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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/11/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 151/2025 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
➢ (cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (cf ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(cf ), (cf Parte_4 C.F._4 Parte_5
), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale C.F._5 di (cf Persona_1 Parte_6
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore APRIGLIANO C.F._6 del foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
➢ , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato;
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 45/25 del Tribunale di L'Aquila del 7 febbraio 2025 in tema di riconoscimento della cittadinanza.
Conclusioni: il procuratore degli appellanti ha discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, ha rigettato, non disponendo nulla in ordine al regime delle spese di lite attesa la contumacia del , la domanda proposta dai Controparte_1 componenti della famiglia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Pt_1
Nel corpo della motivazione, omesso, per evidenti ragioni di economia espositiva, ogni richiamo alle questioni sollevate dalle parti in ordine al loro interesse ad agire in via giudiziale in luogo dell'attivazione della procedura amministrativa (atteso i tempi eccessivamente lunghi per la sua definizione), si è fatto riferimento agli elementi essenziali della domanda ovvero la discendenza dall'avo comune individuato in , nato a [...] il [...] e trasferitosi, in epoca Persona_2 imprecisata, negli Stati Uniti d'America.
1.2. Le principali ragioni poste a fondamento della decisione hanno poggiato sul mancato assolvimento dell'onere probatorio certamente non soddisfatto dall'avvenuto deposito dei vari certificati di nascita di tutti i ricorrenti dovendosi, al contrario, ritenere indispensabile il deposito di materiale in grado di poter escludere l'avvenuta naturalizzazione.
1.3. La pronunzia del tribunale aquilano è stata tempestivamente impugnata dagli attori della prima ora mediante l'articolazione di due motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata applicazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova in situazioni analoghe a quella che ci occupa.
In altri termini, secondo la prospettazione degli appellanti la ricostruzione fattuale non è stata contestata dalla controparte che non si è costituita in giudizio.
Ove si ritenesse di seguire la tesi del primo giudice, inoltre si produrrebbe un'ingiustificata inversione dell'onere della prova ed alla parte che agisce in giudizio verrebbe richiesta la dimostrazione di un fatto negativo (la mancanza dell'avvenuta naturalizzazione).
Con il secondo motivo, invece, gli appellanti hanno lamentato l'errata valutazione del materiale documentale costituito da atti dello stato civile ai quali deve attribuirsi la valenza di prova legale e
2 che comunque hanno dimostrato l'assenza dell'interruzione della trasmissione ai discendenti della cittadinanza italiana.
Il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi, ha concluso per il rigetto del gravame.
Il , invece, è rimasto contumace. Controparte_1
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 4 novembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, gli appellanti (a cui è stato assegnato termine per il deposito di memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere decisa.
2. In limine litis, non avendovi provveduto in corso di causa, va dichiarata la contumacia del
[...]
che, benchè regolarmente citato mediante la notifica del libello introduttivo presso CP_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non si è costituito.
3.1.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato, tanto in diritto che in fatto e, di conseguenza, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
I motivi, poi, in quanto strettamente connessi fra loro, possono essere vagliati congiuntamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
Come già anticipato, secondo la prospettazione degli appellanti, la sentenza di primo grado ha in definitiva operato un'ingiustificata inversione dell'onere della prova così disattendendo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Volendo scendere ancor più nel dettaglio, a difettare è la prova dell'acquisizione volontaria della cittadinanza americana da parte degli appellanti che vanno, a voler tutto concedere, considerati bipolidi non avendo quindi mai espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana.
Le argomentazioni degli appellanti non colgono però nel segno.
3.2. In primo luogo, occorre procedere alla sintetica ricostruzione della cornice, di chiara connotazione documentale, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
Dalla disamina della documentazione prodotta e dalla versione dei fatti fornita nei propri scritti difensivi dalle parti appellanti è possibile affermare che:
3 - , nato a [...] il [...] è emigrato, peraltro in epoca imprecisata, negli Persona_2
Stati Uniti d'America;
- Lo stesso ha contratto matrimonio dal quale sono nati due figli: e Parte_1 [...]
Per_3
- Entrambi hanno a loro volta figli;
il primo, è padre di e di Parte_2 Parte_3
; la seconda è invece diventata madre di tre figlioli segnatamente
[...] Persona_4
(nata nel 1986), (nata nel 1989) e
[...] Parte_4 Parte_6
(nato nel 1991);
- La primogenita nel 2016, è diventata a sua volta madre di (oggi Persona_5 ancora minorenne tant'è vero che l'azione è stata promossa dal genitore);
- Al fine di supportare la domanda, gli odierni appellanti hanno prodotto unicamente i rispettivi certificati di nascita debitamente tradotti e quindi pienamente utilizzabili ai fini della decisione;
3.3. A fronte di tale incontroversa ricostruzione documentale, vanno svolte le seguenti considerazioni in punto di diritto.
La prevalente giurisprudenza di merito (a cui anche questa Corte Territoriale ha inteso aderire già in altri e recenti arresti) ha stabilito che “La natura del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di rinuncia volontaria ed esplicita, porta ad affermare che dal fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza straniera (nella specie brasiliana) non può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In questo senso l'art. 8 della L.
n. 555/1912, che pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, si può ritenere in linea di continuità con il codice civile del 1865” (cfr Trib
Roma, Sez XVIII, 25.2.2020).
