Articolo 52 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 51Articolo 53
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20 febbraio 1963
Art. 52. Avvertimento

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entita', consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.
Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, e' disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.
L'avvertimento e' rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale e' stato rivolto l'avvertimento puo' chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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