Articolo 5 della Legge 6 marzo 2001, n. 60
Articolo 4Articolo 6
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5 aprile 2001
Art. 5. 1. L' articolo 108 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 108 - (Termine per la difesa) - 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita', e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere inferiore se vi e' consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non puo' comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza".
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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