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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIUSTI ANNALISA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 971/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2024 00085735 23 000 CONTRIBUTI CONS 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento N. 008 2024 00085735 23 000 di € 61,88, notificata in data 27.09.2024, emessa a ruolo da Agenzia delle
Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione della Provincia di Ascoli Piceno, riferita alla quota consortile dell'anno 2023, richiesta dal Consorzio di Bonifica Marche comprensorio Aso Tenna Tronto, Ambito 1 Mare, relativa ad immobili agricoli ricadenti nel comune di Acquaviva Picena e di Monteprandone.
A sostegno dell'impugnazione, deduceva:
- illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, non essendo indicato quali sono i benefici che gli immobili di proprietà di essi ricorrenti hanno effettivamente avuto
- illegittimità della pretesa contributiva per assenza del beneficio
-Inesistenza della pretesa contributiva per illegittimità del piano di classifica predisposto dal Consorzio di
Bonifica e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 137 del 2/3/2015
Si costituiva l'agenzia delle Entrate riscossione che chiedeva dichiarare la legittimità formale e sostanziale degli atti emessi dall'ente di riscossione;
la carenza di legittimazione passiva quanto alle doglianze di merito inerenti alla sussistenza della pretesa ovvero delle modalità di individuazione della stessa.
Si costituiva il Consorzio di Bonifica delle Marche che chiedeva il rigetto del ricorso
Nelle successive memorie integrative i ricorrenti ribadivano le proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando le doglianze proposte, va innanzitutto rilevato che non sussiste il difetto di motivazione della cartella, essendo stati rispettati i contenuti minimi obbligatori della cartella esattoriale risultando indicati il tributo, il periodo d'imposta e il contributo determinato i dati catastali di ogni proprietà immobiliare. Le indicazioni sul debito non hanno impedito, nei termini più ampi (anche con riferimento al merito della vicenda), il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendo al contribuente la possibilità di conoscere la pretesa nell'an e nel quantum e di controdedurre compiutamente. Nella cartella, infatti, risulta presente il contenuto motivazionale minimo che ha messo in condizione il consorziato di comprendere e di difendersi concretamente, senza violazione alcuna del diritto di difesa. A ciò va aggiunto che la cartella di pagamento può costituire atto idoneo a veicolare la conoscenza delle ragioni della pretesa tributaria, atteso che il contribuente è legittimato espressamente dal D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 19, comma 3, ad impugnare unitamente alla cartella di pagamento) anche tutti gli atti presupposti che non gli fossero stati notificati facendo valere i vizi propri di quelli (Cass. n. 27189 del 2014; n. 10267 del
2008; n. 11228 del 2007; n. 17225 del 2006), con la conseguenza che la cartella di pagamento diviene succedanea di tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, con la conseguenza che, così come questi possono divenire inoppugnabili allorchè non siano fatti oggetto di opposizione e rendere definitiva nei suoi termini costitutivi la pretesa tributaria che sia portata a conoscenza del contribuente solo con la notifica della cartella di pagamento, per le medesime ragioni, ma all'inverso, l'impugnazione della cartella può divenire anche lo strumento per contestare la pretesa originaria, essendo in facoltà dell'opponente far valere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, il proprio diritto di difesa impugnando insieme all'atto notificatogli anche quelli pregressi la cui notificazione sia stata omessa o risulta altrimenti irregolare.
Passando all'esame del merito, secondo la prevalente dottrina e un orientamento giurisprudenziale che ormai costituisce ius receptum, presupposti dell'imposizione contributiva , ossia l'obbligo di contribuire alle opere eseguite dai Consorzi di bonifica e quindi, dell'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimi sono:
a) la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile;
b) una condizione distintiva di tale bene , che è , al contempo, uno stato di fatto e una situazione di diritto, per cui, il cespite in parola deve trarre dalle opere sopra menzionate un'utilitas, un vantaggio particolare , un beneficio “ speciale “incidente, in via diretta, sull'immobile , comportandone un incremento di valore in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica con la loro manutenzione.
Ciò posto, secondo la costante più recente giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione civile sez. trib.,
08/04/2022, (ud. 03/03/2022, dep. 08/04/2022), n.11431), mentre in assenza di "perimetro di contribuenza"
o -si aggiunge -in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e, segnatamente, l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n. 17066/2010,
26009/2008).
