Sentenza 10 febbraio 2026
Decreto cautelare 21 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
TRGA Trento, sent. del 10 febbraio 2026, n. 22. In materia di accesso agli atti di gara, una volta prevista per legge la massima ostensibilità degli atti di gara attraverso l'uso della piattaforma digitale, all'esito delle decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento per parti di offerte, non è prevista alcuna ulteriore istanza di accesso da parte della ditta interessata all'ostensione dei documenti rimasti secretati, la quale ha l'onere di reagire tempestivamente entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. È inammissibile il ricorso incidentale nel rito c.d. “superaccelerato”, in quanto tale rito è previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. 31 marzo …
Leggi di più… - 2. Le norme che escludono il diritto di accesso agli atti di gara si interpretano secondo criteri rigorosiAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 1 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00022/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 36, co. 7, d. lgs. n. 36/2023
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2026, proposto da GA Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A03C546272, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Alice Turchetta e Luca Di Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- la Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Fozzer, Evelina Stefani e Martina Zini, con domicilio digitale presso la PEC del primo difensore, e con domicilio presso la sede della Provincia in Trento, piazza Dante n. 15;
nei confronti
di OV S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. s171/26/AT122784-4076/23 del 13.1.2026 (“Comunicazione di Aggiudicazione”), comunicato in pari data, avente ad oggetto «Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell’ambito unico territoriale di Trento – Comunicazione di aggiudicazione ai sensi degli artt. 90 e 36 del D.lgs. 36/2023», nella parte in cui è stata negata l’ostensione a GA Reti S.p.A. (di seguito, “GA”) di parte della documentazione di gara presentata da OV S.p.A., nonché gli atti a tale provvedimento presupposti ivi inclusa, nei limiti di cui ai successivi motivi di ricorso, la nota della Commissione tecnica prot. n. 587113 del 23.7.2025;
per l’accertamento
del diritto di GA Reti S.p.A. di esercitare il diritto di accesso alla documentazione oggetto del presente ricorso;
nonché per la condanna
della Stazione Appaltante all’ostensione della documentazione richiesta in favore di GA Reti S.p.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di OV S.p.a., e viste la memoria, con ricorso incidentale, e la documentazione depositate;
Viste la documentazione e la memoria di costituzione depositate dalla Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice il consigliere RI AN alla camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026, e uditi i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame – promosso ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 36/2023, notificato e depositato il 23 gennaio 2026 – la società GA Reti s.p.a. espone che:
- con bando del 29 dicembre 2023 è stata indetta la gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale mediante tubazioni nei territori dei Comuni dell’Ambito Unico Provinciale di Trento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e attribuzione di massimo 28 punti all’offerta economica e massimo 72 punti all’offerta tecnica;
- a tale gara hanno partecipato l’odierna istante e OV s.p.a., entrambe corredando le offerte delle dichiarazioni di riservatezza su talune parti dei documenti;
- a tal fine la controinteressata ha presentato tre documenti, i quali, pur formalmente distinti, presentano un contenuto identico e sono articolati in quattro paragrafi dai contenuti coincidenti, fatta eccezione per la parte finale relativa all’elenco dei documenti da oscurare; con relative dichiarazioni di riservatezza, le quali sono state oggetto di un erroneo esame da parte della commissione tecnica e della stazione appaltante, in quanto entrambe si sono limitate ad aderire alle generiche motivazioni addotte da OV s.p.a.;
- dopo alcune riunioni del seggio di gara volte a verificare la regolarità della sottoscrizione digitale e della leggibilità dei file relativi ai documenti, il 18 dicembre 2024 è stata nominata la commissione tecnica, la quale ha valutato la documentazione afferente all’offerta tecnica (Busta 1), con conseguente attribuzione dei relativi punteggi (a OV, punti 70,789; a GA, punti 66,976);
- è seguita l’apertura della Busta 2, contenente la “Documentazione costituente offerta tecnica riportante elementi e informazioni di carattere economico e finanziario”, in relazione ad un’apposita previsione del disciplinare di gara finalizzata a preservare la segretezza degli elementi economici delle offerte ed a separare quelle tecniche da quelle economiche;
- assegnati i punteggi relativi alle offerte economiche – a GA, 24 punti; a OV 20,460 punti – è stata infine disposta l’aggiudicazione del servizio in favore di OV con un punteggio complessivo di 91,249 punti, superiore di soli 0,273 punti rispetto a quello ottenuto dalla ricorrente (90,976 punti);
- con pec del 13 gennaio 2026 la stazione appaltante, come preannunciato, ha comunicato a GA l’aggiudicazione della gara a OV e le contestuali decisioni sulle richieste di oscuramento presentate dalla predetta, descritte nella stessa comunicazione; con consegna il giorno successivo di un hard disk contenente l’offerta di OV pressoché integralmente oscurata mediante protezione di password.
