Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 04/03/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. N. 38/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
ON CABRAS Presidente Valeria MISTRETTA Consigliere NA BRANDOLINI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 26258 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti, tra gli altri, dell’Ing. NI AT TT (c.f.: [...]), nato il [...] a [...], residente a [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Porcu (c.f.: [...]) e Alberto Lecca (c.f.: [...]) elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Cagliari, Viale Bonaria n. 80, nonché ai seguenti indirizzi PEC: m.porcu@legalmail.it; alberto.lecca@pec.it presso i quali i difensori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni;
- LA TO RI (c.f.: [...]) nata a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Maddalena n. 40 presso lo studio dell’Avv. Enrico Salone (c.f.: [...]; pec: avvenricosalone@legalmail.it), che la rappresenta e difende per delega resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 83 c.p.c.;
Visto l’atto di citazione in giudizio depositato il 21/10/2024 e gli altri atti e documenti di causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ing. TO NI AT depositato in data 11/11/2024, la memoria difensiva, e documenti allegati, depositata il 25/07/2025;
Uditi, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025, con l’assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere NA BRANDOLINI, il Pubblico Ministero, nella persona del SPG Pellegrino MARINELLI, e l’avvocato Marco Porcu per il convenuto;
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 21 ottobre 2024 la locale Procura ha evocato in giudizio innanzi a questa Sezione, l’Ing. NI AT TT, all’epoca dei fatti Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva del Comune di Villagrande Strisaili, e la dott.ssa RI LA TO, all’epoca dei fatti Responsabile dell’Area Finanziaria, Amministrativa e Sociale dello stesso Comune, per ivi sentirli condannare al pagamento a favore di detta Amministrazione della somma complessiva di euro 16.742,03 (sedicimilasettecentoquarantadue/03), da ripartirsi nella misura del 70% (pari a euro 11.719,42) all’Ing. TT e del 30% (pari a euro 5.022,61) alla dott.ssa LA TO, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali e spese di giustizia, a cagione della riscontrata condotta inerte, ossia omissiva, e gravemente colposa nonché violativa degli obblighi di servizio, causativa del contestato danno al bilancio dell’ente locale in relazione al debito fuori bilancio riguardante il tardivo pagamento di una serie di fatture per forniture di energia elettrica, afferenti al periodo gennaio 2015 - gennaio 2016, riconosciuto con le delibere del Consiglio Comunale n. 40 del 16/11/2021 e n. 44 del 26/08/2022.
La convenuta LA TO RI ha presentato istanza di rito abbreviato che è stato definito con la sentenza n. 176 del 19 novembre 2025.
Il giudizio, pertanto, prosegue nei confronti del convenuto Ing. TT NI AT.
1.1. La vertenza ha preso l’avvio dalla trasmissione, ex art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), della deliberazione del Consiglio comunale di Villagrande Strisaili n. 40 del 16/11/2021, di riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000, per l’importo di euro 85.963,95 (ottantacinquemilanovecentosessantatre/95), in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 120 – REG 429/2017, reso dal Tribunale di Lanusei, e della sentenza n. 3/2020, resa dal TAR Sardegna a seguito del ricorso per ottemperanza del creditore Banca IS, in relazione a fatture per la fornitura di energia elettrica, relative al periodo gennaio 2015 - gennaio 2016, non pagate.
Contestualmente al riconoscimento del debito fuori bilancio è stato emesso il mandato di pagamento n. 139 di pari importo.
In seguito, il Consiglio comunale, accertato un errore nel calcolo degli interessi, con la deliberazione consiliare n. 44 del 26/08/2022 ha integrato il riconoscimento del proprio debito che, in conseguenza, si è definitivamente attestato in euro 95.083,28 (novantacinquemilaottantatre/28) ed ha provveduto al pagamento della somma residua con mandato n. 3203 del 12/12/2022.
1.2. Dalla vicenda l’Organo requirente ha rilevato un pregiudizio subito dal Comune di euro 16.742,03 (sedicimilasettecentoquarantadue/03) pari alla differenza tra la somma da questi dovuta all’atto dell’adozione della determinazione del responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva (Ing. TT) n. 729 del 21/12/2018 e la somma che, invece, l’Ente ha successivamente dovuto riconoscere attraverso le menzionate delibere, a contenzioso concluso, e quindi pagare (euro 95.083,28) a causa della mancata esecuzione della determina n. 729 del 21/12/2018 a cagione di un rilevato errore di imputazione della spesa.
Va precisato che la Determinazione n. 729 del 21/12/2018 era stata dal convenuto Ing. TT emessa a seguito di notifica al Comune del decreto ingiuntivo con formula esecutiva, e con essa detto Responsabile aveva provveduto ad impegnare la spesa di euro 78.341,25 (importo a tale data dovuto) in favore di Banca IS, a cui il fornitore di energia elettrica del Comune di Villagrande Strisaili aveva ceduto i crediti di cui si discute, e ne aveva disposto la correlata liquidazione.
