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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/11/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2691/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa OM LV Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2691/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Cherasco,
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' LUSSO SILVIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in BRA il 04/07/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 37 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 12/06/2006, maggiorenne non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente e , il 27/06/2011. Persona_2
1 Con ricorso depositato il 28/08/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2004, parte II serie A n. 37.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
La casa coniugale sita in Cherasco, Via Gandhi n.39 (ove i coniugi hanno svolto la loro vita famigliare), viene assegnata in godimento esclusivo alla moglie con tutti gli arredi ed Parte_1 i coniugi concordano che tali immobili diventino di proprietà esclusiva di quest'ultima.
Il figlio minore viene affidato congiuntamente ed in regime di affidamento condiviso ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
le decisioni più significative relative all'educazione e alla salute del figlio minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
le decisioni relative alla gestione ordinaria saranno assunte dal genitore con il quale il minore si trova in quel momento;
Salvo diverso accordo fra le parti, il padre sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_2 minore come di seguito meglio specificato: Per_2
2 - due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente individuati nel martedì e giovedì, nella settimana in cui il papà effettua il primo turno al lavoro, dalle 18:30 alle 21 con cena consumata, secondo gli accordi fra i coniugi;
- quando il padre svolge il turno di notte dall'uscita di scuola alle 15 con pranzo consumato, sempre con riserva di variazioni dei turni di visita e permanenza concordate fra i ricorrenti, tenuto conto principalmente degli impegni scolastici e ricreativi del minore e del suo esclusivo interesse, nonché degli impegni lavorativi dei genitori;
- a weekend alternati la domenica in base ai turni del padre, stante l'età del minore, quattordici anni sarà lo stesso a decidere quando pernottare presso il padre;
Durante le vacanze natalizie il figlio minore trascorrerà cinque giorni con il papà, Per_2 ricomprendendo ad anni alterni il Natale e il Capodanno con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo tra i genitori, nell'interesse del figlio;
Durante le vacanze pasquali: il figlio minore trascorrerà ad anni alterni a turno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con il papà e l'anno successivo con la mamma, nonché metà del periodo di vacanza pasquale con il papà, fatto salvo diverso accordo tra i genitori- Durante le vacanze estive: il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, ovvero, qualora gli impegni lavorativi dei genitori lo consentano, un periodo eventualmente superiore in base ad accordo tra i coniugi, ferie da concordarsi tendenzialmente e possibilmente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Durante la permanenza dei figli con un genitore, si dovranno sempre assicurare i contatti telefonici del figlio con l'altro genitore;
per il resto del periodo estivo, il diritto di visita sarà regolamentato come nel periodo scolastico.
Per quanto riguarda invece il figlio essendo maggiorenne sarà lo stesso ad accordarsi con il Per_1 padre per il tempo da trascorrere insieme in base agli impegni di entrambi.
Il sig. si impegna a versare alla moglie a mezzo bonifico bancario Parte_2 Parte_1 alle coordinate bancarie già in suo possesso a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1
e la somma totale di € 300,00 mensili entro il 15 di ogni mese fino a quando non saranno Per_2 economicamente autonomi ed autosufficienti, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dall'anno successivo, mese di decorrenza del versamento). Si precisa che da quando il figlio sarà economicamente indipendente ed autosufficiente il padre Per_1 verserà soltanto più il mantenimento per il figlio che viene concordato nella somma di € 200,00 Per_2 mensili, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle seguenti spese straordinarie per i figli, sino al raggiungimento della stabile autosufficienza economica, come meglio infra specificate:
- scolastiche necessarie quali assicurazioni, libri di testo e corredo di inizio anno, abbonamenti a trasporto pubblico per raggiungere la scuola, uscite didattiche e gite giornaliere: dovranno essere adeguatamente documentate;
- scolastiche quali estate ragazzi (costi di iscrizione e costi settimanali), corsi di lingue, gite scolastiche di durata superiore ad una giornata, tasse di istituti privati, master lezioni private: dovranno essere previamente concordate ed adeguatamente documentate;
- spese mediche quali quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale, visite specialistiche, cure accertamenti e trattamenti sanitari e interventi chirurgici indifferibili prescritti dal medico curante, ticket sanitari, farmaci esclusi quelli da banco e corredati da scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale del minore, lenti da vista – occhiali previa prescrizione dello specialista: dovranno essere adeguatamente documentate;
- mediche quali cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche: i coniugi dovranno concordare il professionista a cui rivolgersi previa eventuale richiesta di diversi preventivi e le relative spese dovranno essere adeguatamente documentate;
spese mediche quali cure termali e fisioterapiche accertamenti e trattamenti erogati anche dal servizio sanitario nazionale, farmaci particolari ad esempio cure omeopatiche, fitoterapiche dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate;
spese sportive, quali costi di iscrizione a corsi attrezzature
3 sportive e ricreative, uno sport / attività ricreativa per ciascun figlio dovranno essere documentate;
corsi di musica teatro etc, viaggi e vacanze studio dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate.
