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Sentenza 17 gennaio 2026
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 17/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, TO
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3592/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804215 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804215 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804215 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6343/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente consegna sentenza
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate di Salerno con pec del 9.6.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT l'8.7.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento TF901P804215/2025, notificato l'11.3.2025, con il quale, previo invio dello schema d'atto previsto dall'art. 6 bis legge 212/2000 e rigettate le osservazioni sollevate avverso tale schema d'atto, sono state recuperate a tassazione le spese relative ad immobili ( euro 2.932,00), perché non documentate, le spese riportate nelle fatture prot. IVA nn. 175,186, 189 e 190 ( euro 17.639,63), perché non documentato il relativo pagamento nel 2019, le spese per pubblicità e propaganda ( euro
24.065,61), perché generiche le descrizioni nelle relative fatture ed è stato accertato un maggiore reddito da lavoro autonomo di euro 44.627,0, pari all'importo delle spese recuperate.
Il ricorrente eccepisce l'infondatezza dell'accertamento, in quanto le spese non riconosciute sono state regolarmente documentate , come provato con gli estratti conto.
Con controdeduzioni 30.7.2025, l'Agenzia delle Entrate, evidenziato che il ricorrente, esercente attività di studio odontoiatrico, è stato verificato in ragione dell'alta incidenza delle spese rispetto al totale dei compensi ed evidenziata, altresì, l'assoluta genericità delle contestazioni mosse avverso lo schema d'atto, osservazioni poi, riformulate e ribadite come motivi di ricorso, sottolinea la piena legittimità e correttezza dell'operato accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le generiche contestazioni mosse dal ricorrente avverso l'impugnato avviso di accertamento, già sollevate con le osservazioni alla schema d'atto esaminate e rigettate dall'Ufficio, non valgono a contraddire i puntuali e documentati rilievi sollevati con tale avviso di accertamento ed il precedente schema d'atto in merito alle spese indebitamente portate in deduzione da esso ricorrente per l'anno d'imposta 2019.
Ed infatti, quanto alla recupero a tassazione dell'importo di euro 2.923,00 per spese sugli immobili, il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio consegue alla mancanza di idonea documentazione dell'intero importo portato in deduzione al rigo R10 con conti n. 60716, n. 60902 e n. 60920, avendo il ricorrente dimostrato con sei fatture di euro 902,00 ciascuna (n. 2 del 4.7.19 , n. 3 del 3.8.19, n. 4 del 4.9.19, n. 6 del 5.10.19,; n. 8 del 2.11.19 e n. 9 del 5.12.19) il sostentamento di spese per gli immobili nel 2019 per euro 5.412,00 a fronte delle maggiori spese indicate nel rigo R10 e portate in deduzione.
Tale mancanza documentale non viene colmata dal ricorrente, né con le osservazioni allo schema d'atto, per come sottolineato dallo stesso Ufficio nella motivazione dell'impugnato accertamento, né in questa sede.
Quanto al recupero a tassazione della somma di euro 17.639,63, ( importo comprensivo d'IVA, che è stata ugualmente detratta come costo in ragione del regime di esenzione IVA che caratterizza le prestazioni sanitarie) correttamente l'Ufficio sottolinea la mancanza di prova del pagamento nelle fatture di acquisto prot. IVA nn. 175,186, 189 e 190, con conseguente indeducibilità degli importi in esse riportati, in quanto, in forza del principio di cassa, per determinare il reddito imponibile dei liberi professionisti, i costi e le spese per cui è prevista una detrazione fiscale, o una deduzione dal reddito complessivo, devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono stati sostenuti e debitamente documentati, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'acquisto.
Anche per tale recupero, del tutto carente è la difesa del ricorrente che assume di avere utilizzato per tali fatture sistemi di pagamento non tracciabili, trattandosi di importi al di sotto del limite per il contante previsto nel 2019. Ebbene, premesso che nel 2019 il limite per i pagamenti in contanti era fissato in euro 3.000,00, per cui erano comunque escluse la fattura prot. IVA 186 di euro 7.336,58 e la fattura prot. e 190 di euro 6.960,65, va evidenziato che il ricorrente non ha fornito la necessaria prova dell'asserito pagamento in contanti delle predette quattro fatture, essendosi limitato a riportare in calce al suo ricorso un elenco dei pagamenti effettuati nel 2019.
