TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
27/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2684/2018 R.G., promossa da:
Parte_1 (C.F.: C.F. 1 1) nata a [...] 1'8-01-1984, residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv.
Antonella Sicilia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 24/08/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta "Oceania soc. coop. a r.l., per l'anno 2013 per 101 giornate lavorative, e per l'anno 2014 per n.40 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (buste paga;
Lamentava che l'CP_1, l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli, con CP pubblicazione sul sito del 16/03/2018, e che inutili erano stati i successivi ricorsi amministrativi, del 17/03/2018, respinto in data 21/05/2018.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_1 a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché alla corresponsione dei benefici previdenziali previsti.
L'CP si costituiva e, nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'udienza del
27/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa. Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va rilevato che non può essere disposta la riunione con il giudizio RGN
1315/2018, avente ad oggetto reiscrizione negli elenchi per gli anni 2011, e, 2012, essendo stato tale giudizio rigettato per inammissibilità-improcedibilità, da altro giudicante con sentenza n.842/2025, che sembrerebbe impugnata, come comunicato dalla cancelleria. CP
Non sussistono problemi di procedibilità del ricorso, non avendo l' sollevato alcuna eccezione,
e peraltro l'azione risulta tempestivamente incoata avendo la parte ricorrente proposto ricorso nel CP termine di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione sul sito ed entro il termine di 120 giorni dalla data di rigetto del 21/05/2018.
Il presente ricorso è stato depositato in data 24/08/2018, pertanto tempestivo.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente va precisato che non può ammettersi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento delle prestazioni assistenziali collegate alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operatori agricoli, in quanto parte ricorrente non ha specificato la natura, la tipologia ed il contenuto delle prestazioni.
Infatti, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Cass. 04/05/2015 n. 8878, Cass. ord., 27/01/2011
n. 2051 Cass. 05/03/2007 n. 5074, Sez. U, 20/12/2006 n. 27187).
Ne consegue che tale domanda è inammissibile.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente per n. 101, e, 40 giornate, indicate in ricorso. CP La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non la ha iscritto a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP- all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta "Oceania soc. coop.", peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando,
nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va, precisato, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.21239/2019).
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga, relativa all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per gli anni 2013, e CP_ 2014, rispettivamente per n.101, e, n.40 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023,
1039/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Antonella Sicilia, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro 1,CP - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1
deduzione, così provvede:
1)Dichiara che Parte_1 "per gli anni 2013, e, 2014, rispettivamente per n.101, e, 40 giornate annue, ha svolto attività lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze della ditta
"Oceania soc. coop. a.r.l.", e, per l'effetto ordina all' CP_1, in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP 2)Condanna lo alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Antonella
Sicilia che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 27/06/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
27/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2684/2018 R.G., promossa da:
Parte_1 (C.F.: C.F. 1 1) nata a [...] 1'8-01-1984, residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv.
Antonella Sicilia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 24/08/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta "Oceania soc. coop. a r.l., per l'anno 2013 per 101 giornate lavorative, e per l'anno 2014 per n.40 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (buste paga;
Lamentava che l'CP_1, l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli, con CP pubblicazione sul sito del 16/03/2018, e che inutili erano stati i successivi ricorsi amministrativi, del 17/03/2018, respinto in data 21/05/2018.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_1 a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché alla corresponsione dei benefici previdenziali previsti.
L'CP si costituiva e, nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'udienza del
27/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa. Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va rilevato che non può essere disposta la riunione con il giudizio RGN
1315/2018, avente ad oggetto reiscrizione negli elenchi per gli anni 2011, e, 2012, essendo stato tale giudizio rigettato per inammissibilità-improcedibilità, da altro giudicante con sentenza n.842/2025, che sembrerebbe impugnata, come comunicato dalla cancelleria. CP
Non sussistono problemi di procedibilità del ricorso, non avendo l' sollevato alcuna eccezione,
e peraltro l'azione risulta tempestivamente incoata avendo la parte ricorrente proposto ricorso nel CP termine di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione sul sito ed entro il termine di 120 giorni dalla data di rigetto del 21/05/2018.
Il presente ricorso è stato depositato in data 24/08/2018, pertanto tempestivo.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente va precisato che non può ammettersi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento delle prestazioni assistenziali collegate alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operatori agricoli, in quanto parte ricorrente non ha specificato la natura, la tipologia ed il contenuto delle prestazioni.
Infatti, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Cass. 04/05/2015 n. 8878, Cass. ord., 27/01/2011
n. 2051 Cass. 05/03/2007 n. 5074, Sez. U, 20/12/2006 n. 27187).
Ne consegue che tale domanda è inammissibile.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente per n. 101, e, 40 giornate, indicate in ricorso. CP La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non la ha iscritto a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP- all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta "Oceania soc. coop.", peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando,
nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va, precisato, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.21239/2019).
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga, relativa all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per gli anni 2013, e CP_ 2014, rispettivamente per n.101, e, n.40 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023,
1039/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Antonella Sicilia, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro 1,CP - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1
deduzione, così provvede:
1)Dichiara che Parte_1 "per gli anni 2013, e, 2014, rispettivamente per n.101, e, 40 giornate annue, ha svolto attività lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze della ditta
"Oceania soc. coop. a.r.l.", e, per l'effetto ordina all' CP_1, in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP 2)Condanna lo alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Antonella
Sicilia che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 27/06/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia