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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14874/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14874/2019 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
tutti elett. dom. in CATANIA, VIA VINCENZO GIUFFRIDA N. 57, rappresentati e difesi dagli Avv.
DI STALLO AGATINO LUIGI e LUSYANA GUCCIONE giusta procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale pro tempore, elett. dom. in VIA MESSINA, 829 C/O UFFICIO LEGALE AZ.
OSP. , rappresentata e difesa dall'Avv. IACHELLI LILIANA giusta Parte_3
procura in atti;
CONVENUTA
Con provvedimento del 13.06.2024 ex art.127 c.p.c., la causa veniva assunto in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 15.10.2019, e , in proprio e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2
, nato il [...], deceduto il 16.05.2017, convenivano in giudizio l' Persona_1 [...]
, rappresentando che, in data 21.01.2017 Controparte_2 Per_1
veniva ricoverato presso l'Unità Operativa di
[...] Controparte_3
al fine di sottoporsi all'intervento urgente di exeresi del
[...]
pagina 1 di 14 Processo Espansivo Cerebrale, che, tuttavia, veniva differito di alcuni giorni a causa dello stato febbrile del paziente. In data 31.01.2017, previa consulenza infettivologica ed emocultura (con esito negativo), veniva eseguito l'intervento chirurgico, seguito dall'immediato ricovero presso l'Unità Operativa di
Anestesia II TIPO. Durante il ricovero, si manifestavano gravi complicanze e si verificava una ischemia emisferica destra con ipertensione endocranica. All'esito degli esami colturali eseguiti in data
27.02.2017 emergeva la presenza di organismi patogeni (acinetobacter baumannii, enterobacter clocae
e stafilococco aureus). A causa del peggioramento dovuto alle predette infezioni, in data 08.03.2017, i sanitari dell' eseguivano tampone alla ferita chirurgica, che consentiva di isolare Controparte_1
l'enterobacter cloacae. In data 16.05.2017, a causa del peggioramento delle condizioni, il Per_1
decedeva. In data 05.03.2019 gli odierni attori invitavano mediante pec l'
[...] Controparte_1 alla negoziazione assistita e, contestualmente, la diffidavano al risarcimento dei danni
[...]
patiti. Successivamente – mediante pec del 08.05.2019 –, parte convenuta veniva invitata a partecipare al tentativo di mediazione innanzi l'organismo ADR Intesa S.r.l., sede di Catania fissato per giorno
22.05.2019, ma non vi partecipava senza alcuna giustificazione. Sicchè chiedevano:
« A) ritenere e dichiarare la sussistenza della responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, dell' , in persona del per aver determinato la morte Controparte_2 CP_4
del sig. , il quale dopo essere stato ricoverato in data 21.1.2017 ed essersi sottoposto ad Persona_1
intervento di exeresi del Processo Espansivo Cerebrale in data 31.1.2017, decedeva per Shock settico da grave infezione polimicrobica nosocomiale, pertanto per infezione nosocomiale contratta presso la struttura sanitaria dell'azienda convenuta.
B) Ritenere e dichiarare per i fatti di cui in narrativa la sussistenza della responsabilità dell' CP_1
sanitaria convenuta per la condotta omissiva colposa - ed in ogni caso secondo la qualificazione giuridica che l'adito Tribunale vorrà individuare -, dei suoi sanitari, i quali ebbero in cura ER
, avendo omesso di determinare tempestivamente i controlli colturali del caso, così incidendo,
[...]
drammaticamente ed inevitabilmente, nella conclusione nefasta della vicenda e dunque causando il decesso del paziente.
C) Per quanto suesposto, ed in conseguenza dei relativi accertamenti, condannare la convenuta
, in persona del L.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_2
dagli attori, eredi di CU , per la perdita del loro congiunto, che si quantificano, Per_1 complessivamente, in € 1.702.063,00 (Euro un milione settecentoduemila e sessantatre,00), oltre interessi legali e rivalutazione dalle precise scadenze individuate in narrativa sino all'effettivo soddisfo, per come di seguito specificato:
pagina 2 di 14 - € 663.840,00 a titolo di risarcimento del danno per la morte del congiunto, di cui € 331.920,00 in favore di ed € 331.920,00 in favore di , rispettivamente Parte_1 Parte_2 moglie e figlio del de cuius, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dell'evento lesivo (decesso del 16.5.2017) sino all'effettivo soddisfo, ovvero in alternativa la somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà dovuta;
- € 1.018,161,00 a titolo di risarcimento del danno biologico terminale iure hereditatis, per i danni patiti dal sig. a causa dell'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra Persona_2
l'evento lesivo e l'evento morte in condizione di assoluta e totale invalidità, quantificazione che tiene conto della massima personalizzazione del danno non patrimoniale (aumento al 50% del punto di liquidazione del danno di cui alle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
IL del 2018), che la gravità del caso di specie rende possibile, considerato il decesso di un giovane padre di famiglia, che aveva solo 34 anni per infezione nosocomiale, in ossequio a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di risarcimento e personalizzazione del danno non patrimoniale (SS.UU. n. 26972 dell'11.11.2008), sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dell'evento lesivo (31.1.2017) sino all'effettivo soddisfo, da ripartire in eguale misura tra gli eredi, ovvero in alternativa la somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà dovuta;
- € 20.063,00 per risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa, atteso che negli anni immediatamente precedenti al decesso ha percepito un reddito da lavoro pari Persona_1 all'importo indicato e che, pertanto, ragionevolmente e con elevata probabilità lo stesso sarebbe stato in grado quantomeno di percepire un reddito di eguale misura, oltre interessi legali e rivalutazione dal di dell'evento lesivo sino al soddisfo, ovvero in alternativa la somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà dovuta.