1.2. In esito all’istruttoria la Procura ha prefigurato in capo agli odierni convenuti una responsabilità amministrativa per danno erariale, cagionato con condotte gravemente colpose, in violazione degli obblighi di servizio ed ha conseguentemente emesso l’invito a fornire deduzioni, regolarmente notificato, contestando l’addebito in parti uguali ad entrambi i presunti responsabili.
Entrambi i destinatari dell’invito, previo accesso al fascicolo istruttorio, hanno presentato le proprie deduzioni che, tuttavia, non hanno eliso la contestazione di responsabilità prospettata in sede di invito a dedurre, eccezion fatta per una diversa ripartizione fra gli stessi del danno contestato.
Al termine dell’attività istruttoria, infatti, la Procura ha formalizzato l’atto di citazione in giudizio nei confronti degli invitati a dedurre con una ripartizione dell’addebito di responsabilità diversa da quella agli stessi ascritta in sede preprocessuale (in tale sede l’addebito di responsabilità era stato ripartito nella misura del 50% ciascuno).
Infatti, ferma restando la condotta gravemente colposa contestata alla responsabile dell’Area Finanziaria, Amministrativa e Sociale, la Procura, considerato che il debito da pagare ineriva a una fornitura rientrante nelle competenze del responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva e valutate le singole responsabilità, ha rideterminato l’addebito di responsabilità ripartendolo nella misura del 70% (pari a euro 11.719,42) all’Ing. TT e del 30% (pari a euro 5.022,61) alla dott.ssa LA TO.
Precisato che l’Ing. TT è stato nominato responsabile dell’Area Manutentiva del Comune di Villagrande Strisaili dal 08/01/2018, dopo avere già ricoperto tale incarico tra aprile e giugno 2016, rimanendo in carica fino al 05/07/2019 (data contestata dalla Difesa), la ritenuta responsabilità per condotta omissiva gravemente colposa trova, nella prospettazione attorea, fondamento nelle seguenti circostanze:
· già in data 21/12/2018 si sarebbe dovuto attivare il procedimento di riconoscimento del debito;
· il tempestivo pagamento dell’importo di cui all’impegno di spesa 21/12/2018 avrebbe evitato ulteriori e maggiori aggravi di spesa;
· la determina n. 729 del 21/12/2018, che recava l’erronea imputazione della copertura della spesa, doveva essere annullata in autotutela dall’Ing. TT;
· questi, tuttavia, non ha mai adottato il provvedimento di annullamento e non ha provveduto a sollecitare il pagamento ed è rimasto inerte facendo aggravare la spesa per il Comune. A detta della Procura, tale inerzia si è protratta per oltre 5 mesi, ossia al suo collocamento in aspettativa, per poi cessare dall’incarico;
· ferma restando la condotta gravemente colposa contestata alla responsabile dell’Area Finanziaria, Amministrativa e Sociale, la quale, dopo avere rilasciato parere positivo di regolarità contabile sulla determinazione, per sua stessa ammissione, si era limitata a non emettere il mandato e a segnalare verbalmente la necessità di annullare in autotutela la determinazione asseritamente illegittima, il debito da pagare ineriva comunque a una fornitura rientrante nelle competenze del responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva e di conseguenza questi avrebbe dovuto provvedere senza indugio.
1.3. Con decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale, il giudizio era stato fissato per l’udienza dibattimentale del 17 settembre 2025 e quindi rinviato all’odierna udienza del 19 novembre 2025 in seguito alla proposizione del rito abbreviato di cui all’articolo 130 c.g.c. da parte della convenuta LA TO RI, accolto dalla Sezione (Decreto n. 12/2025) e definito con la sentenza n. 176, in pari data, per intervenuta definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’articolo 130, comma 8, del c.g.c..
1.4. In data 11 novembre 2024 si è costituito in giudizio, a mezzo degli avvocati Marco Porcu e Alberto Lecca, il convenuto TT contestando ammissibilità e fondamento dell’azione erariale, riservandosi, nei termini di legge, di proporre ogni opportuna e necessaria difesa, nonché di produrre i documenti a sostegno delle proprie ragioni.
Successivamente, con articolata memoria depositata in data 25 luglio 2025 la Difesa del convenuto ha contestato in toto l’addebito di responsabilità e concluso in via principale per il rigetto della pretesa attorea e in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di una qualunque responsabilità a carico del suo assistito, per l’applicazione del potere riduttivo nella misura massima possibile.
La Difesa ha precisato in via preliminare che, contrariamente a quanto indicato nell’invito a dedurre, successivamente alla Determinazione n. 729/2018, l’Ing. TT ha svolto il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva fino al 31/05/2019, e non fino al 05/07/2019 come diversamente asserito dalla Procura, e che dopo tale data è stato collocato in aspettativa a richiesta, di talchè il perdurare dell’asserita inerzia è così limitato da indurre ad escludere certamente la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave.
