Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 11035/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11035/2021 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Daniele Cutolo, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via D. Cimarosa n. 186, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 10.10.2024, la parte appellante, unica costituita, concludeva in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione del termine per il deposito della comparsa conclusionale.
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 2293/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord in data 18.2.2021, pronuncia con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
A fondamento del gravame l'appellante deduceva, in primo luogo, che del tutto erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto intempestiva l'opposizione benché, invece, proposta nel pieno rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Tale notifica si era infatti perfezionata in data 14.2.2019 (come ricavabile dal timbro apposto sulla cartolina di ricevimento) e non in data 8.2.2019, come erroneamente indicato nella motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, l'opposizione era certamente ammissibile.
Quindi, ribadendo le argomentazioni già poste a fondamento dell'opposizione proposta in primo grado, eccepiva l'incompetenza per materia e per valore del Giudice di Pace dovendosi piuttosto ritenere competente il Tribunale dal momento che la richiesta monitoria aveva avuto ad oggetto la consegna della copia di un contratto, cioè di un bene di valore indeterminabile e, quindi, il conseguimento della condanna ad un fare infungibile, domanda che non poteva farsi rientrare nella competenza per materia e per valore del giudice adito.
Inoltre – proseguiva l'appellante – andava in subordine dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Napoli Nord dal momento che doveva ritenersi operante il foro del consumatore che, nel caso di specie, avuto riguardo alla residenza in Santa
Maria a Vico dell'appellata , andava a radicare la competenza presso il Controparte_1
Giudice di Pace di Arienzo ovvero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In ogni caso, pur prescindendosi dall'applicazione del foro del consumatore, sulla base dei criteri previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., la competenza per territorio andava radicata dinanzi al Tribunale di Milano (in ragione della sede legale di e del luogo Pt_1 Parte_1
di esecuzione del contratto) o dinanzi al Tribunale di Roma (avuto riguardo al luogo in Cont cui era sorto il rapporto obbligatorio prima della fusione tra e
[...]
. Controparte_3
Passando al merito, la pretesa della controparte era infondata in quanto ad ogni cliente
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11035/2021
veniva sempre consegnata una copia del contratto unitamente alla carta dei servizi e dalle condizioni generali di contratto. Pertanto, doveva ritenersi infondata per carenza di interesse la pretesa azionata in via monitoria dalla e volta a ricevere CP_1
documentazione di cui la stessa era già in possesso.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, in accoglimento dell'appello, previa declaratoria dell'ammissibilità dell'opposizione, fosse in via preliminare dichiarata l'incompetenza per materia e per valore e, in subordine, per territorio del Giudice di Pace di Napoli Nord in favore del Tribunale di Napoli Nord ovvero del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere oppure del Tribunale di Milano o di quello di Roma. In via subordinata, chiedeva che nel merito l'opposizione fosse integralmente accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo venisse revocato, che la controparte fosse condannata alla restituzione della somma di € 395,80 versatale a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e che venisse infine condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La parte appellata ritualmente evocata in giudizio, ometteva di Controparte_1
costituirsi. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato.
Il Giudice di Pace di Napoli Nord ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla sul presupposto che le emergenze Parte_1
documentali agli atti avevano dimostrato che questa era stata proposta tardivamente. Sul punto il giudice di prime cure ha nei seguenti termini motivato la propria decisione: “Parte opponente ha inteso proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo notificatogli in data
08/02/2019 ma, lo ha fatto con atto di citazione notificato alla parte convenuta/opposta in data 25/03/2019. Orbene non vi è chi non veda che risulta violato il termine di 40 gg fissato come termine limite entro il quale proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo atteso che risultavano decorsi oltre 47 gg”.
Sostiene, invece, l'odierna appellante che il decreto ingiuntivo le sarebbe stato notificato solo il 14.2.2019 e che, pertanto, l'opposizione proposta il 25.3.2019 dovrebbe intendersi tempestiva.
Trattasi di allegazione difensiva rimasta del tutto priva di riscontro probatorio.
In punto di diritto giova a questo punto ricordare che “nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11035/2021
merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado.
Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame”
(cfr. ex multis Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013).
Inoltre, va altresì osservato che “nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte” (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8528 del 12/04/2006, Rv. 589201 - 01).
Inoltre, è bene ricordare che “in tema di opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica”
(cfr. Cass. n. 17495 del 26/06/2008).
Dunque, come primo motivo di gravame la ha dedotto la tempestività Parte_1
della proposizione dell'opposizione, sostenendo che il decreto ingiuntivo le era stato notificato il 14.2.2019. Tale affermazione non è stata documentalmente dimostrata.
L'appellante, su cui – sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati - incombeva il relativo onere probatorio, non ha prodotto il proprio fascicolo di primo grado e non ha invero in alcun modo documentato la data di perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo. Tale dato, stante la contumacia della parte appellata, nemmeno è ricavabile da ulteriori emergenze documentali.
Tale insuperabile carenza probatoria impedisce di affermare che l'opposizione sia stata effettivamente proposta nel rispetto del termine di 40 giorni previsto dall'ordinamento.
Pertanto, va confermata la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione.
Stante la contumacia della parte appellata, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11035/2021
Alla pronuncia di rigetto dell'appello principale proposto dalla consegue, inoltre, Parte_1
l'obbligo a carico di tale parte, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (cfr. art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, introdotto con legge n.
228 del 24.12.2012) e di tanto va fatta declaratoria nel dispositivo. Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. sez. unite, n. 4315/2020).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello;
• nulla sulle spese;
• dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Aversa in data 7.2.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
5