L’odierna istante censura in parte le determinazioni assunte dalla stazione appaltante in ordine alle richieste di oscuramento di OV, in quanto asseritamente lesive del diritto di difesa perché attinenti a documenti strettamente necessari a dimostrare la sussistenza di vizi dell’offerta dell’aggiudicataria, ed a verificare l’attività valutativa della commissione.
Affida pertanto il ricorso all’articolata censura di VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS. 36/2023, DELL’ART. 98 DEL D.LGS. N. 63/2018, DEGLI ARTT. 24, 103 E 113 COST., NONCHÉ DEGLI ARTT. 3 E 21 SS. DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, ERRONEO ESAME E TRAVISAMENTO DEI FATTI. CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA .
La stazione appaltante, a fronte di dichiarazioni generiche sulla sussistenza di segreti tecnici e commerciali, avrebbe dovuto respingere tale istanza, anche in ragione dell’obiettiva prevalenza dell’interesse della ricorrente all’ostensione della documentazione, il cui esame è strettamente necessario all’esercizio del diritto di difesa. Per contro, avrebbe disposto l’oscuramento in assenza di una puntuale motivazione sulle ragioni di prevalenza del segreto sulla regola dell’ostensibilità.
Ha quindi chiesto:
- l’annullamento degli atti impugnati limitatamente alle parti relative all’oscuramento dell’offerta di OV S.p.a.;
- di accertare il diritto della ricorrente all’accesso ai seguenti documenti: a) la Nota Illustrativa al Piano Industriale di OV S.p.A. anche nella parte di cui è stato illegittimamente disposto l’oscuramento, con particolare riguardo, agli elementi e alle sezioni riconducibili ai punti 2.4. 2.5. e 2.6, nonché alle informazioni circoscritte all’ambito dell’unbundling contabile e a particolari partnership o collaborazioni ivi riportati; b) il documento “PSI.D.5_Risultato dell’analisi costi-benefici” di OV S.p.A.; c) la documentazione presentata da OV S.p.A. a giustificazione della propria offerta nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia;
- di ordinare alla Stazione Appaltante l’ostensione immediata della documentazione richiesta, con vittoria di spese e riserva di proporre motivi aggiunti.
B. – Si è costituita in giudizio OV s.p.a., la quale ha depositato documentazione e, con memoria notificata e depositata il 2 febbraio 2026 in quanto contenente ricorso incidentale, ha avversato il ricorso chiedendone il rigetto.
In particolare, per l’ipotesi di accoglimento del profilo relativo al documento sub b), ha censurato in via incidentale la determinazione della stazione appaltante di oscuramento a favore della ricorrente, con riguardo al medesimo documento.
C. – Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, la quale ha depositato documentazione e, con memoria, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 34, co. 2, cod. proc. amm. e, nel merito, lo ha avversato chiedendone il rigetto in quanto infondato.
D. – Alla camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 – presenti i difensori delle parti come da verbale – i difensori della ricorrente hanno dichiarato di rinunciare ai termini a difesa sul ricorso incidentale presentato da OV, eccependone l’inammissibilità; quindi, tutti i procuratori hanno discusso insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, e la causa è stata posta in decisione.
E. – Deve in via preliminare essere precisato che il rito cd. “superaccelerato” in materia di accesso agli atti di gara attiene specificatamente alle decisioni espresse della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento per parti di offerte, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 36/2023; con la conseguenza che, in difetto di tale decisione, trova applicazione il rito di cui all’art. 116 cod. proc. amm. (in tal senso, v. T.A.R. Sicilia, Sez. I, ord. 12 dicembre 2025, n. 2742; 6 novembre 2025, n. 2426).
Segnatamente il Giudice d’appello ha evidenziato come il plesso normativo di cui all’art. 36 citato, nell’atteggiarsi a ius speciale in seno alla disciplina sull’accesso documentale in materia di contratti pubblici, individua un meccanismo acceleratorio per le decisioni assunte sulle istanze di oscuramento e, come avvenuto nel caso di specie, “… coeve alla comunicazione dell’aggiudicazione a presidio della celerità della procedura, dunque nel primario interesse della stazione appaltante che voglia portarla a termine deflazionando il più possibile il contenzioso …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620).
Pertanto, nel caso in esame – essendo oggetto di contestazione la decisione di parziale oscuramento disposta dalla stazione appaltante, ex art. 35, co. 4, lett. a) del d. lgs. n. 36/2023, con riguardo ai documenti dell’aggiudicataria – trova applicazione il suddetto rito disciplinato dai commi 4 e seguenti del citato art. 36.
F. – Sempre in via preliminare deve essere esaminata l’eccezione, sollevata dalla difesa della Provincia, di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 34, co. 2, cod. proc. amm., per non avere la ricorrente presentato in via amministrativa – successivamente alla decisione di oscuramento – alcuna istanza di accesso avente ad oggetto tali atti di OV.
L’eccezione non può essere accolta.
Deve premettersi che “… la disciplina dell’accesso agli atti di gara delineata dal nuovo Codice prevede: a) un accesso (in qualche modo speciale) integrale ex art. 36, commi 1 e 2, sostanzialmente a tutti gli atti di gara, ai candidati o offerenti non definitivamente esclusi e ai primi cinque concorrenti in graduatoria, con l’unica eccezione dell’eventuale oscuramento dell’offerta tecnica o di parte dell’offerta tecnica conseguente ad una specifica richiesta dell’operatore economico; tali categorie di soggetti sono legittimati ex lege all’accesso, indipendentemente da una specifica richiesta e dall’esposizione di un interesse concreto e attuale all’ostensione, anche tale interesse essendo stato una volta per tutti considerato prevalente ed esistente ex ante dal legislatore; b) un accesso ordinario, ex art. 35, per tutti i soggetti diversi da quelli indicati dai commi 1 e 2 dell’art. 36, per i quali valgono le regole generali e i limiti di cui agli articoli 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 33 del 2013 e 22 e seguenti della l. n. 241/1990 (in tali sensi sostanzialmente, Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1353; 24 giugno 2025, n. 5547).
2.4. Sulla base di quanto fin qui osservato la prima questione può risolversi nel senso che quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex art. 35, comma 4, lett. a) e art. 36, comma 3).
La strumentalità e l’indispensabilità di tali documenti per quei soggetti e la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare e ferma la particolarità della tutela dei segreti tecnici e commerciali, come accennato), risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore.
Si tratta di una scelta (e di un bilanciamento) che non appaiono illogici, irragionevoli o arbitrari perché è funzionale anche a rendere spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa, alleggerendola degli eventuali appesantimenti e aggravamenti connessi alle singole richieste di accesso da parte degli operatori; ad evitare agli operatori economici una attività defatigante ed anti-economica di ricerca e selezione degli atti eventualmente da impugnare e infine a consentire una altrettanto pronta e completa risposta di giustizia alle eventuali domande degli operatori economici interessati, il tutto per conseguire quanto più rapidamente possibile (nei tempi preventivati) il bene che costituisce l’oggetto della causa del contratto della cui procedura di affidamento si tratta …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione del 9 ottobre 2025 e del 11 dicembre 2025, parere n. 61 del 13 gennaio 2026).
Nel caso in esame osserva il Collegio che – come già chiarito – l’oggetto dell’impugnazione sono le decisioni della stazione appaltante di parziale oscuramento di parti delle offerte, con relative censure sulla legittimità di tali decisioni.
Nella logica del nuovo Codice – una volta prevista per legge la massima ostensibilità degli atti di gara attraverso l’uso della piattaforma digitale – nell’evidente ottica acceleratoria sia del procedimento che dell’eventuale giudizio, all’esito della decisioni sulle richieste di oscuramento non è prevista alcuna ulteriore istanza di accesso da parte della ditta interessata all’ostensione dei documenti rimasti secretati, la quale ha, piuttosto, l’onere di reagire tempestivamente impugnando entro dieci giorni dalla comunicazione tali determinazioni assunte dalla stazione appaltante.
Va anche rilevato che la difesa della Provincia finisce per contraddirsi, nella misura in cui evidenzia come la stazione appaltante abbia effettuato in concreto una valutazione autonoma sulle richieste di oscuramento, bilanciando le contrapposte esigenze di riservatezza e trasparenza.
L’eccezione in rito deve pertanto essere respinta, e può procedersi all’esame dell’articolata doglianza mossa dalla ricorrente avverso la determinazione della stazione appaltante di oscurare talune parti dei documenti presentati da OV.
G. – A tal fine, si rende necessario precisare – quanto ai singoli profili di contestazione mossi da GA – che la stazione appaltante, quanto all’offerta economica di OV, ha accolto la richiesta di oscuramento per una parte della “Nota Illustrativa al Piano Industriale”.
Per quanto attiene all’offerta tecnica, ha accolto la richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria con riferimento alla busta 1 (offerta tecnica), del documento “PSI.D.5_Risultato dell’analisi costi-benefici”; per la busta 2 (offerta tecnica contenente elementi economici), dei “dati di fornitori riportati in offerta tecnica ed elementi che possano consentire di risalirvi”.
Inoltre, con riguardo alla documentazione a giustificazione dell’offerta, è stata accolta la richiesta di oscuramento per le ragioni indicate da OV (“ principalmente legate all’esigenza di tutela di informazioni circoscritte all’ambito dell’unbundling contabile e a particolari partnership o collaborazioni ivi riportati ”: cfr. comunicazione di aggiudicazione).
Questa essendo la situazione delineatasi, GA contesta tali determinazioni di oscuramento, censurando altresì la decisione della commissione tecnica del 23 luglio 2025.
Ciò premesso, il ricorso è fondato con le precisazioni che seguono.
