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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/11/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino - Presidente dott. Roberto Bianco - Giudice Relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1289 del registro generale per gli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promosso congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulio Mastrobattista, giusta procura agli atti
e
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_2 C.F._2 presente giudizio dall'avv. Arnaldo Faiola, giusta procura agli atti
Ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30.06.2025, i ricorrenti - premesso che dalla loro relazione sentimentale era nato la figlia (in data 23.10.2018) riconosciuta da entrambi i genitori e che la Per_1 coppia cessava la relazione - hanno chiesto al Tribunale regolarsi l'affidamento, collocamento e mantenimento della minore nel senso indicato nel medesimo ricorso.
All'udienza del 20.11.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno chiesto l'accoglimento dei patti e delle condizioni, indicate nel ricorso introduttivo.
1 Il Giudice relatore, dunque, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Premesso che il presente giudizio soggiace alla nuova disciplina di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., essendo stato introdotto successivamente al 28.02.2023, nella specie, le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in data 30.06.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte ed alle quali si rimanda.
Il Collegio ritiene di poter omologare le statuizioni di cui al predetto accordo, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare la figlia minore degli istanti.
In particolare, sia i profili attinenti l'affidamento e il collocamento della minore, sia i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso favorevole.
Trattandosi di ricorso congiunto non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe indicata, sentito il P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore della coppia (nata in data [...]) e le ulteriori statuizioni adottate, come da Per_1 accordi indicati nel ricorso congiunto depositato in data 30.06.2025, quivi da intendersi integralmente riportati e trascritti;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Latina, il 21.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino - Presidente dott. Roberto Bianco - Giudice Relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1289 del registro generale per gli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promosso congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulio Mastrobattista, giusta procura agli atti
e
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_2 C.F._2 presente giudizio dall'avv. Arnaldo Faiola, giusta procura agli atti
Ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30.06.2025, i ricorrenti - premesso che dalla loro relazione sentimentale era nato la figlia (in data 23.10.2018) riconosciuta da entrambi i genitori e che la Per_1 coppia cessava la relazione - hanno chiesto al Tribunale regolarsi l'affidamento, collocamento e mantenimento della minore nel senso indicato nel medesimo ricorso.
All'udienza del 20.11.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno chiesto l'accoglimento dei patti e delle condizioni, indicate nel ricorso introduttivo.
1 Il Giudice relatore, dunque, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Premesso che il presente giudizio soggiace alla nuova disciplina di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., essendo stato introdotto successivamente al 28.02.2023, nella specie, le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in data 30.06.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte ed alle quali si rimanda.
Il Collegio ritiene di poter omologare le statuizioni di cui al predetto accordo, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare la figlia minore degli istanti.
In particolare, sia i profili attinenti l'affidamento e il collocamento della minore, sia i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso favorevole.
Trattandosi di ricorso congiunto non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe indicata, sentito il P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore della coppia (nata in data [...]) e le ulteriori statuizioni adottate, come da Per_1 accordi indicati nel ricorso congiunto depositato in data 30.06.2025, quivi da intendersi integralmente riportati e trascritti;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Latina, il 21.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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