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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/05/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 508/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 508/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'avv. Antonino Ciavola, giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(P.Iva. ), con sede in Catania, via Controparte_1 P.IVA_1
dei Sanguinelli n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Paolo Catra, giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. depositato il 17 novembre 2020, Parte_1 [...]
e esponevano di essere comproprietari indivisi di un fondo in San Parte_2 Parte_3
TR LA dotato di un'uscita sulla via pubblica tramite un passaggio pedonale di ridotte dimensioni, attraverso il quale poteva accedersi alla parte più ampia del terreno, utilizzabile a fini edificatori. Premessa, dunque, la non accessibilità di tale porzione del terreno a mezzi meccanici, deducevano di avere ricevuto una manifestazione scritta di interesse all'acquisto, subordinata alla possibilità di accedere alla parte edificabile del fondo anche con mezzi meccanici. Dopo avere evidenziato che il procedimento di mediazione obbligatoria avviato era rimasto privo di riscontro, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la al Controparte_1
fine di ottenere la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul suo terreno, confinante al loro, attraverso la costruzione di una strada carrabile che potesse collegare la parte interclusa al transito di mezzi meccanici all'uscita del fondo sulla via pubblica.
Si costituiva la società convenuta contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante c.t.u., con ordinanza ex art 702-ter c.p.c. del 6 marzo 2023, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 13314/2020 R.G., il Tribunale di Catania, dopo avere premesso che l'accesso esistente alla via pubblica dalla particella 309 risultava idoneo al passaggio dei mezzi pesanti, ma solo per raggiungere una prima parte del fondo dei ricorrenti (in quanto la restante parte, a causa della sua particolare forma, non risultava transitabile con mezzi meccanici), rilevava che il passaggio per tale parte del fondo sarebbe dovuto avvenire - secondo quanto richiesto in domanda - mediante l'ampliamento dell'attuale stradella, coincidente con la particella 324, su una piccola porzione della particella 289 di proprietà della resistente. Il giudice riteneva che fosse applicabile l'art. 1052 c.c., in quanto rispondente al reale interesse dei ricorrenti di ovviare ad un'interclusione relativa del proprio fondo, allo scopo di consentire l'attraversamento dell'intero terreno con mezzi pesanti sino alla via pubblica.
D'altra parte, l'ordinanza osservava che il percorso indicato dai ricorrenti non fosse l'unico praticabile e che la legge non prevedesse alcuna preferenza per l'ampliamento del passaggio esistente (diversa essendo l'ipotesi di ampliamento di una servitù già costituita). Di conseguenza, il fondo da asservire poteva essere individuato in “qualsiasi altro fondo circostante confinante con quello relativamente intercluso”. In tal senso, il giudice riteneva altresì che il percorso alternativo individuato sul fondo di pagina 2 di 7 un terzo estraneo al giudizio – come indicato dalla resistente - fosse quello più conveniente. Infatti, considerava che entrambe le parti avevano l'intenzione di destinare i rispettivi lotti, attualmente incolti, all'edificazione. Ne derivava che la valutazione comparativa doveva tenere conto non solo della situazione attuale dei fondi, ma anche della loro potenziale e futura destinazione. Poiché nessuno dei due lotti risultava edificato, ma entrambi erano suscettibili di edificazione, gli interessi delle parti dovevano considerarsi equivalenti. Inoltre, a parità di costi – come stimato dal CTU - che i ricorrenti avrebbero dovuto sostenere tanto nell'ipotesi di passaggio sulla particella 289 (di proprietà della convenuta) quanto su quella 665 (di proprietà del terzo estraneo), il criterio dirimente diventava quello del minor aggravio per il fondo servente. In base a tale criterio, la scelta ricadeva sull'ipotesi delineata dal CTU, cioè la costituzione di una servitù di passaggio a carico della particella 665, di proprietà del terzo. Tale servitù, infatti, insisterebbe “su una breve fascia di terreno, larga 5 metri e lunga 25 m, allo stato incolta e destinata a rimanere tale come riferito dal CTU per garantire le distanze legali rispetto
a fabbricati limitrofi”. Diversamente, il passaggio sulla particella 289 della resistente, proprio perché volto a “rimediare” alla strettoia esistente al centro del fondo dei ricorrenti, comporterebbe la perdita della disponibilità di 50 mq di terreno della resistente, delimitato da una recinzione che segnerebbe il confine fisico con la nuova stradella di passaggio realizzata in parte sulla porzione della particella 289, destinata nel progetto edificatorio ad area pertinenziale di una delle villette progettate dalla resistente.