A comprova della insussistenza della ascritta colpa grave nei confronti dell’evocato in giudizio, ha evidenziato che questi il 21/12/2018, ossia il giorno stesso della notifica del Decreto Ingiuntivo, ha adottato la Determinazione n. 729 recante l’adozione dell’impegno e la liquidazione in favore di Banca IS degli importi richiesti in sede monitoria.
Precisato, quindi, che il mandato di pagamento era di competenza esclusiva del Servizio Contabile dell’Ente, che la competenza all’individuazione del relativo capitolo di spesa era del Responsabile dell’Area Finanziaria e che comunque il capitolo di spesa indicato nella Determina era corretto, considerato che il medesimo capitolo era stato riportato anche nei riaccertamenti eseguiti in vista dell’approvazione dei rendiconti 2018 e 2019, senza alcuna differente annotazione al riguardo, ha rappresentato:
· che la Determinazione era stata regolarmente munita di attestazione di copertura finanziaria, e che l’Ing. TT, non avrebbe potuto procedere all’annullamento di un atto inficiato da un’indicazione di competenza di altro Responsabile, né, avrebbe potuto farlo al termine del periodo di aspettativa, considerato che egli non ha più ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica e che, nel frattempo, detta funzione era stata assunta da altri;
· che il Segretario Comunale e il Responsabile dell’Area Finanziaria non hanno preteso dai successivi Responsabili del Servizio l’annullamento della Determina né hanno comunicato alcunché in relazione all’asserita erronea imputazione di spesa;
· che il termine per adempiere al Decreto Ingiuntivo notificato dalla Banca creditrice scadeva qualche giorno prima dell’inizio del periodo di aspettativa dell’Ing. TT e fino al 31/05/2019 all’Ente non era stato notificato alcun atto esecutivo ulteriore, dimodoché, dalla stessa cronologia dei fatti non è ravvisabile nessuna inerzia a carico dell’odierno convenuto.
La Difesa, ripercorso, quindi, il quadro normativo e regolamentare nell’ambito del quale si è estrinsecata l’attività lavorativa del suo assistito, con precisa evidenziazione del riparto di competenze tra Ufficio Tecnico/Manutentivo e l’Ufficio Finanziario e delle tempistiche regolamentari e di legge per l’emissione dei mandati di pagamento relativi a provvedimenti giurisdizionali notificati in forma esecutiva, ha eccepito l’insussistenza dell’illecito erariale stante la totale estraneità del Responsabile dell’Area Tecnica, ossia del convenuto, a qualsiasi ipotesi di danno.
Sul punto la Difesa ha precisato che l’asserita omissione dei doveri del proprio ufficio in relazione al mancato annullamento, da parte di TT, della Determinazione per cui è causa non è supportata da alcuna norma, considerato anche che, in ragione della dimensione del Comune che non richiede l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, l’indicazione del capitolo di spesa era , ed è, di espressa competenza del Servizio Finanziario, il quale, quindi, dopo aver causato l’errore avrebbe dovuto richiedere, formalmente, la revoca in autotutela dell’atto, cosa che, invece, non ha fatto, né, nei suoi confronti, né nei confronti dei successivi Responsabili dell’Area Tecnica, (in totale n. 3) dei quali i primi due, che rivestivano anche il ruolo di Assessore e di Sindaco, ben avrebbero potuto adempiere in modo tempestivo e puntuale.
Confutata, quindi, l’intera prospettazione attorea evidenziandone le contraddittorietà, la parziarietà, la mancanza di supporto probatorio delle relazioni redatte, ora per allora, dall’attuale Segretario Comunale dell’Ente, in servizio presso altra Amministrazione all’epoca dei fatti, nonché dalla responsabile dell’Area Finanziaria, parimenti convenuta in questa sede, poste alla base dell’azione contabile, e sottolineato, altresì, che l’impegno di spesa di cui si discute è stato reiteratamente mantenuto come residuo passivo e ribaltato alle annualità successive, senza alcuna eccezione, ad opera della stessa Responsabile dell’Area Finanziaria, la Difesa ha chiesto in via principale il rigetto della pretesa attorea e in via subordinata, ove la Corte avesse ritenuto la sussistenza di una qualunque responsabilità a carico del convenuto, l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito nella misura massima possibile.
1.5. All’odierna udienza, la Procura si è soffermata sulle dinamiche che regolano il funzionamento dei piccoli Comuni come quello di Villagrande Strisaili ed ha sottolineato come alcune tematiche, lungi dall'essere immediatamente trattate per iscritto, siano discusse, sollevate, eccepite attraverso una serie di sollecitazioni di carattere verbale. In tale contesto, ad avviso della Procura, è da ritenersi del tutto verosimile che la Responsabile dell’Area Finanziaria, Amministrativa e Sociale avvedutasi, con il supporto dell'ufficio di ragioneria, dell'errore nella individuazione del capitolo sul quale imputare l'impegno di spesa, abbia sollecitato per le vie brevi, ripetutamente, il collega dell’Area Manutentiva/Tecnica invitandolo ad adottare una diversa soluzione rispetto a quella prospettata nella determinazione.
