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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1059/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TORRESE DOMENICO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15677/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
OL Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259031681137000 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 596/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 15.9.2025 ed iscritto al nr di RG 15677/2025 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259031681137000 contenente le seguenti cartelle di pagamento: di competenza dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Napoli 1) 07120180034950123000 per complessivi € 20.933,23; 2) 07120180085569619000 per complessivi € 8,908,86; 3)
07120190018861005000 per complessivi € 13.968,00 4) 07120190071690358000 per complessivi
€ 2.039,87 di competenza della Camera di Commercio: 07120190018861106000 per complessivi
€ 269,63. Evidenziava come la corte di I grado, con sentenza del 2022, aveva già disposto in ordine alla mancata notifica delle cartelle, decidendo su altra intimazione.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'avviso.
Si costituiva l'agenzia delle entrate riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
La parte resistente ha evidenziato come le medesime cartelle di pagamento sono state oggetto di altro contenzioso che ha preceduto questo di cui si discute e che si è concluso con la sentenza n.10/2024 pronunciata dalla sez.16 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Campania e depositata il 2 gennaio 2024, sentenza sfavorevole alla società ricorrente passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. Tale sentenza ha sovvertito l'esito della sentenza n. 12305/22 del
20.12.2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° di Napoli. Ne deriva che l'atto odierno poteva essere impugnato solo per vizi propri e non derivati, per cui il ricorso deve essere rigettato.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Napoli 13 gennaio 2026
Il giudice
IO De MO
Il Presidente
NI RE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TORRESE DOMENICO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15677/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
OL Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259031681137000 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 596/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 15.9.2025 ed iscritto al nr di RG 15677/2025 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259031681137000 contenente le seguenti cartelle di pagamento: di competenza dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Napoli 1) 07120180034950123000 per complessivi € 20.933,23; 2) 07120180085569619000 per complessivi € 8,908,86; 3)
07120190018861005000 per complessivi € 13.968,00 4) 07120190071690358000 per complessivi
€ 2.039,87 di competenza della Camera di Commercio: 07120190018861106000 per complessivi
€ 269,63. Evidenziava come la corte di I grado, con sentenza del 2022, aveva già disposto in ordine alla mancata notifica delle cartelle, decidendo su altra intimazione.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'avviso.
Si costituiva l'agenzia delle entrate riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
La parte resistente ha evidenziato come le medesime cartelle di pagamento sono state oggetto di altro contenzioso che ha preceduto questo di cui si discute e che si è concluso con la sentenza n.10/2024 pronunciata dalla sez.16 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Campania e depositata il 2 gennaio 2024, sentenza sfavorevole alla società ricorrente passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. Tale sentenza ha sovvertito l'esito della sentenza n. 12305/22 del
20.12.2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° di Napoli. Ne deriva che l'atto odierno poteva essere impugnato solo per vizi propri e non derivati, per cui il ricorso deve essere rigettato.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Napoli 13 gennaio 2026
Il giudice
IO De MO
Il Presidente
NI RE