Vanno a tal fine riportate le disposizioni di riferimento e, in particolare:
- l’art. 35, co. 4, lettera a), e comma 5, secondo cui “ 4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico ;
(…omissis…)
5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara ;
- l’art. 36 commi da 3 a 5, e comma 7, secondo cui:
“ 3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).
4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.
5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4 ”.
(…omissis…)
7. Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie ”.
Come chiarito nella Relazione al nuovo Codice dei contratti pubblici con riguardo all’art. 36, si è preliminarmente precisato che nell’ambito delle procedure di affidamento “grande rilievo assume la fase della conoscenza e della trasparenza della procedura attraverso la possibilità, da parte dei partecipanti, di chiedere alla stazione appaltante di avere contezza non solo di quanto dichiarato dai partecipanti in sede di presentazione delle offerte, ma anche di come la stessa stazione appaltante abbia fatto la sua scelta, anche al fine di comprendere se siano stati rispettati i principi basilari della “evidenza pubblica” e cioè la par condicio dei partecipanti e la concorrenza”, rinviando alla innovativa “messa a disposizione” diretta in piattaforma dell’offerta dell’aggiudicataria, la cui offerta “una volta individuata dalla stazione appaltante, diventa di “interesse pubblico” in quanto, rispetto alla collettività, è l’offerta che l’amministrazione si impegna a realizzare e a pagare con soldi pubblici con la possibilità di essere conosciuta da tutti i cittadini e, quindi, a maggior ragione, dai partecipanti alla procedura di gara che sono legittimati a conoscere gli atti della medesima e a sapere come l’amministrazione ha fatto la sua scelta, anche per tutelare i propri interessi in sede processuale”.
Per quanto attiene al quadro giurisprudenziale che si è venuto a delineare, vanno riportate le seguenti coordinate interpretative, dalle quali si evince in estrema sintesi, in base alla nuova disciplina, uno spostamento del punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di segretezza commerciale e trasparenza verso un’ulteriore maggiore ostensibilità (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 dicembre 2025, n. 9515).
In particolare, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel rilevare l’insufficienza della valutazione di segretezza della parte privata, e la necessità di una precisa e puntuale valutazione, anche per relationem , da parte della stazione appaltante, osservando che:
- “… per consolidata giurisprudenza della Sezione, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio know how; essendo necessario un bilanciamento volto all'enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica. L'ostensione può essere, allora, negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing (vedi Corte Giust, Ordinanza del 10 giugno 2025, nella causa C-686/2024), che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento. È altresì indispensabile che gli stessi presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257) …” (Consiglio di Stato, Sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9454; nello stesso senso: Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257);
- “… in merito alla nota questione della delimitazione del concetto di segreto tecnico o commerciale, anche a non voler aderire all’impostazione che àncora tali nozioni alla puntuale disciplina del codice della proprietà industriale (TAR Liguria, sez. I, 11 luglio 2025, n. 833; TAR Lombardia, sez. IV, 9 maggio 2025, n. 1626), resta il fatto che non è comunque sufficiente l'affermazione che i documenti oggetto del dichiarato segreto attengano genericamente al know how dell’opponente, essendo piuttosto necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche prevale sulla tutela del know how dei singoli concorrenti (cfr., Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257) …” (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 29 dicembre 2025, n. 2987).
Fatte queste premesse sulle coordinate ermeneutiche che devono trovare applicazione, deve innanzitutto rilevarsi che – rispetto a talune parti della documentazione di OV, oggetto di oscuramento – come fondatamente dedotto dalla ricorrente, non si riscontra una compiuta motivata valutazione dell’amministrazione, neppure per relationem mediante rinvio alla dichiarazione che dovrebbe comprovare l’esistenza del segreto tecnico e commerciale.
E dall’esame della relazione dell’aggiudicataria si evince che la predetta si è limitata ad affermazioni generiche, le quali – fatta eccezione per il riferimento a denominazioni, eventualmente presenti, di società parti di accordi commerciali anche di carattere riservato – si limitano a fare riferimento all’organizzazione, alla struttura gerarchica, al dimensionamento e alla composizione della struttura organizzazione; nonché, sempre genericamente, al know-how con il conseguente oscuramento non già di singoli elementi, ma di interi paragrafi e/o documenti.
A fronte di tale genericità, la stazione appaltante dal canto suo non risulta avere svolto un’autonoma valutazione su tale richiesta di oscuramento, limitandosi a ritenere adeguatamente giustificate tali istanze di riservatezza, venendo così a mancare quel delicato bilanciamento tra esigenze di difesa e di riservatezza aziendale cui ha fatto riferimento anche la Corte di Giustizia per stigmatizzare ogni aprioristico automatismo (ordinanza 10 giugno 2025, C-686/24, richiamata da Consiglio di Stato, Sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280); bilanciamento tanto più necessario, in quanto l’offerta individuata come la migliore all’esito di una gara, diventa di “interesse pubblico” in quanto, “ rispetto alla collettività, è l’offerta che l’amministrazione si impegna a realizzare e a pagare con soldi pubblici con la possibilità di essere conosciuta da tutti i cittadini e, quindi, a maggior ragione, dai partecipanti alla procedura di gara che sono legittimati a conoscere gli atti della medesima e a sapere come l’amministrazione ha fatto la sua scelta, anche per tutelare i propri interessi in sede processuale ” (cfr. Relazione illustrativa al codice dei contratti).