Conseguentemente la Procura, anche nel corso del dibattimento, ha sostenuto la ricostruzione operata dalla predetta Responsabile dell’Area Finanziaria, Amministrativa e Sociale, ritenendo plausibile che la questione fosse stata esaminata e discussa e che il responsabile dell’Area Tecnica fosse perfettamente al corrente del fatto che la determina non sarebbe stata portata ad esecuzione, essendo erroneo il capitolo di spesa ivi indicato. In conseguenza, l’Organo requirente ha ritenuto che il convenuto Ing. TT sia rimasto inerte, non abbia né annullato in autotutela il provvedimento recante il capitolo di spesa errato, né abbia tempestivamente provveduto ad attivare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio ove non fossero stati disponibili degli stanziamenti, né insistito per l’esecuzione attraverso l'emissione del mandato di pagamento a cura dell’ufficio competente della determina, dallo stesso ritenuta legittima, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo si è tramutato in un titolo esecutivo sul quale sono decorsi gli interessi e le spese processuali contestate in citazione.
La Procura, inoltre, non ha ritenuto rilevante la circostanza che il convenuto sia stato collocato in aspettativa dal 1° giugno del 2019, ritenendo che un arco temporale di un mese rispetto a un orizzonte di circa un semestre, non sposta i termini della vicenda.
La Procura ha quindi confermato l’addebito di responsabilità nei termini di cui in Atto di citazione, stante la responsabilità parziaria per colpa grave, per la quale ciascuno risponde della quota di danno che ha contribuito a cagionare.
In conclusione, ha insistito per l'accoglimento della domanda come da richiesta formulata in atti.
1.5.1. La difesa ha contestato la ricostruzione dei fatti avallata dalla Procura evidenziando che proprio alla luce delle argomentazioni di questa è plausibile che anche l’Ing. TO abbia a sua volta sollecitato il pagamento della determinazione, proprio perché l'informalità richiamata dalla Procura a sostegno della ricostruzione effettuata dalla Responsabile dell’Area Finanziaria, Amministrativa e Sociale va riconosciuta per entrambi i convenuti e non solo a favore di uno di essi.
Ha quindi sottolineato come l’errore sull'imputazione della spesa non sia da riferire all'ingegner TO ma proprio alla Responsabile dell'area finanziaria, perché nel caso del piccolo comune, non essendoci il piano esecutivo di gestione, il visto di regolarità contabile attesta anche l'indicazione di imputazione della copertura della spesa. Di conseguenza, in siffatto contesto, in cui il capitolo controverso è stato individuato dal Servizio finanziario e la Responsabile ne ha attestato la correttezza e la regolarità contabile, non appare equa la ripartizione di responsabilità fatta dalla Procura.
Ad ulteriore supporto della prospettazione difensiva, l’avv. Porcu ha rappresentato come, successivamente ai fatti di causa, il medesimo capitolo di spesa, asseritamente finanziato dai fondi delle servitù militari e utilizzabile solo per talune prescritte finalità con conseguente erronea indicazione nella determinazione n. 729 del 21/12/2018, per tale motivo non portata ad esecuzione, di fatto è stato poi utilizzato per il pagamento delle spese per l'installazione di luminarie, come risultante dai documenti di cui all’allegato n. 11 della memoria (determina per l’affidamento dell’incarico di posa in opera delle luminarie e determina per la fornitura di rete metallica per recinzione aree di taglio legnatico) non conferenti alle finalità di copertura del capitolo stesso. Di conseguenza, secondo la Difesa, il capitolo cui nella menzionata determina si imputava la spesa non sarebbe affatto errato. Ha, altresì, contestato la quantificazione degli interessi e la loro imputazione a totale carico del suo assistito nonostante il collocamento in aspettativa e, quindi, l’impossibilità dello stesso di poter intervenire nel periodo successivo, di talché gli interessi intervenuti dopo il 31 maggio 2019 non possono certo essere imputati a questi poiché nulla avrebbe potuto fare su quella determinazione non essendo più dipendente del Comune di Villagrande Strisaili.
La difesa ha quindi insistito per l’accoglimento delle conclusioni versate in atti.
1.5.2. Ha replicato la Procura ribadendo la non riconducibilità del pagamento delle bollette di energia elettrica al capitolo relativo alle servitù militari ed insistendo per l’ascrivibilità dell’emissione del decreto ingiuntivo e del relativo titolo esecutivo all’inerzia dell’Ing. TT protrattasi per un semestre, in proposito sottolineando che una tempestiva soluzione della questione non avrebbe fatto scaturire il danno contestato.
1.5.3. Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
2. Ritiene il Collegio che le risultanze in atti e la stessa cronologia dei fatti, in uno con le argomentazioni versate in atti da entrambe le Parti, in particolare quelle fornite dalla Procura a fondamento dell’azione, non consentono di avvalorare la fondatezza della pretesa attorea.