Andrà altresì riconosciuto il risarcimento del danno da perdita della chance di sopravvivenza del malato, atteso che sussiste l'elevatissimo grado di probabilità che il de cuius, ove la struttura sanitaria ed i suoi sanitari avessero tenuto le dovute e corrette condotte, sarebbe sopravvissuto;
tale tipologia di danno andrà quantificata in via equitativa, alla stregua di una valutazione complessiva del caso e considerato il lungo lasso di tempo intercorso dal giorno del ricovero (21.1.2017) sino al decesso
(16.5.2017).
D) Senza recesso da quanto sopra, determinare, ove non sia ritenuto applicabile l'aumento del punto di liquidazione nella misura del 50% per la quantificazione del danno biologico terminale iure bereditatis, un accrescimento dello stesso che tenga conto della gravità del caso e delle forti ripercussioni che la morte di ha avuto sulla vita degli attori, ovvero una quantificazione Persona_3
pagina 3 di 14 che, anche in via equitativa, dia ristoro adeguato a tutti i profili di danno patiti dagli attori in conseguenza della perdita del loro congiunto per causa dell'infezione nosocomiale contratta presso
l'ospedale di Catania. CP_1
E) Senza recesso, desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c. e condannare la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per due volte (€ 518,00 x 2= € 1.036,00), atteso che non si è presentata al tentativo di conciliazione compiuto prima dell'incardinazione del presente giudizio, senza alcuna valida giustificazione, in virtù di quanto sancito dall'art. 8, comma 4 bis del D. Lgs. n. 28/2010 e succ. mod.».
Si costituiva in giudizio l' la quale, preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto Controparte_5 introduttivo del giudizio per violazione dei requisiti di cui all'art. 163 comma 4, c.p.c., nonché il difetto di contraddittorio e, nel merito, contestava le ragioni della domanda in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e con la espletata c.t.u., veniva assegnata a questo G.I. in data
03.09.2020 e, con provvedimento del 03.05.2022, al quale si rinvia, veniva rigettava l'istanza di riammissione in termini ai fini del deposito delle osservazioni. Quindi, con provvedimento del
13.06.2024, ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione – sollevata da parte convenuta – di nullità dell'atto di citazione, ex art.164 comma 4 c.p.c., il cui contenuto consente di ritenere ampiamente soddisfatti i requisiti di chiarezza e specificità nell'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, richiesti dall'art. 163 comma 3 n.3 e 4
c.p.c.
Si rileva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio per non essere stato citato l'Ospedale “Civili” di Ragusa – ove il de cuius ha trascorso un breve periodo di ricovero prima del trasferimento presso il nosocomio catanese convenuto – trattandosi di litisconsorzio facoltativo e, quindi, ben potendo parte convenuta richiedere – ove lo avesse ritenuto – l'autorizzazione alla chiamata di terzo ex art.269 c.p.c. e stante la sua estraneità ai fatti oggetto del presente giudizio.
Difatti, risulta dalla documentazione in atti e della espletata c.t.u., che il 27.01.2017 – alcuni giorni dopo il ricovero presso l' , avvenuto in data 21.01.2017 – lo CP_1 Controparte_1 Per_1
veniva sottoposto a visita infettivologica e ad emocoltura, con esito negativo.
pagina 4 di 14 Ciò posto, in punto di diritto, va rilevato che la responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 c.c., con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale;
nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità contrattuale viene individuata nel contratto di prestazione d'opera atipico definito contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che avviene al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu sensu alberghiere.
Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura, sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
con riguardo, poi, al medico dipendente, la Corte di Legittimità ha così argomentato, sin dal 1999, con sent. n. 589/1999: «[…] l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale». La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. Cass. SSUU sent. n. 577/2008: «per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria»; cfr. anche Cass. 25.02.2005, n. 4058) e ciò ha trovato anche conferma normativa con l'entrata in vigore della L. n. 24/2017 (cfr. art. 7, secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente), seppur tale normativa non può applicarsi ai fatti pregressi.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, con la storica sentenza n. 577/2008, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio: «In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio
l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o
pagina 5 di 14 che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante» (in tal senso, cfr. Cass. n. 27855 del 12/12/2013, Cass. n. 20547 del 30/09/2014 e Cass. n.
21177 del 20/10/2015). Più di recente, con riguardo al nesso di causalità, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (cfr., Cass. Civ., n.
20812/2018). Invero, «in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che
l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente» (Cass. Civ., n. 10050/2022; Cass.
Civ., n. 26907/2020).
Con riguardo al risarcimento del danno iure proprio subito dagli attori del de cuius deve, innanzitutto, accertarsi la sussistenza di una responsabilità civile della struttura sanitaria ove il de cuius è stato ricoverato.
A tal uopo si rileva che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire
a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti. Inoltre, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del pagina 6 di 14 contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (così, Cass. Civ., n.14615/2020; Cass. Civ., n.21404/2021).
Premesso quanto sopra, non è oggetto di contestazione e risulta dalla documentazione in atti che, in data 31.01.2017, previa consulenza infettivologica ed emocultura, con esito negativo, veniva eseguito, presso l' convenuta, intervento chirurgico di exeresi del Processo Espansivo Controparte_1
Cerebrale su , seguito dall'immediato ricovero presso l'Unità Operativa di Anestesia II Persona_1
TIPO.