Sotto tale specifico profilo, va altresì, ribadita la tendenziale prevalenza, sulla tutela del segreto commerciale, delle esigenze di difesa dell’operatore economico risultato secondo in graduatoria, le quali sono considerate sostanzialmente in re ipsa (cfr. Cons. Stato n. 9515/2025 cit.).
In particolare – e nel rinviare per completezza alle convincenti deduzioni di parte ricorrente su ciascun profilo – va osservato quanto segue sulla fondatezza del dedotto vizio di difetto di motivazione.
G.1. – Per quanto attiene all’oscuramento di alcune parti della Nota illustrativa al piano industriale di OV, la ricorrente si sofferma innanzitutto sul paragrafo 2.4 relativo alle iniziative volte all’ottenimento dei certificati bianchi e relativa evoluzione del prezzo nell’arco della concessione, dolendosi fondatamente di come la Stazione Appaltante abbia preso per buona una dichiarazione generica sulla presunta incidenza di tali dati sul vantaggio competitivo, senza che OV abbia assolto all’onere di comprovare la sussistenza di specifici segreti tecnici e commerciali, né abbia spiegato in che cosa si sostanzi tale presunto vantaggio competitivo.
Va anche precisato che l’interesse palesato dalla seconda graduata assume particolare consistenza tenuto conto dello scarto minimo di punteggio tra le due contendenti (0,273 punti); sicché in tale contesto le restrizioni al diritto di accesso sono delimitate “… alle sole informazioni specificatamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280; id., 25 giugno 2025, n. 5547; id., 15 ottobre 2024, n. 8257), tanto più che nella specie l’appellante è portatrice di un chiaro interesse difensivo, in re ipsa nella stessa disciplina di cui al più volte citato articolo 36 del d.lgs. n. 36/2023 (il quale, come evidenzia l’appellante, individua i primi cinque operatori classificati in graduatoria come di default portatori di interesse alla conoscenza degli atti di gara) …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 gennaio 2026, n. 508).
Per contro, con riguardo agli interventi proposti per l’ottenimento di tali dati, non si comprende per quali specifiche ragioni gli stessi non dovrebbero poter essere visionati da chi ha un interesse specifico, come l’operatore economico collocatosi secondo con uno scarto minimo; né la commissione tecnica ha esternato una compiuta motivazione, limitandosi a fare riferimento alla “complessità della tematica, alla luce dell’ordinanza della GCUE del 10 giugno 2025 in materia di bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti di gara e la tutela dei segreti tecnici e commerciali”, ritenendo “in via prudenziale di potere considerare giustificata la richiesta di secretazione”, la quale tuttavia – come appena chiarito – presenta un contenuto generico.
Non persuade la difesa di OV, la quale sposta il focus dalla legittimità della determinazione di oscuramento sull’utilità che, in concreto, potrebbe ricavarne GA da tale ostensione, elemento che – afferendo all’eventuale successiva fase del merito – non può essere vagliato, quale eventuale limite all’ostensione, né dalla P.A. né dal giudice dell’accesso (v. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 4/2021; Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857;Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2023, n. 9365).
Tale parte della Nota illustrativa al Piano industriale deve, pertanto, essere ostensa, con la precisazione che la stazione appaltante avrà cura di oscurare eventuali dati specifici relativi a denominazioni di società con cui sono stati stipulati eventuali accordi commerciali per l’approvvigionamento dei certificati bianchi.
G.2. – Alle medesime conclusioni deve giungersi per quanto attiene al paragrafo 2.5 (“Informazioni sui costi del personale sottesi ai livelli di qualità e sicurezza offerti e derivanti dal modello gestionale adottato (offerta economica)”), in cui OV ha fatto riferimento esclusivamente alle dimensioni e alla composizione dell’organizzazione, alla struttura gerarchica e ai ruoli chiave, senza indicare la sussistenza di uno specifico segreto tecnico e commerciale.
Come recentemente rilevato, “… nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, essendo fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che, come detto, possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. I, 11 luglio 2025, n. 833, che cita, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2024, n. 7650) …” (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 27 ottobre 2025, n. 1767).
Pertanto, dell’esistenza di una qualificata informazione nei termini su esposti dalla giurisprudenza, non si dà atto né nella richiesta di oscuramento – quale possibile motivazione per relationem – priva di puntuali riferimenti a dati passibili di sfruttamento economico e fonte di potenziale vantaggio concorrenziale per i terzi; né, nella determinazione della commissione tecnica e nella conseguente comunicazione di oscuramento (in tal senso, v. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9454).