2.1. Per la compiuta valutazione della questione controversa va evidenziato che nel 2016, il fornitore di energia elettrica del Comune di Villagrande Strisaili, ha ceduto a Banca IS i crediti relativi a una serie di fatture insolute, scadute tra gennaio 2015 e gennaio 2016, e questa, tramite l’incaricata della riscossione dei crediti, il 16 novembre 2016 ha diffidato il Comune al pagamento di quanto dovuto che, all’epoca ammontava ad euro 59.832,62 oltre interessi. L’adempimento è stato ulteriormente sollecitato a febbraio e a marzo del 2017 e, permanendo l’inerzia del Comune debitore, la Banca creditrice ha formulato ricorso per decreto ingiuntivo che, stante anche la mancata costituzione in giudizio del Comune, è stato concesso nell’ottobre del 2017 dal Tribunale di Lanusei.
Solo nel 2018, tramite uno scambio di corrispondenza intervenuto tra l’incaricata della riscossione e l’Ing. TT, a cui in data 29 dicembre 2017 (Decreto Sindacale n. 15) erano state conferite le funzioni gestionali connesse all’Area Tecnico-Manutentiva, il Comune ha cercato di concordare un piano di rientro in base al quale, ipotizzando un primo pagamento alla data del 31/08/2018, avrebbe dovuto corrispondere, tra sorte capitale (euro 59.832,62), interessi moratori (euro 14.778,16), spese legali (euro 3.521,72) e spese per esecutorietà del decreto ingiuntivo (euro 208,75), complessivi euro 78.341,25, cifra maggiorata rispetto a quella dovuta all’atto della diffida del 2016 ma, comunque, inferiore a quella poi effettivamente pagata nel 2022.
Ciononostante, perdurando ulteriormente l’inadempimento del Comune, in data 21 dicembre 2018 il legale di Banca IS ha notificato al Comune il decreto ingiuntivo con formula esecutiva.
Sempre in data 21 dicembre 2018, quindi nello stesso giorno della notifica, ossia senza alcun indugio, il responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, Ing. NI AT TT, oggi convenuto, con determinazione n. 729, previa acquisizione del parere attestante la copertura finanziaria espresso dalla Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL (D.lgs. 267/2000), ha provveduto ad impegnare la spesa di euro 78.341,25 in favore di Banca IS e ne ha disposto la correlata liquidazione.
Emerge, tuttavia, dagli atti che anche la determinazione n. 729 del 21 dicembre 2018, sebbene esecutiva poiché munita del visto di regolarità contabile della responsabile dell’Area Finanziaria, Amministrativa e Sociale, è rimasta inevasa a causa di un asserito errore nella indicazione del capitolo di spesa di cui la predetta Responsabile all’atto della resa del parere non si era avveduta, come dalla stessa dichiarato in sede istruttoria (fase preprocessuale).
Ne è seguita la notifica, il 25 luglio 2019, quindi in data successiva a quella in cui l’odierno convenuto ha lasciato la funzione di Responsabile dell’Area Tecnica, del ricorso al TAR per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo nell’interesse di Banca IS. Sul punto, va sottolineato che anche in tale procedimento il Comune non si è costituito in giudizio ed il TAR adito, nel 2020 (sentenza n. 3/2020) ha accolto il ricorso e nominato un Commissario ad acta.
In ultimo, in data 16 novembre 2021 con la delibera del Consiglio Comunale n. 40 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio e si è proceduto all’emissione del mandato di pagamento n. 139 per complessivi euro 85.963,95 che, con successiva deliberazione consiliare n. 44 del 26 agosto 2022, è stato integrato, a causa di un riscontrato errore nel calcolo degli interessi, per cui l’ammontare definitivo del debito riconosciuto si è attestato ad euro 95.083,28 e, di conseguenza, la somma residua è stata pagata in data 12 dicembre 2022 (mandato n. 3203).
2.2. La vicenda controversa, da cui è scaturito l’addebito di responsabilità nei confronti del convenuto Ing. TT, pertanto, inizia con il mancato pagamento delle fatture già nel 2015 (gennaio e mesi seguenti) che esita nella prima diffida del 16 novembre 2016 e successivi solleciti nei mesi di febbraio e marzo 2017 e si conclude solo a dicembre 2022 con il pagamento di quanto dovuto.
Premesso che l’Ente locale avrebbe dovuto onorare i propri impegni economici pagando regolarmente e tempestivamente le fatture dell’energia elettrica, è evidente che la stessa si sarebbe quantomeno dovuta attivare senza alcun indugio all’atto del ricevimento, a novembre 2016, del primo atto di diffida. Invece l’Amministrazione è rimasta in totale inerzia e non si è attivata nonostante gli ulteriori solleciti e l’incardinamento della procedura per decreto ingiuntivo in cui neanche si è costituita. In tale contesto cronologico è evidente l’estraneità ai fatti del convenuto Ing. TT, al quale sono state conferite le funzioni gestionali connesse all’Area Tecnico-Manutentiva solo in data 29 dicembre 2017, a distanza di circa due anni dal mancato pagamento della prima fattura insoluta e di più di un anno dalla prima diffida, e successivamente alla concessione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Lanusei.
