 27/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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