Vanno dunque esaminati gli esiti della C.T.U. medico-legale, che – pur rilevando la corretta esecuzione dell'intervento operatorio – attribuisce l'esistenza di più germi di natura ospedaliera al mancato rispetto delle condizioni di sterilità dell'ambiente nosocomiale e, pertanto, alla non corretta applicazione da parte dei sanitari delle routinarie procedure operative e dei protocolli idonei a prevenire la trasmissione di infezioni ospedaliere, che dovrebbero essere scrupolosamente adottati dal personale addetto alla gestione del reparto ospedaliero.
Sebbene l' convenuta esibisca procedure operative e protocolli idonei a prevenire Controparte_1
la trasmissione di infezioni ospedaliere, i CC.TT.UU. osservano che, pur apparendo impossibile un controllo fisico costante del rispetto delle suddette procedure da parte del personale sanitario a tutti i livelli, tuttavia, l'accertamento di parecchi microrganismi di natura nosocomiale depone per una insufficiente e non idonea applicazione delle procedure previste per la prevenzione delle predette infezioni, trattandosi di procedure routinarie per personale addetto alla gestione di un reparto ospedaliero.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili ed esenti da contraddizioni logiche evidenti, peraltro, nemmeno specificatamente contestate nei termini indicati per le osservazioni delle parti. Né, sotto tale profilo, assumono rilevanza le contestazioni di parte convenuta successive al deposito della relazione tecnica, non avendo provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero che tale infezione sia avvenuta per un evento alla stessa non imputabile.
E' appena il caso di rilevare, in punto di diritto, che, in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle mdalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di pagina 7 di 14 distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (Cass. Civ., n.16900/23; si veda, altresì, Cass. Civ., n.35602/24, secondo cui, in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un'infezione contratta in ambiente ospedaliero, la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi
(compreso quello soggettivo) della responsabilità - nella specie di natura extracontrattuale - della struttura sanitaria, che grava sul soggetto danneggiato, può essere fornita, in ossequio al principio della vicinanza della prova, anche con il ricorso alle presunzioni semplici, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione relativa all'adozione di tutte le misure utili alla prevenzione del contagio (Fattispecie in tema di danni patiti iure proprio dai congiunti della paziente defunta in conseguenza dell'infezione correlata all'assistenza).
Alla luce delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, deve ritenersi che, nella specie, la corretta applicazione delle procedure operative e dei protocolli idonei a prevenire la trasmissione di infezioni ospedaliere, in applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”, avrebbe evitato al paziente di contrarre l'infezione che poi determinò empiema ed idrocefalo post-infettivo e, infine, il suo decesso.
Ne deriva che, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, appare accertato un comportamento colposo dei sanitari della struttura sanitaria, che, in violazione delle linee guida in materia e delle regole per una corretta esecuzione della prestazione sanitaria richiesta, hanno posto in essere un comportamento negligente ed imperito, per come sopra evidenziato, che ha determinato il decesso di
, secondo il criterio “del più probabile che non”, senza che la parte resistente abbia Persona_1
fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione di tale infezione, per come ribadito dalla giurisprudenza sopra richiamata. Invero, è appena il caso di rilevare che la documentazione prodotta non appare sufficiente a supportare nel caso concreto l'avvenuta adozione di tali misure di prevenzione.
In punto di diritto, con riguardo al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale invocato iure proprio da parte attrice, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si pagina 8 di 14 compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto (e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale), nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso
(Cass. Civ., n.28989/2019).
Inoltre, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il venir meno di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione “iuris tantum”, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (Cass. Civ., n.9010/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, affermato rispondere in vero a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza (v. Cass. 11 agosto 2004, n. 15568), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari. Invero, il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. Civ. n.2788/2019). Infatti, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. Civ., n.18284/2021).
Ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e all'intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale e avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati e ad ogni altra circostanza rilevante allegata, ad un risarcimento comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito alla sfera dell'affectio lesa o venuta meno.
pagina 9 di 14 La liquidazione del danno dovrà essere necessariamente equitativa ma personalizzata sulla base dei parametri di intensità del pregiudizio sofferto che il giudizio ha offerto (cfr. Tribunale Rimini,
17/06/2014, n. 4619; Cassazione civile, sez. III, 09/05/2011, n. 10107). Sicchè, il danno " iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi figli ed il marito) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. Civ., n.7748/2020).
Occorre tenere presente che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore, soprattutto quando si tratta di minori di età, la cui perdita di un familiare può pregiudicare il loro sviluppo psicofisico, nonché la stessa l'età della vittima sicchè ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età del de cuius, in considerazione della prospettiva di residua vita nello stesso nucleo familiare.
La quantificazione del danno andrà compiuta in via equitativa secondo i criteri dettati dalle tabelle di
IL (anno 2024) che hanno assunto valenza di generale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni dettate dagli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. n.
12408/2011), le quali sono state adattate ai criteri enunciati dalla Suprema Corte, con sentenza n.
