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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 6610 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6610 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. D'RR MA
EA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._2
D'RR MA EA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/04/2025 e Parte_1 Controparte_1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio NAPOLI il 22/06/2022;
- che dalla loro unione non sono nati figli rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, altresì, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 23.10.2025 svolta nelle modalità dell'udienza cartolare, le parti facevano pervenire note di trattazione scritta con cui ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Chiedevano, altresì, rimettersi la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio. Il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
3) La casa coniugale sita in Napoli, via Del Formale n. 39, di proprietà esclusiva del marito, sarà assegnata al proprietario , anche in considerazione della circostanza che la Sig.ra Parte_1
lavora in Svizzera. Controparte_1
I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Giacchè con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 4, parte I, Serie Sez. C , reg. Atti Matrimonio anno 2022); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) spese di lite al definitivo;
f) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino