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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.4590/2022 R.G. avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (art. 645 c.p.c.)
e vertente tra:
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato Alfonso Mancuso con studio in Salerno alla Via A. M. De Luca
n.6, come da mandato in atti;
OPPONENTE
E
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come in atti, dagli avvocati Aniello
IV e PP IO, con i quali elettivamente domicilia in Roccapie- monte (SA) alla Via Salvatore Gargiulo n.5;
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27/03/2025 che qui si intendo- no integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgi- mento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione
1 delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” con- cretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con ricorso monitorio del 15 giugno 2022 .2022 l'opposta Parte_2 otteneva dal Tribunale di Nocera Inferiore il decreto ingiuntivo
[...]
n.988/2022, con il quale veniva ingiunto alla il paga- Parte_1 mento di euro 37.808,37, oltre interessi e spese, a titolo di provvigioni maturate nell'ambito del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 15 ottobre 2018
e poi in data 29 ottobre 2018. Avverso tale decreto proponeva opposizione la società ingiunta deducendo l'inesistenza del credito per asserite vendite non andate a buon fine, sostenendo che numerosi contratti erano stati annullati o non pagati dai clienti, con conseguente diritto agli “storni provvigionali”, non- ché invocando la compensazione con presunti anticipi provvigionali da restitui- re. Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale il pagamento della somma di euro
6.552,76. L'opposta si costituiva resistendo e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo, rilevando che: il contratto di agenzia era pacificamente esistente e provato documentalmente;
tutte le commissioni erano state allegate e provate con documentazione con- trattuale;
i contratti prodotti dall'opponente, essendo di formazione unilaterale, non provano alcunché; soprattutto, i contratti di agenzia NON prevedevano al- cuna clausola di storno provvigionale, né vi era prova dell'inesecuzione, per causa non imputabile alla preponente, delle vendite concluse dall'agente.
Dopo una serie di rinvii venivano concessi i termini ex art.183 VI co c.p.c.
All'esito del deposito di note di trattazione veniva concessa la provvisoria ese- cuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ritenendo la causa matura per la deci- sione non venivano ammessi i mezzi istruttori, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi introitata per la decisione con termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
2 Preliminarmente si osserva che, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento sommario in un normale giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto (creditore monitorio) rimane attore sostanziale e l'opponente rimane convenuto sostanziale con conseguente applicazione delle regole sull'onere della prova ex art. 2697 c.c.;in tal senso si è espressa la Su- prema Corte: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attività asser- tiva e probatoria resta regolata dall'art. 2697 c.c.; l'opposto conserva l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto azionato, mentre grava sull'opponente l'onere di allegare e provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto stesso..”Cass. civ., sez. VI, ord. 11 marzo 2021, n. 6914.
Per cui il giudizio di opposizione non altera la ripartizione degli oneri probato- ri: l'opposto è tenuto a provare il credito;
l'opponente deve provare l'inesistenza o l'estinzione del credito. Nel caso di specie parte opponente non ha contestato il contratto di agenzia intercorso tra le parti o le provvigioni ma- turate ma si è limitato ad una contestazione degli importi sulla base di docu- menti di formazione unilaterale secondo cui per mancati pagamenti tali prov- vigioni dovessero essere stornate. Per cui la mancata specifica contestazione dei contratti e degli affari conclusi ,atti costitutivi del credito, nel giudizio di opposizione, comporta ammissione implicita, con effetti vincolanti per il giudi- ce. Nel mentre “nel giudizio di opposizione, estratti interni, conteggi, prospetti o documenti privi di sottoscrizione dell'altra parte non hanno valore probatorio e non possono sovvertire la prova documentale posta a base del decreto ingiun- tivo ” Cass. civ., sez. II, 5 maggio 2020, n. 8465.
È pacifico quindi tra le parti – e comunque documentalmente risultante – che intercorresse tra le stesse un contratto di agenzia regolarmente sottoscritto.
Parimenti, l'opposta ha allegato integralmente le 95 commissioni concluse dall'agente nell'interesse della preponente, provando in modo completo e pun- tuale il volume d'affari prodotto e le provvigioni maturate. L'opponente NON ha mai contestato l'esistenza dei contratti conclusi con i clienti né la loro riferi- bilità all'agente. Ne consegue che la fonte negoziale del credito è integralmente provata.
Le eccezioni dell'opponente si fondano sull'assunto che numerosi affari non sa- rebbero “andati a buon fine” per mancati pagamenti o recessi dei clienti.
3 La censura è infondata.
Dalla lettura dei contratti prodotti in atti emerge che non è prevista alcuna clausola di storno delle provvigioni in caso di patologie contrattuali successive alla conclusione dell'affare. L'art. 1748 c.c., comma 6, ammette la restituzione delle provvigioni solo in casi tassativi e sempre che ciò non dipenda da fatto imputabile al preponente.La giurisprudenza è costante nell'affermare la nullità di patti peggiorativi per l'agente.L'opponente non ha allegato né provato l'esistenza di una clausola negoziale che la autorizzasse allo storno.
Anche a voler astrattamente ammettere la possibilità dello storno, l'onere pro- batorio dell'opponente è rimasto totalmente inadempiuto. La società opponen- te ha prodotto solo documenti di formazione unilaterale, quali: proprie tabelle interne, estratti conto privi di sottoscrizione dell'agente, asserite richieste di recesso o diffide a firma dei propri legali,i quali non sono idonei a dimostrare né l'inadempimento del cliente né la non imputabilità della mancata esecuzio- ne alla preponente.
Anzi, l'esistenza di diffide conferma che il contratto con il cliente è stato rego- larmente concluso, circostanza sufficiente a far maturare la provvigione in fa- vore dell'agente.
Né risulta dimostrato che l'eventuale mancata riscossione del prezzo sia dipesa da causa non imputabile alla preponente.
Le fatture emesse dall'agente recavano la dicitura “provvigioni” e non “anticipi provvigionali”. L'onere della prova della natura di anticipo grava sull'opponente, che non l'ha assolto. Ne consegue l'infondatezza sia dell'eccezione di compensazione sia della domanda riconvenzionale.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 988/2022 deve essere confermato integralmente.
Ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c., l'opponente deve essere condannata alle spese di lite.
Inoltre, la proposizione di contestazioni del tutto infondate, prive di supporto probatorio e contrarie a una chiara disciplina legale giustifica la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. per responsabilità aggravata.
4 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, esse seguono la soccom- benza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezio- ne reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara valido e definitivo anche nella sua esecuzione il Decreto Ingiuntivo n.988.2022;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro 7.616,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfetario con distrazione;
4) condanna l'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore somma di euro 1.000,00 quale equi- tativamente determinata sanzione per lite temeraria.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.4590/2022 R.G. avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (art. 645 c.p.c.)
e vertente tra:
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato Alfonso Mancuso con studio in Salerno alla Via A. M. De Luca
n.6, come da mandato in atti;
OPPONENTE
E
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come in atti, dagli avvocati Aniello
IV e PP IO, con i quali elettivamente domicilia in Roccapie- monte (SA) alla Via Salvatore Gargiulo n.5;
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27/03/2025 che qui si intendo- no integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgi- mento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione
1 delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” con- cretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con ricorso monitorio del 15 giugno 2022 .2022 l'opposta Parte_2 otteneva dal Tribunale di Nocera Inferiore il decreto ingiuntivo
[...]
n.988/2022, con il quale veniva ingiunto alla il paga- Parte_1 mento di euro 37.808,37, oltre interessi e spese, a titolo di provvigioni maturate nell'ambito del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 15 ottobre 2018
e poi in data 29 ottobre 2018. Avverso tale decreto proponeva opposizione la società ingiunta deducendo l'inesistenza del credito per asserite vendite non andate a buon fine, sostenendo che numerosi contratti erano stati annullati o non pagati dai clienti, con conseguente diritto agli “storni provvigionali”, non- ché invocando la compensazione con presunti anticipi provvigionali da restitui- re. Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale il pagamento della somma di euro
6.552,76. L'opposta si costituiva resistendo e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo, rilevando che: il contratto di agenzia era pacificamente esistente e provato documentalmente;
tutte le commissioni erano state allegate e provate con documentazione con- trattuale;
i contratti prodotti dall'opponente, essendo di formazione unilaterale, non provano alcunché; soprattutto, i contratti di agenzia NON prevedevano al- cuna clausola di storno provvigionale, né vi era prova dell'inesecuzione, per causa non imputabile alla preponente, delle vendite concluse dall'agente.
Dopo una serie di rinvii venivano concessi i termini ex art.183 VI co c.p.c.