10579/2021, secondo cui, “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
I parametri dettati dalle tabelle LA (2024) prevedono una formulazione “a forbice”, ricavando il
“valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati di € 3.911,00 e ricavando poi una distribuzione dei punti: secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di Cassazione corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. In
pagina 10 di 14 considerazione dei parametri obiettivi forniti dagli attori, e tenuto conto del particolare legame affettivo derivante dal rapporto parentale e tenuto conto dell'età della vittima primaria e secondaria, nonché in considerazione della mancanza di ulteriori allegazioni e prove che consentano di connotare ulteriormente tale legame affettivo, anche con riguardo alla prova della convivenza, appare equo in considerazione delle circostanze in precedenza evidenziate, riconoscere a favore di Parte_2
– figlio del de cuius – la complessiva somma di € 242.482,00 (valore del punto base € 3.911,00; 26 punti in base all'età del congiunto;
22 punti in base all'età della vittima;
0 punti per convivenza tra congiunto e vittima, non provato;
14 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario;
0 punti per qualità/intensità della relazione, che non è stata specificamente provata;
per un totale di 62 punti); in favore di – moglie del de cuius – va invece riconosciuta la complessiva somma di € Parte_1
226.838,00 (valore del punto base € 3.911,00; 22 punti in base all'età del congiunto, 22 punti in base all'età della vittima, o punti per convivenza, non provato;
14 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario;
0 punti per qualità/intensità della relazione, che non è stata specificamente provata;
per un totale di 58 punti).
Quanto al danno biologico terminale (cioè il danno al bene salute), chiesto dagli attori iure hereditatis subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni e quella del decesso, deve evidenziarsi che il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" (Cass. Civ., n.17577/2019; si veda, altresì, Cass. Civ., n.7923/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è
pagina 11 di 14 risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo). Inoltre, secondo giurisprudenza recente, il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass.
Civ.,n.18056/2019; così Cass. n. 1856/2019); tale danno, infatti, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto (Cass. 16592/2019)
Sicchè, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, nel caso di specie, non può essere riconosciuto il danno catastrofale (peraltro, tardivamente richiesto nella comparsa conclusionale), poiché non vi è prova che la vittima abbia percepito l'imminenza del proprio decesso, né ciò è desumibile dalla c.t.u. espletata. Mentre, va riconosciuto il danno biologico terminale prolungatosi dalla data dell'intervento chirurgico (31.01.2027) fino al decesso (16.05.2017), per 105 gg., che, tenuto conto delle tabelle
Milanesi attuali (2024), va liquidato nella complessiva somma di euro 98.366,00 (euro 35.247,00 per i primi tre giorni, oltre euro 62.544,00 dal 4° al 100°, oltre euro 575,00 per i cinque giorni successivi di inabilità temporanea assoluta, pari ad euro 115,00 al giorno), con esclusione di ogni aumento per cd.personalizzazione, non provata, nè allegata specificatamente.
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa, inteso quale danno futuro di perdita di una concreta possibilità di svolgere attività lavorativa, riferibile in prima persona al de cuius, non appare concretamente allegato e tantomeno provato. Parimenti deve ritenersi con riguardo al più giuridicamente corretto danno patrimoniale sofferto iure proprio dagli attori, inteso quale pregiudizio risarcibile conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza
(ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale (Cass. Civ., n.21402/2022). Nella specie, non è desumibile dalla documentazione prodotta alcuna convivenza degli attori con il de cuius, né è stato sufficientemente provato che il de cuius rappresentasse una fonte di sostentamento economico per gli attori, né ciò è evincibile dal solo estratto pagina 12 di 14 conto previdenziale depositato in copia alquanto sbiadita. Sicchè, sotto tale profilo, la domanda va rigettata. Allo stesso modo deve ritenersi con riguardo al chiesto risarcimento del danno da perdita della chance di sopravvivenza del malato, che determinerebbe una duplicazione risarcitoria essendo già stato accertato il nesso di causalità tra l'evento letale occorso e la condotta censurata e non essendo oltremodo risarcibile il c.d. danno tanatologico, non essendo concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis" (cfr., Cass.
Civ., n.26851/23).
Le somme liquidate a titolo di danno una volta devalutate alla data di verificazione del fatto dannoso, vanno poi rivalutate alla stregua degli indici Istat del costo della vita con decorrenza dalle date in cui sono state monetariamente determinate (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio), trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni.
Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Con riguardo alla chiesta condanna della convenuta al versamento nel bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per due volte (€ 518,00
x 2= € 1.036,00), atteso che la medesima non si è presentata al tentativo di conciliazione compiuto prima del presente giudizio, in virtù di quanto sancito dall'art. 8, comma 4 bis del D. Lgs. n. 28/2010 e succ. mod., deve osservarsi che, stante il parziale accoglimento della domanda e le giustificazioni addotte dalla convenuta circa la insufficiente documentazione prodotta rispetto a quella richiesta in data
12.03.2019, non sussistono i presupposti indicati al fine dell'accoglimento della domanda.
Stante la parziale soccombenza, parte convenuta va condannata alla refusione delle spese sostenute da parte attrice nella misura di due terzi, che, avuto riguardo al valore effettivo della controversia e dell'attività processuale espletata, in relazione a quanto previsto dalla tabella n. 2, sesto scaglione allegata al D.M. n. 55/14, si liquidano in complessivi € 11.501,00 per compensi, oltre € 642.60 per spese vive, comprese quelle relative alla mediazione obbligatoria, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari e preso atto della rinuncia all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta i compensi dei c.t.u. liquidati come da separato decreto.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento della domanda avanzata, condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 226.838,00, Parte_1
ed in favore di della complessiva somma di € 242.482,00 a titolo di risarcimento Parte_2
del danno non patrimoniale iure proprio, nonché in favore di entrambi in relazione alle rispettive quote ereditarie della complessiva somma di euro 98.366,00 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 16.05.2017 e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
Rigetta per il resto;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 11.501,00 per compensi, oltre € 642.60 per spese vive, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta i compensi dei c.t.u. liquidati come da separato decreto.
Catania, 30.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione sotto le mie cure del Funzionario UPP
Dott.ssa Marta Consoli.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14874/2019 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
tutti elett. dom. in CATANIA, VIA VINCENZO GIUFFRIDA N. 57, rappresentati e difesi dagli Avv.
DI STALLO AGATINO LUIGI e LUSYANA GUCCIONE giusta procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale pro tempore, elett. dom. in VIA MESSINA, 829 C/O UFFICIO LEGALE AZ.
OSP. , rappresentata e difesa dall'Avv. IACHELLI LILIANA giusta Parte_3
procura in atti;
CONVENUTA
Con provvedimento del 13.06.2024 ex art.127 c.p.c., la causa veniva assunto in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 15.10.2019, e , in proprio e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2
, nato il [...], deceduto il 16.05.2017, convenivano in giudizio l' Persona_1 [...]
, rappresentando che, in data 21.01.2017 Controparte_2 Per_1
veniva ricoverato presso l'Unità Operativa di
[...] Controparte_3
al fine di sottoporsi all'intervento urgente di exeresi del
[...]
pagina 1 di 14 Processo Espansivo Cerebrale, che, tuttavia, veniva differito di alcuni giorni a causa dello stato febbrile del paziente. In data 31.01.2017, previa consulenza infettivologica ed emocultura (con esito negativo), veniva eseguito l'intervento chirurgico, seguito dall'immediato ricovero presso l'Unità Operativa di
Anestesia II TIPO. Durante il ricovero, si manifestavano gravi complicanze e si verificava una ischemia emisferica destra con ipertensione endocranica. All'esito degli esami colturali eseguiti in data
27.02.2017 emergeva la presenza di organismi patogeni (acinetobacter baumannii, enterobacter clocae
e stafilococco aureus). A causa del peggioramento dovuto alle predette infezioni, in data 08.03.2017, i sanitari dell' eseguivano tampone alla ferita chirurgica, che consentiva di isolare Controparte_1
l'enterobacter cloacae. In data 16.05.2017, a causa del peggioramento delle condizioni, il Per_1
decedeva. In data 05.03.2019 gli odierni attori invitavano mediante pec l'
[...] Controparte_1 alla negoziazione assistita e, contestualmente, la diffidavano al risarcimento dei danni
[...]
patiti. Successivamente – mediante pec del 08.05.2019 –, parte convenuta veniva invitata a partecipare al tentativo di mediazione innanzi l'organismo ADR Intesa S.r.l., sede di Catania fissato per giorno
22.05.2019, ma non vi partecipava senza alcuna giustificazione. Sicchè chiedevano:
« A) ritenere e dichiarare la sussistenza della responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, dell' , in persona del per aver determinato la morte Controparte_2 CP_4
del sig. , il quale dopo essere stato ricoverato in data 21.1.2017 ed essersi sottoposto ad Persona_1
intervento di exeresi del Processo Espansivo Cerebrale in data 31.1.2017, decedeva per Shock settico da grave infezione polimicrobica nosocomiale, pertanto per infezione nosocomiale contratta presso la struttura sanitaria dell'azienda convenuta.
B) Ritenere e dichiarare per i fatti di cui in narrativa la sussistenza della responsabilità dell' CP_1
sanitaria convenuta per la condotta omissiva colposa - ed in ogni caso secondo la qualificazione giuridica che l'adito Tribunale vorrà individuare -, dei suoi sanitari, i quali ebbero in cura ER
, avendo omesso di determinare tempestivamente i controlli colturali del caso, così incidendo,
[...]
drammaticamente ed inevitabilmente, nella conclusione nefasta della vicenda e dunque causando il decesso del paziente.
C) Per quanto suesposto, ed in conseguenza dei relativi accertamenti, condannare la convenuta
, in persona del L.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_2
dagli attori, eredi di CU , per la perdita del loro congiunto, che si quantificano, Per_1 complessivamente, in € 1.702.063,00 (Euro un milione settecentoduemila e sessantatre,00), oltre interessi legali e rivalutazione dalle precise scadenze individuate in narrativa sino all'effettivo soddisfo, per come di seguito specificato:
pagina 2 di 14 - € 663.840,00 a titolo di risarcimento del danno per la morte del congiunto, di cui € 331.920,00 in favore di ed € 331.920,00 in favore di , rispettivamente Parte_1 Parte_2 moglie e figlio del de cuius, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dell'evento lesivo (decesso del 16.5.2017) sino all'effettivo soddisfo, ovvero in alternativa la somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà dovuta;
- € 1.018,161,00 a titolo di risarcimento del danno biologico terminale iure hereditatis, per i danni patiti dal sig. a causa dell'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra Persona_2
l'evento lesivo e l'evento morte in condizione di assoluta e totale invalidità, quantificazione che tiene conto della massima personalizzazione del danno non patrimoniale (aumento al 50% del punto di liquidazione del danno di cui alle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
IL del 2018), che la gravità del caso di specie rende possibile, considerato il decesso di un giovane padre di famiglia, che aveva solo 34 anni per infezione nosocomiale, in ossequio a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di risarcimento e personalizzazione del danno non patrimoniale (SS.UU. n. 26972 dell'11.11.2008), sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dell'evento lesivo (31.1.2017) sino all'effettivo soddisfo, da ripartire in eguale misura tra gli eredi, ovvero in alternativa la somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà dovuta;
- € 20.063,00 per risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa, atteso che negli anni immediatamente precedenti al decesso ha percepito un reddito da lavoro pari Persona_1 all'importo indicato e che, pertanto, ragionevolmente e con elevata probabilità lo stesso sarebbe stato in grado quantomeno di percepire un reddito di eguale misura, oltre interessi legali e rivalutazione dal di dell'evento lesivo sino al soddisfo, ovvero in alternativa la somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà dovuta.