Affermava peraltro che era ininfluente che il detto terzo non fosse parte in causa, posto che non si verteva in ipotesi di litisconsorzio necessario. Al riguardo, si richiamava la giurisprudenza di legittimità, chiara nell'escludere la ricorrenza nella specie di un litisconsorzio necessario, secondo la quale “nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora
l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante” (Cass.10331/98; Cass.10045/2008; Cass.2292/88)”. Per tali motivi, dovendosi preferire il percorso alternativo individuato dal CTU sulla particella 665, la domanda veniva rigettata, pur ritenendosi sussistente l'interclusione relativa del fondo dei ricorrenti.
, e proponevano appello sulla base di quattro Parte_2 Parte_3 Parte_1
motivi, eccependo preliminarmente la nullità della sentenza per l'omessa integrazione del pagina 3 di 7 contraddittorio nei confronti del proprietario della particella 665 e, comunque, nel merito l'erroneità della pronuncia nonché la contraddittorietà della motivazione e rilevando, tra l'altro, la violazione delle preclusioni processuali.
All'udienza del 13 gennaio 2025, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, la causa, sentite le parti che hanno concluso come in verbale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminato prioritariamente il secondo motivo di gravame, avente carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente.
Con esso gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza per violazione del contraddittorio, sostenendo che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la sussistenza, nella specie, di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Al riguardo, a sostegno della necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, viene richiamato l'orientamento espresso in materia dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 2205 del 1984 e 4515 del 1980.
Il motivo è fondato, alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1900 del 27 gennaio 2025, hanno risolto la questione di massima di particolare importanza concernente la necessità del litisconsorzio necessario dei proprietari di tutti i fondi intercludenti, affermando il principio di diritto secondo cui “l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto.
Lo stesso principio vale per le ipotesi contemplate dall'art. 1051, co. 3 e 1052 cod. civ.
In mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice il processo dovrà essere dichiarato estinto secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il rigetto della domanda”.
pagina 4 di 7 In particolare, nel paragrafo 8 della sentenza le Sezioni Unite hanno rilevato che “la costituzione del diritto di servitù coattiva di passaggio impone la presenza in giudizio dei proprietari di tutti i fondi interessati”.
E, per quel che interessa il presente giudizio, hanno altresì osservato che “rinforza l'opinione del
Collegio, come si è già ricordato, l'irrompere della situazione dei luoghi, intimamente correlata alla realità del diritto, che il giudice è chiamato a realizzare soddisfacendo i criteri di legge.
Attraverso gli atti istruttori e, in particolare, gli accertamenti del consulente, non è infrequente individuare più percorsi tra loro alternativi, alcuni dei quali possono interessare fondi di terzi, perché originariamente non contemplati dall'attore.
Non già, si ribadisce, perché questi abbia inteso realizzare un diritto inesistente (come, ad esempio, spingersi su uno o più terreni altrui solo per passeggiare, prendere il sole o godere del panorama), ma, semplicemente perché con la citazione ha individuato (quali che ne siano le ragioni non rileva) uno dei percorsi idonei ad assicurare al suo fondo l'accesso alla via pubblica.
8.2. La condizione d'interclusione deve essere negata dal giudice nel solo caso in cui escluda che il fondo, circondato da fondi altrui, "non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio". Ove, invece, essa sussista il diritto deve essere riconosciuto e
l'interclusione rimossa con la costituzione del passaggio coattivo, "tertium non datur"”.
Hanno rilevato inoltre che “l'esigenza che il passaggio coattivo venga costituito nel contraddittorio con
i proprietari di tutti i fondi intercludenti, così che il giudice possa individuare il percorso migliore secondo legge, senza che rilevi la scelta fatta dall'attore selezionandone, se del caso, uno fra i possibili, impone ritenere che la domanda debba pronunciarsi nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.” (par. 8.3).
