Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1242/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 05/05/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.04.1973e residente in [...] -, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.F. Controparte_1
, con sede in Portici (NA) al I Viale Melina n° 3, elett.te dom.to presso lo P.IVA_1
studio dell'Avv. CAPACCIO FRANCESCO (c.f.: dal quale è rappr.to C.F._2
e difeso in virtù di procura in atti
- Opponente
E
DI AR (c.f.: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante dott. , domi- P.IVA_2 Controparte_3
ciliato presso la sede in via Lelio Basso, n. 16, rappresentato e difeso, ai sensi di legge, dall'avv. Francesco Dettori, funzionario in servizio presso la stessa sede.
- Opposto
È presente l'Avv. ALESSANDRO SCOGNAMIGLIO per delega dell'Avv. CAPACCIO FRAN-
CESCO per parte attrice, il quale si riporta ai propri scritti e rileva la tardiva costituzio- ne dell'opposta, nonché la mancata comparizione alla prima udienza, donde chiede l'accoglimento dell'opposizi9one in virtù dell'onere probatorio non assolto da con- troparte. In subordine, chiede dichiararsi l'incompetenza funzionale dell' CP_4
e in via ulteriormente subordinata, l'ammissione dei mezzi istruttori.
[...]
1
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1242/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.04.1973e residente in [...] -, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.F. Controparte_1
, con sede in Portici (NA) al I Viale Melina n° 3,elett.te dom.to presso lo P.IVA_1
studio dell'Avv. CAPACCIO FRANCESCO (c.f.: dal quale è rappr.to C.F._2
e difeso in virtù di procura in atti
- Opponente
E
DI AR (c.f.: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante dott. , domi- P.IVA_2 Controparte_3
ciliato presso la sede in via Lelio Basso 16, rappresentato e difeso, ai sensi di legge, dall'avv. Francesco Dettori, funzionario in servizio presso la stessa sede.
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 luglio 2021, il ricorrente, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della proponeva opposizione Parte_2
all'ordinanza-ingiunzione n. 205-1, prot. n. 14942, datata 28 settembre 2020, a mezzo del quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 981,80, dinanzi al Tribunale di Sassari.
In fatto, il ricorrente asseriva che il 25 gennaio 2019 i funzionari ispettivi in servizio presso l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente si recavano pres- so il punto vendita della scrivente società, ubicato in Sassari presso il Centro Com- merciale “Auchan”, dove venivano rinvenuti esclusivamente e Persona_1 [...]
. A detta del ricorrente essi erano impiegati in forza di un contratto di lavoro Per_2
part-time.
In detta sede, gli ispettori, acquisite le dichiarazioni dei suddetti lavoratori, provvedevano a redigere e a lasciare presso l'esercizio commerciale copia del verbale di accesso, nonché l'indicazione della documentazione richiesta dall'autorità ammini- strativa nei confronti dei titolari. Il verbale di accesso, redatto contestualmente all'attività ispettiva, veniva seguito dall'ordinanza-ingiunzione oggetto dell'odierna impugnazione.
A mezzo di quest'ultimo veniva disconosciuta l'autenticità dei contratti part- time e si sanzionava il ricorrente per infedeli registrazioni sul libretto unico del lavora- tore, avendo indicato per i lavoratori un orario part-time (così come erano inquadrati) in luogo del full-time (art. 39 d.lgs. n. 112/2008).
In diritto, il ricorrente presentava le seguenti doglianze dinanzi al Tribunale di Sassari, poi riproposte dinanzi al Tribunale di Napoli quale giudice ritenuto territo- rialmente competente con ordinanza resa in data 14 dicembre 2021.
1. Difetto di competenza dell' Controparte_4
Il quinto comma dell'art. 17, legge n. 689/1981, stabilisce che l'ufficio territorialmen- te competente è quello in cui si è verificata la violazione per la quale è scattata la sanzione. Nel caso in esame, dato che la presunta violazione deve ritenersi integrata
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presso gli uffici centrali della società-datore di lavoro siti in Napoli e non presso la filiale di Sassari, legittimata ad emettere la sanzione avrebbe dovuto essere l'articolazione territoriale partenopea dell' . CP_2
2. Nullità del verbale ex art. 7, comma 2, lett. d), decreto-legge n. 70/2011
e art. 12, comma 2, legge n. 212/2000.
A detta del ricorrente, gli ispettori avrebbero dovuto informare il datore di lavoro dell'ispezione in corso e delle ragioni ad essa sottese, nonché della possibilità di farsi assistere da un professionista, attesa l'estendibilità in via analogica delle di- sposizioni che regolano le garanzie del soggetto che subisce l'attività ispettiva fiscale.
3. Nel merito, sulla ricostruzione del fatto.
Il ricorrente contesta la ricostruzione del fatto operata dai funzionari dell'amministrazione controllante, la quale poggia principalmente sulle dichiarazioni rese dai lavoratori. Essi sono parti del rapporto contrattuale in essere con il ricorrente e, per questo, portatori di un interesse patrimoniale e contabile. Le loro dichiarazioni, dunque, devono ritenersi non del tutto attendibili, in quanto potenzialmente viziate dagli interessi sottesi alle stesse («le dichiarazioni acquisite sono esclusivamente dei due dipendenti trovati a lavoro al momento dell'ispezione che – in quanto parte di un rapporto contrattuale - sono portatori di un interesse economico e contributivo per- sonale (cfr. Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza 3051 del 08.02.2011)»).