Andrà altresì riconosciuto il risarcimento del danno da perdita della chance di sopravvivenza del malato, atteso che sussiste l'elevatissimo grado di probabilità che il de cuius, ove la struttura sanitaria ed i suoi sanitari avessero tenuto le dovute e corrette condotte, sarebbe sopravvissuto;
tale tipologia di danno andrà quantificata in via equitativa, alla stregua di una valutazione complessiva del caso e considerato il lungo lasso di tempo intercorso dal giorno del ricovero (21.1.2017) sino al decesso
(16.5.2017).
D) Senza recesso da quanto sopra, determinare, ove non sia ritenuto applicabile l'aumento del punto di liquidazione nella misura del 50% per la quantificazione del danno biologico terminale iure bereditatis, un accrescimento dello stesso che tenga conto della gravità del caso e delle forti ripercussioni che la morte di ha avuto sulla vita degli attori, ovvero una quantificazione Persona_3
pagina 3 di 14 che, anche in via equitativa, dia ristoro adeguato a tutti i profili di danno patiti dagli attori in conseguenza della perdita del loro congiunto per causa dell'infezione nosocomiale contratta presso
l'ospedale di Catania. CP_1
E) Senza recesso, desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c. e condannare la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per due volte (€ 518,00 x 2= € 1.036,00), atteso che non si è presentata al tentativo di conciliazione compiuto prima dell'incardinazione del presente giudizio, senza alcuna valida giustificazione, in virtù di quanto sancito dall'art. 8, comma 4 bis del D. Lgs. n. 28/2010 e succ. mod.».
Si costituiva in giudizio l' la quale, preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto Controparte_5 introduttivo del giudizio per violazione dei requisiti di cui all'art. 163 comma 4, c.p.c., nonché il difetto di contraddittorio e, nel merito, contestava le ragioni della domanda in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e con la espletata c.t.u., veniva assegnata a questo G.I. in data
03.09.2020 e, con provvedimento del 03.05.2022, al quale si rinvia, veniva rigettava l'istanza di riammissione in termini ai fini del deposito delle osservazioni. Quindi, con provvedimento del
13.06.2024, ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione – sollevata da parte convenuta – di nullità dell'atto di citazione, ex art.164 comma 4 c.p.c., il cui contenuto consente di ritenere ampiamente soddisfatti i requisiti di chiarezza e specificità nell'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, richiesti dall'art. 163 comma 3 n.3 e 4
c.p.c.
Si rileva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio per non essere stato citato l'Ospedale “Civili” di Ragusa – ove il de cuius ha trascorso un breve periodo di ricovero prima del trasferimento presso il nosocomio catanese convenuto – trattandosi di litisconsorzio facoltativo e, quindi, ben potendo parte convenuta richiedere – ove lo avesse ritenuto – l'autorizzazione alla chiamata di terzo ex art.269 c.p.c. e stante la sua estraneità ai fatti oggetto del presente giudizio.
Difatti, risulta dalla documentazione in atti e della espletata c.t.u., che il 27.01.2017 – alcuni giorni dopo il ricovero presso l' , avvenuto in data 21.01.2017 – lo CP_1 Controparte_1 Per_1
veniva sottoposto a visita infettivologica e ad emocoltura, con esito negativo.
pagina 4 di 14 Ciò posto, in punto di diritto, va rilevato che la responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 c.c., con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale;
nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità contrattuale viene individuata nel contratto di prestazione d'opera atipico definito contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che avviene al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu sensu alberghiere.
Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura, sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
con riguardo, poi, al medico dipendente, la Corte di Legittimità ha così argomentato, sin dal 1999, con sent. n. 589/1999: «[…] l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale». La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. Cass. SSUU sent. n. 577/2008: «per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria»; cfr. anche Cass. 25.02.2005, n. 4058) e ciò ha trovato anche conferma normativa con l'entrata in vigore della L. n. 24/2017 (cfr. art. 7, secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente), seppur tale normativa non può applicarsi ai fatti pregressi.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, con la storica sentenza n. 577/2008, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio: «In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio
l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o
pagina 5 di 14 che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante» (in tal senso, cfr. Cass. n. 27855 del 12/12/2013, Cass. n. 20547 del 30/09/2014 e Cass. n.
21177 del 20/10/2015). Più di recente, con riguardo al nesso di causalità, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (cfr., Cass. Civ., n.
20812/2018). Invero, «in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che
l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente» (Cass. Civ., n. 10050/2022; Cass.
Civ., n. 26907/2020).
Con riguardo al risarcimento del danno iure proprio subito dagli attori del de cuius deve, innanzitutto, accertarsi la sussistenza di una responsabilità civile della struttura sanitaria ove il de cuius è stato ricoverato.
A tal uopo si rileva che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire
a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti. Inoltre, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del pagina 6 di 14 contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (così, Cass. Civ., n.14615/2020; Cass. Civ., n.21404/2021).
Premesso quanto sopra, non è oggetto di contestazione e risulta dalla documentazione in atti che, in data 31.01.2017, previa consulenza infettivologica ed emocultura, con esito negativo, veniva eseguito, presso l' convenuta, intervento chirurgico di exeresi del Processo Espansivo Controparte_1
Cerebrale su , seguito dall'immediato ricovero presso l'Unità Operativa di Anestesia II Persona_1
TIPO.