Appare evidente, altresì, che lo stesso, una volta assunte le funzioni, non è rimasto inerte ma ha, dapprima, cercato di concordare con il creditore un piano di rientro in cui si ipotizzava l’inizio dei pagamenti, da parte del Comune, da agosto 2018 - piano mai eseguito – e, quindi, ha prontamente adottato la determinazione n. 729 nello stesso giorno, il 21 dicembre 2018, in cui è stato notificato il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, e ne ha disposto la liquidazione.
Con tale atto, quindi l’Ing. TT ha adempiuto ai suoi doveri e concluso la proceduta in conformità alle norme contabili e procedurali di cui anche al Regolamento comunale di cui si dirà appresso.
2.2.1. Quanto alla mancata esecuzione della predetta Determinazione n. 729 del 21 dicembre 2018, in relazione alla quale la Procura imputa all’odierno convenuto di “essere rimasto a metà del guado, senza assumere alcuna iniziativa, né in un senso, né nell’altro, in tal guisa aggravando la spesa che il Comune avrebbe dovuto sopportare, a fronte del titolo esecutivo vantato dal creditore”, ossia di non aver sollecitato l’emissione del mandato di pagamento e di aver omesso di assumere atti di annullamento della stessa Determinazione alla luce delle sopravvenute valutazioni dell’area finanziaria, va evidenziato che l’atto di cui si discute reca gli estremi identificativi dell’impegno di spesa ed il capitolo a copertura e che il Responsabile dell’Area Finanziaria ne ha attestato la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Solo a posteriori il competente Ufficio finanziario si è avveduto che il capitolo indicato nella determina non era corretto rispetto al vincolo di destinazione, trattandosi del cap. 2750 “Spese da fondi Servitù militari” destinato a finanziare solo Opere Pubbliche e Servizi Sociali come da normativa di riferimento (D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare, artt. 329 e 330) e, per tale ragione non ha portato ad esecuzione la Determina, senza però inoltrare alcuna informativa espressa sull’accaduto all’autore della stessa.
Secondo quanto sostenuto dalla Procura, “l’Area Finanziaria aveva rappresentato, a posteriori e per le vie brevi, l’erroneità dell’imputazione della spesa” all’Ing. TT chiedendogli, sempre per le vie brevi, di procedere con l’annullamento della Determina. La Procura sul punto ha affermato che “appare del tutto verosimile che, nel contesto di un ufficio pubblico e tanto più di un ente locale di ridotte dimensioni come il Comune di Villagrande Strisaili siffatte comunicazioni possano essersi svolte in maniera informale” e, di conseguenza, ha sostenuto che il Responsabile dell’Area tecnica (Ing, TT), qualora avesse ritenuto legittima la determinazione adottata “avrebbe dovuto insistere affinché venisse emesso il relativo mandato, al fine di pagare il debito da decreto ingiuntivo” mentre, in caso di condivisione delle motivazioni del Servizio finanziario circa l’illegittimità della determinazione per il vincolo di destinazione delle spese gravanti sul capitolo, “avrebbe dovuto provvedere ad annullarla in autotutela, con un contrarius actus, sempre a sua firma. In tale eventualità, in mancanza di stanziamenti sui capitoli pertinenti, il predetto responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva avrebbe dovuto promuovere il procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio, come poi avvenuto solo nel 2021, quando egli era ormai cessato dalle sue funzioni”.
2.2.2. Ritiene la Sezione che la prospettazione attorea non trovi conforto né nel corredo probatorio, né nella cronologia dei fatti.
Come già sopra rappresentato e come anche osservato dalla Difesa e confermato negli atti dalla stessa prodotti, delle asserite interlocuzioni tra i due Responsabili interessati non vi è alcuna evidenza probatoria mentre sono tante le circostanze precise e concordanti che depongono per l’esclusione delle stesse.
Infatti, nulla viene detto o richiesto ai successori dell’Ing. TT, a questo subentrati a situazione non ancora risolta ma sicuramente risolvibile; nel riaccertamento ordinario dei residui, a cura del Responsabile del Servizio finanziario, propedeutico alla redazione dei rendiconti di gestione successivi (esercizi 2018 e 2019) e facente parte integrante di questi, è stato mantenuto fermo l’impegno di spesa a valere sul menzionato capitolo, senza alcun rilievo e/o osservazione in relazione alla ritenuta illegittimità della imputazione della spesa di che trattasi e della necessità di adottare provvedimenti di rettifica/modifica e dalle relazioni di accompagnamento e/o dagli atti deliberativi dei menzionati rendiconti nulla emerge in proposito.