In più, la parte ricorrente aggiunge che dette informazioni non hanno alcun valore probatorio precostituito ex art. 2697 c.c., costituendo delle mere allegazioni di parte, sprovviste della garanzia del giuramento del dichiarante.
Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Napoli, la parte riportava le do- glianze avanzate dinanzi al Tribunale sardo e concludeva chiedendo: dichiararsi l'ordinanza ingiunzione inesistente/nulla/annullabile/illegittima e la conseguente caducazione della stessa;
nel merito, accertare e dichiarare l'ordinanza ingiunzione opposta del tutto infondata in fatto ed in diritto, annullando la stessa e chiedendo l'accertamento della genuinità dei contratti part-time; in via subordinata, ridurre al minimo edittale le sanzioni eventualmente da irrogare.
L' si costituiva nel primo giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_2
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di Sassari. Dopo aver ricostruito in breve il fatto e aver richiamato le parti del verbale in cui venivano raccolte le dichiarazioni dei lavoratori, la parte convenuta contestava quanto affermato dal ricorrente.
In particolare, con riferimento alla presunta nullità del verbale ispettivo e, conseguentemente, dell'avviso di addebito opposto, la parte convenuta evidenzia che i funzionari, all'inizio dell'atto ispettivo, hanno provveduto ad esibire i tesserini di riconoscimento e a compiere tutte le operazioni riportate nel medesimo verbale, gli stessi agenti accertatori non hanno potuto informare il datore di lavoro o un suo rappresentante semplicemente perché non erano presenti nel corso dell'accesso.
Quest'ultima costituisce una circostanza non dipendente dall'Ispettorato, né tanto- meno ostativa alle attività di accertamento, considerato che è lo stesso art. 8, comma
3, del codice deontologico degli ispettori del lavoro a stabilire che il personale ispetti- vo ha l'accortezza anzitutto di conferire con il datore di lavoro o chi ne fa le veci (ov- viamente per conferire con tali soggetti gli stessi devono essere presenti), “qualora ciò sia compatibile con le finalità dell'accertamento”. La stessa disposizione richiama- ta, peraltro, evidenzia che l'assenza di un professionista che assista la persona fisica o giuridica soggetta all'accertamento non impedisce la prosecuzione dell'accertamento né determina la sua invalidità.
Con riguardo all'efficacia probatoria del verbale e delle dichiarazioni ivi con- tenute, l'amministrazione evidenzia che esse provengono da ben cinque lavoratori differenti e risultano tutte congrue e concordanti tra loro. Il contenuto delle suddette dichiarazioni, per quanto non assistito da fede privilegiata, può costituire comunque un elemento più che rilevante ai fini della decisione da parte del Giudice adito, alme- no secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione.
In conclusione, l'amministrazione convenuta chiedeva nel merito di rigetta- re il ricorso, confermando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e condan- nare il ricorrente al pagamento della somma stabilita nella stessa.
La causa veniva rinviata all'odierna udienza del 5 maggio 2025 per la discus- sione e decisione.
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Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che il primo motivo di ricorso, concernente il difetto di competenza territoriale dell' CP_2
di Sassari ad emettere l'ordinanza oggetto di impugnativa è fondato.
[...]
Sul punto lo scrivente Giudice ritiene di dover aderire all'indirizzo interpre- tativo seguito dalla Corte di Cassazione e cui ha fatto riferimento questo stesso Tri- bunale in più di un'occasione, secondo cui «ai fini dell'individuazione della competen- za territoriale dell'autorità che emette l'ordinanza ingiunzione, il criterio del luogo dell'accertamento della violazione, non si sostituisce al criterio del luogo della com- missione della violazione, emergente dalla lettera della legge n. 689/1981, art. 17, ma lo presuppone» (Cass. Civ, Sez. III, 4 agosto 2000, n. 10243; Trib. Napoli, Sez. X, 8 aprile 2024, n. 3794 – est. Pezzullo;
Trib. Napoli, Sez. X, 8 aprile 2024, n. 3797 – est.
Pezzullo).
Ai fini dell'individuazione dell'autorità amministrativa e del giudice rispetti- vamente competenti, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell'illecito deve reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile (Cass. Civ.,
Sez. I, 10 luglio 2003, n. 10917).
In particolare, si evidenzia che la violazione sottesa all'ordinanza ingiunzione opposta attiene ad omesse registrazione nel libro unico del lavoro ed è pacifico ed incontestato tra le parti che quest'ultimo è redatto e custodito presso la sede legale dei ricorrenti sita in Portici (NA), al Viale I Melina n. 3, sede che rappresenta il locus commissi delicti.
Le scritture contabili sono conservate presso la sede legale della società, la quale è situata nell'ambito territoriale di una diversa articolazione della medesima autorità amministrativa. Ciò comporta la fondatezza del primo motivo di impugnazio- ne dell'ordinanza.
In ragione del principio della ragione più liquida, secondo cui è possibile
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procedere alla risoluzione della controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole risoluzione e che trova il proprio fondamento negli artt. 24 e 111 Cost. (Cass.
Civ., Sez. Lav., 26 settembre 2019, n. 24093) inoltre, non si ritiene necessario esami- nare nel merito i restanti motivi di ricorso, i quali restano assorbiti dalla pronuncia di accoglimento di cui sopra.
Alla soccombenza segue la condanna dell' Controparte_5
al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano di ufficio, mancando liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applica-
zione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 205-1, prot. n. 14942 del 28 settembre 2020 per incompetenza territoriale dell'organo amministrativo che ha adottato il predetto atto;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_6
parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.200,00 per compenso oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% degli onorari), C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore di- chiaratosi antistatario.
È verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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