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5 aprile 2001
5 aprile 2001
Art. 5. 1. L' articolo 108 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 108 - (Termine per la difesa) - 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita', e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere inferiore se vi e' consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non puo' comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza".
"Art. 108 - (Termine per la difesa) - 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita', e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere inferiore se vi e' consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non puo' comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza".
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 17452 del 20https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 20/08/2020), n.17452 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. CARBONE Enrico – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26204/2016 proposto da: Z.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVESTRO II 21, presso lo studio dell'avvocato PAOLA TORTORA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TUCCILLO; – ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/06/2021, n. 293Provvedimento: […] ma anche l'articolo 5 comma 4 della legge n.60/2001 nonché il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative del 29 novembre 2012, da ritenersi applicabile al caso di specie, […] Sotto un altro punto di vista, l'art. 5 comma quarto della legge regionale numero 60/2001 - laddove prevedeva l'applicazione della sanzione al minimo edittale – era stato abrogato dalla successiva disciplina normativa così che appariva pienamente legittima e niente affatto contraddittoria la quantificazione della sanzione come irrogata dalla provincia dell'Aquila per la sanzione numero 24684.Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- caso fortuito·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- art. 124 d.lgs. 152/2006·
- giurisdizione amministrativa·
- trasferimento funzioni amministrative·
- competenza provinciale·
- responsabilità sindaco·
- art. 133 d.lgs. 152/2006·
- regolamento sanzioni amministrative