Sempre su tale linea interpretativa, è stato affermato che “Lo stato di cittadinanza deve riconoscersi in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può essere applicata la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato” (cfr Trib Roma, Sez I, 1.9.2020).
4 Infine, le Sezioni Unite (peraltro espressamente menzionate anche dagli appellanti), componendo un contrasto interpretativo invero sulla questione del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore di cittadini brasiliani, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
a) “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza
è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo” (cfr
Cass. Civ. S.U., 24.8.2022 n. 25317);
b) “La perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva
l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per
l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (cfr sentenza sopra citata);
In definitiva, dall'esame della giurisprudenza citata possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
a) nella materia della cittadinanza (il principio per quella dei brasiliani deve ritenersi certamente di portata generale e quindi estensibile ad altre ipotesi), vertendosi pacificamente in un ambito di diritti assoluti della personalità, il tema della perdita va affrontato con un approccio più formalistico;
b) ne deriva, pertanto, come non possa, a meno che non ricorrano le condizioni espressamente previste dalla legge, darsi ingresso a modalità di rinunzia tacita della cittadinanza italiana;
c) la naturalizzazione costituisce una modalità di acquisizione della cittadinanza straniera, ma essa non può derivare, come è accaduto per il caso della Grande naturalizzazione in
Brasile, in forza di un provvedimento governativo;
d) resta in ogni caso inteso che grava sulla parte che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, fornire la prova della continuità della nazionalità tra i vari discendenti ben potendo far riferimento sia alla line paterna che, alla
5 luce della giurisprudenza costituzionale inaugurata dalla sentenza n. 30 del 1983, a quella materna;
e) la normativa da assumere a riferimento non può che essere quella nazionale vigente al tempo in cui è nato l'avo di cui si assume la persistenza della nazionalità italiana;
3.4.1.Tali principi vanno trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Il criterio cardine ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana, attenendosi alla legislazione succedutasi nel tempo (a partire dal codice civile del 1865 per proseguire poi con le leggi 555/1912
e 91/1992), è quello iure sanguinis.
Muovendo, allora, da tale considerazione deve osservarsi quanto segue.
Il punto di snodo della lite riguarda l'accertamento del mantenimento della cittadinanza italiana da parte dell'avo ed anche dei suoi due figli figli, (nato nel 1953) e Persona_2 Parte_1 [...]
(nata nel 1956). Per_3
La normativa applicabile al caso di specie deve certamente individuarsi nella L. 555/1912 (in ragione dell'anno di nascita dell'avo ed essendo inverosimile che egli si sia trasferito in America prima dell'entrata in vigore di tale normativa) secondo cui:
a) “È cittadino per nascita:………. il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene; (art 1);
b) “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato
e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi” (art 7);
c) Perde la cittadinanza italiana “ 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
2° chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.”.” (art 8);
d) Tra le modalità di riacquisto della cittadinanza vi è quella che il soggetto “dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene” (art 9);
e) “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9” (art. 12);
6 3.4.2. Dal quadro così tratteggiato possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive.
Nell'atto di nascita di ma anche di quello dei suoi due figli non vi è alcun cenno Persona_2 all'avvenuta perdita della cittadinanza italiana;
Tale circostanza tuttavia, in assenza di ulteriore documentazione che era onere degli appellanti, nel rispetto dei principi di diritto codificati dalla giurisprudenza citata, allegare e comunque dimostrare non consente di ritenere l'assenza di avvenuta naturalizzazione quanto meno da parte del primo ascendente.
In difetto di tale dimostrazione deve escludersi l'avvenuto assolvimento dell'onere della prova da parte degli appellanti.
Di conseguenza, non è possibile ritenere che e per riflesso i suoi due figli ed a loro Persona_2 volta i discendenti abbiano conservato la cittadinanza italiana.
In altri termini, la sola produzione documentale versata in atti (pur trattandosi di atti dello stato civile aventi fede privilegiata sino a querela di falso) non può ritenersi sufficiente.
Non è peraltro superfluo considerare proprio a tale riguardo che nelle apostille depositate risulta espressamente specificato che esse attestano unicamente la firma del documento senza quindi alcun riferimento alla autenticità del contenuto.
Non consente, inoltre, un diverso inquadramento dei fatti la circostanza che il sia rimasto CP_1 contumace in quanto, e come noto, a tale condizione va attribuita una valenza neutra nel senso che non può valere ad esonerare la parte che agisce in giudizio dalla dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda.
La perdita della cittadinanza italiana tanto per il padre (ai sensi dell'art. 8) che per i Persona_2 figli e (secondo l'art. 12) deve ritenersi dalla carenza di elementi in grado di Parte_1 Per_6 sostenere una diversa soluzione interpretativa.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve pertanto essere rigettato.
4.Quanto in ultimo alle spese di lite del presente grado deve farsi applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 24750/13; depositata il
5 novembre).
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
7 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 45/25 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
c) nulla sulla spese di lite;
d) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato;
e) dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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