Tra l’altro, la Difesa, ad ulteriore supporto delle circostanze che – a suo dire – proverebbero che nessuna interlocuzione in ordine all’errore d’imputazione sia mai intervenuta, ha anche prodotto l’attestazione resa nell’aprile del 2020 dalla Responsabile di Area (soggetto coincidente con la Responsabile del Servizio Finanziario) avente ad oggetto “Conto del Bilancio 2019 e Relazione al Rendiconto di gestione 2019” in cui viene riportato anche il debito di euro 78.341,25 nei confronti della Banca IFIS con la dicitura “derivante da sentenza. Da istruire come debito fuori bilancio. Sussiste impegno di spesa pari ad € 78.341,25” senza alcuna menzione, neanche in questo caso, della ritenuta erroneità del capitolo di imputazione della spesa.
Alla luce del quadro normativo di riferimento che disciplina le fasi della spesa e le competenze in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile e dei controlli contabili (TUEL, artt. 147 bis; 153; 183; 184 e 185) la Sezione osserva che gli estremi identificativi dell’impegno di spesa e del capitolo a copertura (elementi essenziali di ogni atto di spesa) sono contenuti nella parte della determina n. 729 del 21 dicembre 2018 di competenza del Responsabile dell’Area Finanziaria che ne “attesta [anche la regolarità contabile e la copertura finanziaria” stante che, per espresso disposto normativo (art. 153, commi 4 e 5, TUEL) il Responsabile del servizio finanziario è preposto, tra le altre funzioni, alla “verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese” ed è ad esso demandato di effettuare “le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità” ed, inoltre, nei piccoli Comuni (come in specie), proprio a causa della limitata dotazione organica, detto responsabile spesso concentra su di sé funzioni di coordinamento amministrativo e contabile, garantendo la correttezza delle determinazioni di impegno di spesa e degli ordinativi di pagamento.
Lo stesso regolamento comunale, versato in atti, definisce poi le modalità per la resa del parere di regolarità contabile o attestazione di copertura finanziaria [art. 2 “Organizzazione del Servizio Finanziario”, comma 2, lett. K) che rimanda ai successivi artt. 9 “Accertamento delle entrate” e 13 “Procedure per l’esecuzione e per l’impegno di spesa” che al comma 3 stabilisce che le determinazioni di spesa “sono adottate dai titolari dei centri di responsabilità e trasmesse al Servizio Finanziario che effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli contabili e fiscali, esegue la registrazione dell’impegno e rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura di cui all’art. 151, comma quarto del D.Lgs. 276/2000 e successive modificazioni, a seguito del quale le determinazioni sono rese esecutive”] nonché le procedure per la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento delle spese e le relative tempistiche (art. 15) precisando anche che il mandato di pagamento è emesso dal Servizio finanziario.
Ciò in conformità alle disposizioni del TUEL che, quanto all’impegno, che costituisce la prima fase della procedura di spesa, precisa che “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria” (art. 183 TUEL) e, quanto alla liquidazione della spesa statuisce che è il Servizio finanziario che effettua “i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione” (art. 184 TUEL).
Premesso che nel parere di “regolarità contabile” è da comprendere sia la verifica della esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio, sia il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, oltre che la correttezza sostanziale della spesa, da tutto quanto sopra osservato consegue che nelle procedure giuscontabilistiche di erogazione della spesa sono ben distinti i ruoli dei Responsabili dei Servizi che intervengono nel procedimento e sono ben definite le competenze e gli oneri del Servizio finanziario.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Sezione osserva che allo stato degli atti, in disparte qualsiasi ipotesi non suffragata da idoneo compendio probatorio, che non può trovare ingresso in questa sede, ed in disparte qualsiasi valutazione sulla correttezza o meno della imputazione della spesa al capitolo pertinente, di cui neanche la Procura ha certezza (Atto di citazione, pag. 10 in cui si afferma che “il vincolo di destinazione sembra essere riferito alle sole entrate di cui all’art. 330, comma 2, che lo Stato assegna alle Regione e queste ultime, a loro volta, assegnano ai Comuni”) e tenuto conto che i “Fondi servitù militari” sono stati nel 2023 utilizzati a copertura di spese diverse, quali ad esempio quelle per la posa in opera delle luminarie (Determina di altro Settore n. 1010 del 12/12/2023, versata in atti), emerge con evidenza che il capitolo 2750 cui la spesa di cui si controverte, a detta del Servizio finanziario, è stata imputata in modo illegittimo nella Determinazione del 2018, permane, poi, immutato negli anni successivi e mantenuto nelle operazioni annuali obbligatorie di riaccertamento ordinario dei residui propedeutiche alla redazione del rendiconto di gestione e finalizzata a verificare le ragioni del mantenimento di questi, senza che sulla controversa imputazione di spesa venga formulata qualsivoglia osservazione o rilievo ovvero attivata la procedura per la correzione dell’errore.
Emerge, altresì, con evidenza che nessuna comunicazione formale sia stata fatta all’Ing. TT in relazione alla sopravvenuta, successiva, diversa valutazione della copertura di spesa da parte del Servizio finanziario né che tale diversa valutazione sia stata fatta in altra sede.
