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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3705/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto di fornitura – restituzione somme e risarcimento danni
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Varriale, Parte_1 come da procura in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Controparte_1
Malandrino, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
24/10/2024, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.01.2016, Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore le
[...]
esponendo che nell'anno 2000, congiuntamente al fratello CP_1 [...]
, ebbe ad aprire presso le , filiale di San Marzano Sul CP_2 Controparte_1
Sarno, il libretto postale n 15474458, tra loro cointestato e che all'atto dell'apertura del suddetto libretto, i germani ebbero a versare n. 2 assegni bancari di euro 20.000,00 cadauno, emessi dalla Unipol Ass.ni Spa causale riscatto polizza vita, di cui uno intestato ad esso attore e l'altro al germano. Allegava che nell'anno 2006, ad insaputa di esso attore, detto libretto veniva estinto, presumibilmente dal , previa riscossione di tutte le CP_2 somme in esso contenute, per cui in data 14.03.2014, ebbe a chiedere alle il resoconto movimentazione (versamenti e prelievi), copia Controparte_1 dei titoli versati, nominativi di coloro che avevano operato sul libretto, nominativo di colui che aveva estinto il rapporto, ma non Controparte_1 avevano fornito la documentazione. Con diffida AR n 146209207875 del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 10.07.14 e ricevuta il 18.07.14 il ricorrente ebbe a chiedere, invano, ancora una volta, alle , copia della predetta documentazione, per Controparte_1 cui, stante l'inadempimento, l'attore adiva la suddetta Autorità Giudiziaria mediante procedura monitoria, ottenendo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 428/15 del 15.02.15 per la consegna dei documenti, che veniva notificato a unitamente all'atto di CP_1 precetto in data 18.03.2015, senza riuscire ad ottenere la documentazione.
Tale inadempimento ebbe a comportare danni economici ad esso attore, il quale non aveva potuto agire giudizialmente nei confronti di chi ebbe impropriamente ed illegittimamente a prelevare dal libretto postale tutte le somme in esso contenute, ivi compresa la somma di euro 20.000,00 da lui versate, Pertanto, esaurito ogni bonario tentativo di risoluzione della presente controversia, chiedeva al giudice di accertare l'inadempimento in cui è incorsa le per non aver rilasciato la documentazione Controparte_1 richiesta e di condannarla al risarcimento dei danni nella misura di euro
20.000,00 oltre interessi come per legge.
Costituitasi in giudizio, deduceva che il libretto postale CP_1 oggetto di causa era stato estinto in data 01.02.2006 con un prelievo a saldo pari ad €. 20,81 da parte di e che di nessun danno poteva CP_2 dolersi l'attore, il quale non aveva nemmeno convenuto in giudizio il germano cointestatario del libretto. Produceva il resoconto movimentazione del libretto postale da cui si evincevano le allegate circostanze e chiedeva l'estromissione dal giudizio e il rigetto della domanda.
Sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, discussa la causa, la stessa veniva decisa.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Invero dalla documentazione prodotta da risulta provata la CP_1 cointestazione del libretto postale tra l'attore ed il fratello, l'ammontare delle somme versate e giacenti per euro 42.042,65, il prelievo della somma di euro
42.042,65 avvenuto il 19.01.06 da parte del , la estinzione del CP_2 libretto in data 01.02.2006 sempre per opera di detto germano.
Va evidenziato che la domanda attorea si fonda sull'inadempimento contrattuale di per non aver consegnato al cliente la CP_1 documentazione richiesta e alla quale l'attore aveva diritto sia in quanto titolare cointestatario del libretto postale, sia per il diritto espressamente riconosciuto dall'art. 119 Tub. L'omessa consegna della documentazione bancaria, reiterata nel tempo anche dopo la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto in data 18/3/2015, non ha permesso all'attore di avere le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 informazioni e la documentazione sul libretto postale, che gli avrebbe consentito di agire nei confronti del germano cointestatario del libretto, il quale si era appropriato dell'intera somma depositata, pur provenendo da provvista fornita per la metà dall'attore. In pratica l'attore non ha contestato a di aver consentito il CP_1 prelievo da parte del , il quale, come cointestatario del libretto CP_2 postale, con facoltà disgiunta di operare sullo stesso, ben poteva prelevare l'intero importo ed estinguere il libretto;
ma lamenta i danni ad esso provocati dall'omessa tempestiva consegna della documentazione relativa al libretto, prodotta dalla convenuta solo nel presente giudizio, quando ogni possibile azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del era ormai CP_2 prescritta, per essere trascorsi più di dieci anni dalla data di estinzione del libretto postale (1/2/2006).
Non vi è dubbio, infatti, che se l'attore avesse avuto la documentazione richiesta per la prima volta già in data14/3/2014, avrebbe potuto invocare nei confronti del germano il suo diritto alla metà delle somme presenti sul libretto postale, sia in base alla presunzione di cui all'art. 1854 c.c. (applicabile a tutti i rapporti bancari cointestati), sia perché era provato che metà della provvista proveniva esclusivamente da somme versate dal . Parte_1
Ciò posto, stante l'inadempimento contrattuale di , è CP_1 evidente che il danno provocato all'attore possa quantificarsi in euro
20.000,00 , vale a dire alla somma da questi persa e non più recuperabile dal
, oltre interessi legali moratori dalla data della domanda CP_2 giudiziale fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 20.000,00 oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio all'attore, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 11/1/2025 Il Giudice - dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3705/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto di fornitura – restituzione somme e risarcimento danni
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Varriale, Parte_1 come da procura in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Controparte_1
Malandrino, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
24/10/2024, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.01.2016, Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore le
[...]
esponendo che nell'anno 2000, congiuntamente al fratello CP_1 [...]
