Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1528/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 1528/2023, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato al Viale Kennedy, 98 Parte_1 C.F._1 in Trinitapoli presso lo studio dell'Avv. Fabrizio di Biase, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata alla Via S.P. 62, Controparte_1 C.F._2
n.9 in Cerignola, presso lo studio degli avv.ti Luigia Pizzi e Saverio Pizzi, dai quali è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 17/02/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/02/2023 chiedendo pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio, ha esposto: di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1 13/11/2004 in Trinitapoli e che dall'unione sono nati due figli: (n.to in Canosa di Puglia il Per_1
03/03/2006) e (n.ta in Canosa di Puglia il 09/01/2015); che sono addivenuti ad una separazione Per_2 consensuale con decreto del Tribunale di Foggia n.cron.4945/2022 del 20/04/2022 (pubbl. il
21/04/2022) che ha omologato i patti convenuti tra i coniugi;
che lui è un commerciante e socio della pagina 1 di 3
che è proprietario di alcuni beni immobili, alcuni dei quali concessi in locazione;
che ha sempre lavorato, fino a Controparte_1 quando non è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo nel 2022; che i figli non sono economicamente indipendenti e che alcune volte, li lascia da soli in casa o presso i Controparte_1 nonni materni, mentre lei, asseritamente, sarebbe intenta a coltivare la sua nuova relazione o allo shopping.
Pertanto, il ricorrente, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto: disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento di entrambi presso di sé, con la previsione di un diritto di visita a favore della madre;
la corresponsione da parte della di un assegno in CP_1 favore dei figli per complessivi € 400,00 e l'assegnazione della casa familiare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/04/2023 si è costituita che Controparte_1 non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha esposto: che non corrisponde al vero che ha una nuova relazione e che trascura i figli, ai quali non ha fatto mai mancare il suo affetto e presenza, provvedendo alla loro crescita;
che le proprie condizioni economiche e reddituali, le consentono con difficoltà di provvedere a sé stessa e ai figli;
che in conseguenza di un intervento chirurgico allo stomaco, che, asseritamente, le avrebbe causato una “ipertrofia adipocutanea”, ha dovuto assentarsi spesso dal lavoro per malattia;
che in conseguenza del recesso datoriale del marzo 2022, attualmente è disoccupata e ha difficoltà a reperire un'altra attività lavorativa, anche a causa delle sue patologie, sebbene, asseritamente, invii propri curricula; che, secondo la propria ricostruzione, vi sarebbe una sproporzione reddituale con il marito.
Pertanto, la resistente, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha concluso chiedendo: di disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso di sé; la corresponsione da parte del di un assegno di mantenimento in favore dei figli per complessivi Pt_1
€ 800,00 mensili;
la corresponsione di un assegno divorzile pari a € 700,00 mensili.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza del 20/04/2023 per la comparizione personale dei coniugi, all'esito della quale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti e designato il Giudice relatore, rimettendo le parti davanti a lei all'udienza del 04/10/2023.
In tale udienza, il Giudice ha rinviato all'udienza del 29/11/2023 per la decisione sullo status, concedendo alle parti i relativi termini.
Emessa sentenza non definitiva n.3281/2023 del 12/12/2023, con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo e rinviata, con concessione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., all'udienza del 19/06/2024, successivamente rinviata fino all'udienza 15/07/2024, all'esito della quale il Giudice ha disposto l'ascolto dei due figli per l'udienza del 11/09/2024.
In tale udienza, ascoltati i figli della coppia, il Giudice ha modificato l'ordinanza presidenziale limitatamente al collocamento di presso il padre, con la corresponsione da parte della Per_1 [...] in favore del figlio di un assegno di mantenimento. Il Giudice ha rinviato all'udienza del CP_1 18/11/2024, successivamente rinviata fino all'udienza del 17/02/2025 al fine di verificare la possibilità di un accordo tra le parti.
In vista di tale udienza, le parti hanno raggiunto un accordo cristallizzato nella scrittura privata del
12/02/2025 (dep. in data 13/02/2025).
All'udienza del 17/02/2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con trasformazione del rito in divorzio consensuale.
Si dà atto che è stata già pronunciata, con sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n.3281/2023 del 12/12/2023 (pubbl. il 27/12/2023), la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 3 Gli accordi intervenuti tra le parti, suggellati nella scrittura privata del 12/02/2025 (dep. in data
13/02/2025), non sono contrari a norme imperative e di ordine pubblico. Inoltre, gli stessi non sono contrari agli interessi di disciplinando in maniera compiuta il suo affidamento, collocamento, Per_2 diritto di visita del genitore non collocatario e assegno di mantenimento da corrispondere in suo favore,
e nemmeno contrari agli interessi di , maggiorenne e non economicamente indipendente, Per_1 avendo le parti previsto, anche per lui, la corresponsione di un assegno di mantenimento.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, in ragione dell'accordo tra le stesse raggiunto per la definizione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Dato atto della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n.3281/2023 del 12/12/2023 (pubbl. il 27/12/2023), omologa le condizioni concordate dalle parti secondo la scrittura privata del 12/02/2025 (dep. in data
13/02/2025) e che qui devono intendersi per interamente trascritte;
• Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del giorno 11.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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