Deve anche rilevarsi che – ferma restando la posizione qualificata dei primi cinque in graduatoria delineata dall’art. 36 del Codice ai fini dell’ostensione – sul piano dell’interesse convince l’assunto della ricorrente nella parte in cui evidenzia come tali elementi dell’offerta economica sarebbero necessari per verificare se OV abbia correttamente quantificato i costi del personale e gli oneri della sicurezza, nonché per l’assegnazione del punteggio quantomeno per il sub criterio B.2; e considerato altresì che tali dati sono stati analizzati in fase di valutazione dell’anomalia dell’offerta (v. relazione finale del RU) e, come tali, sarebbero strumentali alla verifica della legittimità della valutazione di sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria.
Anche su tale punto, la controinteressata aggiudicataria nelle sue difese si sofferma sulla presunta inutilità di tali informazioni, spostando ancora una volta il ragionamento sul diverso piano dell’eventuale fondatezza delle censure che potranno essere dedotte avverso l’aggiudicazione.
G.3. – Per quanto attiene, poi, al paragrafo 2.6 “Informazioni relative agli scenari energetici utilizzati per proiettare negli anni della concessione il costo dell’energia elettrica e del gas di preriscaldo”, l’aggiudicataria ha motivato tale istanza di oscuramento facendo riferimento allo “specifico know-how di una Società di consulenza a cui NOVARETI stessa è vincolata da specifico accordo di riservatezza”.
Orbene – fermo restando che la denominazione della società e l’eventuale dato tecnico coperto da riservatezza, ove esistenti e indicati, ben potrebbero restare oscurati – l’offerta di OV è stata costruita anche sulle stime dei costi in questione, anche con riferimento al piano di sviluppo della rete oggetto di valutazione (v. sub criteri C.1, C.2, C.3 e C.4.): pertanto, anche tale parte del documento deve costituire oggetto di ostensione.
Per quanto attiene, poi, ai dati e alle informazioni dell’unbundling contabile, gli stessi sono stati oggetto di valutazione nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, come risulta dalla dettagliata relazione finale del RU di verifica della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, al cui contenuto si rinvia per sinteticità.
Osserva il Collegio che, rispetto a tale parte della documentazione, OV – quale motivazione per l’oscuramento – nella richiesta iniziale si era limitata ad evidenziare che si tratta di contenuti sensibili rispetto ai mercati, e che il bilancio della società è parte integrante del bilancio consolidato del Gruppo.
Non si comprende, tuttavia – né la ricorrente lo ha esplicitato – sotto quale profilo tali informazioni implicherebbero un potenziale pregiudizio.
Invero, il bilancio consolidato sostanzialmente fotografa la situazione economica dell’intero gruppo societario, in quanto riunisce i dati economici, patrimoniali e finanziari di un gruppo di imprese, presentandoli in modo unitario: il relativo obbligo è previsto dall’art. 25 del d. lgs. n. 127/1991, il quale stabilisce che “Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio”.
La pubblicità in questione è volta – in una prospettiva più ampia rispetto al bilancio di esercizio – a consentire a tutti gli interessati (soci delle imprese del gruppo, creditori delle imprese del gruppo e terzi in genere) di conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del “gruppo” alla fine di ciascun esercizio.
Deve anche rilevarsi che la commissione tecnica – rispetto a tale motivazione di OV – aveva ritenuto non adeguatamente giustificata la richiesta di oscuramento, venendo in rilievo “dati e informazioni evincibili da bilanci liberamente consultabili”.
Per contro, nella comunicazione di aggiudicazione la stazione appaltante – nel confermare l’oscuramento dei punti 2.4, 2.5 e 2.6 – ha sostanzialmente ampliato l’oscuramento alle “informazioni circoscritte all’ambito dell’unbundling contabile e a particolari partnership o collaborazioni ivi riportati”, verosimilmente in relazione a quanto evidenziato da OV con la nota di invio di tali documenti al RU (v. nota del 30 luglio 2025, in atti).
Ora, sebbene vengano in rilievo dati inviati ad ARERA in maniera riservata, non si comprende – né è stato spiegato – quale sarebbe il vantaggio competitivo per il soggetto che detiene tali dati, vantaggio che non è stato esternato in modo specifico.
A fronte di ciò, la non conoscenza di tali dati impedisce di fatto alla seconda graduata la verifica sulla correttezza della procedura di verifica della congruità dell’offerta.
In altri termini, ad avviso del Collegio l’aggiudicatario – la cui offerta è divenuta “di interesse pubblico”, come evincibile anche dal rinvio dell’art. 35 agli articoli 5 e 5 bis del d. lgs. n. 33/2013 – nel chiedere l’oscuramento di dati contabili non può limitarsi a dedurre la riservatezza nei termini dell’assenza di pubblicità e di accessibilità in generale a terzi, ma deve ulteriormente dare contezza del fatto che i dati in questione costituiscano informazioni aziendali, tecniche o commerciali circa le strategie adottate o i processi decisionali interni, tali per cui la loro conoscenza possa favorire le altre imprese.