Va però ricordato, che in tema di imposte sui redditi, spetta sempre al contribuente dimostrare di aver effettivamente sostenuto i costi di cui chiede la deduzione e che nel caso di pagamento per contanti, per loro natura privi di una tracciabilità esterna che ne confermi la veridicità, non è sufficiente, in forza di quanto previsto dall'art. 2709 c.c,. la mera registrazione nella contabilità.
In argomento, Cass. Civ. n. 25334 /2024.
Infine, anche per quanto riguarda il recupero a tassazione dell'importo di euro 24.065,00, per spese di pubblicità e propaganda riportate nel conto n. 6089, l'operato dell'Ufficio risulta condivisibile.
Ed infatti, per come correttamente evidenziato dall'Ufficio i generici riferimenti contenuti nelle fatture emesse per le prestazioni pubblicitarie in favore del ricorrente, non solo non consentono di verificare entità e quantità di tali prestazioni, ma impediscono, altresì, di valutare l'effettiva natura delle stesse, ovvero se nello specifico si sia trattato di spese di rappresentanza o di pubblicità ( cfr Cass. n. 25143/2025 ), differenza che assume rilievo in forza di quanto previsto per le spese di rappresentanza (quelle sostenute per accrescere l'immagine e le possibilità di sviluppo dell'impresa o dell'attività professionali) dall'art. 108, comma 2 TUIR e dal D.M.
19 novembre 2008, che individuano specifici criteri di inerenza, di congruità, mediante fissazione di un limite quantitativo di deducibilità legato all'ammontare dei ricavi conseguiti, nonché particolari tipologie di spese da escludere dal novero delle spese di rappresentanza.
Va poi evidenziato che il ricorrente, il quale invoca la deducibilità dell'importo di euro 24.065,00, perché riferito a spese di pubblicità che non sono assoggettate ai limiti previsti dal Tuir per la deducibilità delle spese di rappresentanza, non ha comunque provato l'esistenza del presupposto contratto con cui la controparte, a fronte di un corrispettivo, si sarebbe obbligata a pubblicizzare/propagandare il servizio offerto da esso ricorrente per incrementare la domanda delle sue prestazioni professionali.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in1500 euro per compensi oltre spese generali cp e iva se ci sono
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, TO
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3592/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804215 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804215 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804215 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6343/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente consegna sentenza
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate di Salerno con pec del 9.6.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT l'8.7.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento TF901P804215/2025, notificato l'11.3.2025, con il quale, previo invio dello schema d'atto previsto dall'art. 6 bis legge 212/2000 e rigettate le osservazioni sollevate avverso tale schema d'atto, sono state recuperate a tassazione le spese relative ad immobili ( euro 2.932,00), perché non documentate, le spese riportate nelle fatture prot. IVA nn. 175,186, 189 e 190 ( euro 17.639,63), perché non documentato il relativo pagamento nel 2019, le spese per pubblicità e propaganda ( euro
24.065,61), perché generiche le descrizioni nelle relative fatture ed è stato accertato un maggiore reddito da lavoro autonomo di euro 44.627,0, pari all'importo delle spese recuperate.
Il ricorrente eccepisce l'infondatezza dell'accertamento, in quanto le spese non riconosciute sono state regolarmente documentate , come provato con gli estratti conto.
Con controdeduzioni 30.7.2025, l'Agenzia delle Entrate, evidenziato che il ricorrente, esercente attività di studio odontoiatrico, è stato verificato in ragione dell'alta incidenza delle spese rispetto al totale dei compensi ed evidenziata, altresì, l'assoluta genericità delle contestazioni mosse avverso lo schema d'atto, osservazioni poi, riformulate e ribadite come motivi di ricorso, sottolinea la piena legittimità e correttezza dell'operato accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le generiche contestazioni mosse dal ricorrente avverso l'impugnato avviso di accertamento, già sollevate con le osservazioni alla schema d'atto esaminate e rigettate dall'Ufficio, non valgono a contraddire i puntuali e documentati rilievi sollevati con tale avviso di accertamento ed il precedente schema d'atto in merito alle spese indebitamente portate in deduzione da esso ricorrente per l'anno d'imposta 2019.
