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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5115 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4205/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4205/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (C.F. , rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Annunziata, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Grazia Montera, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 18.9.2025.
1 Proc. R.G. n. 4205/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.05.2022 [nato il [...] a Parte_1
Salerno, CF. ha chiesto dichiararsi la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio contratto con [nata a [...] il Controparte_1
12.05.1987, CF. ] in data 12.05.2013 in Salerno e da cui era C.F._2 nato il figlio minore (4.10.2012). Per_1
Il ricorrente chiedeva la conferma delle condizioni della separazione con riduzione da euro 500,00 ad euro 250,00 dell'assegno di mantenimento a suo carico per il figlio minore.
si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio concordatario e chiedendo l'integrale conferma delle condizioni della separazione.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza il 21.02.2023 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 3880/2023 emessa in data 19.9.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo.
Alla udienza del 18.9.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3880/2023 emessa in data 19.9.2023, afferisce alla disciplina dei doveri genitoriali verso il figlio minore , attualmente di anni 13. Per_1
Ebbene, va confermato l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre non essendo emersi elementi di pregiudizio per il minore.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di
2 Proc. R.G. n. 4205/2022
permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore.
I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore.
I tempi di permanenza del minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'interesse del minore.
In mancanza di accordo, il padre potrà tenere con se con il figlio minore a fine settimana alternati dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà alternativamente il periodo 23-30 dicembre con un genitore ed il periodo 31 dicembre – 6 gennaio con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente la domenica delle Palme ed il Sabato precedente con un genitore e Pasqua ed il
Lunedi in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal non coresidente in assenza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
B) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
3 Proc. R.G. n. 4205/2022
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da
Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299);
Ebbene, nel caso di specie è emerso che:
1) il di anni 39, è un militare dell'esercito italiano in servizio Roma;
ha Pt_1 dichiarato per l'anno di imposta 2019 un reddito di 26.35864 euro, per l'anno di imposta 2020 un reddito di 29.950,54 euro;
è proprietario di un immobile in
Salerno da cui non trae reddito in quanto abitato dalla di lui madre;
2) la , di anni 38, lavora part-time presso una gelateria;
ha dichiarato per CP_1
l'anno di imposta 2019 un reddito di 3.873,02 euro, per l'anno di imposta 2020 un reddito di 4.286,08 euro, per l'anno di imposta 2021 un reddito di 5.269,81 euro;
vive presso l'immobile della famiglia di origine insieme al figlio;
3) entrambe le parti non hanno depositato dichiarazioni reddituali aggiornate.
Pertanto, tenuto conto delle aumentate esigenze del minore connesse all'età, dei tempi di frequentazione con il padre e del ridotto reddito della madre, va confermato l'assegno di mantenimento di euro 500,00 a carico del ricorrente che dovrà altresì contribuire alle spese straordinarie contratte nell'interesse del minore nella misura del 50%.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti
4 Proc. R.G. n. 4205/2022
eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
Appare opportuno prevedere che a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno unico per il figlio minore sia integralmente percepito dalla sola madre atteso che
è la stessa che si occupa in via prevalente delle esigenze quotidiane del figlio (cfr.
Cass. civ., sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- Affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore Persona_2
(4.10.2012) con residenza prevalente presso la madre;
5 Proc. R.G. n. 4205/2022
- i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
- I tempi di permanenza del minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'interesse del minore. In mancanza di accordo, il padre potrà tenere con se con il figlio minore a fine settimana alternati dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà alternativamente il periodo 23-30 dicembre con un genitore ed il periodo 31 dicembre – 6 gennaio con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente la domenica delle Palme ed il Sabato precedente con un genitore e Pasqua ed il Lunedi in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal non coresidente in assenza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina in euro 500,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT
l'assegno di mantenimento per il figlio minore che dovrà versare Parte_1 ad entro il 5 di ogni mese;
Controparte_1
- dispone che provveda al pagamento delle spese straordinarie Parte_1 contratte nell'interesse del figlio minore nella misura del 50%, ove concordate e/o documentate ed urgenti;
6 Proc. R.G. n. 4205/2022
- dispone che a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno unico per il minore
(4.10.2012) sia integralmente percepito dalla madre;
Persona_2 Controparte_1
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
7
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4205/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (C.F. , rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Annunziata, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Grazia Montera, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 18.9.2025.