E tanto, considerando che tale interesse alla riservatezza va contemperato con quello all’ostensibilità funzionale alla difesa in giudizio della posizione del richiedente i dati; ed essendo chiaro che, in tale specifico contesto, resta fermo per il richiedente l’obbligo tassativo di utilizzare i documenti richiesti esclusivamente per la difesa dei propri interessi giuridici in relazione alla specifica gara (v. in tal senso: T.A.R. Campania, Sez. V, 9 gennaio 2023, n. 196).
Ne consegue che anche tale parte della documentazione deve essere ostensa, fatto salvo l’eventuale oscuramento di singoli dati relativi a partnership o collaborazioni.
G.4. – Per quanto attiene, infine, al documento denominato “PSI.D.5_Risultato dell'analisi costi-benefici”, convince il profilo di censura dedotto da GA, in quanto è stata accolta, con motivazione per vero generica, la richiesta di oscuramento in quanto riconducibile al punto 2.1 della “Dichiarazione elementi dell’offerta di gara coperti da riservatezza e relativa motivazione”.
A fronte di tale laconica motivazione di oscuramento anche di tale documento, deve innanzitutto convenirsi con la ricorrente sull’interesse a conoscere tale atto, esplicitamente ritenuto riconducibile dalla Stazione appaltante al punto 2.1. della dichiarazione (contenuti economici), sicché potrebbe contenere elementi misti dell’offerta tecnica e di quella economica pur se inserito nella Busta 1 (offerta tecnica), oltre ad essere funzionale alla verifica della congruità dell’offerta.
Va sul punto precisato che – contrariamente a quanto asserito da OV – non viene in rilievo la potenziale ostensione della Analisi costi-benefici, oscurata per entrambe le contendenti, quanto piuttosto l’ostensione del documento relativo ai “risultati” di tale analisi (PSI.D.5).
Non convince sul punto la replica di OV, la quale parrebbe ancora una volta spostare il baricentro sulla presunta non stretta inerenza dei dati rispetto alle esigenze difensive di GA, a fronte tuttavia di un’esigenza di conoscenza del documento al fine di verificare quale sia esattamente il contenuto dello stesso con riguardo ad eventuali elementi economici.
Del resto, sia l’aggiudicataria che la Provincia forniscono una descrizione del contenuto di tale documento – contenente “semplici tabelle analitiche con espressione numericamente espressa maggiore di 1” (v. memoria della p.a.) – rispetto al quale neppure in questa sede si chiarisce quali sarebbero gli elementi meritevoli di oscuramento.
Pertanto, con le su esposte precisazioni, la stazione appaltante dovrà garantire alla ricorrente l’accesso anche alla documentazione presentata da OV a giustificazione dell’offerta nell’ambito del sub procedimento di valutazione dell’anomalia.
H. – L’accoglimento, con le precisazioni su esposte, del ricorso principale di GA – con superamento della doglianza sul differimento dell’ostensione prevista dalla comunicazione di aggiudicazione – rende necessario l’esame del ricorso incidentale notificato e depositato da OV in data 2 febbraio 2026, e sul quale la ricorrente principale ha rinunciato ai termini a difesa (v. verbale di udienza).
Innanzitutto – come anche eccepito dalla difesa di GA in sede di discussione – deve dubitarsi seriamente dell’ammissibilità di tale istituto nello specifico contesto del rito “superaccelerato” disciplinato dall’art. 36 del d. lgs. n. 36/2023.
Va a tal fine rilevato che:
- “… Il nuovo codice introduce, infatti, nella contrattualistica pubblica un rito speciale connotato da termini di impugnazione estremamente ristretti e da una decisione del giudice in tempi altrettanto ristretti, in deroga alla disciplina generale dell’articolo 116 c.p.a.; tale rito si fonda su specifici presupposti, che ne costituiscono anche il limite di compatibilità con il diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost., e segnatamente:
a) il fatto che, contestualmente all’aggiudicazione, debbano essere “in automatico” ostese ai concorrenti classificati ai primi cinque posti in graduatoria anche le rispettive offerte (articolo 36, co. 2);
b) il fatto che, qualora l’aggiudicatario abbia formulato istanze di oscuramento totale o parziale della propria offerta come previsto dal precedente articolo 35, le determinazioni assunte dalla stazione appaltante su dette istanze siano comunicate contestualmente all’aggiudicazione (articolo 36, co. 3);
c) il fatto che, in tal modo, i concorrenti destinatari della comunicazione de qua siano messi in condizione di calibrare i propri ricorsi avverso le ragioni che sono state ritenute meritevoli di determinare un oscuramento totale o parziale dell’offerta aggiudicataria e, difatti, il comma 4 del medesimo articolo 36 assoggetta al termine di dieci giorni l’impugnazione delle “decisioni di cui al comma 3”, ossia delle sole decisioni assunte dalla stazione appaltante in merito all’oscuramento dell’offerta, e non tutte le determinazioni in materia di accesso …” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620);
- “… 5.1. Occorre muovere dal rilievo che l’articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici è una norma eccezionale che plasma un rito accelerato relativo all’impugnazione delle decisioni, di cui al comma precedente, sulle richieste di oscuramento delle offerte. Nell’ipotesi tipica normativamente enucleata, la legge, insuscettibile di estensione analogica per via del divieto posto dall’articolo 14 delle preleggi, presuppone che la stazione appaltante, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, abbia provveduto contestualmente altresì alla pubblicazione della documentazione riferibile all’aggiudicataria, dando atto, allo stesso tempo, delle decisioni assunte in merito all’eventuale oscuramento di parti dell’offerta presentata dalla medesima. Solo in tale eventualità, dunque, opera, in base allo scritum ius, il termine di ricorso ridotto di dieci giorni, a decorrere dalla comunicazione digitale del provvedimento di aggiudicazione …” (Consiglio di Stato, Sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9454).
