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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/12/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 823/2024
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 823/2024 tra
Parte_1
, C.F. , con l'Avv. AVVOCATURA DELLO
[...] P.IVA_1
STATO DI CAGLIARI
e
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._1
OT AB
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di
Pace di il 21 agosto 2023, proponeva Pt_1 Controparte_1
opposizione avverso l'ordinanza del Prefetto di n. fascicolo Pt_1 Cont 2160/2023 Area III prot. Uscita n. 0037917, notificata il 31 luglio
2023, con cui era stata disposta la sospensione della patente di guida per 6 mesi con decorrenza dalla data del ritiro. Il provvedimento prefettizio opposto era stato adottato in quanto il Distaccamento della Polizia stradale di Bitti aveva comunicato che veniva colta alla guida Controparte_1
in stato di ebbrezza dovuto ad abuso di sostanze alcoliche in violazione dell'art. 186, co. 2, lett. C) del C.d.S.; era stato evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,90 g/l.
La ricorrente censurava il provvedimento di sospensione della patente di guida, sostenendo che dovesse avere funzione cautelare e non punitiva e che, pertanto, considerati gli esiti delle analisi effettuate da cui emerge che il soggetto non sia dedito all'uso di sostanze alcoliche e/o psicotrope, non sussistevano ragioni per giustificare il perdurare del provvedimento cautelare disposto dal Prefetto;
contestava altresì il provvedimento impugnato, sostenendo che nell'ipotesi di assoluzione in sede penale il presofferto sarebbe del tutto ingiustificato.
La si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza Parte_1
delle pretese avversarie e, in particolare, rilevando la piena legittimità del provvedimento impugnato, in quanto emesso in attuazione del disposto di cui all'art. 223, co. 1 C.d.s..; il Giudice di Pace di accoglieva il Pt_1
ricorso e annullava il provvedimento impugnato.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la , Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere l'opposizione siccome
Pag. 2 di 5 infondata e per l'effetto confermare validità ed efficacia del provvedimento prefettizio opposto. Con vittoria di spese.”
Si costituiva in giudizio , chiedendo l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti conclusioni: “conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia: In via pregiudiziale: Rigettare l'appello per cessata materia del contendere. Nel merito: Rigettare l'appello di controparte e conseguentemente confermare la legittimità della sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di n. 199/2024. In ogni caso con vittoria Pt_1
delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A seguito della costituzione delle parti, veniva fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 127-ter c.c.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere
Preliminarmente, si deve ribadire che “in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice;
nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui,
Pag. 3 di 5 continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti.
(Sez.2, ord. n. 9539 del 18/04/2018, Rv. 648091)”
Come precisato nella motivazione della suddetta sentenza, secondo la giurisprudenza consolidata regolatrice in tema di sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, il provvedimento di sospensione della patente di guida che il Prefetto adotta nel caso di cui all'art. 186, comma 9, cod. strada, sino all'esito della visita medica del conducente prevista dal precedente comma, ha natura cautelare, essendo adottato sulla base del mero riscontro di un tasso alcolemico superiore a quello prescritto, e, quale presupposto per la sua emissione, non è affatto richiesta l'esistenza di un accertamento giudiziale definitivo;
ne consegue che il ricorso proponibile dinanzi al giudice di pace in sede civile non può che riguardare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l'applicazione della suddetta misura cautelare, e non anche la verifica dell'esistenza della condotta oggetto di accertamento in ambito penale (Sez. 2, Sent. n. 12898 del 2010). Ne consegue che la legittimità di tale provvedimento deve essere valutata con riferimento al momento del fatto, senza che rilevi l'eventuale successivo giudicato penale di assoluzione dal reato presupposto.
Ciò premesso, al momento della proposizione dell'appello l'ordinanza ingiunzione era stata correttamente emessa, posto che non vi era stato un accertamento definitivo in sede penale relativo alla responsabilità della ricorrente;
ma al momento della presente decisione, la materia del contendere è cessata, avendo il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Nuoro dichiarato estinto il reato per l'avvenuta esecuzione dei lavori di pubblica utilità e ridotto a mesi sei la sospensione della patente di guida;
in altri termini, l'esigenza cautelare affermata dalla a Parte_1
Pag. 4 di 5 sostegno della legittimità dell'ordinanza ingiunzione è venuta meno, posto che “trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti” (così la sentenza sopra richiamata).
Pertanto, l'appello deve essere respinto per avvenuta cessazione della materia del contendere;
vista la motivazione con la quale viene respinto l'appello, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
Respinge l'appello per cessata materia del contendere.
Dichiara compensate le spese di lite.