Il genitore che avrà sostenuto spese straordinarie autorizzate e concordate preventivamente, dovrà essere rimborsato dall'altro, per la quota di propria spettanza, entro e non oltre i 20 giorni successivi alla richiesta, previa esibizione della documentazione sulla spesa. Si richiama comunque il contenuto del Protocollo per le spese straordinarie vigente presso il Tribunale di ASTI, che viene rilasciato in copia alle parti dai rispettivi legali;
PRENDE ATTO CHE
Il sig. si impegna pertanto a cedere alla moglie la propria quota di proprietà di 50/100 che si Pt_2 impegna quindi a trasferire alla moglie nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi entro il 30 ottobre 2025 che quest'ultima si impegna ad acquistare entro tale termine corrispondendo al sig. al momento del rogito notarile la somma di € 30.000,00. La sig.ra Pt_2 Pt_1 che è rimasta a vivere nella casa coniugale unitamente ai figli si impegna ad effettuare il pagamento di tutte le utenze e le spese relative alla stessa ivi comprese quelle straordinarie, nonché a sostenere a proprio carico esclusivo spese, onorari e diritti, anche necessari al rogito notarile, mentre il sig. Pt_2 non dovrà più sostenere alcuna spesa/onore a qualsivoglia titolo relativamente al suddetto immobile. Si fa presente inoltre che il mutuo relativo alla casa coniugale è già stato estinto dai coniugi;
I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli minori venga richiesto e pagato dall' nella CP_1 misura del 100% alla moglie e il marito sig. si impegna a non Parte_1 Parte_2 interporre, come in effetti non interporrà, alcuna domanda in merito, anche per quanto riguarda eventuali arretrati se dovuti, che saranno di pertinenza e spettanza solo della moglie;
I sigg.ri e si impegnano, entro il deposito della sentenza che definirà il presente Pt_1 Pt_2 procedimento di separazione, a chiudere il conto corrente bancario intestato ad entrambi acceso su
, ad oggi intestato ad entrambi i ricorrenti;
Controparte_2
I coniugi dichiarano di essere indipendenti dal lato lavorativo ed economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimentare e, a parte quanto stabilito nel presente ricorso, dichiarando espressamente di non avere più nulla a pretendere per tutte le obbligazioni economiche fra gli stessi contratte nel corso della vita matrimoniale e comune anche prima del matrimonio stesso;
I coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto, e/o documento equipollente per l'espatrio, anche per ciò che concerne l'autorizzazione per il passaporto individuale del figlio minore.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 05/11/2025
La Presidente est.
Dott.ssa OM LV
4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa OM LV Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2691/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Cherasco,
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' LUSSO SILVIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in BRA il 04/07/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 37 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 12/06/2006, maggiorenne non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente e , il 27/06/2011. Persona_2
1 Con ricorso depositato il 28/08/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2004, parte II serie A n. 37.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
La casa coniugale sita in Cherasco, Via Gandhi n.39 (ove i coniugi hanno svolto la loro vita famigliare), viene assegnata in godimento esclusivo alla moglie con tutti gli arredi ed Parte_1 i coniugi concordano che tali immobili diventino di proprietà esclusiva di quest'ultima.
Il figlio minore viene affidato congiuntamente ed in regime di affidamento condiviso ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
le decisioni più significative relative all'educazione e alla salute del figlio minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
le decisioni relative alla gestione ordinaria saranno assunte dal genitore con il quale il minore si trova in quel momento;
Salvo diverso accordo fra le parti, il padre sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_2 minore come di seguito meglio specificato: Per_2
2 - due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente individuati nel martedì e giovedì, nella settimana in cui il papà effettua il primo turno al lavoro, dalle 18:30 alle 21 con cena consumata, secondo gli accordi fra i coniugi;
- quando il padre svolge il turno di notte dall'uscita di scuola alle 15 con pranzo consumato, sempre con riserva di variazioni dei turni di visita e permanenza concordate fra i ricorrenti, tenuto conto principalmente degli impegni scolastici e ricreativi del minore e del suo esclusivo interesse, nonché degli impegni lavorativi dei genitori;
- a weekend alternati la domenica in base ai turni del padre, stante l'età del minore, quattordici anni sarà lo stesso a decidere quando pernottare presso il padre;
Durante le vacanze natalizie il figlio minore trascorrerà cinque giorni con il papà, Per_2 ricomprendendo ad anni alterni il Natale e il Capodanno con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo tra i genitori, nell'interesse del figlio;
Durante le vacanze pasquali: il figlio minore trascorrerà ad anni alterni a turno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con il papà e l'anno successivo con la mamma, nonché metà del periodo di vacanza pasquale con il papà, fatto salvo diverso accordo tra i genitori- Durante le vacanze estive: il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, ovvero, qualora gli impegni lavorativi dei genitori lo consentano, un periodo eventualmente superiore in base ad accordo tra i coniugi, ferie da concordarsi tendenzialmente e possibilmente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Durante la permanenza dei figli con un genitore, si dovranno sempre assicurare i contatti telefonici del figlio con l'altro genitore;
per il resto del periodo estivo, il diritto di visita sarà regolamentato come nel periodo scolastico.