, ebbe ad aprire presso le , filiale di San Marzano Sul CP_2 Controparte_1
Sarno, il libretto postale n 15474458, tra loro cointestato e che all'atto dell'apertura del suddetto libretto, i germani ebbero a versare n. 2 assegni bancari di euro 20.000,00 cadauno, emessi dalla Unipol Ass.ni Spa causale riscatto polizza vita, di cui uno intestato ad esso attore e l'altro al germano. Allegava che nell'anno 2006, ad insaputa di esso attore, detto libretto veniva estinto, presumibilmente dal , previa riscossione di tutte le CP_2 somme in esso contenute, per cui in data 14.03.2014, ebbe a chiedere alle il resoconto movimentazione (versamenti e prelievi), copia Controparte_1 dei titoli versati, nominativi di coloro che avevano operato sul libretto, nominativo di colui che aveva estinto il rapporto, ma non Controparte_1 avevano fornito la documentazione. Con diffida AR n 146209207875 del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 10.07.14 e ricevuta il 18.07.14 il ricorrente ebbe a chiedere, invano, ancora una volta, alle , copia della predetta documentazione, per Controparte_1 cui, stante l'inadempimento, l'attore adiva la suddetta Autorità Giudiziaria mediante procedura monitoria, ottenendo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 428/15 del 15.02.15 per la consegna dei documenti, che veniva notificato a unitamente all'atto di CP_1 precetto in data 18.03.2015, senza riuscire ad ottenere la documentazione.
Tale inadempimento ebbe a comportare danni economici ad esso attore, il quale non aveva potuto agire giudizialmente nei confronti di chi ebbe impropriamente ed illegittimamente a prelevare dal libretto postale tutte le somme in esso contenute, ivi compresa la somma di euro 20.000,00 da lui versate, Pertanto, esaurito ogni bonario tentativo di risoluzione della presente controversia, chiedeva al giudice di accertare l'inadempimento in cui è incorsa le per non aver rilasciato la documentazione Controparte_1 richiesta e di condannarla al risarcimento dei danni nella misura di euro
20.000,00 oltre interessi come per legge.
Costituitasi in giudizio, deduceva che il libretto postale CP_1 oggetto di causa era stato estinto in data 01.02.2006 con un prelievo a saldo pari ad €. 20,81 da parte di e che di nessun danno poteva CP_2 dolersi l'attore, il quale non aveva nemmeno convenuto in giudizio il germano cointestatario del libretto. Produceva il resoconto movimentazione del libretto postale da cui si evincevano le allegate circostanze e chiedeva l'estromissione dal giudizio e il rigetto della domanda.
Sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, discussa la causa, la stessa veniva decisa.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Invero dalla documentazione prodotta da risulta provata la CP_1 cointestazione del libretto postale tra l'attore ed il fratello, l'ammontare delle somme versate e giacenti per euro 42.042,65, il prelievo della somma di euro
42.042,65 avvenuto il 19.01.06 da parte del , la estinzione del CP_2 libretto in data 01.02.2006 sempre per opera di detto germano.
Va evidenziato che la domanda attorea si fonda sull'inadempimento contrattuale di per non aver consegnato al cliente la CP_1 documentazione richiesta e alla quale l'attore aveva diritto sia in quanto titolare cointestatario del libretto postale, sia per il diritto espressamente riconosciuto dall'art. 119 Tub. L'omessa consegna della documentazione bancaria, reiterata nel tempo anche dopo la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto in data 18/3/2015, non ha permesso all'attore di avere le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 informazioni e la documentazione sul libretto postale, che gli avrebbe consentito di agire nei confronti del germano cointestatario del libretto, il quale si era appropriato dell'intera somma depositata, pur provenendo da provvista fornita per la metà dall'attore. In pratica l'attore non ha contestato a di aver consentito il CP_1 prelievo da parte del , il quale, come cointestatario del libretto CP_2 postale, con facoltà disgiunta di operare sullo stesso, ben poteva prelevare l'intero importo ed estinguere il libretto;
ma lamenta i danni ad esso provocati dall'omessa tempestiva consegna della documentazione relativa al libretto, prodotta dalla convenuta solo nel presente giudizio, quando ogni possibile azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del era ormai CP_2 prescritta, per essere trascorsi più di dieci anni dalla data di estinzione del libretto postale (1/2/2006).
Non vi è dubbio, infatti, che se l'attore avesse avuto la documentazione richiesta per la prima volta già in data14/3/2014, avrebbe potuto invocare nei confronti del germano il suo diritto alla metà delle somme presenti sul libretto postale, sia in base alla presunzione di cui all'art. 1854 c.c. (applicabile a tutti i rapporti bancari cointestati), sia perché era provato che metà della provvista proveniva esclusivamente da somme versate dal . Parte_1
Ciò posto, stante l'inadempimento contrattuale di , è CP_1 evidente che il danno provocato all'attore possa quantificarsi in euro
20.000,00 , vale a dire alla somma da questi persa e non più recuperabile dal
, oltre interessi legali moratori dalla data della domanda CP_2 giudiziale fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 20.000,00 oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio all'attore, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 11/1/2025 Il Giudice - dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3