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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6564/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6564/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 23 dicembre 2025 ad ore 13.45 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. MAGRINI FILIPPO Parte_1
Per nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Magrini chiede che venga dichiarata la contumacia del resistente.
Il Giudice verificata la regolarità della notifica avvenuta a norma dell'art. 143 c.p.c., dichiarala contumacia del resistente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Magrini conclude come da memoria integrativa depositata in atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il verbale viene chiuso alle ore 14.00.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato il [...] ad [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Magrini unitamente all'avv. CodiceFiscale_1
RA RA entrambi del Foro di Verona;
ricorrente;
contro
:
nato a [...] il [...], con domicilio a Vallese di PP (Vr) in via Controparte_1
Domenico Cimarosa n. 5, c.f. ; resistente CodiceFiscale_2
iscritta al n. 6564/25 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 4 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per finita locazione notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dell'intimato predetto, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del comodato verbale, in quanto a seguito della richiesta di restituzione degli immobili oggetto di comodato, l'odierno resistente non li aveva rilasciati ed ancora li occupa;
rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si è costituita e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del comodato verbale, per l'effetto, ordina alla stesso il rilascio immediato degli immobili siti a Vallese di PP in via Domenico Cimarosa n. 5 e lo condanna, alla rifusione al ricorrente delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del comodato verbale;
per l'effetto, ordina al sig. di rilasciare immediatamente il compendio immobiliare Controparte_1
sito a Vallese di PP in via Domenico Cimarosa n. 5, composto dagli immobili censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di PP come segue: Foglio 9, Particella 455, sub. 1, piano S1 – T, rendita euro 2.307,94, categoria C1, Classe 4, consistenza 304 mq;
pagina 3 di 4 Foglio 9, Particella 455, sub. 2, piano S1 – T, rendita € 284,05, categoria A3, Classe 4, consistenza 5,5
vani;
Foglio 9, Particella 455 sub. 3, corte comune ai sub. 1 e 2;
condanna il resistente alla rifusione al ricorrente delle spese legali liquidate in complessivi € 5.105,00,
oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6564/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 23 dicembre 2025 ad ore 13.45 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. MAGRINI FILIPPO Parte_1
Per nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Magrini chiede che venga dichiarata la contumacia del resistente.
Il Giudice verificata la regolarità della notifica avvenuta a norma dell'art. 143 c.p.c., dichiarala contumacia del resistente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Magrini conclude come da memoria integrativa depositata in atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il verbale viene chiuso alle ore 14.00.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato il [...] ad [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Magrini unitamente all'avv. CodiceFiscale_1
RA RA entrambi del Foro di Verona;
ricorrente;
contro
:
nato a [...] il [...], con domicilio a Vallese di PP (Vr) in via Controparte_1
Domenico Cimarosa n. 5, c.f. ; resistente CodiceFiscale_2
iscritta al n. 6564/25 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 4 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per finita locazione notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dell'intimato predetto, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del comodato verbale, in quanto a seguito della richiesta di restituzione degli immobili oggetto di comodato, l'odierno resistente non li aveva rilasciati ed ancora li occupa;
rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si è costituita e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del comodato verbale, per l'effetto, ordina alla stesso il rilascio immediato degli immobili siti a Vallese di PP in via Domenico Cimarosa n. 5 e lo condanna, alla rifusione al ricorrente delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del comodato verbale;
per l'effetto, ordina al sig. di rilasciare immediatamente il compendio immobiliare Controparte_1
sito a Vallese di PP in via Domenico Cimarosa n. 5, composto dagli immobili censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di PP come segue: Foglio 9, Particella 455, sub. 1, piano S1 – T, rendita euro 2.307,94, categoria C1, Classe 4, consistenza 304 mq;
pagina 3 di 4 Foglio 9, Particella 455, sub. 2, piano S1 – T, rendita € 284,05, categoria A3, Classe 4, consistenza 5,5
vani;
Foglio 9, Particella 455 sub. 3, corte comune ai sub. 1 e 2;
condanna il resistente alla rifusione al ricorrente delle spese legali liquidate in complessivi € 5.105,00,
oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 4 di 4