Nel caso in esame, risulta dagli atti che il Piano di classifica è stato regolarmente approvato con delibera dell'Amministratore Straordinario n. 61 del 15/05/2014 e pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio unitamente alla cartografia del perimetro di contribuenza;
il piano di riparto è stato approvato con delibera dell'Amministratore consortile n. 99 del 16/07/2014. Tanto il Piano di classifica che il Piano di riparto sono stati poi approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 2.03.2015 avente ad oggetto “Legge regionale 17 giugno 2013 n. 13 art. 6 – Approvazione del Piano di classifica degli immobili e del Piano di riparto del Consorzio di Bonifica delle Marche”
Né può sostenersi che sussista un'illegittimità del Piano di Classifica perché approvato con delibera di giunta regionale e non anche con delibera dell'assemblea legislativa regionale, atteso che l'intervento di detto ultimo organo deliberativo è previsto solo per l'adozione del Piano Generale di Bonifica. La giurisprudenza di legittimità che la Corte condivide ha poi affermato che qualora il Piano di Classifica non sia stato preceduto dall'adozione del Piano Generale di Bonifica prescritto dall' art. 4 della L.R. Marche
n. 13 del 2013, non si ha l'illegittimità dell'imposizione contributiva, ma – in ambito processuale –la inoperatività dell'inversione dell'onere della prova a carico del Contribuente.(cfr Cass Civ sez Trib 2241/15).
Ciò posto deve verificarsi se sussista o meno la prova che il consorzio aveva l'onere di fornire, ovverosia se sussista la prova dell'esistenza dei vantaggi fondiari derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza.
A tal riguardo, va osservato che il beneficio derivante dalla bonifica, pur potendo essere potenziale o futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta il vantaggio che può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, poiché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare ( anche se ripetuto per una pluralità di fondi ) del vantaggio stesso.
Orbene, nel caso in esame, il Consorzio non ha fornito la prova, né ha allegato di aver effettuato opere di bonifica di cui la ricorrente si sia in qualche modo potuto giovare, atteso che non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine di interesse generale, non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene della salubrità dell'aria, occorre un incremento del valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione.
In conclusione, il beneficio deve essere diretto e specifico conseguito o conseguibile a causa della bonifica e cioè tradursi in una “ qualità” del fondo.
Ne discende che il ricorso andrà accolto.
Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza solidale dei resistenti e si liquidano come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi stante la serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado , in composizione monocratica, accoglie il ricorso condanna i resistenti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250.00 per compensi ed in euro 30.00 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIUSTI ANNALISA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 971/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2024 00085735 23 000 CONTRIBUTI CONS 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento N. 008 2024 00085735 23 000 di € 61,88, notificata in data 27.09.2024, emessa a ruolo da Agenzia delle
Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione della Provincia di Ascoli Piceno, riferita alla quota consortile dell'anno 2023, richiesta dal Consorzio di Bonifica Marche comprensorio Aso Tenna Tronto, Ambito 1 Mare, relativa ad immobili agricoli ricadenti nel comune di Acquaviva Picena e di Monteprandone.
A sostegno dell'impugnazione, deduceva:
- illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, non essendo indicato quali sono i benefici che gli immobili di proprietà di essi ricorrenti hanno effettivamente avuto
- illegittimità della pretesa contributiva per assenza del beneficio
-Inesistenza della pretesa contributiva per illegittimità del piano di classifica predisposto dal Consorzio di
Bonifica e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 137 del 2/3/2015
Si costituiva l'agenzia delle Entrate riscossione che chiedeva dichiarare la legittimità formale e sostanziale degli atti emessi dall'ente di riscossione;
la carenza di legittimazione passiva quanto alle doglianze di merito inerenti alla sussistenza della pretesa ovvero delle modalità di individuazione della stessa.