Ed infatti, quanto alla recupero a tassazione dell'importo di euro 2.923,00 per spese sugli immobili, il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio consegue alla mancanza di idonea documentazione dell'intero importo portato in deduzione al rigo R10 con conti n. 60716, n. 60902 e n. 60920, avendo il ricorrente dimostrato con sei fatture di euro 902,00 ciascuna (n. 2 del 4.7.19 , n. 3 del 3.8.19, n. 4 del 4.9.19, n. 6 del 5.10.19,; n. 8 del 2.11.19 e n. 9 del 5.12.19) il sostentamento di spese per gli immobili nel 2019 per euro 5.412,00 a fronte delle maggiori spese indicate nel rigo R10 e portate in deduzione.
Tale mancanza documentale non viene colmata dal ricorrente, né con le osservazioni allo schema d'atto, per come sottolineato dallo stesso Ufficio nella motivazione dell'impugnato accertamento, né in questa sede.
Quanto al recupero a tassazione della somma di euro 17.639,63, ( importo comprensivo d'IVA, che è stata ugualmente detratta come costo in ragione del regime di esenzione IVA che caratterizza le prestazioni sanitarie) correttamente l'Ufficio sottolinea la mancanza di prova del pagamento nelle fatture di acquisto prot. IVA nn. 175,186, 189 e 190, con conseguente indeducibilità degli importi in esse riportati, in quanto, in forza del principio di cassa, per determinare il reddito imponibile dei liberi professionisti, i costi e le spese per cui è prevista una detrazione fiscale, o una deduzione dal reddito complessivo, devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono stati sostenuti e debitamente documentati, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'acquisto.
Anche per tale recupero, del tutto carente è la difesa del ricorrente che assume di avere utilizzato per tali fatture sistemi di pagamento non tracciabili, trattandosi di importi al di sotto del limite per il contante previsto nel 2019. Ebbene, premesso che nel 2019 il limite per i pagamenti in contanti era fissato in euro 3.000,00, per cui erano comunque escluse la fattura prot. IVA 186 di euro 7.336,58 e la fattura prot. e 190 di euro 6.960,65, va evidenziato che il ricorrente non ha fornito la necessaria prova dell'asserito pagamento in contanti delle predette quattro fatture, essendosi limitato a riportare in calce al suo ricorso un elenco dei pagamenti effettuati nel 2019.
Va però ricordato, che in tema di imposte sui redditi, spetta sempre al contribuente dimostrare di aver effettivamente sostenuto i costi di cui chiede la deduzione e che nel caso di pagamento per contanti, per loro natura privi di una tracciabilità esterna che ne confermi la veridicità, non è sufficiente, in forza di quanto previsto dall'art. 2709 c.c,. la mera registrazione nella contabilità.
In argomento, Cass. Civ. n. 25334 /2024.
Infine, anche per quanto riguarda il recupero a tassazione dell'importo di euro 24.065,00, per spese di pubblicità e propaganda riportate nel conto n. 6089, l'operato dell'Ufficio risulta condivisibile.
Ed infatti, per come correttamente evidenziato dall'Ufficio i generici riferimenti contenuti nelle fatture emesse per le prestazioni pubblicitarie in favore del ricorrente, non solo non consentono di verificare entità e quantità di tali prestazioni, ma impediscono, altresì, di valutare l'effettiva natura delle stesse, ovvero se nello specifico si sia trattato di spese di rappresentanza o di pubblicità ( cfr Cass. n. 25143/2025 ), differenza che assume rilievo in forza di quanto previsto per le spese di rappresentanza (quelle sostenute per accrescere l'immagine e le possibilità di sviluppo dell'impresa o dell'attività professionali) dall'art. 108, comma 2 TUIR e dal D.M.
19 novembre 2008, che individuano specifici criteri di inerenza, di congruità, mediante fissazione di un limite quantitativo di deducibilità legato all'ammontare dei ricavi conseguiti, nonché particolari tipologie di spese da escludere dal novero delle spese di rappresentanza.
Va poi evidenziato che il ricorrente, il quale invoca la deducibilità dell'importo di euro 24.065,00, perché riferito a spese di pubblicità che non sono assoggettate ai limiti previsti dal Tuir per la deducibilità delle spese di rappresentanza, non ha comunque provato l'esistenza del presupposto contratto con cui la controparte, a fronte di un corrispettivo, si sarebbe obbligata a pubblicizzare/propagandare il servizio offerto da esso ricorrente per incrementare la domanda delle sue prestazioni professionali.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in1500 euro per compensi oltre spese generali cp e iva se ci sono