Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00565/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2024, proposto da
Carnj Società Cooperativa Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Montecchiari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche - Dirigente pro tempore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, non costituito in giudizio;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lucilla Di Ianni, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Ancona, piazza Cavour, 23;
per l'annullamento
- del Decreto del Dirigente pro tempore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche n. 930 del 21.12.2023, avente ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”, Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” – Autorizzazione elenco n. 17434 del 21/12/2023 - € 915.933,58”, notificato a mezzo pec il 15.2.2024, e del relativo allegato A - Autorizzazione al pagamento elenco regionale n. 17434 del 21.12.2023, nella parte in cui autorizza il pagamento in favore della ricorrente della minor somma di € 129.476,83;
- e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non, tra cui, in particolare:
- la nota trasmessa via pec il 18.12.2023 a firma del Responsabile Provinciale della Misura, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - M16.1.A.2 Finanziamento dei Gruppi Operativi - FA 2° rif. Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI - Azione 2 - Finanziamento dei Gruppi Operativi - n. 434 - 28/12/2017 - Tipo: Decreto - Registro: AFP rif. Domanda di aiuto n.29057 - N. Prot. Domanda di pagamento: 31655274|18/12/2023|ASR rif. 00864100425 - CARNJ SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA Domanda di Saldo - COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIO”, con cui è stata preannunciata l'inammissibilità parziale della domanda di pagamento;
- e la nota della Regione Marche prot. n. 438038, notificata in data 15.4.2024, avente ad oggetto “Programma Sviluppo Rurale Marche 2014/2022. Bando Sottomisura 16.1 azione 2 “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”. DDS 434 del 28/12/2017 ss.mm. Domanda di pagamento di saldo relativa domanda di sostegno ID 29057 della CARNJ SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA Documento Relazione per RI (0409174|09/04/2024|R_MARCHE|GRM|ASR|A|300.20.110/2024/ASR/21). Comunicazioni.” con cui “si comunica che, secondo l'interpretazione delle disposizioni contenute nel bando, non si ravvisano gli estremi per l'accoglimento della richiesta.”;
- e di tutti gli atti e documenti di natura istruttoria ex adverso adottati e riportati sul SIAR - Sistema Informativo Agricolo Regionale, cogniti e non;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e della Regione Marche;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa NA De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TO e TT
Considerato che:
- con il presente ricorso la ricorrente impugna gli atti in epigrafe con cui, in sede di liquidazione delle somme dovute a titolo di finanziamento della domanda di contributo presentata dalla ricorrente, a valle della rendicontazione, vi sarebbe stato il mancato riconoscimento di talune voci di costo con una decurtazione pari a € 9.536,02; ciò, a suo dire, sarebbe dipeso da un mero errore di caricamento della documentazione nel sistema informatico SIAR al momento della compilazione della domanda di pagamento, nel senso che i giustificativi di spesa inerenti ai dipendenti FE LL e IE RA sarebbero stati inseriti in corrispondenza dell’investimento n. 6 in luogo dell’investimento n. 15, mentre i giustificativi di spesa inerenti al dipendente LE PO sarebbero stati inseriti in corrispondenza dell’investimento n. 15 in luogo dell’investimento n. 6;
- la ricorrente lamenta che, nonostante reiterate richieste di correzione dell’errore, la Regione Marche sarebbe rimasta sulle proprie posizioni; di qui l’illegittimità degli impugnati provvedimenti sotto distinti profili;
- si sono costituite in giudizio, per resistere, GE e la Regione Marche, quest’ultima preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice, non attenendo la controversia alla fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, rispetto alla quale si sarebbe configurata una posizione di interesse legittimo azionabile innanzi al giudice amministrativo, bensì a quella successiva dell’erogazione dello stesso ed essendo dipesa, la minore liquidazione, da un inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di attribuzione; nel merito, entrambe hanno dedotto l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto;
- alla pubblica udienza del 9 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che:
- costituisce principio pacifico, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, quello secondo cui “ in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, pur dopo l'introduzione del c.p.a., il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione; b) la giurisdizione spetta al giudice ordinario qualora la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento dei beneficiari alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la questione riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario ” (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3051, che richiama Adunanza Plenaria n. 6 del 29 gennaio 2014; conformi, ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8678; Cassazione Civile, SSUU, 4 marzo 2021, n. 6000; TAR Lazio Roma, sez. III, 6 agosto 2020, n. 9013; Cassazione Civile, sez. un., 30 luglio 2020, n. 16457; Consiglio di Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4392; TAR Marche, Sez. II, 1 dicembre 2023, n. 789 e Sez. I, 6 febbraio 2017, n. 102 e 9 gennaio 2017, n. 31; TAR Puglia Lecce, sez. I, 24 gennaio 2017, n. 104);
- alla luce dei principi giurisprudenziali appena enunciati, la presente controversia rientra nell’ipotesi di riparto indicata alla lettera b) della pronuncia sopra citata. Ciò in quanto nella fattispecie, essendo già intervenute l’ammissione e la concessione, la rideterminazione (in questo caso parziale) del contributo è fondata sull’inosservanza di obblighi del beneficiario in sede di rendicontazione; quest’ultimo, una volta adottato il provvedimento attributivo, resta titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, non venendo qui in rilievo provvedimenti che incidono sull’atto di ammissione originario. A conferma di ciò vi è quanto affermato dalla stessa ricorrente a pagina 2 della sua memoria ex art. 73 c.p.a., dove si legge: “ Le deduzioni avversarie secondo cui tutte le spese sarebbero state ammesse è, quindi, irrilevante: il problema non è l'ammissibilità delle spese ma la corretta imputazione delle stesse alle voci di investimento previste dal piano approvato ”. La controversia, quindi, non può che appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;
Ritenuto che le spese processuali possano essere interamente compensate tra le parti, sia perché resta ancora impregiudicata la decisione sul merito della controversia da parte del giudice munito di giurisdizione, sia in considerazione del fatto che, nell’impugnato decreto n. 930 del 21 dicembre 2023, si indica il TAR quale giudice competente, il che ha verosimilmente ingenerato dubbi sull’esatta individuazione dell’autorità giurisdizionale da adire;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM RO, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
NA De TI, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NA De TI | Renata EM RO |
IL SEGRETARIO