Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/04/2026, n. 6466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6466 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06466/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13840/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13840 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Franca Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. K10/-OMISSIS- del 23 luglio 2025, notificato in pari data tramite la piattaforma IO-SEND, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992, presentata dalla ricorrente in data 8 marzo 2022;
di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, ivi incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 notificato il 31 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. RI MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. K10/-OMISSIS- del 23 luglio 2025, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 8 marzo 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul conto del marito convivente dell’istante i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale: in data 17 marzo 2023, c.n.r. per appropriazione indebita; in data 20 marzo 2022, c.n.r. per minaccia; in data 18 giugno 2019, c.n.r. per falsità materiale commessa da privato e ricettazione; in data 13 febbraio 2016, c.n.r. per minaccia e danneggiamento; in data 7 agosto 2015, c.n.r. per ricettazione e associazione a delinquere.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, travisamento dei fatti e difetto assoluto di istruttoria , non avendo l’Amministrazione tenuto conto delle osservazioni difensive ex art. 10-bis L. 241/1990 in data 9 aprile 2025 tramite PEC indirizzata al Ministero dell’Interno (comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it), come dimostrato dalle ricevute di invio, accettazione e consegna agli atti di causa.
II. Violazione dei principi di buona amministrazione, economicità, leale collaborazione (artt. 1, 10 e 22 ss. della legge n. 241/1990; art. 97 Cost.), omissione di riscontro a istanze procedimentali legittime , non avendo l’Amministrazione riscontrato l’istanza di riesame in autotutela, presentata dalla ricorrente in data 26 settembre 2025.
III. Violazione del principio di personalità soggettiva (art. 9 L. 91/1992 e art. 27 Cost.), eccesso di potere per automatismo valutativo e presunzione, difetto assoluto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità (art. 3 Cost.), lesione del giusto procedimento , fondandosi il decreto di rigetto dell’istanza esclusivamente sulla presenza di carichi pendenti e notizie di reato (“CNR”) a carico del coniuge convivente della ricorrente –peraltro non sfociati in procedimenti penali - senza alcuna istruttoria sul profilo personale della richiedente.
IV. Violazione degli artt. 3, 27 Cost., art. 9 L. 91/1992, violazione dei principi di eguaglianza sostanziale e non discriminazione, eccesso di potere per automatismo valutativo e traslazione indebita di responsabilità (“colpa ambientale”), discriminazione indiretta fondata sullo status familiare, violazione della Direttiva 2000/43/CE e del D.lgs. 215/2003 , avendo l’Amministrazione fondato il diniego su una valutazione automatica e indirettamente discriminatoria, che ha ingiustamente traslato sulla ricorrente sospetti di inaffidabilità e mancata integrazione, esclusivamente sulla base dei carichi pendenti del coniuge, senza alcuna verifica individuale della condotta personale della richiedente, né del suo ruolo attivo e autonomo nella società italiana.
V. Eccesso di potere per difetto di logicità, proporzionalità, coerenza e adeguatezza, violazione dei principi di buon andamento e correttezza amministrativa, stravolgimento della funzione del potere discrezionale, violazione degli artt. 1 e 97 Cost., art. 9 L. 91/1992 e artt. 3 e 10-bis L. 241/1990 , avendo l’Amministrazione ignorato i numerosi indici positivi offerti dalla ricorrente, quali: il radicamento familiare, la cura dei figli minori nati e scolarizzati in Italia, l’inserimento lavorativo regolare, l’irreprensibilità personale, la residenza ininterrotta da oltre 17 anni.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 21 febbraio 2026 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare fondato e va pertanto accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato, non avendo l’Amministrazione valutato le osservazioni prodotte dall’interessata in data 9 aprile 2025, in risposta al preavviso di diniego del 31 marzo 2025.
Invero, è comprovato in atti che la ricorrente ha riscontrato il succitato preavviso trasmettendo le proprie osservazioni in data 9 aprile 2025, ovvero nel pieno rispetto del termine di 10 giorni indicato dall’Amministrazione, specificando altresì il numero identificativo della pratica (K10/….).
Risulta pertanto accertata la violazione dell’art. 10-bis, sub specie non già di omesso avviso dei motivi ostativi bensì di omessa considerazione delle controdeduzioni presentate dal privato (cfr., sull’equiparazione delle due fattispecie ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 10-bis, anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2021, n. 130), avendo per converso l’Amministrazione erroneamente assunto l’assenza di osservazioni invero prodotte in risposta al preavviso di diniego.
Non può d’altra parte ritenersi che il provvedimento impugnato sarebbe stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, sul presupposto che i precedenti penali ascritti al coniuge della ricorrente non avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento medesimo.
Tale rilievo va infatti disatteso, considerato che, anche qualora si volesse ritenere applicabile nel caso di specie il meccanismo di salvataggio di cui alla formulazione previgente dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241/1990 – dunque ante d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – ritiene il Collegio che le controdeduzioni inviate in sede di riscontro al preavviso di diniego avrebbero anche potuto, in ipotesi e fatta salva ogni valutazione in merito riservata alla stessa Amministrazione, incidere sul contenuto dell’atto finale adottato.
Le considerazioni che precedono incidono pertanto sulla legittimità stessa del provvedimento finale, che deve essere annullato, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva della richiedente e la sua effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
A tal riguardo, occorre rammentare che “l’accoglimento della censura infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento” e che “a fronte di un diniego, ove questo sia annullato il Giudice non può soffermarsi sulla spettanza del bene della vita, ma deve restituire all’Amministrazione il potere di provvedere, affinché questa si ridetermini, seppure con il vincolo conformativo del giudicato formatosi (…) evidenziando, ove sussistano e con il necessario atto di preavviso, tutti gli eventuali profili ostativi” (Consiglio di Stato, n. 2330/2018 cit.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI TT, Presidente
RI MA, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI MA | RI TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.