TAR Ancona, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 565
TAR
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La rideterminazione parziale del contributo è fondata sull'inosservanza di obblighi del beneficiario in sede di rendicontazione. Il beneficiario, una volta adottato il provvedimento attributivo, è titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, non venendo in rilievo provvedimenti che incidono sull'atto di ammissione originario. La controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La rideterminazione parziale del contributo è fondata sull'inosservanza di obblighi del beneficiario in sede di rendicontazione. Il beneficiario, una volta adottato il provvedimento attributivo, è titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, non venendo in rilievo provvedimenti che incidono sull'atto di ammissione originario. La controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La rideterminazione parziale del contributo è fondata sull'inosservanza di obblighi del beneficiario in sede di rendicontazione. Il beneficiario, una volta adottato il provvedimento attributivo, è titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, non venendo in rilievo provvedimenti che incidono sull'atto di ammissione originario. La controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 565
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 565
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo