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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/06/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3331/2024 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, , elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Medina, n. 63, presso lo studio dell'avv. Francesco MONTEMURRO,
, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla C.F._2
citazione,
ATTORE
E
, , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pirro Ligorio, n. 10, presso lo studio dell'avv. Amedeo PISANTI, , dal quale è rappresentato e C.F._3 difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta e delibera della G.M. n.
115/2024 in atti,
CONVENUTO
avente ad oggetto: Rimborso spese sostenute per difesa in giudizio penale in qualità di
. Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 12.06.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
asserendo di aver ricoperto la carica di Commissario Straordinario Controparte_1
Pag. 1 di nomina prefettizia presso il Comune di dal 28.07.1993 al 23.11.1993 e di CP_1 essere stata coinvolta per detta sua qualità ed incarico in un procedimento penale conclusosi dopo il terzo grado di giudizio con la sua piena assoluzione;
di aver dovuto corrispondere per la sua difesa all'avv. un compenso professionale di Controparte_3
euro 64.170,90, oltre I.V.A. e C.P.A. ed interessi legali dal 25.09.2006 ed oltre euro
2.656,37 quale importo corrisposto dal predetto avvocato per il parere di congruità al
C.O.A. di Napoli giusta sentenza n. 9802/2009 del Tribunale di Napoli;
che ella aveva diritto di ottenere il rimborso di quanto corrisposto per la sua difesa nel giudizio penale dal in quanto il reato le era stato imputato per la carica di Controparte_1
Commissario Straordinario di detto Comune e, quindi, quale suo organo straordinario sostitutivo degli organi ordinari decaduti in attesa dell'espletamento di nuove lezioni amministrative.
Tanto esposto, l'attrice chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento di quanto da lei versato all'avv. oltre interessi al tasso legale dal 25.09.2006. CP_3
Si costituiva il il quale eccepiva il difetto di competenza della Controparte_1
Sezione Civile in favore di quella Lavoro;
la prescrizione del diritto di credito;
il difetto di legittimazione passiva del non potendo considerarsi il Controparte_1
Commissario prefettizio alla stregua di un dipendente comunale;
il mancato rispetto in ogni caso della proceduta prevista a tale scopo dell'art. 67 de D.P.R. n. 268/1987 e l'assenza dei presupposti previsti dalla norma per aver diritto al rimborso delle spese sostenute.
Tanto esposto, il chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
All'udienza di trattazione del 10.12.2024 la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 12.06.2025 con la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
****************
Anche se le eccezioni del convenuto vanno disattese, la domanda attorea non appare fondata.
Quanto alla eccezione di prescrizione del diritto di credito, il essendosi CP_1 costituito tardivamente, va dichiarato decaduto dalla facoltà di proporla, trattandosi di un'eccezione di merito in senso stretto non rilevabile d'ufficio.
Quanto alla competenza della Sezione Lavoro, si ritiene che, non essendo il
Commissario Straordinario un dipendente dell'Ente Locale, non possa farsi rientrare il credito tra quelli originatisi da un rapporto di impiego pubblico ai sensi del n. 5 dell'art. 409 c.p.c.
Pag. 2 Come hanno, infatti, rilevato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione
civile, Sez. Un., 13 gennaio 2006, n. 478), sia pure con riferimento alla posizione di un assessore, la richiesta di rimborso delle spese legali deve essere esercitata davanti al giudice ordinario, trattandosi di pretesa avanzata da persona fisica che presta la propria opera per conto dell'ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato, come pubblico impiegato, bensì quale rappresentante politico, ossia a titolo onorario.
Orbene, alla posizione dell'assessore può essere senz'altro equiparata quella del
Commissario Straordinario di nomina prefettizia, il cui compito è proprio quello di sostituire gli organi dell'Ente locale in attesa dello svolgimento di nuove elezioni.
Anch'egli ricopre, come gli assessori ed i consiglieri comunali, una carica rappresentativa anche se non elettiva, ma di nomina prefettizia, il cui compenso viene stabilito dal Prefetto e posto a carico del Comune interessato.
Proprio perché il non può essere considerato un dipendente Controparte_2
comunale allo stesso non può applicarsi la disposizione richiamata dal convenuto (art
67 del D.P.R. n. 268/1987). La posizione del Commissario Straordinario può, invece,
essere assimilata a quella di un mandatario, con la conseguente applicazione, in quanto compatibili delle norme sul mandato, tra cui può annoverarsi quella dell'art. 1720,
comma 2, c.c.
Secondo detta norma il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
Ma proprio l'applicabilità di detta norma esclude che il Controparte_2
possa ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel giudizio penale.
Egli, infatti, può ottenere, in applicazione analogica dell'art. 1720, secondo comma,
cod. civ., soltanto il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo.
Ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale, iniziato in relazione a fatti pur connessi all'incarico, non solo qualora egli sia stato condannato, giacché la commissione di un reato non potrebbe rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito, ma anche qualora sia stato prosciolto, poiché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata (In tal senso si è espressa Cass.
10052/2008; Trib. Perugia, 2019 n. 999).
Pag. 3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da al in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
l) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 7.052,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Nola, il 23/06/2025.
Il Giudice
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