Si costituiva il Consorzio di Bonifica delle Marche che chiedeva il rigetto del ricorso
Nelle successive memorie integrative i ricorrenti ribadivano le proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando le doglianze proposte, va innanzitutto rilevato che non sussiste il difetto di motivazione della cartella, essendo stati rispettati i contenuti minimi obbligatori della cartella esattoriale risultando indicati il tributo, il periodo d'imposta e il contributo determinato i dati catastali di ogni proprietà immobiliare. Le indicazioni sul debito non hanno impedito, nei termini più ampi (anche con riferimento al merito della vicenda), il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendo al contribuente la possibilità di conoscere la pretesa nell'an e nel quantum e di controdedurre compiutamente. Nella cartella, infatti, risulta presente il contenuto motivazionale minimo che ha messo in condizione il consorziato di comprendere e di difendersi concretamente, senza violazione alcuna del diritto di difesa. A ciò va aggiunto che la cartella di pagamento può costituire atto idoneo a veicolare la conoscenza delle ragioni della pretesa tributaria, atteso che il contribuente è legittimato espressamente dal D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 19, comma 3, ad impugnare unitamente alla cartella di pagamento) anche tutti gli atti presupposti che non gli fossero stati notificati facendo valere i vizi propri di quelli (Cass. n. 27189 del 2014; n. 10267 del
2008; n. 11228 del 2007; n. 17225 del 2006), con la conseguenza che la cartella di pagamento diviene succedanea di tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, con la conseguenza che, così come questi possono divenire inoppugnabili allorchè non siano fatti oggetto di opposizione e rendere definitiva nei suoi termini costitutivi la pretesa tributaria che sia portata a conoscenza del contribuente solo con la notifica della cartella di pagamento, per le medesime ragioni, ma all'inverso, l'impugnazione della cartella può divenire anche lo strumento per contestare la pretesa originaria, essendo in facoltà dell'opponente far valere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, il proprio diritto di difesa impugnando insieme all'atto notificatogli anche quelli pregressi la cui notificazione sia stata omessa o risulta altrimenti irregolare.
Passando all'esame del merito, secondo la prevalente dottrina e un orientamento giurisprudenziale che ormai costituisce ius receptum, presupposti dell'imposizione contributiva , ossia l'obbligo di contribuire alle opere eseguite dai Consorzi di bonifica e quindi, dell'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimi sono:
a) la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile;
b) una condizione distintiva di tale bene , che è , al contempo, uno stato di fatto e una situazione di diritto, per cui, il cespite in parola deve trarre dalle opere sopra menzionate un'utilitas, un vantaggio particolare , un beneficio “ speciale “incidente, in via diretta, sull'immobile , comportandone un incremento di valore in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica con la loro manutenzione.
Ciò posto, secondo la costante più recente giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione civile sez. trib.,
08/04/2022, (ud. 03/03/2022, dep. 08/04/2022), n.11431), mentre in assenza di "perimetro di contribuenza"
o -si aggiunge -in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e, segnatamente, l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n. 17066/2010,
26009/2008).
Nel caso in esame, risulta dagli atti che il Piano di classifica è stato regolarmente approvato con delibera dell'Amministratore Straordinario n. 61 del 15/05/2014 e pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio unitamente alla cartografia del perimetro di contribuenza;
il piano di riparto è stato approvato con delibera dell'Amministratore consortile n. 99 del 16/07/2014. Tanto il Piano di classifica che il Piano di riparto sono stati poi approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 2.03.2015 avente ad oggetto “Legge regionale 17 giugno 2013 n. 13 art. 6 – Approvazione del Piano di classifica degli immobili e del Piano di riparto del Consorzio di Bonifica delle Marche”
Né può sostenersi che sussista un'illegittimità del Piano di Classifica perché approvato con delibera di giunta regionale e non anche con delibera dell'assemblea legislativa regionale, atteso che l'intervento di detto ultimo organo deliberativo è previsto solo per l'adozione del Piano Generale di Bonifica. La giurisprudenza di legittimità che la Corte condivide ha poi affermato che qualora il Piano di Classifica non sia stato preceduto dall'adozione del Piano Generale di Bonifica prescritto dall' art. 4 della L.R. Marche
n. 13 del 2013, non si ha l'illegittimità dell'imposizione contributiva, ma – in ambito processuale –la inoperatività dell'inversione dell'onere della prova a carico del Contribuente.(cfr Cass Civ sez Trib 2241/15).
Ciò posto deve verificarsi se sussista o meno la prova che il consorzio aveva l'onere di fornire, ovverosia se sussista la prova dell'esistenza dei vantaggi fondiari derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza.
A tal riguardo, va osservato che il beneficio derivante dalla bonifica, pur potendo essere potenziale o futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta il vantaggio che può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, poiché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare ( anche se ripetuto per una pluralità di fondi ) del vantaggio stesso.
Orbene, nel caso in esame, il Consorzio non ha fornito la prova, né ha allegato di aver effettuato opere di bonifica di cui la ricorrente si sia in qualche modo potuto giovare, atteso che non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine di interesse generale, non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene della salubrità dell'aria, occorre un incremento del valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione.
In conclusione, il beneficio deve essere diretto e specifico conseguito o conseguibile a causa della bonifica e cioè tradursi in una “ qualità” del fondo.
Ne discende che il ricorso andrà accolto.
Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza solidale dei resistenti e si liquidano come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi stante la serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado , in composizione monocratica, accoglie il ricorso condanna i resistenti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250.00 per compensi ed in euro 30.00 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.