Sussistono, pertanto, seri dubbi sulla possibilità di innestare il ricorso incidentale nel rito super accelerato disciplinato dall’art. 36 del nuovo Codice, in quanto:
- nella logica di tale rito – disciplinato da una norma di carattere eccezionale, che delinea un rito dalle cadenze temporali estremamente ristrette – bisogna restringere al massimo la tempistica per l’ostensione della documentazione di gara, tanto è vero che la regola dovrebbe essere quella della messa a disposizione della stessa nella piattaforma digitale;
- il concorrente al quale sia opposto un oscuramento, con la decisione della P.A. comunicata contestualmente all’aggiudicazione, ha l’onere di impugnare tale decisione nel ristrettissimo termine di dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione; sicché l’art. 36 – con l’introduzione di un rito con tempi particolarmente stretti sia per l’introduzione del giudizio che per la sua definizione – onera i concorrenti di una immediata reazione, disciplinando quindi tale rito con norme processuali ad hoc (fissazione d’ufficio dell’udienza in camera di consiglio; termini pari alla metà rispetto a quelli di cui all’art. 55 cod. proc. amm.; decisione con sentenza in forma semplificata e termine di cinque giorni, dalla discussione, per la relativa pubblicazione);
- una indiretta conferma della non innestabilità del ricorso incidentale in tale speciale rito potrebbe provenire dalla disciplina specifica sulle controversie in materia di appalti contenuta nell’art. 120 cod. proc. amm., il quale al comma 2 contiene una previsione ad hoc del ricorso incidentale, stabilendo il termine, la relativa decorrenza, e rinviando espressamente all’art. 42; per contro, nessun riferimento a tale istituto è previsto nel rito disciplinato dall’art. 36.
Va anche rilevato che OV, con autonomo ricorso ai sensi della medesima disposizione speciale – richiamato nella memoria difensiva (N.R.G. 11/2026, chiamato alla medesima udienza) – ha censurato le determinazioni di oscuramento sui documenti di GA, con gravame nel quale avrebbe dovuto tempestivamente esporre tutte le ragioni di asserita illegittimità.
In ogni caso, l’unica censura dedotta con il ricorso incidentale è infondata.
Deve osservarsi che OV si limita ad evidenziare le ragioni di accesso difensivo che atterrebbero a tali documenti, senza tuttavia censurare minimamente la motivazione di oscuramento e, pertanto, senza contestare la sussistenza di segreti tecnici e commerciali.
Sicché tale gravame, seppure formalmente rivolto alla decisione di oscuramento dell’analisi costi-benefici a favore di GA, non presenta profili di doglianza specifici e, per tale ragione, deve essere respinto.
I. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato:
- il ricorso principale, in quanto fondato, deve essere accolto con le precisazioni sopra indicate e, per l’effetto, vanno annullate le determinazioni immotivate di oscuramento, ordinandosi alla stazione appaltante l’ostensione dei documenti specificati in motivazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ritenuto congruo tenuto conto della tipologia di documentazione;
- il ricorso incidentale, peraltro inammissibile, in quanto infondato deve essere rigettato;
- le spese del giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto della natura del contenzioso e della concentrazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- accoglie il ricorso principale, come in epigrafe proposto ai sensi dell’art. 36, co. 7, d. lgs. n. 36/2023; per l’effetto, annulla gli atti impugnati secondo quanto precisato in motivazione e condanna la resistente amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti nei termini di cui in motivazione;
- rigetta il ricorso incidentale promosso da OV s.p.a.;
- condanna la Provincia Autonoma di Trento e OV s.p.a., in solido fra di loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore di GA Reti s.p.a., quantificandole in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge, a carico di ciascuna parte soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND IN, Presidente
RI AN, Consigliere, Estensore
Giacomo Bernardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN | ND IN |
IL SEGRETARIO