A riprova di ciò basti considerare quanto già sopra sottolineato in relazione ai contenuti dell’attestazione resa nell’aprile del 2020 dalla Responsabile di Area, che in specie coincidente con la Responsabile del Servizio Finanziario, avente ad oggetto “Conto del Bilancio 2019 e Relazione al Rendiconto di gestione 2019”.
La Procura ha imputato all’Ing. TT l’addebito di responsabilità anche per non aver questi annullato la Determinazione 729/2018 “in autotutela, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, come invece sarebbe stato doveroso, una volta che l’Area Finanziaria aveva rappresentato, a posteriori e per le vie brevi, l’erroneità dell’imputazione della spesa”.
Sul punto, la Sezione osserva che l’assenza di una comunicazione formale da parte del Servizio finanziario attestante la illegittimità del provvedimento, ormai perfetto ed eseguibile, con conseguente richiesta di annullamento esclude a priori l’addebito di responsabilità mancando, in specie, uno degli elementi previsti dalla legge per poter procedere in tal senso tenuto, peraltro, conto che l’atto era inficiato proprio dall’indicazione del capitolo di spesa di competenza proprio del Responsabile del Servizio finanziario, ossia di altro Ufficio.
Inoltre, quanto al comportamento inerziale, la Sezione osserva che se si considera l’intero periodo interessato dalla vicenda, protrattasi dal 2015 al 2022, il coinvolgimento causale dell’Ing. TT è limitato al solo arco temporale che va dal 29 dicembre 2017 al 31 maggio 2019 in cui peraltro lo stesso ha agito tempestivamente per cercare una risoluzione; se invece si considera l’addebito di responsabilità, quale circoscritto in Atto di citazione, ossia mancata esecuzione e/o annullamento della Determina n. 729/2018 che ha comportato la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio con maggiorazione di interessi, oneri e spese, il coinvolgimento dell’odierno convenuto si limita a circa cinque mesi su un arco temporale di svariati anni (21 dicembre 2018 – 26 agosto 2022) caratterizzato, tra l’altro, nel periodo successivo al suo collocamento in aspettativa e seguente sua cessazione dalla funzione di Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, da un giudizio per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo nell’interesse di Banca IS, in cui l’Amministrazione non si è neanche costituita, e la nomina di un Commissario ad acta.
Ne consegue che nessuna inerzia gravemente colpevole può essere riconosciuta in capo all’odierno convenuto tenuto anche conto: 1) che fino al 31 maggio 2019 - data di cessazione dall’incarico di che trattasi (per intervenuta aspettativa) – nessun ulteriore atto esecutivo era stato notificato all’Ente; 2) che per l’adempimento relativo a provvedimenti giurisdizionali notificati in forma esecutiva l’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, prevede per l’emissione dei mandati di pagamento il termine dilatorio di n. 120 giorni (per le altre tipologie di pagamento il Regolamento di Contabilità comunale prevede ordinariamente il termine di n. 70 giorni); 3) che il giudizio per l’ottemperanza è stato incardinato successivamente all’avvio dell’aspettativa dell’odierno convenuto.
Di conseguenza, anche sotto tale profilo la domanda attorea deve essere rigettata.
2.2.3. Per dovere di mera completezza la Sezione osserva altresì che, come evidenziato dalla Difesa, anche in caso di accoglimento della pretesa attorea, non poteva essere imputato totalmente al convenuto l’aggravio di spese e di interessi successivo al 31 maggio 2019 poiché questi aveva lasciato la funzione di Responsabile dell’Area Tecnico/Manutentiva ed altri avevano assunto l’incarico senza tuttavia provvedere in merito.
2.3. Conclusivamente il Collegio ritiene che il convenuto TT NI AT, nella spiegata qualità, debba essere assolto da ogni addebito per mancanza dei presupposti legittimanti l’azione di responsabilità.
2.3.1. Il proscioglimento nel merito rende necessario provvedere alla liquidazione delle spese legali a suo favore.
La Sezione, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell’Amministrazione di appartenenza, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, considerato che il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera (art. 2, comma 1) e ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e che i valori medi delle tabelle allo stesso allegate, in applicazione dei parametri generali, non sono vincolanti per la liquidazione stessa, posto che il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete (art. 4, comma 1).
In specie, considerata l’assenza di notule, la parte limitata di petitum per la quale il convenuto è stato prosciolto nel merito e l’attività difensiva concretamente svolta (l’odierno giudizio è stato definito in esito a un’unica udienza di discussione), la Sezione liquida la somma omnicomprensiva di € 1.500,00 in favore del patrono del convenuto TT NI AT, cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.
P.Q.M
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reiette, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 26258 del Registro di Segreteria:
· assolve il convenuto TT NI AT dalla domanda attorea;
· liquida gli onorari del difensore del convenuto, assolto dall’addebito di responsabilità, da porre a carico dell’Amministrazione comunale di Villagrande Strisaili, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, in euro 1.500,00 (millecinquecento//00) cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente NA OL) (f.to digitalmente ON AS)
Depositata in Segreteria il 04/03/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente Paolo Carrus)