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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
OT IO, TO
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4998/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione Spa - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Via G. Grezar 1 00142 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008702274000 IRPEF-ALTRO 2006
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione Spa - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Via G. Grezar 1 00142 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140037674617000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 10020259008702274000, notificata in data 4.8.2025, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nella sottesa cartella esattoriale n.
10020140037674617000, gli veniva intimato il pagamento di euro 5.110,20 a titolo di IRPEF.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) l'omessa notifica della prodromica cartella;
b) la estinzione del credito avente ad oggetto il tributo IRPEF per il decorso del termine quinquennale della prescrizione;
c) la violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 25 d.P.R. 602/1973;
d) il difetto di motivazione.
Chiedeva, altresì, in via cautelare, la sospensione della efficacia dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio, con atto congiunto, entrambe le convenute Agenzie, le quali, premesso che la cartella esattoriale n. 10020140037674617000 era scaturita dall'omesso versamento degli importi indicati nell'avviso di accertamento n. TF9010905991/2013 emanato, ex artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, a carico del ricorrente in ragione della qualità di socio rivestita nella Società_1 s.n.c., e concernente il recupero a tassazione di redditi di partecipazione e di lavoro dipendente, con conseguente ascrizione al contribuente di un debito tributario a titolo di maggiore IRPEF, pari ad euro 8.496,00, addizionali regionale, pari ad euro 476,00, e comunale, pari ad euro 101,00, oltre a sanzioni, pari ad euro 11.017,20, al fine di comprovare la infondatezza della domanda attorea producevano la documentazione afferente le notifiche di entrambi dei predetti atti prodromici, nonché le pronunce (segnatamente: la sentenza n. 136/2014 resa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno l'11.11.2014 e la sentenza n. 5100 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania in data 24.4.2017), con le quali veniva rigettato il ricorso promosso dall'Orlando avverso l'avviso di accertamento n. TF9010905991/2013. Producevano, altresì, la documentazione riguardante le notifiche di ulteriori atti interruttivi della prescrizione ovvero la notifica, effettuata in data 23.6.2015, del preavviso di fermo amministrativo n. 10080201500016641000, la notifica, perfezionata il 18.6.2015, dell'atto di pignoramento presso terzi, la domanda, protocollata il 21.4.2017, di definizione agevolata, a cui faceva seguito, dapprima, il provvedimento di accoglimento del 10.5.2017 e, successivamente, l'atto di revoca del
30.3.2018.
Nel corso della odierna udienza, fissata a seguito della predetta istanza di sospensione, le parti, alle quali era stato notificato l'avviso previsto dall'art. 47-ter d.lvo 546/1992, concludevano nel merito come da verbale in atti.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Destituita di fondamento, in primo luogo, si appalesa la dedotta nullità dell'atto impugnato sollevata in ordine alla omessa notifica degli atti ad esso prodromici. Invero, poiché dalla documentazione prodotta dagli enti convenuti si evince che il credito erariale venne fatto valere notificando al ricorrente, dapprima, l'avviso di accertamento n. TF9010905991/2013, e, poi, persistendo la morosità, la cartella esattoriale n.
10020140037674617000, il preavviso di fermo amministrativo n. 10080201500016641000 e un atto di pignoramento presso terzi, non può non pervenirsi ad una declaratoria di infondatezza della dedotta nullità procedimentale.
In ordine alla eccepita prescrizione, poi, la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”,
“motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016).
La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato.
Al contrario, laddove il contribuente non abbia proposto opposizione all'avviso di accertamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una cartella esattoriale, di un atto di pignoramento, di un preavviso di iscrizione di ipoteca o, come nel caso in esame, di una intimazione di pagamento o comunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso “anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del
17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame l'ingiunzione impugnata veniva notificata a distanza di non più di dieci anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per l'IRPEF – dagli ultimi atti interruttivi della prescrizione (da individuarsi nella domanda, protocollata il 21.4.2017, di definizione agevolata, a cui faceva seguito, dapprima, il provvedimento di accoglimento del 10.5.2017 e, successivamente, l'atto di revoca del 30.3.2018), deve ritenersi che il termine prescrizionale non sia affatto decorso.
Stante la definitività della pretesa impositiva, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n. 5100 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania in data 24.4.2017, con la quale veniva rigettata l'impugnazione sollevata avverso l'avviso n. TF9010905991/2013, del tutto inammissibile deve ritenersi l'eccezione di decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di accertamento. Ad ogni modo, il termine decadenziale risulta comunque osservato, emergendo dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti la corretta applicazione del raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, d.P.R.
600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. 633/1972, nelle versioni ratione temporis vigenti, in ragione della rilevanza penale del fatto.
