CASS
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2025, n. 37711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37711 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON TO NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE di APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'IN che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di TT ON, diretto a far valere innanzi a questa Corte l'intervenuta remissione di querela, è documentato, fondato e merita accoglimento, con conseguente pronuncia della sentenza di annullamento del provvedimento impugnato. Infatti, a condizione della tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, la remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, come nel presente caso, determina l'estinzione del reato e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, per costante giurisprudenza. 2. Il difensore ha puntualmente fornito dimostrazione delle sopraindicate premesse fattuali, consentendo a questa Corte di deliberare, nei termini indicati 2 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37711 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 30/09/2025 nel dispositivo, vale a dire con annullamento senza rinvio della impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela, con revoca delle statuizioni civili della sentenza e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come previsto per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Revoca le statuizioni civili della sentenza. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il Consigliere Estensore oz„ Il Preside e
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'IN che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di TT ON, diretto a far valere innanzi a questa Corte l'intervenuta remissione di querela, è documentato, fondato e merita accoglimento, con conseguente pronuncia della sentenza di annullamento del provvedimento impugnato. Infatti, a condizione della tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, la remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, come nel presente caso, determina l'estinzione del reato e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, per costante giurisprudenza. 2. Il difensore ha puntualmente fornito dimostrazione delle sopraindicate premesse fattuali, consentendo a questa Corte di deliberare, nei termini indicati 2 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37711 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 30/09/2025 nel dispositivo, vale a dire con annullamento senza rinvio della impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela, con revoca delle statuizioni civili della sentenza e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come previsto per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Revoca le statuizioni civili della sentenza. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il Consigliere Estensore oz„ Il Preside e