Per quanto riguarda invece il figlio essendo maggiorenne sarà lo stesso ad accordarsi con il Per_1 padre per il tempo da trascorrere insieme in base agli impegni di entrambi.
Il sig. si impegna a versare alla moglie a mezzo bonifico bancario Parte_2 Parte_1 alle coordinate bancarie già in suo possesso a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1
e la somma totale di € 300,00 mensili entro il 15 di ogni mese fino a quando non saranno Per_2 economicamente autonomi ed autosufficienti, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dall'anno successivo, mese di decorrenza del versamento). Si precisa che da quando il figlio sarà economicamente indipendente ed autosufficiente il padre Per_1 verserà soltanto più il mantenimento per il figlio che viene concordato nella somma di € 200,00 Per_2 mensili, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle seguenti spese straordinarie per i figli, sino al raggiungimento della stabile autosufficienza economica, come meglio infra specificate:
- scolastiche necessarie quali assicurazioni, libri di testo e corredo di inizio anno, abbonamenti a trasporto pubblico per raggiungere la scuola, uscite didattiche e gite giornaliere: dovranno essere adeguatamente documentate;
- scolastiche quali estate ragazzi (costi di iscrizione e costi settimanali), corsi di lingue, gite scolastiche di durata superiore ad una giornata, tasse di istituti privati, master lezioni private: dovranno essere previamente concordate ed adeguatamente documentate;
- spese mediche quali quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale, visite specialistiche, cure accertamenti e trattamenti sanitari e interventi chirurgici indifferibili prescritti dal medico curante, ticket sanitari, farmaci esclusi quelli da banco e corredati da scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale del minore, lenti da vista – occhiali previa prescrizione dello specialista: dovranno essere adeguatamente documentate;
- mediche quali cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche: i coniugi dovranno concordare il professionista a cui rivolgersi previa eventuale richiesta di diversi preventivi e le relative spese dovranno essere adeguatamente documentate;
spese mediche quali cure termali e fisioterapiche accertamenti e trattamenti erogati anche dal servizio sanitario nazionale, farmaci particolari ad esempio cure omeopatiche, fitoterapiche dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate;
spese sportive, quali costi di iscrizione a corsi attrezzature
3 sportive e ricreative, uno sport / attività ricreativa per ciascun figlio dovranno essere documentate;
corsi di musica teatro etc, viaggi e vacanze studio dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate.
Il genitore che avrà sostenuto spese straordinarie autorizzate e concordate preventivamente, dovrà essere rimborsato dall'altro, per la quota di propria spettanza, entro e non oltre i 20 giorni successivi alla richiesta, previa esibizione della documentazione sulla spesa. Si richiama comunque il contenuto del Protocollo per le spese straordinarie vigente presso il Tribunale di ASTI, che viene rilasciato in copia alle parti dai rispettivi legali;
PRENDE ATTO CHE
Il sig. si impegna pertanto a cedere alla moglie la propria quota di proprietà di 50/100 che si Pt_2 impegna quindi a trasferire alla moglie nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi entro il 30 ottobre 2025 che quest'ultima si impegna ad acquistare entro tale termine corrispondendo al sig. al momento del rogito notarile la somma di € 30.000,00. La sig.ra Pt_2 Pt_1 che è rimasta a vivere nella casa coniugale unitamente ai figli si impegna ad effettuare il pagamento di tutte le utenze e le spese relative alla stessa ivi comprese quelle straordinarie, nonché a sostenere a proprio carico esclusivo spese, onorari e diritti, anche necessari al rogito notarile, mentre il sig. Pt_2 non dovrà più sostenere alcuna spesa/onore a qualsivoglia titolo relativamente al suddetto immobile. Si fa presente inoltre che il mutuo relativo alla casa coniugale è già stato estinto dai coniugi;
I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli minori venga richiesto e pagato dall' nella CP_1 misura del 100% alla moglie e il marito sig. si impegna a non Parte_1 Parte_2 interporre, come in effetti non interporrà, alcuna domanda in merito, anche per quanto riguarda eventuali arretrati se dovuti, che saranno di pertinenza e spettanza solo della moglie;
I sigg.ri e si impegnano, entro il deposito della sentenza che definirà il presente Pt_1 Pt_2 procedimento di separazione, a chiudere il conto corrente bancario intestato ad entrambi acceso su
, ad oggi intestato ad entrambi i ricorrenti;
Controparte_2
I coniugi dichiarano di essere indipendenti dal lato lavorativo ed economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimentare e, a parte quanto stabilito nel presente ricorso, dichiarando espressamente di non avere più nulla a pretendere per tutte le obbligazioni economiche fra gli stessi contratte nel corso della vita matrimoniale e comune anche prima del matrimonio stesso;
I coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto, e/o documento equipollente per l'espatrio, anche per ciò che concerne l'autorizzazione per il passaporto individuale del figlio minore.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 05/11/2025
La Presidente est.
Dott.ssa OM LV
4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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