Art. 19.
Nei limiti e con le modalita' di cui all' articolo 5 della legge 1 agosto 1981, n. 423 , e' autorizzata la spesa di lire 73 miliardi per l'anno 1984 per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'indennita' compensativa di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 , e successive modificazioni e integrazioni, contenute nella direttiva n. 80/666 (aree svantaggiate) prorogata da ultimo per effetto della direttiva CEE n. 84/140 del Consiglio del 5 marzo 1984 .
L' articolo 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , e' sostituito dal seguente:
"Le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, potranno apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalita' indicate dalla presente legge".
Nei limiti e con le modalita' di cui all' articolo 5 della legge 1 agosto 1981, n. 423 , e' autorizzata la spesa di lire 73 miliardi per l'anno 1984 per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'indennita' compensativa di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 , e successive modificazioni e integrazioni, contenute nella direttiva n. 80/666 (aree svantaggiate) prorogata da ultimo per effetto della direttiva CEE n. 84/140 del Consiglio del 5 marzo 1984 .
L' articolo 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , e' sostituito dal seguente:
"Le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, potranno apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalita' indicate dalla presente legge".