Pertanto, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite, che ha espresso un principio di portata generale, applicabile a tutte le fattispecie di passaggio coattivo - incluse le ipotesi contemplate dall'art. 1051, co. 3 e 1052 cod. civ. - non resta che prenderne atto e concludere che, nel caso in esame, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, che rendeva necessaria la partecipazione al giudizio di primo grado anche di tutti i proprietari interessati e, in particolare, del proprietario della particella 665 su cui è ricaduta la scelta del primo giudice.
pagina 5 di 7 Deve essere dunque dichiarata la nullità del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari interessati, in quanto litisconsorti necessari, con conseguente accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dagli appellanti con il secondo motivo di gravame.
L'impugnata ordinanza deve, pertanto, essere dichiarata nulla in relazione al motivo accolto. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari in primo grado, il giudizio deve essere rimesso al primo giudice affinché provveda alla relativa integrazione.
Restano assorbiti il primo motivo (con cui gli appellanti denunciano la violazione dell'art. 1052 c.c., nonché l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione), il terzo motivo (relativo alla non realizzabilità del passaggio alternativo ipotizzato sul fondo di un terzo estraneo) e il quarto motivo dell'appello (concernente la dedotta violazione delle preclusioni processuali).
L'esigenza che il passaggio coattivo (o l'ampliamento del passaggio già esistente) venga costituito nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti comporta che le censure sollevate con i restanti motivi debbano essere esaminate solo previa integrazione del contraddittorio.
Le ragioni della pronuncia giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa n. 508/2023 R.G.,
- accoglie il secondo motivo dell'appello, proposto da e Parte_1 Parte_2
contro la e dichiara assorbiti i restanti motivi;
Parte_3 Controparte_1
- per l'effetto, dichiara nulla l'ordinanza impugnata, avente n. 1626/2023 di repertorio, emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Catania in data 6 marzo 2023 (resa nel procedimento inter partes iscritto al n. 13314/2020 R.G.), per la mancata integrazione, nel giudizio di primo grado, del contraddittorio nei confronti dei proprietari interessati litisconsorti necessari, e, in particolare, nei confronti del proprietario del lotto di terreno riportato nel C.T. del Comune di San TR LA (CT) al foglio 2 particella 665, e rimette la causa al primo giudice;
pagina 6 di 7 - compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Catania il giorno 8 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 508/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'avv. Antonino Ciavola, giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(P.Iva. ), con sede in Catania, via Controparte_1 P.IVA_1
dei Sanguinelli n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Paolo Catra, giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. depositato il 17 novembre 2020, Parte_1 [...]
e esponevano di essere comproprietari indivisi di un fondo in San Parte_2 Parte_3
TR LA dotato di un'uscita sulla via pubblica tramite un passaggio pedonale di ridotte dimensioni, attraverso il quale poteva accedersi alla parte più ampia del terreno, utilizzabile a fini edificatori. Premessa, dunque, la non accessibilità di tale porzione del terreno a mezzi meccanici, deducevano di avere ricevuto una manifestazione scritta di interesse all'acquisto, subordinata alla possibilità di accedere alla parte edificabile del fondo anche con mezzi meccanici. Dopo avere evidenziato che il procedimento di mediazione obbligatoria avviato era rimasto privo di riscontro, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la al Controparte_1
fine di ottenere la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul suo terreno, confinante al loro, attraverso la costruzione di una strada carrabile che potesse collegare la parte interclusa al transito di mezzi meccanici all'uscita del fondo sulla via pubblica.
Si costituiva la società convenuta contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante c.t.u., con ordinanza ex art 702-ter c.p.c. del 6 marzo 2023, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 13314/2020 R.G., il Tribunale di Catania, dopo avere premesso che l'accesso esistente alla via pubblica dalla particella 309 risultava idoneo al passaggio dei mezzi pesanti, ma solo per raggiungere una prima parte del fondo dei ricorrenti (in quanto la restante parte, a causa della sua particolare forma, non risultava transitabile con mezzi meccanici), rilevava che il passaggio per tale parte del fondo sarebbe dovuto avvenire - secondo quanto richiesto in domanda - mediante l'ampliamento dell'attuale stradella, coincidente con la particella 324, su una piccola porzione della particella 289 di proprietà della resistente. Il giudice riteneva che fosse applicabile l'art. 1052 c.c., in quanto rispondente al reale interesse dei ricorrenti di ovviare ad un'interclusione relativa del proprio fondo, allo scopo di consentire l'attraversamento dell'intero terreno con mezzi pesanti sino alla via pubblica.