Dichiara tenuta l'appellante al versamento di un importo pari a quello dovuto per il contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 823/2024
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 823/2024 tra
Parte_1
, C.F. , con l'Avv. AVVOCATURA DELLO
[...] P.IVA_1
STATO DI CAGLIARI
e
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._1
OT AB
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di
Pace di il 21 agosto 2023, proponeva Pt_1 Controparte_1
opposizione avverso l'ordinanza del Prefetto di n. fascicolo Pt_1 Cont 2160/2023 Area III prot. Uscita n. 0037917, notificata il 31 luglio
2023, con cui era stata disposta la sospensione della patente di guida per 6 mesi con decorrenza dalla data del ritiro. Il provvedimento prefettizio opposto era stato adottato in quanto il Distaccamento della Polizia stradale di Bitti aveva comunicato che veniva colta alla guida Controparte_1
in stato di ebbrezza dovuto ad abuso di sostanze alcoliche in violazione dell'art. 186, co. 2, lett. C) del C.d.S.; era stato evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,90 g/l.
La ricorrente censurava il provvedimento di sospensione della patente di guida, sostenendo che dovesse avere funzione cautelare e non punitiva e che, pertanto, considerati gli esiti delle analisi effettuate da cui emerge che il soggetto non sia dedito all'uso di sostanze alcoliche e/o psicotrope, non sussistevano ragioni per giustificare il perdurare del provvedimento cautelare disposto dal Prefetto;
contestava altresì il provvedimento impugnato, sostenendo che nell'ipotesi di assoluzione in sede penale il presofferto sarebbe del tutto ingiustificato.
La si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza Parte_1
delle pretese avversarie e, in particolare, rilevando la piena legittimità del provvedimento impugnato, in quanto emesso in attuazione del disposto di cui all'art. 223, co. 1 C.d.s..; il Giudice di Pace di accoglieva il Pt_1
ricorso e annullava il provvedimento impugnato.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la , Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere l'opposizione siccome
Pag. 2 di 5 infondata e per l'effetto confermare validità ed efficacia del provvedimento prefettizio opposto. Con vittoria di spese.”
Si costituiva in giudizio , chiedendo l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti conclusioni: “conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia: In via pregiudiziale: Rigettare l'appello per cessata materia del contendere. Nel merito: Rigettare l'appello di controparte e conseguentemente confermare la legittimità della sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di n. 199/2024. In ogni caso con vittoria Pt_1
delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A seguito della costituzione delle parti, veniva fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 127-ter c.c.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere
Preliminarmente, si deve ribadire che “in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice;
nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui,
Pag. 3 di 5 continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti.
(Sez.2, ord. n. 9539 del 18/04/2018, Rv. 648091)”
Come precisato nella motivazione della suddetta sentenza, secondo la giurisprudenza consolidata regolatrice in tema di sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, il provvedimento di sospensione della patente di guida che il Prefetto adotta nel caso di cui all'art. 186, comma 9, cod. strada, sino all'esito della visita medica del conducente prevista dal precedente comma, ha natura cautelare, essendo adottato sulla base del mero riscontro di un tasso alcolemico superiore a quello prescritto, e, quale presupposto per la sua emissione, non è affatto richiesta l'esistenza di un accertamento giudiziale definitivo;
ne consegue che il ricorso proponibile dinanzi al giudice di pace in sede civile non può che riguardare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l'applicazione della suddetta misura cautelare, e non anche la verifica dell'esistenza della condotta oggetto di accertamento in ambito penale (Sez. 2, Sent. n. 12898 del 2010). Ne consegue che la legittimità di tale provvedimento deve essere valutata con riferimento al momento del fatto, senza che rilevi l'eventuale successivo giudicato penale di assoluzione dal reato presupposto.
Ciò premesso, al momento della proposizione dell'appello l'ordinanza ingiunzione era stata correttamente emessa, posto che non vi era stato un accertamento definitivo in sede penale relativo alla responsabilità della ricorrente;
ma al momento della presente decisione, la materia del contendere è cessata, avendo il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Nuoro dichiarato estinto il reato per l'avvenuta esecuzione dei lavori di pubblica utilità e ridotto a mesi sei la sospensione della patente di guida;
in altri termini, l'esigenza cautelare affermata dalla a Parte_1
Pag. 4 di 5 sostegno della legittimità dell'ordinanza ingiunzione è venuta meno, posto che “trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti” (così la sentenza sopra richiamata).
Pertanto, l'appello deve essere respinto per avvenuta cessazione della materia del contendere;
vista la motivazione con la quale viene respinto l'appello, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
Respinge l'appello per cessata materia del contendere.
Dichiara compensate le spese di lite.
Dichiara tenuta l'appellante al versamento di un importo pari a quello dovuto per il contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 5 di 5