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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/10/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
PROC. R.G. n. 3223/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3223/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. – P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Ferrato, P.IVA_2 elettivamente domiciliato come in atti ricorrente - opponente E
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Controparte_1 C.F._1
Smurra, elettivamente domiciliato come in atti resistente - opposto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso tempestivamente depositato in data 27.09.2019 e ritualmente notificato l ha proposto Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 149/2019 emesso da questo Tribunale il 07.08.2019, con il quale gli è stato intimato di pagare, in favore del resistente, la somma di € 12.719,53, oltre interessi legali come per legge e spese di giudizio, a titolo di saldo liquidazione di assegno ordinario di invalidità riconosciuto con decreto di omologa del 15.11.2018. A sostegno dell'opposizione l' ha dedotto che il decreto ingiuntivo non andava emesso in quanto Pt_1 non sussistente un credito certo, liquido ed esigibile;
nel merito ha dedotto che la definizione dell'omologa ha determinato un credito lordo di € 25.648,74 a titolo di ratei di assegno fino al 31.08.2017 (data in cui la posizione è stata eliminata per essere il resistente divenuto titolare di pensione di vecchiaia) e che su tale somma è stata operata trattenuta IRPEF di € 5.899,21 (aliquota al 23%) nonché le trattenute di € 3.257,28 per l'anno 2016 e di € 3.563,04 per l'anno 2017, per cui, al netto, le somme spettanti al resistente ammontavano ad € 12.929,21, già liquidati il 12/03/2019. Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda previa dichiarazione di nullità e/o inammissibilità dell'azione giudiziaria con condanna alle spese di giudizio. L'opposto si è costituito deducendo di aver azionato il giudizio monitorio dopo aver chiesto, senza esito, chiarimenti all' in merito alla ricezione, mediante bonifico, della sola somma di € 12.929,21, e che Pt_1
l' ben avrebbe potuto comunicare in epoca precedente le ragioni della ridotta liquidazione. Ha quindi Pt_1
1 contestato l'operato dell' nell'aver disposto le predette trattenute atteso che ha ottenuto il Pt_1 CP_1 riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con omologa del 15/11/2018. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze di giudizio. La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025 e all'esito il Giudicante decide la causa con sentenza. L'opposizione è fondata e merita accoglimento. L' ha chiarito di aver operato sulla somma lorda di euro 25.648,74 la trattenuta IRPEF con aliquota Pt_1 del 23% (pari ad € 5.899,21) e trattenute giornaliere determinate dalla procedura di liquidazione di € 3.257,28 per l'anno 2016 e di € 3.563,04 per l'anno 2017 Occorre rilevare che l'opposto non ha svolto alcuna specifica contestazione nè sul motivo di opposizione proposto dall' né in relazione ai Pt_1 conteggi elaborati dall'ente limitandosi a dedurre del tutto genericamente “si contesta l'operato dell Pt_1 nell'aver disposto le predette trattenute atteso che il sig. ha ottenuto il riconoscimento dell'assegno ordinario Controparte_1 di invalidità con omologa del 15/11/2018” senza null'altro aggiungere. Al riguardo, per completezza, è appena il caso di rilevare che è legittimo l'assoggettamento a tassazione IRPEF delle somme dovute al ricorrente a titolo di arretrati AOI. Invero, è assolutamente pacifico che l'assegno ordinario di invalidità costituisca una prestazione di natura non assistenziale, ma previdenziale, collegata come è al possesso da parte del beneficiario di un ben preciso requisito contributivo per cui bene ha fatto l' a sottoporre gli arretrati corrisposti per assegno ordinario di invalidità a tassazione Pt_1 atteso che sulle somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali l deve operare in qualità di Pt_1 sostituto d'imposta tutte le dovute trattenute (cfr. principio espresso da Cass. n. 25016/2017 in riferimento a un caso analogo). Conseguentemente, tenuto conto dell'anzidetta evidenza documentale e tenuto conto del principio di non contestazione, l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite, stante la particolarità della questione, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