D'altra parte, l'ordinanza osservava che il percorso indicato dai ricorrenti non fosse l'unico praticabile e che la legge non prevedesse alcuna preferenza per l'ampliamento del passaggio esistente (diversa essendo l'ipotesi di ampliamento di una servitù già costituita). Di conseguenza, il fondo da asservire poteva essere individuato in “qualsiasi altro fondo circostante confinante con quello relativamente intercluso”. In tal senso, il giudice riteneva altresì che il percorso alternativo individuato sul fondo di pagina 2 di 7 un terzo estraneo al giudizio – come indicato dalla resistente - fosse quello più conveniente. Infatti, considerava che entrambe le parti avevano l'intenzione di destinare i rispettivi lotti, attualmente incolti, all'edificazione. Ne derivava che la valutazione comparativa doveva tenere conto non solo della situazione attuale dei fondi, ma anche della loro potenziale e futura destinazione. Poiché nessuno dei due lotti risultava edificato, ma entrambi erano suscettibili di edificazione, gli interessi delle parti dovevano considerarsi equivalenti. Inoltre, a parità di costi – come stimato dal CTU - che i ricorrenti avrebbero dovuto sostenere tanto nell'ipotesi di passaggio sulla particella 289 (di proprietà della convenuta) quanto su quella 665 (di proprietà del terzo estraneo), il criterio dirimente diventava quello del minor aggravio per il fondo servente. In base a tale criterio, la scelta ricadeva sull'ipotesi delineata dal CTU, cioè la costituzione di una servitù di passaggio a carico della particella 665, di proprietà del terzo. Tale servitù, infatti, insisterebbe “su una breve fascia di terreno, larga 5 metri e lunga 25 m, allo stato incolta e destinata a rimanere tale come riferito dal CTU per garantire le distanze legali rispetto
a fabbricati limitrofi”. Diversamente, il passaggio sulla particella 289 della resistente, proprio perché volto a “rimediare” alla strettoia esistente al centro del fondo dei ricorrenti, comporterebbe la perdita della disponibilità di 50 mq di terreno della resistente, delimitato da una recinzione che segnerebbe il confine fisico con la nuova stradella di passaggio realizzata in parte sulla porzione della particella 289, destinata nel progetto edificatorio ad area pertinenziale di una delle villette progettate dalla resistente.
Affermava peraltro che era ininfluente che il detto terzo non fosse parte in causa, posto che non si verteva in ipotesi di litisconsorzio necessario. Al riguardo, si richiamava la giurisprudenza di legittimità, chiara nell'escludere la ricorrenza nella specie di un litisconsorzio necessario, secondo la quale “nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora
l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante” (Cass.10331/98; Cass.10045/2008; Cass.2292/88)”. Per tali motivi, dovendosi preferire il percorso alternativo individuato dal CTU sulla particella 665, la domanda veniva rigettata, pur ritenendosi sussistente l'interclusione relativa del fondo dei ricorrenti.
, e proponevano appello sulla base di quattro Parte_2 Parte_3 Parte_1
motivi, eccependo preliminarmente la nullità della sentenza per l'omessa integrazione del pagina 3 di 7 contraddittorio nei confronti del proprietario della particella 665 e, comunque, nel merito l'erroneità della pronuncia nonché la contraddittorietà della motivazione e rilevando, tra l'altro, la violazione delle preclusioni processuali.
All'udienza del 13 gennaio 2025, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, la causa, sentite le parti che hanno concluso come in verbale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminato prioritariamente il secondo motivo di gravame, avente carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente.
Con esso gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza per violazione del contraddittorio, sostenendo che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la sussistenza, nella specie, di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Al riguardo, a sostegno della necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, viene richiamato l'orientamento espresso in materia dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 2205 del 1984 e 4515 del 1980.
Il motivo è fondato, alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1900 del 27 gennaio 2025, hanno risolto la questione di massima di particolare importanza concernente la necessità del litisconsorzio necessario dei proprietari di tutti i fondi intercludenti, affermando il principio di diritto secondo cui “l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto.
Lo stesso principio vale per le ipotesi contemplate dall'art. 1051, co. 3 e 1052 cod. civ.
In mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice il processo dovrà essere dichiarato estinto secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il rigetto della domanda”.
pagina 4 di 7 In particolare, nel paragrafo 8 della sentenza le Sezioni Unite hanno rilevato che “la costituzione del diritto di servitù coattiva di passaggio impone la presenza in giudizio dei proprietari di tutti i fondi interessati”.
E, per quel che interessa il presente giudizio, hanno altresì osservato che “rinforza l'opinione del
Collegio, come si è già ricordato, l'irrompere della situazione dei luoghi, intimamente correlata alla realità del diritto, che il giudice è chiamato a realizzare soddisfacendo i criteri di legge.
Attraverso gli atti istruttori e, in particolare, gli accertamenti del consulente, non è infrequente individuare più percorsi tra loro alternativi, alcuni dei quali possono interessare fondi di terzi, perché originariamente non contemplati dall'attore.
Non già, si ribadisce, perché questi abbia inteso realizzare un diritto inesistente (come, ad esempio, spingersi su uno o più terreni altrui solo per passeggiare, prendere il sole o godere del panorama), ma, semplicemente perché con la citazione ha individuato (quali che ne siano le ragioni non rileva) uno dei percorsi idonei ad assicurare al suo fondo l'accesso alla via pubblica.
8.2. La condizione d'interclusione deve essere negata dal giudice nel solo caso in cui escluda che il fondo, circondato da fondi altrui, "non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio". Ove, invece, essa sussista il diritto deve essere riconosciuto e
l'interclusione rimossa con la costituzione del passaggio coattivo, "tertium non datur"”.
Hanno rilevato inoltre che “l'esigenza che il passaggio coattivo venga costituito nel contraddittorio con
i proprietari di tutti i fondi intercludenti, così che il giudice possa individuare il percorso migliore secondo legge, senza che rilevi la scelta fatta dall'attore selezionandone, se del caso, uno fra i possibili, impone ritenere che la domanda debba pronunciarsi nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.” (par. 8.3).
Pertanto, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite, che ha espresso un principio di portata generale, applicabile a tutte le fattispecie di passaggio coattivo - incluse le ipotesi contemplate dall'art. 1051, co. 3 e 1052 cod. civ. - non resta che prenderne atto e concludere che, nel caso in esame, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, che rendeva necessaria la partecipazione al giudizio di primo grado anche di tutti i proprietari interessati e, in particolare, del proprietario della particella 665 su cui è ricaduta la scelta del primo giudice.
pagina 5 di 7 Deve essere dunque dichiarata la nullità del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari interessati, in quanto litisconsorti necessari, con conseguente accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dagli appellanti con il secondo motivo di gravame.
L'impugnata ordinanza deve, pertanto, essere dichiarata nulla in relazione al motivo accolto. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari in primo grado, il giudizio deve essere rimesso al primo giudice affinché provveda alla relativa integrazione.
Restano assorbiti il primo motivo (con cui gli appellanti denunciano la violazione dell'art. 1052 c.c., nonché l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione), il terzo motivo (relativo alla non realizzabilità del passaggio alternativo ipotizzato sul fondo di un terzo estraneo) e il quarto motivo dell'appello (concernente la dedotta violazione delle preclusioni processuali).
L'esigenza che il passaggio coattivo (o l'ampliamento del passaggio già esistente) venga costituito nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti comporta che le censure sollevate con i restanti motivi debbano essere esaminate solo previa integrazione del contraddittorio.
Le ragioni della pronuncia giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa n. 508/2023 R.G.,
- accoglie il secondo motivo dell'appello, proposto da e Parte_1 Parte_2
contro la e dichiara assorbiti i restanti motivi;
Parte_3 Controparte_1
- per l'effetto, dichiara nulla l'ordinanza impugnata, avente n. 1626/2023 di repertorio, emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Catania in data 6 marzo 2023 (resa nel procedimento inter partes iscritto al n. 13314/2020 R.G.), per la mancata integrazione, nel giudizio di primo grado, del contraddittorio nei confronti dei proprietari interessati litisconsorti necessari, e, in particolare, nei confronti del proprietario del lotto di terreno riportato nel C.T. del Comune di San TR LA (CT) al foglio 2 particella 665, e rimette la causa al primo giudice;
pagina 6 di 7 - compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Catania il giorno 8 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7