1 Proc. R.G. n. 4205/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.05.2022 [nato il [...] a Parte_1
Salerno, CF. ha chiesto dichiararsi la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio contratto con [nata a [...] il Controparte_1
12.05.1987, CF. ] in data 12.05.2013 in Salerno e da cui era C.F._2 nato il figlio minore (4.10.2012). Per_1
Il ricorrente chiedeva la conferma delle condizioni della separazione con riduzione da euro 500,00 ad euro 250,00 dell'assegno di mantenimento a suo carico per il figlio minore.
si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio concordatario e chiedendo l'integrale conferma delle condizioni della separazione.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza il 21.02.2023 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 3880/2023 emessa in data 19.9.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo.
Alla udienza del 18.9.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3880/2023 emessa in data 19.9.2023, afferisce alla disciplina dei doveri genitoriali verso il figlio minore , attualmente di anni 13. Per_1
Ebbene, va confermato l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre non essendo emersi elementi di pregiudizio per il minore.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di
2 Proc. R.G. n. 4205/2022
permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore.
I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore.
I tempi di permanenza del minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'interesse del minore.
In mancanza di accordo, il padre potrà tenere con se con il figlio minore a fine settimana alternati dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà alternativamente il periodo 23-30 dicembre con un genitore ed il periodo 31 dicembre – 6 gennaio con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente la domenica delle Palme ed il Sabato precedente con un genitore e Pasqua ed il
Lunedi in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal non coresidente in assenza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
B) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
3 Proc. R.G. n. 4205/2022
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da
Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299);
Ebbene, nel caso di specie è emerso che:
1) il di anni 39, è un militare dell'esercito italiano in servizio Roma;
ha Pt_1 dichiarato per l'anno di imposta 2019 un reddito di 26.35864 euro, per l'anno di imposta 2020 un reddito di 29.950,54 euro;
è proprietario di un immobile in
Salerno da cui non trae reddito in quanto abitato dalla di lui madre;
2) la , di anni 38, lavora part-time presso una gelateria;
ha dichiarato per CP_1
l'anno di imposta 2019 un reddito di 3.873,02 euro, per l'anno di imposta 2020 un reddito di 4.286,08 euro, per l'anno di imposta 2021 un reddito di 5.269,81 euro;
vive presso l'immobile della famiglia di origine insieme al figlio;
3) entrambe le parti non hanno depositato dichiarazioni reddituali aggiornate.
Pertanto, tenuto conto delle aumentate esigenze del minore connesse all'età, dei tempi di frequentazione con il padre e del ridotto reddito della madre, va confermato l'assegno di mantenimento di euro 500,00 a carico del ricorrente che dovrà altresì contribuire alle spese straordinarie contratte nell'interesse del minore nella misura del 50%.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti
4 Proc. R.G. n. 4205/2022
eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
Appare opportuno prevedere che a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno unico per il figlio minore sia integralmente percepito dalla sola madre atteso che
è la stessa che si occupa in via prevalente delle esigenze quotidiane del figlio (cfr.
Cass. civ., sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- Affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore Persona_2
(4.10.2012) con residenza prevalente presso la madre;
5 Proc. R.G. n. 4205/2022
- i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
- I tempi di permanenza del minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'interesse del minore. In mancanza di accordo, il padre potrà tenere con se con il figlio minore a fine settimana alternati dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà alternativamente il periodo 23-30 dicembre con un genitore ed il periodo 31 dicembre – 6 gennaio con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente la domenica delle Palme ed il Sabato precedente con un genitore e Pasqua ed il Lunedi in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal non coresidente in assenza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina in euro 500,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT
l'assegno di mantenimento per il figlio minore che dovrà versare Parte_1 ad entro il 5 di ogni mese;
Controparte_1
- dispone che provveda al pagamento delle spese straordinarie Parte_1 contratte nell'interesse del figlio minore nella misura del 50%, ove concordate e/o documentate ed urgenti;
6 Proc. R.G. n. 4205/2022
- dispone che a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno unico per il minore
(4.10.2012) sia integralmente percepito dalla madre;
Persona_2 Controparte_1
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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