Vanno dunque esaminati gli esiti della C.T.U. medico-legale, che – pur rilevando la corretta esecuzione dell'intervento operatorio – attribuisce l'esistenza di più germi di natura ospedaliera al mancato rispetto delle condizioni di sterilità dell'ambiente nosocomiale e, pertanto, alla non corretta applicazione da parte dei sanitari delle routinarie procedure operative e dei protocolli idonei a prevenire la trasmissione di infezioni ospedaliere, che dovrebbero essere scrupolosamente adottati dal personale addetto alla gestione del reparto ospedaliero.
Sebbene l' convenuta esibisca procedure operative e protocolli idonei a prevenire Controparte_1
la trasmissione di infezioni ospedaliere, i CC.TT.UU. osservano che, pur apparendo impossibile un controllo fisico costante del rispetto delle suddette procedure da parte del personale sanitario a tutti i livelli, tuttavia, l'accertamento di parecchi microrganismi di natura nosocomiale depone per una insufficiente e non idonea applicazione delle procedure previste per la prevenzione delle predette infezioni, trattandosi di procedure routinarie per personale addetto alla gestione di un reparto ospedaliero.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili ed esenti da contraddizioni logiche evidenti, peraltro, nemmeno specificatamente contestate nei termini indicati per le osservazioni delle parti. Né, sotto tale profilo, assumono rilevanza le contestazioni di parte convenuta successive al deposito della relazione tecnica, non avendo provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero che tale infezione sia avvenuta per un evento alla stessa non imputabile.
E' appena il caso di rilevare, in punto di diritto, che, in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle mdalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di pagina 7 di 14 distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (Cass. Civ., n.16900/23; si veda, altresì, Cass. Civ., n.35602/24, secondo cui, in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un'infezione contratta in ambiente ospedaliero, la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi
(compreso quello soggettivo) della responsabilità - nella specie di natura extracontrattuale - della struttura sanitaria, che grava sul soggetto danneggiato, può essere fornita, in ossequio al principio della vicinanza della prova, anche con il ricorso alle presunzioni semplici, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione relativa all'adozione di tutte le misure utili alla prevenzione del contagio (Fattispecie in tema di danni patiti iure proprio dai congiunti della paziente defunta in conseguenza dell'infezione correlata all'assistenza).
Alla luce delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, deve ritenersi che, nella specie, la corretta applicazione delle procedure operative e dei protocolli idonei a prevenire la trasmissione di infezioni ospedaliere, in applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”, avrebbe evitato al paziente di contrarre l'infezione che poi determinò empiema ed idrocefalo post-infettivo e, infine, il suo decesso.
Ne deriva che, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, appare accertato un comportamento colposo dei sanitari della struttura sanitaria, che, in violazione delle linee guida in materia e delle regole per una corretta esecuzione della prestazione sanitaria richiesta, hanno posto in essere un comportamento negligente ed imperito, per come sopra evidenziato, che ha determinato il decesso di
, secondo il criterio “del più probabile che non”, senza che la parte resistente abbia Persona_1
fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione di tale infezione, per come ribadito dalla giurisprudenza sopra richiamata. Invero, è appena il caso di rilevare che la documentazione prodotta non appare sufficiente a supportare nel caso concreto l'avvenuta adozione di tali misure di prevenzione.
In punto di diritto, con riguardo al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale invocato iure proprio da parte attrice, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si pagina 8 di 14 compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto (e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale), nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso
(Cass. Civ., n.28989/2019).
Inoltre, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il venir meno di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione “iuris tantum”, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (Cass. Civ., n.9010/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, affermato rispondere in vero a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza (v. Cass. 11 agosto 2004, n. 15568), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari. Invero, il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. Civ. n.2788/2019). Infatti, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. Civ., n.18284/2021).
Ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e all'intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale e avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati e ad ogni altra circostanza rilevante allegata, ad un risarcimento comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito alla sfera dell'affectio lesa o venuta meno.
pagina 9 di 14 La liquidazione del danno dovrà essere necessariamente equitativa ma personalizzata sulla base dei parametri di intensità del pregiudizio sofferto che il giudizio ha offerto (cfr. Tribunale Rimini,
17/06/2014, n. 4619; Cassazione civile, sez. III, 09/05/2011, n. 10107). Sicchè, il danno " iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi figli ed il marito) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. Civ., n.7748/2020).
Occorre tenere presente che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore, soprattutto quando si tratta di minori di età, la cui perdita di un familiare può pregiudicare il loro sviluppo psicofisico, nonché la stessa l'età della vittima sicchè ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età del de cuius, in considerazione della prospettiva di residua vita nello stesso nucleo familiare.
La quantificazione del danno andrà compiuta in via equitativa secondo i criteri dettati dalle tabelle di
IL (anno 2024) che hanno assunto valenza di generale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni dettate dagli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. n.
12408/2011), le quali sono state adattate ai criteri enunciati dalla Suprema Corte, con sentenza n.