All'esito del deposito di note di trattazione veniva concessa la provvisoria ese- cuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ritenendo la causa matura per la deci- sione non venivano ammessi i mezzi istruttori, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi introitata per la decisione con termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
2 Preliminarmente si osserva che, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento sommario in un normale giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto (creditore monitorio) rimane attore sostanziale e l'opponente rimane convenuto sostanziale con conseguente applicazione delle regole sull'onere della prova ex art. 2697 c.c.;in tal senso si è espressa la Su- prema Corte: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attività asser- tiva e probatoria resta regolata dall'art. 2697 c.c.; l'opposto conserva l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto azionato, mentre grava sull'opponente l'onere di allegare e provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto stesso..”Cass. civ., sez. VI, ord. 11 marzo 2021, n. 6914.
Per cui il giudizio di opposizione non altera la ripartizione degli oneri probato- ri: l'opposto è tenuto a provare il credito;
l'opponente deve provare l'inesistenza o l'estinzione del credito. Nel caso di specie parte opponente non ha contestato il contratto di agenzia intercorso tra le parti o le provvigioni ma- turate ma si è limitato ad una contestazione degli importi sulla base di docu- menti di formazione unilaterale secondo cui per mancati pagamenti tali prov- vigioni dovessero essere stornate. Per cui la mancata specifica contestazione dei contratti e degli affari conclusi ,atti costitutivi del credito, nel giudizio di opposizione, comporta ammissione implicita, con effetti vincolanti per il giudi- ce. Nel mentre “nel giudizio di opposizione, estratti interni, conteggi, prospetti o documenti privi di sottoscrizione dell'altra parte non hanno valore probatorio e non possono sovvertire la prova documentale posta a base del decreto ingiun- tivo ” Cass. civ., sez. II, 5 maggio 2020, n. 8465.
È pacifico quindi tra le parti – e comunque documentalmente risultante – che intercorresse tra le stesse un contratto di agenzia regolarmente sottoscritto.
Parimenti, l'opposta ha allegato integralmente le 95 commissioni concluse dall'agente nell'interesse della preponente, provando in modo completo e pun- tuale il volume d'affari prodotto e le provvigioni maturate. L'opponente NON ha mai contestato l'esistenza dei contratti conclusi con i clienti né la loro riferi- bilità all'agente. Ne consegue che la fonte negoziale del credito è integralmente provata.
Le eccezioni dell'opponente si fondano sull'assunto che numerosi affari non sa- rebbero “andati a buon fine” per mancati pagamenti o recessi dei clienti.
3 La censura è infondata.
Dalla lettura dei contratti prodotti in atti emerge che non è prevista alcuna clausola di storno delle provvigioni in caso di patologie contrattuali successive alla conclusione dell'affare. L'art. 1748 c.c., comma 6, ammette la restituzione delle provvigioni solo in casi tassativi e sempre che ciò non dipenda da fatto imputabile al preponente.La giurisprudenza è costante nell'affermare la nullità di patti peggiorativi per l'agente.L'opponente non ha allegato né provato l'esistenza di una clausola negoziale che la autorizzasse allo storno.
Anche a voler astrattamente ammettere la possibilità dello storno, l'onere pro- batorio dell'opponente è rimasto totalmente inadempiuto. La società opponen- te ha prodotto solo documenti di formazione unilaterale, quali: proprie tabelle interne, estratti conto privi di sottoscrizione dell'agente, asserite richieste di recesso o diffide a firma dei propri legali,i quali non sono idonei a dimostrare né l'inadempimento del cliente né la non imputabilità della mancata esecuzio- ne alla preponente.
Anzi, l'esistenza di diffide conferma che il contratto con il cliente è stato rego- larmente concluso, circostanza sufficiente a far maturare la provvigione in fa- vore dell'agente.
Né risulta dimostrato che l'eventuale mancata riscossione del prezzo sia dipesa da causa non imputabile alla preponente.
Le fatture emesse dall'agente recavano la dicitura “provvigioni” e non “anticipi provvigionali”. L'onere della prova della natura di anticipo grava sull'opponente, che non l'ha assolto. Ne consegue l'infondatezza sia dell'eccezione di compensazione sia della domanda riconvenzionale.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 988/2022 deve essere confermato integralmente.
Ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c., l'opponente deve essere condannata alle spese di lite.
Inoltre, la proposizione di contestazioni del tutto infondate, prive di supporto probatorio e contrarie a una chiara disciplina legale giustifica la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. per responsabilità aggravata.
4 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, esse seguono la soccom- benza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezio- ne reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara valido e definitivo anche nella sua esecuzione il Decreto Ingiuntivo n.988.2022;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro 7.616,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfetario con distrazione;
4) condanna l'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore somma di euro 1.000,00 quale equi- tativamente determinata sanzione per lite temeraria.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
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