2. COMPENSA per intero le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 31.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3223/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. – P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Ferrato, P.IVA_2 elettivamente domiciliato come in atti ricorrente - opponente E
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Controparte_1 C.F._1
Smurra, elettivamente domiciliato come in atti resistente - opposto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso tempestivamente depositato in data 27.09.2019 e ritualmente notificato l ha proposto Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 149/2019 emesso da questo Tribunale il 07.08.2019, con il quale gli è stato intimato di pagare, in favore del resistente, la somma di € 12.719,53, oltre interessi legali come per legge e spese di giudizio, a titolo di saldo liquidazione di assegno ordinario di invalidità riconosciuto con decreto di omologa del 15.11.2018. A sostegno dell'opposizione l' ha dedotto che il decreto ingiuntivo non andava emesso in quanto Pt_1 non sussistente un credito certo, liquido ed esigibile;
nel merito ha dedotto che la definizione dell'omologa ha determinato un credito lordo di € 25.648,74 a titolo di ratei di assegno fino al 31.08.2017 (data in cui la posizione è stata eliminata per essere il resistente divenuto titolare di pensione di vecchiaia) e che su tale somma è stata operata trattenuta IRPEF di € 5.899,21 (aliquota al 23%) nonché le trattenute di € 3.257,28 per l'anno 2016 e di € 3.563,04 per l'anno 2017, per cui, al netto, le somme spettanti al resistente ammontavano ad € 12.929,21, già liquidati il 12/03/2019. Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda previa dichiarazione di nullità e/o inammissibilità dell'azione giudiziaria con condanna alle spese di giudizio. L'opposto si è costituito deducendo di aver azionato il giudizio monitorio dopo aver chiesto, senza esito, chiarimenti all' in merito alla ricezione, mediante bonifico, della sola somma di € 12.929,21, e che Pt_1
l' ben avrebbe potuto comunicare in epoca precedente le ragioni della ridotta liquidazione. Ha quindi Pt_1
1 contestato l'operato dell' nell'aver disposto le predette trattenute atteso che ha ottenuto il Pt_1 CP_1 riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con omologa del 15/11/2018. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze di giudizio. La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025 e all'esito il Giudicante decide la causa con sentenza. L'opposizione è fondata e merita accoglimento. L' ha chiarito di aver operato sulla somma lorda di euro 25.648,74 la trattenuta IRPEF con aliquota Pt_1 del 23% (pari ad € 5.899,21) e trattenute giornaliere determinate dalla procedura di liquidazione di € 3.257,28 per l'anno 2016 e di € 3.563,04 per l'anno 2017 Occorre rilevare che l'opposto non ha svolto alcuna specifica contestazione nè sul motivo di opposizione proposto dall' né in relazione ai Pt_1 conteggi elaborati dall'ente limitandosi a dedurre del tutto genericamente “si contesta l'operato dell Pt_1 nell'aver disposto le predette trattenute atteso che il sig. ha ottenuto il riconoscimento dell'assegno ordinario Controparte_1 di invalidità con omologa del 15/11/2018” senza null'altro aggiungere. Al riguardo, per completezza, è appena il caso di rilevare che è legittimo l'assoggettamento a tassazione IRPEF delle somme dovute al ricorrente a titolo di arretrati AOI. Invero, è assolutamente pacifico che l'assegno ordinario di invalidità costituisca una prestazione di natura non assistenziale, ma previdenziale, collegata come è al possesso da parte del beneficiario di un ben preciso requisito contributivo per cui bene ha fatto l' a sottoporre gli arretrati corrisposti per assegno ordinario di invalidità a tassazione Pt_1 atteso che sulle somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali l deve operare in qualità di Pt_1 sostituto d'imposta tutte le dovute trattenute (cfr. principio espresso da Cass. n. 25016/2017 in riferimento a un caso analogo). Conseguentemente, tenuto conto dell'anzidetta evidenza documentale e tenuto conto del principio di non contestazione, l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite, stante la particolarità della questione, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
2. COMPENSA per intero le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 31.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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