10579/2021, secondo cui, “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
I parametri dettati dalle tabelle LA (2024) prevedono una formulazione “a forbice”, ricavando il
“valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati di € 3.911,00 e ricavando poi una distribuzione dei punti: secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di Cassazione corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. In
pagina 10 di 14 considerazione dei parametri obiettivi forniti dagli attori, e tenuto conto del particolare legame affettivo derivante dal rapporto parentale e tenuto conto dell'età della vittima primaria e secondaria, nonché in considerazione della mancanza di ulteriori allegazioni e prove che consentano di connotare ulteriormente tale legame affettivo, anche con riguardo alla prova della convivenza, appare equo in considerazione delle circostanze in precedenza evidenziate, riconoscere a favore di Parte_2
– figlio del de cuius – la complessiva somma di € 242.482,00 (valore del punto base € 3.911,00; 26 punti in base all'età del congiunto;
22 punti in base all'età della vittima;
0 punti per convivenza tra congiunto e vittima, non provato;
14 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario;
0 punti per qualità/intensità della relazione, che non è stata specificamente provata;
per un totale di 62 punti); in favore di – moglie del de cuius – va invece riconosciuta la complessiva somma di € Parte_1
226.838,00 (valore del punto base € 3.911,00; 22 punti in base all'età del congiunto, 22 punti in base all'età della vittima, o punti per convivenza, non provato;
14 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario;
0 punti per qualità/intensità della relazione, che non è stata specificamente provata;
per un totale di 58 punti).
Quanto al danno biologico terminale (cioè il danno al bene salute), chiesto dagli attori iure hereditatis subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni e quella del decesso, deve evidenziarsi che il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" (Cass. Civ., n.17577/2019; si veda, altresì, Cass. Civ., n.7923/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è
pagina 11 di 14 risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo). Inoltre, secondo giurisprudenza recente, il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass.
Civ.,n.18056/2019; così Cass. n. 1856/2019); tale danno, infatti, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto (Cass. 16592/2019)
Sicchè, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, nel caso di specie, non può essere riconosciuto il danno catastrofale (peraltro, tardivamente richiesto nella comparsa conclusionale), poiché non vi è prova che la vittima abbia percepito l'imminenza del proprio decesso, né ciò è desumibile dalla c.t.u. espletata. Mentre, va riconosciuto il danno biologico terminale prolungatosi dalla data dell'intervento chirurgico (31.01.2027) fino al decesso (16.05.2017), per 105 gg., che, tenuto conto delle tabelle
Milanesi attuali (2024), va liquidato nella complessiva somma di euro 98.366,00 (euro 35.247,00 per i primi tre giorni, oltre euro 62.544,00 dal 4° al 100°, oltre euro 575,00 per i cinque giorni successivi di inabilità temporanea assoluta, pari ad euro 115,00 al giorno), con esclusione di ogni aumento per cd.personalizzazione, non provata, nè allegata specificatamente.
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa, inteso quale danno futuro di perdita di una concreta possibilità di svolgere attività lavorativa, riferibile in prima persona al de cuius, non appare concretamente allegato e tantomeno provato. Parimenti deve ritenersi con riguardo al più giuridicamente corretto danno patrimoniale sofferto iure proprio dagli attori, inteso quale pregiudizio risarcibile conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza
(ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale (Cass. Civ., n.21402/2022). Nella specie, non è desumibile dalla documentazione prodotta alcuna convivenza degli attori con il de cuius, né è stato sufficientemente provato che il de cuius rappresentasse una fonte di sostentamento economico per gli attori, né ciò è evincibile dal solo estratto pagina 12 di 14 conto previdenziale depositato in copia alquanto sbiadita. Sicchè, sotto tale profilo, la domanda va rigettata. Allo stesso modo deve ritenersi con riguardo al chiesto risarcimento del danno da perdita della chance di sopravvivenza del malato, che determinerebbe una duplicazione risarcitoria essendo già stato accertato il nesso di causalità tra l'evento letale occorso e la condotta censurata e non essendo oltremodo risarcibile il c.d. danno tanatologico, non essendo concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis" (cfr., Cass.
Civ., n.26851/23).
Le somme liquidate a titolo di danno una volta devalutate alla data di verificazione del fatto dannoso, vanno poi rivalutate alla stregua degli indici Istat del costo della vita con decorrenza dalle date in cui sono state monetariamente determinate (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio), trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni.
Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Con riguardo alla chiesta condanna della convenuta al versamento nel bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per due volte (€ 518,00
x 2= € 1.036,00), atteso che la medesima non si è presentata al tentativo di conciliazione compiuto prima del presente giudizio, in virtù di quanto sancito dall'art. 8, comma 4 bis del D. Lgs. n. 28/2010 e succ. mod., deve osservarsi che, stante il parziale accoglimento della domanda e le giustificazioni addotte dalla convenuta circa la insufficiente documentazione prodotta rispetto a quella richiesta in data
12.03.2019, non sussistono i presupposti indicati al fine dell'accoglimento della domanda.
Stante la parziale soccombenza, parte convenuta va condannata alla refusione delle spese sostenute da parte attrice nella misura di due terzi, che, avuto riguardo al valore effettivo della controversia e dell'attività processuale espletata, in relazione a quanto previsto dalla tabella n. 2, sesto scaglione allegata al D.M. n. 55/14, si liquidano in complessivi € 11.501,00 per compensi, oltre € 642.60 per spese vive, comprese quelle relative alla mediazione obbligatoria, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari e preso atto della rinuncia all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta i compensi dei c.t.u. liquidati come da separato decreto.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento della domanda avanzata, condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 226.838,00, Parte_1
ed in favore di della complessiva somma di € 242.482,00 a titolo di risarcimento Parte_2
del danno non patrimoniale iure proprio, nonché in favore di entrambi in relazione alle rispettive quote ereditarie della complessiva somma di euro 98.366,00 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 16.05.2017 e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
Rigetta per il resto;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 11.501,00 per compensi, oltre € 642.60 per spese vive, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta i compensi dei c.t.u. liquidati come da separato decreto.
Catania, 30.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione sotto le mie cure del Funzionario UPP
Dott.ssa Marta Consoli.
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