Prive di fondamento risultano, infine, le censure afferenti il profilo motivazionale, alla luce della conformità al modello ministeriale di riferimento dell'intimazione impugnata e dell'esplicitazione del procedimento di computo degli interessi.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ciascuna Agenzia costituitasi in giudizio.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
OT IO, TO
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4998/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione Spa - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Via G. Grezar 1 00142 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008702274000 IRPEF-ALTRO 2006
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione Spa - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Via G. Grezar 1 00142 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140037674617000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 10020259008702274000, notificata in data 4.8.2025, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nella sottesa cartella esattoriale n.
10020140037674617000, gli veniva intimato il pagamento di euro 5.110,20 a titolo di IRPEF.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) l'omessa notifica della prodromica cartella;
b) la estinzione del credito avente ad oggetto il tributo IRPEF per il decorso del termine quinquennale della prescrizione;
c) la violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 25 d.P.R. 602/1973;
d) il difetto di motivazione.
Chiedeva, altresì, in via cautelare, la sospensione della efficacia dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio, con atto congiunto, entrambe le convenute Agenzie, le quali, premesso che la cartella esattoriale n. 10020140037674617000 era scaturita dall'omesso versamento degli importi indicati nell'avviso di accertamento n. TF9010905991/2013 emanato, ex artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, a carico del ricorrente in ragione della qualità di socio rivestita nella Società_1 s.n.c., e concernente il recupero a tassazione di redditi di partecipazione e di lavoro dipendente, con conseguente ascrizione al contribuente di un debito tributario a titolo di maggiore IRPEF, pari ad euro 8.496,00, addizionali regionale, pari ad euro 476,00, e comunale, pari ad euro 101,00, oltre a sanzioni, pari ad euro 11.017,20, al fine di comprovare la infondatezza della domanda attorea producevano la documentazione afferente le notifiche di entrambi dei predetti atti prodromici, nonché le pronunce (segnatamente: la sentenza n. 136/2014 resa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno l'11.11.2014 e la sentenza n. 5100 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania in data 24.4.2017), con le quali veniva rigettato il ricorso promosso dall'Orlando avverso l'avviso di accertamento n. TF9010905991/2013. Producevano, altresì, la documentazione riguardante le notifiche di ulteriori atti interruttivi della prescrizione ovvero la notifica, effettuata in data 23.6.2015, del preavviso di fermo amministrativo n. 10080201500016641000, la notifica, perfezionata il 18.6.2015, dell'atto di pignoramento presso terzi, la domanda, protocollata il 21.4.2017, di definizione agevolata, a cui faceva seguito, dapprima, il provvedimento di accoglimento del 10.5.2017 e, successivamente, l'atto di revoca del
30.3.2018.
Nel corso della odierna udienza, fissata a seguito della predetta istanza di sospensione, le parti, alle quali era stato notificato l'avviso previsto dall'art. 47-ter d.lvo 546/1992, concludevano nel merito come da verbale in atti.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Destituita di fondamento, in primo luogo, si appalesa la dedotta nullità dell'atto impugnato sollevata in ordine alla omessa notifica degli atti ad esso prodromici. Invero, poiché dalla documentazione prodotta dagli enti convenuti si evince che il credito erariale venne fatto valere notificando al ricorrente, dapprima, l'avviso di accertamento n. TF9010905991/2013, e, poi, persistendo la morosità, la cartella esattoriale n.
10020140037674617000, il preavviso di fermo amministrativo n. 10080201500016641000 e un atto di pignoramento presso terzi, non può non pervenirsi ad una declaratoria di infondatezza della dedotta nullità procedimentale.
In ordine alla eccepita prescrizione, poi, la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”,
“motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016).
La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato.
Al contrario, laddove il contribuente non abbia proposto opposizione all'avviso di accertamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una cartella esattoriale, di un atto di pignoramento, di un preavviso di iscrizione di ipoteca o, come nel caso in esame, di una intimazione di pagamento o comunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso “anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del
17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame l'ingiunzione impugnata veniva notificata a distanza di non più di dieci anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per l'IRPEF – dagli ultimi atti interruttivi della prescrizione (da individuarsi nella domanda, protocollata il 21.4.2017, di definizione agevolata, a cui faceva seguito, dapprima, il provvedimento di accoglimento del 10.5.2017 e, successivamente, l'atto di revoca del 30.3.2018), deve ritenersi che il termine prescrizionale non sia affatto decorso.
Stante la definitività della pretesa impositiva, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n. 5100 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania in data 24.4.2017, con la quale veniva rigettata l'impugnazione sollevata avverso l'avviso n. TF9010905991/2013, del tutto inammissibile deve ritenersi l'eccezione di decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di accertamento. Ad ogni modo, il termine decadenziale risulta comunque osservato, emergendo dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti la corretta applicazione del raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, d.P.R.
600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. 633/1972, nelle versioni ratione temporis vigenti, in ragione della rilevanza penale del fatto.
Prive di fondamento risultano, infine, le censure afferenti il profilo motivazionale, alla luce della conformità al modello ministeriale di riferimento dell'intimazione impugnata e dell'esplicitazione del procedimento di computo degli interessi.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ciascuna Agenzia costituitasi in giudizio.