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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Gianfranco Pignataro Presidente
Dott.ssa Maria Cultrera Giudice rel. est.
Dott.ssa Vittoria Rubino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al n. 173/2025, relativo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
[...]
(P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Partinico, via
Pescara, n. 6 iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna al N. Rea Pa- 417031;
Il Tribunale
esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta in data 27 giugno 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso depositato in data 29/05/2025, con cui Parte_2
nato ad [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
[...]
Bembina n.44, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1 Giacomo Cannizzo, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, esponendo un credito di € 43.780,57, oltre interessi, le spese per la procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 1.370,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, in forza del decreto ingiuntivo n. 211/2024 reso dal
Tribunale Civile di Palermo il 15/01/2024 e dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento reso dal Tribunale di Palermo in sede di opposizione nel procedimento avente R.G. 3061/2024, all'udienza dell'08/10/2024 (all.3) e confermato con la sentenza n 311/2025 emessa in data 21/01/2025, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
visto il ricorso depositato in data 12/06/2025, con cui
[...]
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Antonio n.105, C.F. titolare dell'omonima C.F._2
impresa individuale con sede in Palermo, via Ugo Antonio n.105, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Candela, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, esponendo un credito di € 49.686,97 oltre interessi legali di mora, le spese per la procedura di ingiunzione, liquidate in € 578,50 per compensi avvocato ed € 286,00 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta ed oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% (all.2), in forza del decreto ingiuntivo n.3916/2023 emesso nel procedimento monitorio avente R.G. 11487/2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento reso dal Tribunale di
Palermo nel giudizio di opposizione avente R.G. 15205/2023 (all.3);
letta la memoria di costituzione depositata in data 20/06/2025, con cui la società ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che, nell'ultimo triennio 2022-2024, non ha svolto attività e non ha conseguito alcun ricavo a causa del sequestro preventivo disposto dall'Autorità giudiziaria;
ha, altresì, rilevato che non risultano realizzati congiuntamente i tre requisiti dimensionali previsti dalla legge;
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ritenuto che sussiste la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 27
C.C.I.I., atteso che la società resistente ha sede nel circondario del
Tribunale di Palermo;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva delle ricorrenti;
ritenuto che è indubbia la natura commerciale dell'attività esercitata dalla resistente, avente ad oggetto la produzione ed imbottigliamento di vini;
ritenuto che la società è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che ai sensi dell'art. 121 le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 lett. d);
rilevato, pertanto, che non sono soggette a liquidazione giudiziale le imprese minori, ovvero le imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 1) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dell'inizio dell'attività, se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
osservato che, nel caso di specie, la società non ha provato di possedere congiuntamente i suddetti requisiti;
osservato, in ogni caso, che risultano debiti anche non scaduti di ammontare superiore ad euro cinquecentomila, tenuto conto del debito iscritto a ruolo pari ad € 475.047,99 risultante dalla nota trasmessa dall'Agenzia Entrate Riscossione datata 6 giugno 2025 e dei debiti
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ingiunti con i decreti ingiuntivi emessi in favore delle odierne parti ricorrenti;
ritenuto che risulta superato il limite di indebitamento di cui all'art. 49,
5° comma, C.C.I.I., tenuto conto dei debiti menzionati nei ricorsi e del debito pari ad € 475.047,99, risultante dalla nota trasmessa dall'Agenzia
Entrate Riscossione datata 6 giugno 2025;
ritenuto che tali elementi, unitamente alla dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato a seguito della notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta in data 5/03/2025, su istanza della creditrice Parte_3
e alla mancata pubblicazione dei bilanci dall'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2021 dimostrano altresì la sussistenza dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 lett. b) e 121 CCII;
rilevato che, a tal riguardo, la società ha Parte_1 dedotto che l'impossibilità di adempiere le obbligazioni nei confronti dei fornitori sarebbe derivata da causa esterna e non da una condizione strutturale di insolvenza dell'impresa, in quanto ha subito le conseguenze di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ha impedito la prosecuzione dell'attività aziendale;
premesso che dalla documentazione agli atti risulta, invero, che è stato disposto il dissequestro, in conformità all'istanza formulata dalla società, con provvedimento del GIP dell'1 agosto 2022, funzionale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale;
osservato, in ogni caso, che le deduzioni difensive svolte dalla società resistente in parte confermano la sussistenza dello stato di insolvenza e, in parte, non sono fondate, atteso che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir
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meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (da ult. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087), restando irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale (da ult. Cass. 22 febbraio 2022, n. 58569);
ritenuto che il credito IVA pari ad € 314.280,00 - risultante dalla dichiarazione IVA 2024, relativa al periodo di imposta 2023 - non esclude la sussistenza dello stato di insolvenza, anche tenuto conto dell'entità dei debiti risultanti dal presente procedimento;
ritenuto, per tali ragioni, che sussiste il presupposto soggettivo e oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt.
125, 356 e 358 CCII;
tenuto conto dell'attività svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
nonché degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e rotazione e valutata, altresì, l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
(P.I. in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Partinico, via
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Pescara, n. 6 iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna al N. Rea Pa- 417031;
nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Cultrera;
nomina
Curatore l'avv. Licia Tristano con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
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creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa
il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, che devono indicare al Curatore l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
avvisa
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo
758 c.p.c.
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- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
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c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3,
CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e) ed e bis), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
prescrive
al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della
Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
stabilisce
il giorno 26.11.2025, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica
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certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario
a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, all'istante per l'apertura della liquidazione giudiziale e al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione Quarta civile e Procedure Concorsuali del giorno 27/06/2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
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Maria Cultrera Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n.
82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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